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Convenzioni per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità tra il Tribunale di PORDENONE e il Comune di Roveredo in Piano - 28 novembre 2019 - 2 dicembre 2022

2 dicembre 2022

TRIBUNALE DI PORDENONE

 


CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI LAVORI DI PUBBLICA UTILITA’ Ai sensi degli artt. 54 del D.Lgs 28 agosto 2000 n. 274 e 2 del D.M. 26 marzo 2001 nonché dell’art. 165 C.P.

L’anno 2022 (duemilaventidue) il giorno 2 del mese di dicembre, nel Palazzo di Giustizia di Pordenone;

TRA

Il Tribunale di Pordenone (Codice Fiscale 80014080933) nel seguito indicato come Tribunale, nella persona del Presidente della Sezione Penale - dott. Eugenio Pergola- domiciliato per la carica in Piazza Giustiniano n. 7,

E

L’Ente denominato Comune di Roveredo in Piano (PN) (Codice Fiscale e P. I.V.A. 80000890931) rappresentato da Paolo Nadal, domiciliato per la carica presso la sede di Roveredo in Piano (PN), il quale dichiara di intervenire nella stipula del presente atto non in proprio, ma esclusivamente nella sua veste e qualifica di Sindaco pro-tempore del Suddetto Ente, agendo in quanto appresso in nome, per conto e nell’interesse dell’Ente che rappresenta;

Premesso:

Che, a norma dell’art. 54 del D.Lgs 28 agosto 2000 n. 274 il Giudice può applicare, su richiesta dell’imputato, la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso Enti e Organizzazioni di Assistenza Sociale e di Volontariato.

Che l’art. 2, c. 1 del D.M. 26 marzo 2001, emanato a norma dell’art. 54, c. 6 del citato D.Lgs, stabilisce che l’attività non retributiva in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia o, su delega di quest’ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le Amministrazioni, gli Enti o le Organizzazioni indicate nell’art. 1 del citato D.M., presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità.

Che ai sensi dell’art. 165 del Codice Penale il giudice del Tribunale può concedere la sospensione condizionale della pena subordinandola alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività.

Che il Ministero della Giustizia ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni in questione.

Che l’Ente Comune di Roveredo in Piano (PN) con deliberazione giuntale n. 109 del 7 novembre 2022, ha approvato lo schema di convenzione di che trattasi.

Che l’Ente presso il quale potrà essere svolto il lavoro di pubblica utilità rientra tra quelli indicati nell’art. 54 del D.Lgs 28 agosto 2000 n. 274.

Si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1

L’Ente Comune di Roveredo in Piano (PN) consente che un numero massimo di 2 (due) condannati alla pena del lavoro di pubblica utilità ai sensi dell’art. 54 del D.Lgs 274/2000 e dell’art. 165 del Codice Penale, prestino contemporaneamente presso di sé la loro attività non retribuita in favore della collettività.

L’Ente Comune di Roveredo in Piano (PN) specifica che presso le sue strutture l’attività non retribuita in favore della collettività, in conformità a quanto previsto dall’art. 1 del Decreto del Ministro della Giustizia 26 marzo 2001 (G.U. n. 80 del 05.04.2001) “Norme per la determinazione delle modalità di svolgimento del lavoro di pubblica utilità applicato in base all’art. 54 c. 6 del D.Lgs 28 agosto 2000 n. 274”, ha ad oggetto le prestazioni di cui al medesimo articolo 1.

L’Ente si impegna a riservare i posti sopra indicati a soggetti destinatari di sentenze emesse dal Tribunale di Pordenone.

Art. 2

L’attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità a quanto disposto con la sentenza di condanna, nella quale il giudice, a norma dell’art. 33 c.2 del citato D.Lgs, indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità.

