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Convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità tra Tribunale di MESSINA e Lega navale italiana sezione di Messina - 18 maggio 2023

18 maggio 2023

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITA’

Ai sensi degli artt. 186 comma 9 bis e 187 comma 8 bis del C.d.S., dell’art. 54 del D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274, dell’art. 2 del D.M. 26 marzo 2001 e degli artt.168 bis, 168 ter e 168 quater C.P. (legge n. 67/2014)

TRA

IL TRIBUNALE DI MESSINA

E

LEGA NAVALE ITALIANA SEZIONE DI MESSINA

Premesso che

  1. a norma degli artt. 186 c. 9 bis e 187 c. 8 bis Codice della Strada le pene detentive e pecuniarie per detti reati possono essere sostituite dal giudice con quella del lavoro di pubblica utilità di cui all’art. 54 D.lvo 274/2000 n. 274, consistente nella prestazione di un’attività non retribuita a favore della collettività da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell’educazione stradale presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, o presso i centri specializzati di lotta alle dipendenze, nonché nella partecipazione ad un programma terapeutico e socio-riabilitativo del soggetto tossicodipendente come definito ai sensi degli articoli 121 e 122 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso enti ed organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato;
  2. a seguito della legge n.67 del 28.04.2014, è stato introdotto, con l’art.168, bis, nel ns. Ordinamento Giuridico l’Istituto della sospensione del procedimento con messa alla prova dell’imputato, che costituisce un modulo alternativo di definizione della vicenda processuale, rispondente ad esigenze specialpreventive e riparative del danno cagionato dalla condotta illecita. La messa alla prova comporta la prestazione di condotte volte all’eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose derivanti dal reato, nonché, ove possibile, il risarcimento del danno dallo stesso cagionato. Nell’ambito degli impegni del relativo programma di trattamento ai sensi dell’art.464 bis c.p.p., è, infatti, previsto lo svolgimento del Lavoro di Pubblica Utilità (art.168 bis 3° comma), quale “prestazione gratuita in favore della collettività di durata non inferiore a dieci giorni, da svolgersi presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni, le aziende sanitarie o presso enti o organizzazione, anche internazionali, che operano in Itali di assistenza sociale, sanitaria e di volontariato”;
  3. l’art. 2, comma 1 del decreto ministeriale 26 marzo 2001, emanato a norma dell’art. 54 comma 6 del citato decreto legislativo, stabilisce che l’attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipularsi con il Ministero della Giustizia, o, su delega di questo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicati nell’art. 1, comma 1 del decreto ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;
  4. L’art. 2 c.1 del Regolamento d’esecuzione, adottato ai sensi dell’art.8 della l.67/14, con Decreto Ministeriale 8 giugno 2015 n.88, prevede che l’attività non retribuita in favore della collettività è svolta secondo quanto stabilito nelle convenzioni stipulate con il Ministero della giustizia o, su delega di quest’ultimo, con il presidente del Tribunale;
  5. il Ministro della Giustizia, con atto del 16/7/2001, ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni per lo svolgimento del Lavoro di pubblica utilità, quale sanzione sostitutiva di pena per i reati previsti agli artt.186 e 187 del nuovo Codice della Strada e con atto del 09.09.2015 ha ampliato la delega prevedendo anche la prestazione di lavoro di pubblica utilità durante la messa alla prova;
  6. che l’UEPE si è impegnato a favorire l’attuazione delle norme sul lavoro di pubblica utilità quale sanzione sostitutiva e quale attività non retribuita in favore della collettività durante la messa alla prova, incentivando enti, cooperative sociali e organizzazioni di volontariato ad aderire a tale iniziativa, favorendo i contatti tra loro ed i Tribunali, oltre a svolgere funzioni di coordinamento nella fase esecutiva della sanzione sostitutiva e compiti di controllo e accompagnamento nel corso della messa alla prova;

Tutto ciò premesso quale parte integrante della presente convenzione,

considerato che

l’Ente presso il quale può essere svolto il lavoro di pubblica utilità rientra tra quelli indicati nell’art. 54 del decreto legislativo n.274/2000 ovvero dall’art.1 comma 1 del D.M. nr.88/2015,

si stipula

la presente convenzione (di seguito “la Convenzione”) tra il Ministero della Giustizia, che interviene nel presente atto nella persona della Dott.ssa Marina Moleti, Presidente del Tribunale ordinario di Messina, giusta la delega di cui in premessa (di seguito “il Tribunale”) e la Lega Navale Italiana Sezione di Messina nella persona del Presidente e legale rappresentante Arch. Giuseppe Soraci, (di seguito indicata come Ente)

si conviene quanto segue:

Art. 1
Attività da svolgere

L’Ente consente l’inserimento di condannati e/o imputati, sia alla pena del lavoro di pubblica utilità ai sensi degli artt. 186 – 187 C.d.S., sia nell’ambito della Messa alla Prova come citato in premessa, presso le proprie strutture, ai fini dello svolgimento di attività non retribuita in favore della collettività.

