Provvedimenti sanzionatori

aggiornamento: 30 gennaio 2026

Per i provvedimenti sanzionatori amministrativi, l'articolo 498 del codice penale, in tema di usurpazione di titoli e di onori, così come modificato dall'art. 43 del d.lgs 507/1999, dispone che il provvedimento che accerta la violazione sia pubblicato con le modalità stabilite dall'art. 36 del codice penale.

La legge 15 dicembre 1990 n. 386, Nuova disciplina sanzionatoria degli assegni bancari, all'articolo 7 prevede che chiunque trasgredisce ai divieti conseguenti alle sanzioni amministrative accessorie di cui all'articolo 5 ed al comma 2 del presente articolo è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La condanna per il reato di cui al comma 1 importa la pubblicazione della sentenza e il divieto di emettere assegni bancari e postali per un periodo non inferiore a due anni, né superiore a cinque anni.