Art. 3

L’Ente Comune di Roveredo in Piano (PN) individua per le prestazioni dei condannati, di cui all’art. 1 del Decreto del Ministro della Giustizia 26 marzo 2001, quali incaricati all’interno dell’Ente alla supervisione delle prestazioni lavorative delle persone ammesse alla misura di cui sopra, avvalendosi anche di collaboratori:

- il Responsabile dei Servizi alla Persona per quanto previsto dalla lettera a) dello stesso D.M.:

- il Responsabile del Servizio Opere Pubbliche – Ambiente – Manutenzioni per le attività di cui alla lettera d) del succitato art. 1 D.M. 26 marzo 2001;

-il Responsabile dell’Ufficio attinente la specifica professionalità del condannato per le attività di cui alla lettera e) del succitato art. 1 D.M. 26 marzo 2001.

L’Ente Comune di Roveredo in Piano (PN) si impegna a comunicare tempestivamente al Presidente del Tribunale eventuali integrazioni o modifiche del nominativo ora indicato.

Art. 4

Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, l’Ente Comune di Roveredo in Piano (PN) si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l’integrità fisica e morale dei condannati, curando sia l’attività di inserimento sia che l’attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla convenzione.

In nessun caso l’attività potrà svolgersi in modo da impedire l’esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona o da pregiudicare le esigenze di lavoro, studio, famiglia, salute dell’indagato o dell’imputato né potrà superare le otto ore giornaliere.

L’Ente si impegna altresì a che i condannati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.

Art. 5

È fatto divieto all’Ente di corrispondere ai condannati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l’attività da essi svolta.

Sono a carico del Comune/Ente/Associazione gli adempimenti volti ad attivare la copertura assicurativa dei lavoratori ammessi contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso terzi anche mediante polizze collettive. La spesa inerente alla copertura assicurativa INAIL è coperta dal fondo presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali di cui al comma 312 art. 1 della L. 208/2015.

Art. 6

I soggetti incaricati, ai sensi dell’art. 3 della presente convenzione, di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni, dovranno redigere, terminata l’esecuzione della pena, una relazione che documenti l’assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato.L’Ente riferirà al Tribunale, nel più breve tempo possibile, il rifiuto di prestare attività lavorativa o le violazioni eventualmente riscontrate.

Art. 7

Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del Tribunale ad esso delegato, salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte, secondo il relativo ordinamento, al funzionamento dell’Ente Comune di Roveredo in Piano (PN).

Art. 8

La presente convenzione avrà la durata di anni 3 (tre) a decorrere dalla data di sottoscrizione.

Copia della presente convenzione viene trasmessa alla Cancelleria Penale Dibattimento e GIP del Tribunale, al locale Ordine degli Avvocati per essere inclusa nell’elenco degli Enti convenzionati di cui all’art. 7 del D.M. citato in premessa, nonché al Ministero della Giustizia – Direzione Generale degli Affari Penali e all’Ufficio del Giudice di Pace di Pordenone.

Il presente atto, redatto su carta resa legale, in un unico originale, sarà soggetto a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art. 5 D.P.R. n. 131 del 26.04.1986.

Letto, approvato e sottoscritto.

Per l’Ente Comune di Roveredo in Piano
Il Sindaco pro-tempore Paolo Nadal

Per il Tribunale di Pordenone
dott. Eugenio Pergola

 

Convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità ai sensi degli artt. 168 bis c.p., art. 454 bis c.p.p., e art. 2, comma 1 del D. M. 8 giugno 2015. n. 88 del Ministro della Giustizia

Premesso:

che nei casi previsti dall'art. 168 bis del codice penale, su richiesta dell’imputato, il giudice può sospendere il procedimento e disporre la messa alla prova, sulla base di un programma trattamento predisposto dall'Ufficio di esecuzione penale esterna, subordinato all’espletamento di una prestazione di pubblica utilità;

che ai sensi dell'art. 168 bis, comma 3, il lavoro di pubblica utilità consiste in una prestazione non retribuita in favore della collettività, di durata non inferiore a dieci giorni, anche non continuativi, da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni, le aziende sanitarie o presso enti o organizzazioni, anche internazionali, che operano in Italia, di assistenza sociale, sanitaria e di volontariato, nel rispetto delle specifiche professionalità ed attitudini lavorative dell'imputato;

