Abuso e sfruttamento sessuale dei minori

aggiornamento: 6 maggio 2015

La normativa penale volta alla prevenzione e repressione di ogni forma di abuso sessuale nei confronti dei minori è costituita dalle seguenti leggi:

  • legge 3 agosto 1998, n. 269 "Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno di minori, quali nuove forme di schiavitù"
  • legge 15 febbraio 1996 n. 66 "Norme sulla violenza sessuale"

Il corpus normativo introdotto dalle due leggi citate mira ad una tutela e protezione della vittima. La principale innovazione introdotta dalla legge n. 66/96 riguarda il mutamento della oggettività giuridica dei reati di abuso sessuale. Il codice Rocco li aveva relegati nella categoria dei reati contro la moralità pubblica e il buon costume, essi ora hanno assunto dignità di reati contro la persona, di conseguenza, la libertà sessuale costituisce un corollario insopprimibile di quella individuale. Inoltre, sono stati unificati in un unico reato, quello della violenza sessuale, i reati di violenza carnale e gli atti di libidine violenti, evidenziando come in entrambi i comportamenti siano eguali il disvalore sociale e il grado di offensività del bene giuridico tutelato.

L'art. 11 che introduce l'art. 609 decies riguarda più da vicino il sistema della giustizia minorile. Infatti, il comma 3 stabilisce che in ogni caso al minorenne venga assicurata l'assistenza dei servizi minorili del Dipartimento della giustizia minorile ed il comma 4 dispone che l'autorità giudiziaria si avvalga in ogni stato e grado del procedimento dei servizi della giustizia minorile.

La legge 269/98 ha permesso all'Italia di allinearsi all'orientamento internazionale in materia di perseguibilità penale per il reato di pornografia minorile, nonché di perseguibilità penale extraterritoriale per i reati di violenza e sfruttamento sessuale dei minori.

Pur riconoscendo la rilevanza dei contributi contenuti nella legge 66/96, va sottolineato che nel nostro ordinamento soltanto con la legge n. 269/98 ci si è posti lo specifico obiettivo di tutelare i fanciulli contro ogni forma di sfruttamento e violenza sessuale a salvaguardia del loro sviluppo fisico, psicologico e morale.

Il Dipartimento della giustizia minorile interviene, nell'ambito dell'abuso sessuale ai danni di minori ai sensi della legge 66/96, in quanto i servizi della giustizia minorile sono direttamente coinvolti dall'art. 11 comma 3 e 4 della legge. La competenza è relativa all'attività di coordinamento tra magistratura, servizi minorili e istituzioni territoriali per l'attuazione delle misure di contrasto del fenomeno, ma soprattutto perché al minore venga assicurata l'assistenza dei servizi della giustizia minorile e degli enti locali e perché l'autorità giudiziaria si avvalga di questi in ogni stato e grado del procedimento.

I servizi della giustizia minorile svolgono un'attività di assistenza del minore durante l'iter giudiziario. In questo segmento del percorso della così detta "presa in carico", vengono messe a disposizione del minore vittima e della sua famiglia le varie figure professionali quali psicologi e assistenti sociali, ciascuna con le proprie specifiche tecniche d'intervento.
Il Dipartimento ha avviato un monitoraggio finalizzato alla raccolta di dati a fini di analisi ed approfondimento del fenomeno dell'abuso e della violenza sessuale nelle singole situazioni territoriali.

Dall'analisi dei dati forniti dai centri per la giustizia minorile è emersa l'importanza:

  • della circolarità dell'informazione e della costruzione di un'azione unitaria che va dalla segnalazione alla presa in carico del minore abusato. Tale iter vede interessati gli ambiti sociali, sanitari e giudiziari,
  • della formazione integrata tra diverse professionalità e diversi servizi. Ciò permette anche la creazione di canali di comunicazione tra operatori di vari livelli di prevenzione e recupero,
  • del lavoro di rete che riesca a tenere insieme la complessità del fenomeno e contestualmente i diversi livelli di competenze e responsabilità,
  • delle intese con l'autorità giudiziaria, servizi territoriali e terzo settore.

Attuazione della Convenzione dei diritti del fanciullo Onu 1989

L'Italia ha ratificato, con la legge n. 46 dell'11 marzo 2002, il Protocollo opzionale alla Convenzione dei diritti del fanciullo, concernente la vendita di bambini, la prostituzione dei bambini e la pornografia rappresentante bambini, fatto a New York il 6 settembre 2000. Il Protocollo nasce dall'esigenza degli Stati Parte di contrastare, con strumenti sempre più articolati ed omogenei, anche dal punto di vista internazionale, i gravi fenomeni presi in considerazione dal Protocollo.

Alcuni dei reati ai quali fa riferimento il documento sono già previsti e puniti dalla Legge n. 269/98: prostituzione minorile, pornografia minorile, detenzione di materiale pornografico prodotto mediante lo sfruttamento sessuale dei minori, iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile, tutela delle generalità e dell'immagine del minore, tratta di minori al fine di indurli alla prostituzione.

La stessa legge dà disposizioni processuali per la salvaguardia del minore vittima e testimone di tali reati, art. 13 che integra l'art. 11 della legge 66/96.

Ai fini dell'attuazione della legge n. 46/2000, adeguandosi alle "buone prassi" individuate dal Protocollo e per dare seguito ai diversi livelli d'intervento individuati: normativo, di relazioni internazionali, di formazione degli operatori, di assistenza, di sostegno e cura delle vittime, è prevista l'adozione di alcune iniziative fra le quali:

  • l'elaborazione di più circolari con le quali portare il documento a conoscenza delle articolazioni del Ministero e dei servizi della giustizia minorile che, per competenza istituzionale, hanno rapporti con autori e vittime dei reati descritti. Le stesse conterranno linee d'indirizzo, raccomandazioni, promozione di attività d'intervento operativo;
  • il coinvolgimento dell'Ufficio Legislativo per la redazione di nuove proposte legislative dirette a colmare carenze esistenti ;
  • la predisposizione di iniziative informative e formative rivolte al personale della giustizia minorile che opera a stretto contatto con i minori vittime e rei. Promozione di corsi sulla materia e partecipazione a corsi di altre istituzioni;
  • l'acquisizione di dati e materiale documentario a cura di altri organismi, enti ed istituzioni, al fine di creare una banca dati costantemente aggiornata;
  • la stipula di protocolli d'intesa o convenzioni fra la giustizia minorile ed altri enti ed organismi, pubblici, e privati per facilitare la circolazione d'iniziative ed informazioni;
  • il perfezionamento di strumenti e procedure per la tutela del minorenne vittima di sfruttamento sessuale e violenza nel corso delle testimonianze e nel transito per gli Uffici giudiziari in genere.

 

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