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Convenzioni per lo svolgimento di lavoro di pubblica utilità tra il Tribunale di ROMA e la Comunità di Sant'Egidio - 12 maggio 2020 e rinnovo 25 maggio 2023

25 maggio 2023

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRESIDENZA

 

N.4/2020

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITÀ AI SENSI DEGLI ARTT. 54 DEL D. Lgs. 28 AGOSTO 2000, N. 274,  E ART. 2 DEL DECRETO MINISTERIALE 26 MARZO 2011

Premesso

  • che in forza dell’art. 54 D. lgs. 28 agosto 2000, n. 274, il Giudice, con la sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell’art. 444 c.p.p., su richiesta dell’imputato e sentito il pm, qualora non debba concedersi il beneficio della sospensione condizionale della pena, può applicare, anziché le pene detentive e pecuniarie, quella del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato;
  • che, giusto l’art. 165 comma 1 c.p., il Giudice può subordinare la concessione della sospensione condizionale della pena anche alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato, e che l’art. 165 comma 2 c.p. impone al giudice, quando concede per la seconda volta la sospensione condizionale della pena, di subordinare la concessione del beneficio all’adempimento di uno degli obblighi di cui al precedente comma e, quindi, anche ed eventualmente alla prestazione di attività a favore della collettività di cui al comma 1;
  • che l’art. 186 comma 9 bis c.d.s. prevede che, al di fuori dei casi previsti dal comma 2 bis del medesimo articolo, la pena detentiva e pecuniaria inflitta o applicata a chi ha guidato in stato di ebbrezza può essere sostituita, anche con il decreto penale di condanna, se non vi è opposizione da parte dell’imputato, con quella del lavoro di pubblica utilità di cui all’art. 54 del D. lgs. n.  274/2000, secondo le modalità ivi previste, e consistente nella prestazione di un’attività non retribuita a favore della collettività da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell’educazione stradale presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, o presso centri specializzati di lotta alle dipendenze;
  • che, in forza dell’art. 3 della legge 28 aprile 2014 n. 67, il Giudice, su richiesta dell’imputato, può sospendere il procedimento e disporre la messa alla prova (MAP), sulla base di un programma di trattamento predisposto dall’Ufficio Interdistrettuale Esecuzione Penale Esterna (UIEPE).
    La sospensione del procedimento con messa alla prova è subordinata all’espletamento di una prestazione di pubblica utilità, da svolgersi presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni, le aziende sanitarie o presso enti e organizzazioni, anche internazionali, che operano in Italia, di assistenza sociale, sanitaria e di volontariato. In conformità alla disciplina sul contenuto delle convenzioni in materia di lavoro di pubblica utilità per la messa alla prova, prevista dal decreto 8 giugno 2015 n. 88 del Ministro della Giustizia e dal decreto ministeriale 9 settembre 2015 di conferimento di delega di stipula delle convenzioni ai Presidenti dei Tribunali, riportante anche schema di convenzione, si prevede anche specifica regolamentazione del lavoro di pubblica utilità con riferimento alla sola MAP all’art. 2 della presente convenzione;
  • che l’art. 2 comma 1 del decreto ministeriale 26 marzo 2001, emanato a norma dell’art. 54 comma 6 del citato D. lgs. N. 274/2000, nonché il D.M. 9 settembre 2015, emanato in osservanza dell’art. 8 della legge 28 aprile 2014, n. 67, stabiliscono che l’attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipularsi con il Ministro della Giustizia, o su delega di questo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicati in premessa;
  • che il Ministero della Giustizia, con atto in data 16 luglio 2001 e con atto 9 settembre 2015, ha effettivamente delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni in ordine ai casi indicati in premessa;

considerato

  • che in data 30 maggio 2017 tra il Tribunale ordinario di Roma e l’Associazione Comunità di S.Egidio-ACAP è stata stipulata una convenzione per lo svolgimento di pubblica utilità della durata di anni tre e che la predetta Associazione ha manifestato interesse al rinnovo della convenzione;

si conviene

quanto segue tra il Ministero della Giustizia, che interviene al presente atto nella persona del dott. Francesco Monastero, Presidente del Tribunale di Roma, giusta delega di cui in premessa e l’associazione Comunità di S. Egidio-ACAP, nella persona del legale rappresentante pro-tempore, dott. Cesare Giacomo Zucconi.