che ai sensi dell’art. 8 della legge 28 aprile 2014, n. 67 e dell'art. 2 comma 1 del D.M. 8 giugno 2015, n. 88 del Ministro delle Giustizia, l’attività non retribuita in favore della collettività per la messa alla prova è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministro della Giustizia, o su delega di quest'ultimo con il presidente del tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicate nell’art.1, comma1 del citato decreto ministeriale;

che il Ministro della Giustizia con l'atto allegato, ha delegato i presidenti dei tribunali a stipulare le convenzioni previste dall'art. 2, comma 1 del D.M. 88/2015, per lo svolgimento dei lavori di pubblica utilità per gli imputati ammessi alla prova ai sensi dell' art. 168 bis codice penale;

che l'Ente firmatario della presente convenzione rientra tra quelli indicati dalle norme di riferimento;

tutto ciò premesso, quale parte integrante della presente convenzione,

tra il Ministero della Giustizia, che interviene nella persona del dott. Eugenio Pergola Presidente della Sezione Penale del Tribunale di Pordenone giusta delega di cui all'atto in premessa, e l’Ente nella persona del legale rappresentante Sindaco pro-tempore Paolo Nadal nato il 31.03.1965 ad Azzano Decimo (PN)

si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1

L'Ente consente che n. 1 (uno) soggetto svolga presso le proprie strutture l'attività non retribuita in favore della collettività, per l'adempimento degli obblighi previsti dall'art. 168 bis codice penale.

Le sedi presso le quali potrà essere svolta l'attività lavorativa sono la sede municipale per quanto riguarda le attività di tipo amministrativo ed il territorio comunale relativamente alle attività di manutenzione ordinaria degli edifici comunali e delle aree verdi.

L'Ente informerà periodicamente la cancelleria del tribunale e l’ufficio di esecuzione penale esterna, sulla situazione dei posti di lavoro disponibili presso i propri centri per favorire l'attività di orientamento e avvio degli imputati al lavoro di pubblica utilità, e indirizzare le istanze pendenti presso gli uffici giudiziari.

L’Ente si impegna a riservare i posti sopra indicati a soggetti destinatari di sentenze emesse dal Tribunale di Pordenone.

Art. 2

L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto nel programma di trattamento e dall'ordinanza di ammissione alla prova; il programma specificherà le mansioni alle quali viene adibito il soggetto, fra quelle sopra elencate, la durata e l'orario di svolgimento della prestazione lavorativa, nel rispetto delle esigenze di vita dei richiedenti, dei diritti fondamentali e della dignità della persona.

L'ufficio di esecuzione penale esterna, che redige il programma di trattamento, cura per quanto possibile la conciliazione tra le diverse esigenze dell'imputato e dell'ente, sia nella fase di istruzione del procedimento di messa alla prova, sia durante l'esecuzione dell'attività di pubblica utilità, anche in funzione di eventuali variazioni del programma dell'attività lavorativa, da sottoporre all'approvazione del giudice competente.

Come stabilito dalla normativa vigente, è fatto divieto all'Ente di corrispondere ai soggetti impegnati nelle prestazioni lavorative una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta.

Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione, si rinvia a quanto stabilito dal DM 88/2015 e dalle norme che regolano la disciplina dei lavori di pubblica utilità degli imputati ammessi alla sospensione del processo e messa alla prova.

Art. 3

L'Ente garantisce la conformità delle proprie sedi alle norme in materia di sicurezza e di igiene degli ambienti di lavoro, e si impegna ad assicurare la predisposizione delle misure necessarie a tutelare, anche attraverso dispositivi di protezione individuali, l'integrità dei soggetti ammessi alla prova,secondo quanto previsto dal Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonché a porre a suo carico le formalità di legge per l’inserimento lavorativo dell’imputato e/o condannato.

Sono a carico del Comune/Ente/Associazione gli adempimenti volti ad attivare la copertura assicurativa dei lavoratori ammessi contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso terzi anche mediante polizze collettive. La spesa inerente alla copertura assicurativa INAIL è coperta dal fondo presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali di cui al comma 312 art. 1 della L. 208/2015.