Tali attività dovranno avere per oggetto le prestazioni di lavoro previste dall’articolo 1 del decreto ministeriale 26.03.2001 e dall’art.2 c.4 del decreto ministeriale 8.06.2015 n.88.

Art. 2
Modalità di svolgimento

Divenuto definitivo il provvedimento con il quale il condannato è sottoposto al lavoro di pubblica utilità e/o intervenuto il provvedimento di sospensione del procedimento per messa alla prova, sarà cura del Tribunale inviare il dispositivo all’Ente.

L’attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta dai condannati e/o imputati in conformità con quanto disposto nella sentenza, nel decreto penale di condanna o nel programma di trattamento art.464 bis c.p.p., nonché secondo uno specifico progetto che l’Ente elaborerà e/o ha elaborato con la collaborazione e secondo le indicazioni specificamente impartite dall’Ufficio di Esecuzione penale esterna di Messina.

A tal fine l’Ente, ricevuto dall’Autorità Giudiziaria il provvedimento di condanna e/o di sospensione del procedimento per messa alla prova, prenderà contatto con l’Ufficio di Esecuzione Penale Esterna di Messina allo scopo di elaborare e/o avviare, con la partecipazione del condannato/imputato, il programma lavorativo. Detto programma dovrà essere funzionale agli scopi sociali e di volontariato dell’Ente.

Il lavoro di pubblica utilità avrà una durata corrispondente a quella della sanzione detentiva irrogata e della conversione della pena pecuniaria, ragguagliando 250 euro ad un giorno di detenzione e considerando, un giorno di lavoro di pubblica utilità corrispondente a due ore di attività lavorativa, ovvero uguale alla durata indicata nel provvedimento di sospensione del procedimento per la messa alla prova ai sensi dell’art.464 quinques c.p.p..

Nella predisposizione del progetto di lavoro di pubblica utilità, si dovrà tenere conto delle esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute del condannato/imputato. Per quanto riguarda poi la sanzione sostitutiva del L.P.U. essa non può avere una durata di più di sei ore settimanali. Su richiesta del condannato – o comunque con il consenso di quest’ultimo – e previa approvazione dell’Autorità Giudiziaria procedente, per il tramite dell’UEPE (fermo restando che due ore di lavoro equivalgono ad una giornata lavorativa) potrà prevedersi un maggiore numero di ore lavorative settimanali. Riguardo alla messa prova l’attività non retribuita in favore della collettività non potrà avere una durata inferiore a dieci giorni, anche non continuativi. In entrambi i casi la durata giornaliera della prestazione non potrà comunque superare le otto ore.

Art. 3
Soggetti incaricati di coordinare le prestazioni

I soggetti indicati dal comma 2 dell’art. 2 del D.M. 26 marzo 2001, e dal comma1 dell’art.3 del D.M. 8 giugno 2015 n.88, di coordinare la prestazione lavorativa del condannato/imputato e di impartire a quest’ultimo le relative istruzioni sono da individuare nel Presidente dell’Ente, il quale potrà delegare tali funzioni ad altro soggetto, organico all’Ente, indicandolo specificamente nel programma lavorativo di cui all’art. 2 della presente Convenzione.

L’Ente si impegna a comunicare tempestivamente al Tribunale e all’U.E.P.E. eventuali integrazioni o sostituzioni dei nominativi ora indicati.

Art. 4
Modalità del trattamento

Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, l’Ente si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l’integrità fisica e morale dei condannati/imputati, curando altresì che l’attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla Convenzione. In nessun caso l’attività potrà svolgersi in modo da impedire l’esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona, conformemente a quanto dispone l’art. 54, commi 2, 3 e 4 del d.lv. 274/2000.

L’Ente si impegna altresì a che i condannati/imputati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze e per i volontari in servizio presso l’Ente medesimo, ove tali servizi siano già predisposti.

L’Ente si impegna, altresì, a rispettare tutti le ulteriori prescrizioni descritte all’art.3 D.M. nr.88/2015.

