Nascita

aggiornamento: 27 marzo 2020

NASCITA
 

Norme in materia di registrazione e riconoscimento della nascita
La capacità giuridica si acquista con la nascita. I diritti che la legge riconosce al concepito sono subordinati alla sua nascita

 

Cosa contiene l’atto di nascita
L’atto di nascita contiene le seguenti informazioni:

  • il luogo di nascita,
  • l'anno, il mese, il giorno e l'ora della nascita
  • le generalità, la cittadinanza, la residenza dei genitori del figlio nato nel matrimonio
  • le generalità, la cittadinanza, la residenza di quelli che rendono la dichiarazione di riconoscimento del figlio nato fuori del matrimonio e di quelli che hanno espresso con atto pubblico il proprio consenso ad essere nominati
  • il sesso del bambino e il nome che gli viene dato.

Se il dichiarante non dà un nome al bambino, vi supplisce l'ufficiale dello stato civile. Quando si tratta di bambini di cui non sono conosciuti i genitori, l'ufficiale dello stato civile impone ad essi il nome ed il cognome. L'ufficiale dello stato civile accerta la verità della nascita attraverso l'attestazione o la dichiarazione sostitutiva e nell'atto di nascita fa menzione del modo di accertamento della nascita.

 

Come avviene la formazione dell’atto di nascita
Per la formazione dell'atto di nascita, uno dei genitori, un procuratore speciale, il medico o l'ostetrica o altra persona che ha assistito al parto rendono la dichiarazione di nascita all’ufficiale di stato civile, rispettando l'eventuale volontà della madre di non essere nominata
La dichiarazione è corredata da un'attestazione di avvenuta nascita contenente:

  • le generalità della puerpera
  • le indicazioni del comune, ospedale, casa di cura o altro luogo ove è avvenuta la nascita
  • il giorno e dell'ora della nascita
  • il sesso del bambino.

Se la puerpera non è stata assistita da personale sanitario, il dichiarante che non è neppure in grado di esibire l'attestazione di constatazione di avvenuto parto, produce una dichiarazione sostitutiva di certificazione.

 

Termini entro i quali rendere la dichiarazione di nascita
Puoi rendere la dichiarazione di nascita entro dieci giorni dalla nascita, presso il comune nel cui territorio è avvenuto il parto o in alternativa, entro tre giorni, presso la direzione sanitaria dell'ospedale o della casa di cura in cui è avvenuta la nascita. In tale ultimo caso la dichiarazione può contenere anche il riconoscimento contestuale di figlio nato fuori del matrimonio e, unitamente all'attestazione di nascita, è trasmessa, ai fini della trascrizione, dal direttore sanitario all'ufficiale dello stato civile del comune nel cui territorio è situato il centro di nascita o, su richiesta dei genitori, al comune di residenza dei genitori, nei dieci giorni successivi, anche attraverso l’utilizzazione di sistemi di comunicazione telematici tali da garantire l'autenticità della documentazione inviata secondo la normativa in vigore. I genitori, o uno di essi hanno anche facoltà di dichiarare, entro dieci giorni dal parto, la nascita nel proprio comune di residenza. Nel caso in cui i genitori non risiedano nello stesso comune, salvo diverso accordo tra di loro, la dichiarazione di nascita è resa nel comune di residenza della madre. In tali casi, ove il dichiarante non esibisca l'attestazione della avvenuta nascita, il comune nel quale la dichiarazione è resa deve procurarsela presso il centro di nascita dove il parto è avvenuto. L'ufficiale dello stato civile che registra la nascita nel comune di residenza dei genitori o della madre deve comunicare al comune di nascita il nominativo del nato e gli estremi dell'atto ricevuto.

 

Come avviene il riconoscimento dei figli

  1. Figlio nato nel matrimonio e paternità del marito
    Vige nell’ordinamento italiano una presunzione legale di paternità, in virtù della quale il marito della madre è padre del figlio da essa concepito durante il matrimonio. Si presume concepito durante il matrimonio il figlio nato quando non sono ancora trascorsi trecento giorni dalla data dell'annullamento, dello scioglimento o della cessazione degli effetti civili del matrimonio. La presunzione non opera decorsi trecento giorni dalla pronuncia di separazione giudiziale, o dalla omologazione di separazione consensuale, ovvero dalla data della comparizione dei coniugi davanti al giudice, quando gli stessi sono stati autorizzati a vivere separatamente in attesa della conclusione del giudizio di separazione o dei giudizi di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, anche se ciascuno dei coniugi e i loro eredi, nonché il figlio, possono provare che quest’ultimo è stato concepito durante il matrimonio.
    La presunzione di paternità può essere vinta soltanto con l'azione di disconoscimento, oggi prevista dagli articoli 243 bis e seguenti del codice civile, che consente al marito, alla madre ed al figlio medesimo di provare che non sussiste rapporto di filiazione tra il figlio e il presunto padre.
  1. Riconoscimento del figlio nato fuori del matrimonio
    Il padre e la madre possono riconoscere il figlio nato fuori dal matrimonio, anche se erano già uniti in matrimonio con altra persona all'epoca del concepimento. Il riconoscimento è fatto nell’atto di nascita oppure con un’apposita dichiarazione posteriore alla nascita o al concepimento, davanti a un ufficiale dello stato civile o in un atto pubblico o in un testamento.
    Nel caso in cui il figlio abbia compiuto i quattordici anni è necessario per la sua efficacia il suo assenso. Se minore dei quattordici anni è necessario il consenso dell'altro genitore che abbia già effettuato il riconoscimento.
    Il riconoscimento deve essere fatto da genitori maggiori di sedici anni, salva diversa autorizzazione del giudice, che valuta le circostanze e l’interesse del figlio.
    In nessun caso è ammesso il riconoscimento in contrasto con lo stato di figlio in cui la persona si trova.

 

Riferimenti Normativi

Decreto del Presidente della Repubblica n. 396 del 2000 - Regolamento per la revisione e la semplificazione dell’ordinamento dello stato civile

Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262 - Codice Civile

  • articolo 1 - Capacità giuridica
  • articolo 231 - Paternità del marito
  • articolo 232 - Presunzione di concepimento durante il matrimonio
  • articolo 234 - Nascita del figlio dopo i trecento giorni
  • articolo 236 - Atto di nascita e possesso di stato
  • articolo 243 bis - Disconoscimento di paternità
  • articolo 250 - Riconoscimento
  • articolo 253 - Inammissibilità del riconoscimento
  • articolo 254 - Forma del riconoscimento

 

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