Art. 4

L'Ente comunicherà all’UEPE il nominativo dei referenti, incaricati di coordinare la prestazione lavorativa degli imputati, e di impartire le relative istruzioni.

I referenti si impegnano a segnalare immediatamente, anche per le vie brevi, all'ufficio di esecuzione penale esterna incaricato del procedimento, l'eventuale rifiuto a svolgere la prestazione di pubblica utilità da parte dei soggetti ammessi alla prova, e di ogni altra grave inosservanza degli obblighi assunti.

Segnaleranno, inoltre, con tempestività, le assenze e gli eventuali impedimenti alla prestazione d'opera, trasmettendo la documentazione sanitaria o giustificativa indicata dall'art. 3, comma 6 del decreto ministeriale. In tale caso, d'intesa tra le parti, verranno concordate le modalità di recupero della prestazione lavorativa, da rendere nel termine fissato dal giudice ai sensi dell'art. 464 — quinquies del codice di procedura penale.

L'Ente consentirà l'accesso presso le proprie sedi ai funzionari dall'Ufficio di esecuzione penale esterna incaricati di svolgere l’attività di controllo che sarà effettuata, di norma, durante l'orario di lavoro, nonché la visione e l'eventuale estrazione di copia del registro delle presenze, o degli atti annotati dall'equivalente strumento di rilevazione elettronico, che l'ente si impegna a predisporre.

L’ufficio di esecuzione penale esterna informerà l’ente sul nominativo del funzionario incaricato di seguire l’andamento della messa alla prova per ciascuno dei soggetti inseriti.

L’Ente si impegna, altresì a comunicare ogni eventuale variazione dei nominativi dei referenti all’ufficio di esecuzione penale esterna.

Art. 5

I referenti indicati all’art.4 della convenzione, al termine del periodo previsto per l’esecuzione del lavoro di pubblica utilità, forniranno le informazioni inerenti l’assolvimento degli obblighi dell’imputato, all’ufficio di esecuzione penale esterna, che assicura le comunicazioni all’autorità giudiziaria competente, con le modalità previste dall’art. 141 ter, commi 4 e 5, del Decreto legislativo 28 luglio 1998, n.271.

Art. 6

In caso di grave o reiterata inosservanza alle condizioni stabilite la convenzione potrà essere risolta dal Ministero della Giustizia, o dal Presidente del Tribunale da esso delegato, fatte salve le eventuali responsabilità, a termine di legge, delle persone preposte al funzionamento dell’ente.

L’Ente potrà recedere dalla presente convenzione, prima del termine di cui all’art.7 in caso di cessazione dell’attività.

Art. 7

Nell’ipotesi di cessazione parziale o totale delle attività dell’ente, di recesso o di risoluzione della presente convenzione, tali da rendere impossibile la prosecuzione dell’attività di lavoro, l’Ufficio di esecuzione penale esterna informa tempestivamente il giudice che ha disposto la sospensione del processo con la messa alla prova, per l’adozione dei provvedimenti previsti dall’art. 4, comma 3 del D.M. n. 88/2015

Art. 8

La presente convenzione avrà la durata di anni 3 (tre) a decorrere dalla data di sottoscrizione e potrà essere rinnovata d’intesa tra i contraenti.

Essa si intende automaticamente aggiornata nel caso di intervenute variazioni alla disciplina di riferimento in tema di lavoro di pubblica utilità e di sospensione del processo con messa alla prova.

Copia della convenzione viene inviata al Ministero della Giustizia per la pubblicazione sul sito internet del Ministero e inclusa nell’elenco degli enti convenzionati presso le cancellerie della sezione penale e GIP del Tribunale sede; viene inviata, inoltre, al Ministero della Giustizia – dipartimento dell’organizzazione giudiziaria – direzione generale degli affari penali e al dipartimento dell’amministrazione penitenziaria – direzione generale dell’esecuzione penale esterna, all’Ordine degli Avvocati di Pordenone, all’Ufficio del Giudice di Pace di Pordenone, ai Giudici della sezione penale e GIP/GUP del Tribunale sede, nonché all’ufficio di esecuzione penale esterna competente.

