Osservatorio sullo stato di attuazione dei diritti dei minori

aggiornamento: 1 maggio 2009

L'Osservatorio ha il compito di individuare, verificare, monitorare e studiare gli strumenti di tutela normativi voluti dallo Stato in attuazione dei diritti sanciti dalla Convenzione sui diritti del fanciullo.

Il Dipartimento per la giustizia minorile, nell'ambito delle attività svolte dall'Osservatorio, ha il compito di formulare nuove proposte nonché elaborare e adottare adeguate direttive per migliorare l'efficacia degli interventi.

La Convenzione, adottata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite a New York il 20 novembre 1989, é stata sottoscritta da quasi tutti i Paesi.

È entrata a far parte della nostra legislazione con la legge di ratifica ed esecuzione n. 176 del 27 maggio 1991.

La Convenzione stabilisce che l'interesse del minore sia considerato piroritario in tutte le questioni che lo coinvolgono e nelle decisioni che lo riguardano. Sancisce i diritti di tutti gli individui minorenni: diritti umani in generale e diritti specifici di bambini e ragazzi ad essere tutelati, protetti, ma anche ad una piena realizzazione di sé come persone, e al riconoscimento e rispetto della propria individualità.

I diritti del minore secondo la Convenzione riguardano:

  • il suo benessere, quindi il diritto di godere del miglior stato di salute
  • il diritto ad una vita che gli consenta autonomia e partecipazione alla vita comunitaria
  • il diritto all'educazione e alla formazione scolastica
  • il diritto al riposo, al tempo libero, alle attività ricreative
  • il diritto a partecipare alla vita culturale e artistica.

Le libertà essenziali del minore consistono nel suo diritto:

  • alla libertà di associarsi e di riunirsi
  • alla libertà di espressione, di ricercare, ricevere e divulgare informazioni ed idee
  • alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione
  • ad essere ascoltato e di esprimere la propria opinione su ogni questione che lo interessa.

Le relazioni familiari del minore sono riconosciute attraverso il diritto a preservare le sue relazioni familiari e ad intrattenere rapporti personali e contatti diretti con entrambi i genitori. È compito, responsabilità, diritto e dovere dei genitori, della famiglia allargata o della collettività di fornirgli l'orientamento di cui necessita per un adeguato esercizio dei suoi diritti.

Il minore va tutelato dalle violenze, dall'abbandono, dai maltrattamenti, nonché dalla negligenza e dallo sfruttamento che possa subire in famiglia. Ha sempre bisogno di una famiglia, qualora sia privo di un ambiente familiare adeguato è previsto il ricorso ad una protezione sostitutiva che gli consenta in via temporanea o definitiva, di ricevere le cure indispensabili alla sua crescita.

Il minore va protetto:

  • dallo sfruttamento economico
  • dallo sfruttamento e violenza sessuale
  • dalla vendita e la tratta.

Il minore va protetto nei conflitti armati.

La protezione del minore implicato in un reato penale si attua attraverso la previsione di un trattamento che deve tener conto della sua età, e favorire il senso della sua dignità ed il rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali dell'uomo.

L'articolo 4 della Convenzione stabilisce che gli Stati firmatari si impegnano ad adottare tutti i provvedimenti legislativi, amministrativi ed altri, necessari ad attuare i diritti riconosciuti dalla citata Convenzione. l'Italia ha emanato una serie di leggi che tutelano i diritti dei minori.