Art. 1
Attività da svolgere

L’Ente convenzionato mette a disposizione almeno n. 50 posti per i lavori di pubblica utilità che devono essere svolti nei casi indicati in premessa. L’Ente specifica che presso le sue strutture tale attività, non retribuita ed in favore della collettività, ha per oggetto le seguenti prestazioni: sostegno agli indigenti presso le strutture di assistenza dell’associazione Comunità di S. Egidio-ACAP  (Mensa, Centri di accoglienza diurni e serali, Città Eco-solidale, Case Famiglia per anziani e disabili, ecc.) o presso Centri Genti di Pace per immigrati e Rom o presso Istituti di assistenza e cura per anziani o disabili, dove l’Ente convenzionato presta servizio a titolo gratuito.

L’attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto dal Giudice in merito alle modalità e alla durata della misura, nonché con quanto previsto dall’art. 1 del D.M. 26 marzo 2001 e con quanto previsto dal D.M. 8 giugno 2015 n. 8.

Art. 2
Modalità esecutive in caso di messa alla prova

In caso di svolgimento di lavoro di pubblica utilità nell’ambito dell’esecuzione della messa alla prova l’Ente convenzionato dovrà comunicare direttamente all’UIEPE il nominativo del singolo referente interno designato per ogni soggetto avviato all’attività socialmente utile; il referente interno avrà il compito di coordinare la prestazione lavorativa dell’imputato e di impartire le relative istruzioni. I referenti interni si impegnano a segnalare immediatamente, anche per le vie brevi, all’UIEPE l’eventuale rifiuto a svolgere le prestazioni di pubblica utilità da parte di soggetti ammessi alla prova e ogni altra grave inosservanza degli obblighi assunti nel programma di trattamento sottoscritto. I referenti interni segnaleranno inoltre con tempestività le assenze e gli eventuali impedimenti alla prestazione d’opera, trasmettendo la documentazione sanitaria o giustificativa di cui all’art. 3 comma 6 del D.M. 8 giugno 2015 n. 8; in tal caso, d’intesa tra le parti verranno concordate le modalità di recupero della prestazione lavorativa da rendere nel termine fissato dal Giudice ai sensi dell’art. 464 quinquies del codice di procedura penale. I referenti interni, al termine del periodo previsto per l’esecuzione del lavoro di pubblica utilità, forniranno le informazioni inerenti l’assolvimento degli obblighi dell’imputato all’UIEPE, che, a sua volta, assicurerà le comunicazioni all’Autorità giudiziaria competente con le modalità previste dall’art. 141 ter commi 4 e 5 del D. Lgs. 28 luglio 1998 n. 271.

L’Ente convenzionato consentirà l’accesso presso le proprie sedi ai funzionari dell’UIEPE incaricati di svolgere attività di controllo, nonché la visione e l’eventuale estrazione di copia del registro delle presenze o degli atti annotati dall’equivalente strumento di rilevazione elettronica, che l’Ente convenzionato si impegna a predisporre. L’UIEPE, a tal fine, comunicherà all’associazione Comunità di S. Egidio-ACAP il nominativo del funzionario incaricato a seguire l’andamento della prova per ciascuno dei soggetti inseriti.

Art. 3
Referente

I soggetti indicati dal comma 2 dell’art. 2 del D.M. 26 marzo 2001 e più in generale il referente dell’associazione Comunità di S. Egidio-ACAP per il Tribunale e per l’UIEPE, incaricato anche di rappresentare eventuali criticità e problematiche in ordine alla gestione dei lavori socialmente utili da parte del predetto Ente, sono la dott.ssa Marina Ceccarelli, dott.ssa Silvia Marangoni e dott.ssa Stefania Tallei, che sovrintendono ai singoli referenti locali. Le segnalazioni potranno essere inoltrate alle suddette referenti tramite email all’indirizzo info@santegidio.org e telefonicamente al numero 064292929.

Art. 4
Modalità di trattamento

Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, l’Ente convenzionato si impegna, sia presso i propri locali sia presso le sedi esterne, ad assicurare il rispetto delle norme in materia di sicurezza e di igiene degli ambienti di lavoro e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l’integrità fisica, anche attraverso dispositivi di protezione individuali, e morale dei soggetti sottoposti a misura; sarà cura dell’associazione Comunità di S. Egidio-ACAP verificare che l’attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla convenzione e dal provvedimento del Giudice.