Pordenone, 2 dicembre 2022

Il Rappresentante dell’Ente
Paolo Nadal

Il Presidente della Sezione Penale
dott. Eugenio Pergola

 

CONVENZIONE
PER LO SVOLGIMENTO DI LAVORI DI PUBBLICA UTILITÀ
Ai sensi degli artt. 54 del D.Lgs 28 agosto 2000 n. 274 e 2 del D.M. 26 marzo 2001 nonché dell’art. 165 C.P.

L’anno 2019 il giorno 28 del mese di novembre, nel Palazzo di Giustizia di Pordenone;

TRA

Il Tribunale di Pordenone (Codice Fiscale 80014080933) nel seguito indicato come Tribunale, nella persona del Presidente Dott. Lanfranco Maria Tenaglia- domiciliato per la carica in Piazza Giustiniano n. 7,

E

Il Comune di Roveredo in Piano (Codice Fiscale 80000890931 e P. I.V.A. 00194640934) rappresentato dal Sindaco Paolo Nadal per la carica presso la residenza Comunale di Roveredo in Piano, il quale dichiara di intervenire nella stipula del presente atto non in proprio, ma esclusivamente nella sua veste e qualifica di Sindaco del Suddetto Comune, agendo in quanto appresso in nome, per conto e nell’interesse dell’Ente che rappresenta;

Premesso:

  • Che, a norma dell’art. 54 del D.Lgs 28 agosto 2000 n. 274 il Giudice può applicare, su richiesta dell’imputato, la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso Enti e Organizzazioni di Assistenza Sociale e di Volontariato.
  • Che l’art. 2, c. 1 del D.M. 26 marzo 2001, emanato a norma dell’art. 54, c. 6 del citato D.Lgs, stabilisce che l’attività non retributiva in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia o, su delega di quest’ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le Amministrazioni, gli Enti o le Organizzazioni indicate nell’art. 1 del citato D.M., presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità.
  • Che ai sensi dell’art. 165 del Codice Penale il giudice del Tribunale può concedere la sospensione condizionale della pena subordinandola alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività.
  • Che il Ministero della Giustizia ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni in questione.
  • Che il Comune di Roveredo in Piano con deliberazione giuntale n. 92 del 18/11/2019, ha approvato lo schema di convenzione di che trattasi.
  • Che l’Ente presso il quale potrà essere svolto il lavoro di pubblica utilità rientra tra quelli indicati nell’art. 54 del D.Lgs 28 agosto 2000 n. 274.

Si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1

Il Comune di Roveredo in Piano consente che un numero massimo di 3 (tre) condannati alla pena del lavoro di pubblica utilità ai sensi dell’art. 54 del D.Lgs 274/2000 e dell’art. 165 de Codice Penale, prestino presso di sè la loro attività non retribuita in favore della collettività.

Il Comune di Roveredo in Piano specifica che presso le sue strutture l’attività non retribuita in favore della collettività, in conformità a quanto previsto dall’art. 1 del Decreto del Ministro della Giustizia 26 marzo 2001 (G.U. n. 80 del 05.04.2001) “Norme per la determinazione delle modalità di svolgimento del lavoro di pubblica utilità applicato in base all’art. 54 c. 6 del D.Lgs 28 agosto 2000 n. 274”, ha ad oggetto le prestazioni di cui al medesimo articolo 1.

Art. 2

L’attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità a quanto disposto con la sentenza di condanna, nella quale il giudice, a norma dell’art. 33 c.2 del citato D.Lgs, indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità.