Art. 5
Divieto di retribuzione – Assicurazioni sociali

É fatto divieto all’Ente di corrispondere ai condannati/imputati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l’attività da essi svolta. É obbligatoria ed è a carico dell’Organizzazione ospitante l’assicurazione dei condannati/imputati contro gli infortuni e le malattie professionali, nonchè riguardo alla responsabilità civile verso i terzi. E’ a carico dell’Ente provvedere, in caso di sinistro, ad effettuare tempestivamente le comunicazioni agli Uffici competenti.

Se previsti, l’Ente potrà beneficiare di eventuali finanziamenti pubblici per far fronte ai predetti costi.

Art. 6
Verifiche e relazione sul lavoro svolto

Il lavoro di pubblica utilità si svolge conformemente al programma lavorativo di cui all’art. 2 della presente Convenzione e sotto la vigilanza dell’Ufficio di Esecuzione penale esterna di Messina.

L’Ente ha l’obbligo di comunicare immediatamente all’Autorità Giudiziaria procedente ed all’Ufficio di Esecuzione Penale Esterna di Messina le eventuali violazioni degli obblighi del condannato, e o dell’impegno dell’imputato, secondo l’art. 56 del decreto legislativo 274/2000 (ed in particolare se il condannato/imputato, senza giustificato motivo, non si rechi nel luogo di lavoro o se ne allontani, se si rifiuti di prestare le attività di cui è incaricato, ecc.).

Altresì, l’Ente segnalerà con tempestività le assenze e gli eventuali impedimenti alla prestazione d’opera, trasmettendo la documentazione sanitaria o giustificativa indicata dall’art.3, c.6 del D.M.. In tal caso, d’intesa tra le parti verranno concordate le modalità di recupero della prestazione lavorativa, da rendere nel termine fissato dal giudice ai sensi dell’art.464 – quinquies del codice di procedura penale.

Art. 7
Impegni conclusivi

Al termine dell’esecuzione della sanzione e/o del periodo previsto per l’esecuzione del lavoro di pubblica utilità nel procedimento di sospensione per messa, il soggetto incaricato ai sensi dell’art. 3 della Convenzione di coordinare le prestazioni lavorative del condannato/imputato e di impartire a costoro le relative istruzioni dovrà redigere una relazione - da inviare all’U.E.P.E. - che documenti l’assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato/imputato. Sarà cura dell’U.E.P.E., sulla scorta di detta relazione e delle opportune verifiche, informare senza ritardo l’Autorità Giudiziaria procedente.

Art. 8
Risoluzione della Convenzione

Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla Convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato, salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte, secondo il relativo ordinamento, al funzionamento dell’Ente.

L’Ente potrà recedere dalla presente convenzione, prima del termine previsto in caso di cessazione dell’attività.

Nell’ipostesi di cessazione parziale o totale delle attività dell’ente, di recesso o di risoluzione della presente convenzione, tali da rendere impossibile la prosecuzione dell’attività di lavoro l’ufficio di esecuzione penale esterna informa tempestivamente il giudice che ha disposto la sospensione del processo con la messa alla prova, per l’adozione dei provvedimenti previsti dall’art.4 c.3 del D.M. n.88/2015.

Art. 9
Durata della Convenzione ed oneri

La presente convenzione avrà la durata di anni 5 (cinque) a decorrere dalla data di sottoscrizione e potrà essere rinnovata d’intesa tra i contraenti.

Essa si intende automaticamente aggiornata nel caso di intervenute variazioni della disciplina di riferimento in tema di lavoro di pubblica utilità e di sospensione del processo con messa alla prova.

Ciascuna parte può recedere dalla convenzione fornendo preavviso scritto di almeno novanta giorni alle altre parti contraenti.

Nei casi in cui la risoluzione anticipata avesse riflessi sostanziali sui progetti individuali in corso sarà indispensabile, prima di procedere alla sospensione, attendere il reperimento di una soluzione alternativa presso altra struttura.

Copia della presente Convenzione sarà trasmessa alla Cancelleria del Tribunale per essere inclusa nell’elenco degli enti convenzionati di cui all’art. 7 del decreto ministeriale 26/03/2001, nonché al Ministero della Giustizia per la pubblicazione sul sito internet del Ministero come sancito dall’art.5 D.M. nr.88/2015, viene inviata, inoltre, al Ministero della giustizia, Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, Direzione Generale degli affari penali e al Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria – Direzione Generale dell’Esecuzione Penale Esterna, nonché all’Ufficio di Esecuzione Penale Esterna competente (U.E.P.E.).

Messina, lì 18 maggio 2023

Rappresentante dell’Ente
Arch. Giuseppe Soraci

Direttrice ULEPE
Dr.ssa Ernestina Di Gennaro

Presidente del Tribunale
Dr.ssa Marina Moleti