In nessun caso l’attività potrà svolgersi in modo da impedire l’esercizio dei diritti fondamentali o da ledere la dignità della persona, conformemente a quanto dispone la legge.

L’Ente convenzionato si impegna affinché ai condannati o imputati venga garantito quanto contemplato nell’art. 54 comma 3 D. Lgs. 274/2000, nonché quanto previsto dalla legge 28 aprile 2014 n. 67 e dai Decreti ministeriali 8 giugno 2015 n. 8 e 9 settembre 2015.

L’Ente convenzionato si impegna a che i condannati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti. 

Art. 5
Divieto di retribuzione – Assicurazioni sociali

È fatto divieto all’Ente convenzionato di corrispondere ai condannati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l’attività svolta.

È obbligatoria ed è a carico dell’associazione Comunità di S. Egidio-ACAP l’assicurazione dei soggetti avviati al lavoro di pubblica utilità contro gli infortuni e le malattie professionali ed in ordine alla responsabilità civile verso terzi. Gli oneri relativi alla predetta copertura assicurativa sono a carico dell’Ente convenzionato fino a che l’INAIL non comunichi l’assunzione del relativo onere a favore dei soggetti svolgenti il lavoro socialmente utile nei casi di messa alla prova e di esecuzione in alternativa alle pene detentive e pecuniarie di cui all’art. 186 c.d.s.

Art. 6
Altre modalità esecutive nei casi diversi dalla messa alla prova

L’Ente convenzionato ha l’obbligo di comunicare quanto prima al Giudice che ha applicato la misura le eventuali violazioni degli obblighi della persona sottoposta a misura come previsto dalla legge (se il condannato, senza giustificato motivo, non si reca nel luogo dove deve svolgere il lavoro di pubblica utilità o lo abbandona o si rifiuta di prestare le attività di cui è incaricato, ecc.).

Il soggetto incaricato di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati ai sensi dell’art. 3 della presente convenzione, terminata l’esecuzione della pena, dovrà redigere ed inviare agli organi di competenza una relazione che documenti l’assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato. 

Art. 7
Risoluzione della convenzione

Qualsiasi inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministro della Giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato, salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte secondo il relativo ordinamento al funzionamento dell’Ente convenzionato.

Art. 8
Durata della convenzione

La presente convenzione avrà la durata di anni tre a decorrere dalla data del 30 maggio 2020.

Essa si intende automaticamente aggiornata nel caso di intervenute variazioni della disciplina di riferimento in tema di lavoro di pubblica utilità e di sospensione del processo con messa alla prova.

Copia della convenzione è trasmessa alla Cancelleria del Tribunale, per essere inclusa nell’elenco degli enti convenzionati di cui all’art. 7 del decreto ministeriale, nonché al Ministro della Giustizia – Dipartimento Giustizia Minorile e di Comunità, Direzione Generale per l’Esecuzione Penale Esterna e di Messa alla Prova- ed all’UIEPE di Roma.

Roma, 12 maggio 2020

Il Presidente vicario del Tribunale di Roma
Antonino La Malfa

Associazione Comunità S.Egidio - ACAP
il legale rappresentante p.t. Cesare Giacomo Zucconi

 

N.6/23

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEI LAVORI DI PUBBLICA UTILITA’

TRA

il Ministro della Giustizia, che interviene nel presente atto nella persona del delegato, dott. Roberto Reali, Presidente del Tribunale ordinario di Roma,

e

la Comunità di S. Egidio ACAP APS

Premesso

che, in forza dell’art. 54 D. Lgs 28 agosto 2000, n. 274 e dell’art. 53 legge 689/1981, il Giudice, con la sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti, a norma dell’art. 444 c.p.p., su richiesta dell’imputato e sentito il P.M., qualora non debba concedersi il beneficio della sospensione condizionale della pena, può applicare, anziché le pene detentive e pecuniarie, quella del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato;

che, secondo l’art. 73 comma 5 bis D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, il Giudice, in caso di reati commessi da persona tossicodipendente o da assuntore di sostanze stupefacenti o psicotrope, con la sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti, a norma dell’art. 444 c.p.p., su richiesta dell’imputato e sentito il P.M., qualora non debba concedersi il beneficio della sospensione condizionale della pena, può applicare, anziché le pene detentive e pecuniarie, quella del lavoro di pubblica utilità di cui all’art. 54 D. Lgs. n. 274/2000, cit., secondo le modalità ivi previste;

