Custodia figli minorenni e responsabilità genitoriale

aggiornamento: 27 marzo 2020

CUSTODIA DEI FIGLI MINORENNI E RESPONSABILITÀ  GENITORIALE

 

Chi esercita la responsabilità genitoriale


Esercizio di comune accordo
Entrambi i genitori hanno la responsabilità genitoriale, che è esercitata di comune accordo tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del figlio. I genitori di comune accordo stabiliscono la residenza abituale del minore.

Contrasto su questioni di particolare importanza
In caso di contrasto su questioni di particolare importanza ciascuno dei genitori può ricorrere senza formalità al giudice indicando i provvedimenti che ritiene più idonei. Il giudice, sentiti i genitori e disposto l'ascolto del figlio minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche di età inferiore ove capace di discernimento, suggerisce le determinazioni che ritiene più utili nell'interesse del figlio e dell'unità familiare. Se il contrasto permane il giudice attribuisce il potere di decisione a quello dei genitori che, nel singolo caso, ritiene il più idoneo a curare l'interesse del figlio.

In caso di riconoscimento
Il genitore che ha riconosciuto il figlio esercita la responsabilità genitoriale su di lui. Se il riconoscimento del figlio, nato fuori del matrimonio, è fatto dai genitori, l'esercizio della responsabilità genitoriale spetta ad entrambi.

Diritto/dovere di vigilanza
Al genitore che non esercita la responsabilità genitoriale spetta il diritto/dovere di vigilare sull'istruzione, sull'educazione e sulle condizioni di vita del figlio.

Impedimento di uno dei genitori
Nel caso di lontananza, di incapacità o di altro impedimento che renda impossibile ad uno dei genitori l'esercizio della responsabilità genitoriale, questa è esercitata in modo esclusivo dall'altro.
La responsabilità genitoriale di entrambi i genitori non cessa a seguito di separazione, scioglimento, di cessazione degli effetti civili, annullamento, nullità del matrimonio; il suo esercizio, in tali casi, è regolato dalle previsioni che seguono.

 


Responsabilità genitoriale a seguito di separazione, scioglimento, cessazione degli effetti civili, annullamento, nullità del matrimonio ovvero all’esito di procedimenti relativi ai figli nati fuori dal matrimonio (Per ulteriori informazioni: https://e-justice.europa.eu/content_parental_responsibility-302-it-it.do?member=1#toc_1)


Modalità di esercizio della potestà genitoriale in caso di divorzio o separazione
La responsabilità genitoriale di entrambi i genitori non cessa a seguito di separazione, scioglimento, cessazione degli effetti civili, annullamento, nullità del matrimonio.
Il generale modello di affidamento, idoneo a garantire la bigenitorialità, è l’affidamento condiviso in cui entrambi i genitori hanno l’esercizio della responsabilità genitoriale.
Le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore sono assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli, mentre sulle questioni di ordinaria amministrazione i genitori possono esercitare la responsabilità genitoriale in forma separata (art. 337 ter codice civile)
L’affido condiviso non comporta necessariamente che il figlio divida il suo tempo in parti uguali presso ciascuno dei genitori. Normalmente, nel provvedimento di separazione o divorzio viene stabilito qual è il genitore collocatario, cioè quello presso cui il figlio vive stabilmente, e si prevedono poi le modalità e tempi e di frequentazione del figlio da parte del genitore non collocatario. La ripartizione dei tempi di permanenza dei figli presso i genitori può anche essere paritaria se le abitazioni dei genitori sono vicine e lo stile di vita omogeneo a condizione che ciò non incida negativamente sulla vita relazionale e scolastica dei minori.
Tuttavia, se l’affidamento condiviso non risponde all’interesse dei minori, il giudice può orientarsi verso l’affidamento esclusivo, con provvedimento motivato (art. 337 quater codice civile).
I casi più ricorrenti di affido esclusivo sono:

  1. se uno dei genitori è pericoloso per l’incolumità fisica e psichica del figlio minore (genitore violento, genitore con gravi precedenti penali, genitore tossicodipendente o alcolista);
  2. se il genitore è incapace di provvedere all’assistenza morale e materiale del figlio, o non ha mai mostrato un interessamento nei confronti del figlio;
  3. se il genitore, nei confronti del figlio, scredita l’altro genitore;
  4. in caso di grave conflittualità tra i genitori tale da alterare l’equilibrio e lo sviluppo psicofisico del minore.

In caso di affidamento esclusivo, l’esercizio della responsabilità genitoriale compete solo all’affidatario, ma le decisioni di maggiore interesse per il figlio devono essere adottate da entrambi i genitori, salvo che –per circostanze particolarmente gravi (ad es. comportamenti violenti o abusanti) non sia diversamente stabilito (art. 337 quater codice civile).
Il genitore che non esercita la responsabilità genitoriale ha il diritto-dovere di vigilare sull’istruzione, sull’educazione e sulle condizioni di vita del figlio (art. 316 ultimo comma)

 

Riferimenti normativi

Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262 - Codice Civile

  • articolo 316 Responsabilità genitoriale
  • articolo 317 Impedimento di uno dei genitori

Libro I Capo II del Titolo IX (articoli 337 bis e seguenti) - Esercizio della responsabilità genitoriale a seguito di separazione, scioglimento, cessazione degli effetti civili, annullamento, nullità del matrimonio ovvero all'esito di procedimenti relativi ai figli nati fuori dal matrimonio

 

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