Art. 3

Il Comune di Roveredo in Piano individua per le prestazioni dei condannati, di cui all’art. 1 del Decreto del Ministro della Giustizia 26 marzo 2001, quali incaricati all’interno dell’Ente alla supervisione delle prestazioni lavorative delle persone ammesse alla misura di cui sopra, avvalendosi anche di collaboratori.:

  • il Responsabile dei Servizi alla Persona per quanto previsto dalla lettera a) dello stesso D.M.,
  • il Responsabile del Servizio Opere Pubbliche – Ambiente – Manutenzioni per le attività di cui alla lettera d) del succitato articolo 1 D.M. 26 marzo 2001;
  • il Responsabile dell’Ufficio attinente la specifica professionalità del condannato per le attività di cui alla lettera e) del succitato articolo 1 D.M. 26 marzo 2001;

Il Comune di Roveredo in Piano si impegna a comunicare tempestivamente al Presidente del Tribunale eventuali integrazioni o modifiche del nominativo ora indicato.

Art. 4

Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, il Comune di Roveredo in Piano si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l’integrità fisica e morale dei condannati, curando sia l’attività di inserimento sia che l’attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla convenzione.

In nessun caso l’attività potrà svolgersi in modo da impedire l’esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona o da pregiudicare le esigenze di lavoro, studio, famiglia, salute dell’indagato o dell’imputato né potrà superare le otto ore giornaliere.

L’Ente si impegna altresì a che i condannati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.

Art. 5

È fatto divieto all’Ente di corrispondere ai condannati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l’attività da essi svolta.

È obbligatoria ed è a carico del Comune di Roveredo in Piano l’assicurazione dei condannati contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso terzi.

Art. 6

I soggetti incaricati, ai sensi dell’art. 3 della presente convenzione, di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni, dovranno redigere, terminata l’esecuzione della pena, una relazione che documenti l’assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato. L’Ente riferirà al Tribunale, nel più breve tempo possibile, il rifiuto di prestare attività lavorativa  o le violazioni eventualmente riscontrate.

Art. 7

Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del Tribunale ad esso delegato, salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte, secondo il relativo ordinamento, al funzionamento del Comune di Roveredo in Piano.

Art. 8

La presente convenzione avrà la durata di anni 3 (tre) a decorrere dalla data di sottoscrizione.

Copia della presente convenzione viene trasmessa alla Cancelleria Penale Dibattimento e GIP del Tribunale, al locale Ordine degli Avvocati per essere inclusa nell’elenco degli Enti convenzionati di cui all’art. 7 del D.M. citato in premessa, nonché al Ministero della Giustizia – Direzione Generale degli Affari Penali e all’Ufficio del Giudice di Pace di Pordenone.

Il presente atto, redatto su carta resa legale, in un unico originale, sarà soggetto a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art. 5 D.P.R. n. 131 del 26.04.1986.

Letto, approvato e sottoscritto.


Pordenone, 28 novembre 2019

Per il Comune di Roveredo in Piano
Il Sindaco Paolo Nadal

Per il Presidente del Tribunale
Dott. Lanfranco Maria Tenaglia

 

 

 

TRIBUNALE DI PORDENONE

Convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità ai senti degli artt. 168 bis c.p., art. 454 bis c.p.p., e art. 2, comma 1 del D. M. 8 giugno 2015. n. 88 del Ministro della Giustizia

Premesso

  • che nei casi previsti dall'art. 168 bis del codice penale, su richiesta dell’imputato, il giudice può sospendere il procedimento e disporre la messa alla prova, sulla base di un programma trattamento predisposto dall'Ufficio di esecuzione penale esterna, subordinato all’espletamento di una prestazione di pubblica utilità;
  • che ai sensi dell'168 bis, comma 3, il lavoro di pubblica utilità consiste in una prestazione non retribuita in favore della collettività, di durata non inferiore a dieci giorni, anche non continuativi, da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni, le aziende sanitarie o presso enti o organizzazioni, anche internazionali, che operano in Italia, di assistenza sociale, sanitaria e di volontariato, nel rispetto delle specifiche professionalità ed attitudini lavorative dell'imputato;
  • che ai sensi dell’art. 8 della legge 28 aprile 2014, n. 67 e dell'art. 2 comma 1 del D.M. 8 giugno 2015, n. 88 del Ministro delle Giustizia, l’attività non retribuita in favore della collettività per la messa alla prova è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministro della Giustizia, o su delega di quest'ultimo con il presidente dei tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicate nell’art.1, comma1 del citato decreto ministeriale;
  • che il Ministro della Giustizia con l'atto allegato, ha delegato i presidenti dei tribunali a stipulare le convenzioni previste dall'art. 2, comma 1 del D.M. 88/2015, per lo svolgimento dei lavori di pubblica utilità per gli imputati ammessi alla prova ai sensi dell' art. 168 bis codice penale;
  • che l'Ente firmatario della presente convenzione rientra tra quelli indicati dalle norme di riferimento;

