Coppie di nazionalità diverse: Matrimonio

aggiornamento: 27 marzo 2020

COPPIE DI NAZIONALITÀ DIVERSE: MATRIMONIO
 

Quali sono le condizioni perché uno straniero possa contrarre matrimonio in Italia

La capacità matrimoniale e le altre condizioni per contrarre matrimonio sono regolate dalla legge nazionale di ciascuno sposo (articolo 27 legge 218/1995). Lo straniero che vuole sposarsi in Italia deve presentare all'ufficiale dello stato civile una dichiarazione dell'autorità competente del proprio paese, dalla quale risulti che in base alle leggi a cui è sottoposto non vi sono impedimenti a contrarre quello specifico matrimonio (nulla osta alle nozze) (articolo 116 codice civile).

Ai fini del nulla osta non rilevano gli impedimenti relativi al sesso delle parti. (articolo 32 ter comma 2 della legge 218 del 1995, come modificato dal decreto legislativo 7 del 2017)

Lo straniero deve però rispettare alcune condizioni previste dalla legge italiana:

  • non deve essere stato interdetto per infermità di mente (link all’articolo 85);
  • non deve essere già sposato o legato da un’unione civile tra persone dello stesso sesso (link all’articolo 86);
  • non deve essere
  1. padre, madre, figlio o figlia dello sposo;
  2. fratello o sorella dello sposo;
  3. genero, nuora, suocero o suocera dello sposo, anche se il matrimonio da cui deriva il rapporto di affinità è stato dichiarato nullo o si è sciolto;
  • non deve essere stato condannato per omicidio consumato o tentato sul coniuge dell’altro;
  • se donna, devono essere trascorsi trecento giorni dall’annullamento o dallo scioglimento del precedente matrimonio, con alcune eccezioni;
  • se residente o domiciliato in Italia, deve fare la pubblicazione a cura dell’ufficiale dello stato civile dove ha la residenza.

Non è previsto espressamente che lo straniero debba anche rispettare la norma italiana che stabilisce l’età minima, che è di diciotto anni o di sedici anni se il minore è autorizzato dal Tribunale per i Minorenni. Occorre in ogni caso tenere presente che l'applicazione della legge nazionale dello straniero, anche per quanto riguarda l’età minima, è pur sempre subordinata alla condizione che essa non sia contraria alla morale o all'ordine pubblico.

 

Quali sono le formalità del matrimonio in caso di coppie di nazionalità diversa

In Italia il matrimonio è valido se è considerato tale dalla legge del luogo di celebrazione o dalla legge nazionale di almeno uno dei coniugi al momento della celebrazione o dalla legge dello Stato di comune residenza in tale momento (articolo 28 legge 218/1995).

Il matrimonio celebrato in Italia deve essere preceduto dalla pubblicazione nei comuni di residenza degli sposi e non può essere celebrato prima del quarto giorno successivo alla pubblicazione (articolo 99 del codice civile), che deve restare affissa presso il Comune per almeno otto giorni (articolo 55 comma tre D.P.R. n. 396 del 2000). Il matrimonio deve essere celebrato pubblicamente nella casa comunale e dinanzi all’ufficiale dello stato civile al quale fu fatta la richiesta di pubblicazione (articolo 107 del codice civile). È previsto che si possa celebrare in un comune diverso quando vi è necessità o convenienza (articolo 109 del codice civile) e al di fuori della casa comunale quando uno degli sposi, per infermità o per altro impedimento giustificato, è nell’impossibilità di recarsi alla casa comunale (articolo 110 del codice civile).

In Italia il matrimonio può essere anche celebrato davanti a un sacerdote della chiesa cattolica secondo il rito previsto dal Concordato con la Santa Sede (articolo 82 del codice civile) oppure davanti a ministri di altre religioni ammesse in Italia (articolo 83 del codice civile).

 

Il matrimonio all’estero, quando gli sposi sono entrambi cittadini italiani o uno di essi è cittadino italiano e l'altro è cittadino straniero, può essere celebrato innanzi all'autorità diplomatica o consolare competente, oppure innanzi all'autorità locale secondo le leggi del luogo (art.16 DPR 396/2000). In quest'ultimo caso una copia dell’atto, debitamente legalizzata e tradotta, dovrà essere rimessa a cura degli interessati all'autorità diplomatica o consolare, che ne curerà la trasmissione in Italia ai fini della trascrizione nei registri di stato civile del Comune competente. In alternativa è possibile presentare l’atto, debitamente legalizzato e tradotto, direttamente al Comune italiano di appartenenza (vedi art. 12, comma 11, DPR 396/2000).

Il matrimonio contratto all'estero da cittadini italiani con persona dello stesso sesso produce gli effetti dell'unione civile regolata dalla legge italiana (art. 32 bis della legge 218 del 1995).

 

Che effetti conseguono al matrimonio

Con il matrimonio il marito e la moglie acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri. I coniugi sono obbligati reciprocamente alla fedeltà, all'assistenza morale e materiale, alla collaborazione nell'interesse della famiglia e alla coabitazione.

Entrambi i coniugi sono tenuti, ciascuno in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale o casalingo, a contribuire ai bisogni della famiglia.

La moglie aggiunge al proprio cognome quello del marito e lo conserva durante lo stato vedovile, fino a che passi a nuove nozze.

I coniugi concordano tra loro l'indirizzo della vita familiare e fissano la residenza della famiglia secondo le esigenze di entrambi e quelle preminenti della famiglia stessa. In caso di disaccordo ciascuno può chiedere, senza formalità, l'intervento del giudice il quale, sentite le opinioni espresse dai coniugi e, per quanto opportuno, dai figli conviventi che abbiano compiuto il sedicesimo anno, tenta di raggiungere una soluzione concordata. In mancanza di accordo sulla fissazione della residenza o altri affari essenziali, il giudice, qualora ne sia richiesto espressamente e congiuntamente dai coniugi, adotta, con provvedimento non impugnabile la soluzione che ritiene più adeguata alle esigenze dell'unità e della vita della famiglia.

Il matrimonio impone ad ambedue i coniugi l’obbligo di mantenere, istruire, educare e assistere moralmente i figli, nel rispetto delle loro capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni.

 

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