Permessi studio

aggiornamento: 13 novembre 2023

Cosa spetta al dipendente
 

L’art. 46 del CCNL- Funzioni centrali, sottoscritto il 12 febbraio 2018, riconosce, a tutela del diritto allo studio, speciali permessi retribuiti agli studenti lavoratori con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato il cui rapporto di lavoro non sia inferiore a sei mesi continuativi, comprensivi anche di eventuali proroghe, nella misura massima di 150 ore individuali.

Le ore di permesso di studio sono riproporzionate sia nel caso in cui il dipendente abbia un rapporto di lavoro a tempo parziale, sia nel caso di studente a tempo parziale.
I permessi studio vengono concessi nel limite massimo del 3% del personale in servizio all’inizio di ogni anno.
L’art. 46 soprarichiamato detta anche i criteri e le modalità da osservarsi per la concessione dei permessi.

 

Per i soli dipendenti dell’Organizzazione Giudiziaria la disciplina in questione è stata integrata dall’ Accordo di Amministrazione del 28/07/2003 che ha sostituito il precedente Accordo del 28/11/2002, nonché dalle seguenti circolari del Capo Dipartimento:

117/10644-10645-10646/GDPF/I del 28/10/2011

Prot. 117/10029/10030-10031/GDPF del 31/01/2012

DOG. 238902.U-23897.U-238962.U del 21/11/2018

DOG. 222604.U-222709.U-222750.U del 13/10/2023


Per quali titoli di studio
I permessi studio possono essere richiesti per conseguire titoli di studio legalmente riconosciuti.


Quando si presenta la domanda
I lavoratori interessati al beneficio delle 150 ore, entro il termine del 30 novembre di ogni anno, devono presentare all’ufficio in cui prestano servizio domanda di concessione dei permessi di studio da fruirsi nell’anno successivo, secondo gli schemi dell’ allegato A - schema di domanda e dell’allegato B - schema di dichiarazione sostitutiva di certificazione dell’Accordo 28/7/2003.
Devono rispettare questo termine anche coloro che, pur avendo presentato domanda di partecipazione ad un determinato corso, non abbiano ancora avuto conferma dell’avvenuta iscrizione.
Non è possibile presentare domande oltre il 30 novembre, salvo le ipotesi di cause non imputabili al dipendente o di corsi non prevedibili alla data del 30 novembre; in tali casi le domande di permesso di studio vanno, comunque, presentate, sempre all’Ufficio di appartenenza, entro il 15 marzo. Oltre tale data non è più possibile richiedere i permessi in questione.

A chi si presenta la domanda e la graduatoria
La domanda va presentata all’Ufficio in cui si presta servizio.

I dipendenti in servizio presso i Commissariati per la liquidazione degli usi civici devono inviare le istanze alle competenti Corti di appello.

  • Il personale in servizio presso gli uffici giudiziari presenta la domanda al proprio ufficio che trasmette tempestivamente alle Corti di appello e alle Procure generali le domande ricevute corredate da elenco. Le Corti d’appello e le Procure generali predisporranno le graduatorie per il personale del proprio distretto.
  • Il personale in servizio in servizio presso la Corte Suprema di Cassazione, la Procura generale presso la Corte di Cassazione e il Tribunale Superiore delle acque pubbliche presenta la domanda al proprio ufficio che predispone la graduatoria.
  • Il personale in servizio presso il Ministero (compreso il personale in servizio presso i CISIA) presenta le domande alle Direzioni Generali di appartenenza che le trasmettono alla Direzione Generale del Personale e della Formazione – Ufficio I, per la successiva redazione della graduatoria.

Le graduatorie dei permessi studio devono essere approvate entro il 15 febbraio e tempestivamente comunicate ai dipendenti per il tramite degli uffici di appartenenza.

Quanti possono usufruire dei permessi studio
All’inizio di ogni anno viene calcolato il numero dei dipendenti che potranno usufruire dei permessi studio.
Viene calcolato il 3% del personale in servizio presso l’amministrazione giudiziaria, considerando anche il personale in posizione di comando proveniente da altre amministrazioni.
Successivamente si provvede a ripartire tale contingente su base distrettuale fra i vari uffici requirenti e giudicanti, tenuto conto del personale rispettivamente in servizio presso gli stessi.

Le condizioni per usufruire dei permessi studio
Una volta ammessi al beneficio gli assegnatari potranno fruire dei permessi di studio nel rispetto dei termini e delle modalità previste nella normativa di riferimento.
Le ore di permesso fruite, pena la loro trasformazione in aspettativa non retribuita, vanno debitamente giustificate nel rispetto dei termini e con la presentazione all’ufficio di appartenenza della relativa documentazione di cui all’art. 46 del CCNL – Funzioni Centrali, sottoscritto il 12 febbraio 2008.

Per sostenere gli esami
Per sostenere gli esami relativi ai corsi il dipendente, in alternativa ai permessi studio previsti dall’art. 46 sopracitato, può utilizzare, per il solo giorno della prova, anche i permessi per esami previsti dall’art. 24, comma 1, lett. a) del CCNL- Funzioni Centrali, sottoscritto il 9 maggio 2022.

 

Fonti normative e contrattuali

Art. 46 del CCNL- Funzioni centrali, sottoscritto il 12 febbraio 2018
Accordo integrativo di amministrazione relativo ai criteri generali per la concessione dei permessi studio retribuiti del 28 luglio 2003

 

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