tutto ciò premesso, quale parte integrante delle presente convenzione,

tra il Ministero della Giustizia, che interviene nella persona del dott. Lanfranco Maria Tenaglia, Presidente del Tribunale di Pordenone, giusta delega di cui all'atto in premessa, e l’Ente nella persona del legale rappresentante Paolo Nadal nato il 31/03/1965 ad Azzano Decimo (PN)

si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1

L'Ente consente che n. 3 soggetti svolgano presso le proprie strutture l'attività non retribuita in favore della collettività, per l'adempimento degli obblighi previsti dall'art. 168 bis codice penale.

Le sedi presso le quali potrà essere svolta l'attività lavorativa sono la sede municipale per quanto riguarda le attività di tipo amministrativo ed il territorio comunale relativamente alle attività di manutenzione ordinaria degli edifici comunali e delle aree verdi .

L'Ente informerà periodicamente la cancelleria del tribunale e l’ufficio di esecuzione penale esterna,sulla situazione dei posti di lavoro disponibili presso i propri centri per favorire l'attività di orientamento e avvio degli imputati al lavoro di pubblica utilità, e indirizzare le istanze pendenti presso gli uffici giudiziari.

Art. 2

L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto nel programma di trattamento e dall'ordinanza di ammissione alla prova; il programma specificherà le mansioni alle quali viene adibito il soggetto, fra quelle sopra elencate, la durata e l'orario di svolgimento della prestazione lavorativa, nel rispetto delle esigenze di vita dei richiedenti, dei diritti fondamentali e della dignità della persona.

L'ufficio di esecuzione penale esterna, che redige il programma di trattamento, cura per quanto possibile la conciliazione tra le diverse esigenze dell'imputato e dell'ente, sia nella fase di istruzione del procedimento di messa alla prova, sia durante l'esecuzione dell'attività di pubblica utilità, anche in funzione di eventuali variazioni del programma dell'attività lavorativa, da sottoporre all'approvazione del giudice competente.

Come stabilito dalla normativa vigente, è fatto divieto all'Ente di corrispondere ai soggetti impegnati nelle prestazioni lavorative una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta.

Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione, si rinvia a quanto stabilito dal DM 88/2015 e dalle norme che regolano la disciplina dei lavoro di pubblica utilità degli imputati ammessi alla sospensione del processo e messa alla prova.

Art. 3

L'Ente garantisce la conformità delle proprie sedi alle norme in materia di sicurezza e di igiene degli ambienti di lavoro, e si impegna ad assicurare la predisposizione delle misure necessarie a tutelare, anche attraverso dispositivi di protezione individuali, l'integrità dei soggetti ammessi alla prova, secondo quanto previsto dal Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonché a porre a suo carico le formalità di legge per l’inserimento lavorativo dell’imputato e/o condannato.

Gli oneri per la copertura assicurativa contro gli infortuni e le malattie professionali, nonché riguardo alla responsabilità civile verso terzi, dei soggetti avviati al lavoro di pubblica utilità, è a carico dell'ente, che provvederà, in caso di eventuale sinistro, ad effettuare tempestivamente le comunicazioni agli uffici competenti.

Se previsti, l'ente potrà beneficiare di eventuali finanziamenti pubblici per far fronte ai predetti costi.

Art. 4

L'Ente comunicherà all’UEPE il nominativo dei referenti, incaricati di coordinare la prestazione lavorativa degli imputati, e di impartire le relative istruzioni.

 

I referenti si impegnano a segnalare immediatamente, anche per le vie brevi, all'ufficio di esecuzione penale esterna incaricato dei procedimento, l'eventuale rifiuto a svolgere la prestazione di pubblica utilità da parte dei soggetti ammessi alla prova, e di ogni altra grave inosservanza degli obblighi assunti.

Segnaleranno, inoltre, con tempestività, le assenze e gli eventuali impedimenti alla prestazione d'opera, trasmettendo la documentazione sanitaria o giustificativa indicata dall'art. 3, comma 6 del decreto ministeriale. In tale caso, d'intesa tra le parti, verranno concordate le modalità di recupero della prestazione lavorativa, da rendere nel termine fissato dal giudice ai sensi dell'art. 464-quinquies del codice di procedura penale.

L'Ente consentirà l'accesso presso le proprie sedi ai funzionari dall'Ufficio di esecuzione penale esterna incaricati di svolgere l’attività di controllo che sarà effettuata, di norma, durante l'orario di lavoro, nonché la visione e l'eventuale estrazione di copia del registro delle presenze, o degli atti annotati dall'equivalente strumento di rilevazione elettronico, che l'ente si impegna a predisporre.

L’ufficio di esecuzione penale esterna informerà l’ente sul nominativo del funzionario incaricato di seguire l’andamento della messa alla prova per ciascuno dei soggetti inseriti.

L’Ente si impegna, altresì a comunicare ogni eventuale variazione dei nominativi dei referenti all’ufficio di esecuzione penale esterna.

Art. 5

I referenti indicati all’art.4 della convenzione, al termine del periodo previsto per l’esecuzione del lavoro di pubblica utilità, forniranno le informazioni inerenti l’assolvimento degli obblighi dell’imputato, all’ufficio di esecuzione penale esterna, che assicura le comunicazioni all’autorità giudiziaria competente, con le modalità previste dall’art. 141 ter, commi 4 e 5, del Decreto legislativo 28 luglio 1998, n.271.

Art. 6

In caso di grave o reiterata inosservanza alle condizioni stabilite la convenzione potrà essere risolta dal Ministero della Giustizia, o dal Presidente del Tribunale da esso delegato, fatte salve le eventuali responsabilità, a termine di legge, delle persone preposte al funzionamento dell’ente.

L’Ente potrà recedere dalla presente convenzione, prima del termine di cui all’art.7 in caso di cessazione dell’attività.

Art. 7

Nell’ipotesi di cessazione parziale o totale delle attività dell’ente, di recesso o di risoluzione della presente convenzione, tali da rendere impossibile la prosecuzione dell’attività di lavoro, l’Ufficio di esecuzione penale esterna informa tempestivamente il giudice che ha disposto la sospensione del processo con la messa alla prova, per l’adozione dei provvedimenti previsti dall’art. 4, comma 3 del D.M. n. 88/2015

Art. 8

La presente convenzione avrà la durata di anni 3 (tre) a decorrere dalla data di sottoscrizione e potrà essere rinnovata d’intesa tra i contraenti.

Essa si intende automaticamente aggiornata nel caso di intervenute variazioni alla disciplina di riferimento in tema di lavoro di pubblica utilità e di sospensione del processo con messa alla prova.

Copia della convenzione viene inviata al Ministero della Giustizia per la pubblicazione sul sito internet del Ministero e inclusa nell’elenco degli enti convenzionati presso le cancellerie della sezione penale e GIP del Tribunale sede; viene inviata, inoltre, al Ministero della Giustizia – dipartimento dell’organizzazione giudiziaria – direzione generale degli affari penali e al dipartimento dell’amministrazione penitenziaria – direzione generale dell’esecuzione penale esterna, all’Ordine degli Avvocati di Pordenone, all’Ufficio del Giudice di Pace di Pordenone, ai Giudici della sezione penale e GIP/GUP del Tribunale sede, nonché all’ufficio di esecuzione penale esterna competente.

Pordenone, 28 novembre 2019

Per il Comune di Roveredo in Piano
Il Sindaco Paolo Nadal

Per il Presidente del Tribunale
Dott. Lanfranco Maria Tenaglia