che, giusto l’art. 165 comma 1 c.p., il Giudice può subordinare la concessione della sospensione condizionale della pena anche alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato, e che il comma 2 del medesimo art. 165 impone al Giudice, quando concede per la seconda volta la sospensione condizionale della pena, di subordinare la concessione del beneficio all’adempimento di uno degli obblighi di cui al precedente comma e, quindi, anche ed eventualmente alla prestazione di attività a favore della collettività di cui al comma 1;

che l’art. 186 comma 9 bis c.d.s. prevede che, al di fuori dei casi previsti dal comma 2 bis del medesimo articolo, la pena detentiva e pecuniaria inflitta o applicata a chi ha guidato in stato di ebrezza può essere sostituita, anche con il decreto penale di condanna, se non vi è opposizione da parte dell’imputato, con quella del lavoro di pubblica utilità di cui all’articolo 54 D. Lgs. n. 274/2000, cit., secondo le modalità ivi previste, e consistenti nella prestazione di un’attività non retribuita a favore della collettività da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell’educazione stradale presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, o presso i centri specializzati di lotta alle dipendenze;

che in forza dell’art. 3 della legge 28 aprile 2014 n. 67 il Giudice, su richiesta dell’imputato, può sospendere il procedimento e disporre la messa alla prova (MAP), sulla base di un programma di trattamento predisposto dall’Ufficio Interdistrettuale Esecuzione Penale Esterna (UIEPE). La sospensione del procedimento con messa alla prova è subordinata all’espletamento di una prestazione di pubblica utilità, da svolgersi presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni, le aziende sanitarie o presso enti e organizzazioni, anche internazionali, che operano in Italia, di assistenza sociale, sanitaria e di volontariato. In conformità alla disciplina sul contenuto delle convenzioni in materia di lavoro di pubblica utilità per la messa alla prova, prevista dal decreto 8 giugno 2015 n. 88 del Ministro della Giustizia e dal decreto ministeriale 9 settembre 2015 di conferimento di delega di stipula delle convenzioni ai Presidenti dei Tribunali, riportante anche schema di convenzione, si prevede inoltre specifica regolamentazione del lavoro di pubblica utilità con riferimento alla sola MAP all’art. 2 della presente convenzione;

che l’art. 20-bis n. 3) c.p., l’art. 545 bis cpp e gli artt. 56-bis e segg L 689/1981, come modificati dal D.Lvo 150/2022, prevedono che quando è applicata una pena detentiva non superiore a tre anni e non è stata ordinata la sospensione condizionale il giudice, se ne ricorrono le condizioni e l’imputato acconsente, può sostituire la pena detentiva con la pena del lavoro di pubblica utilità sostitutivo che comporta la prestazione di non meno di sei ore e non più di quindici ore di lavoro settimanale da svolgere con modalità e tempi che non pregiudichino le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute dell’interessato e la cui durata giornaliera non può oltrepassare le otto ore;

che l’art. 2 comma 1 del decreto ministeriale 26 marzo 2001, emanato a norma dell’art. 54 comma 6 del citato D. lgs. N. 274/2000, nonché il D.M. 9 settembre 2015, emanato in osservanza dell’art. 8 della legge 28 aprile 2014, n. 67, stabiliscono che l’attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipularsi con il Ministro della Giustizia, o su delega di questo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicati in premessa;

che il Ministero della Giustizia, con atto in data 16 luglio 2001 e con atto 9 settembre 2015, ha effettivamente delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni in ordine ai casi indicati in premessa;

considerato

che la Comunità di S. Egidio ACAP APS non ha fini di lucro e dal 1968 è impegnata a fronteggiare la povertà nei contesti urbani, sia a livello nazionale che internazionale, come a facilitare l’inclusione sociale di chi è in condizione di vulnerabilità e che ha come scopo principale la promozione della giustizia, della pace, dello sviluppo, della cooperazione internazionale e della tutela dei diritti umani sviluppando ogni forma di solidarietà sociale tra gli individui, lottando contro ogni forma di esclusione, promovendo iniziative culturali, educative e di assistenza sociale e sanitaria;

che ha manifestato l’interesse all’ulteriore rinnovo della convenzione stipulata in data 30 maggio 2017;

si conviene

quanto segue tra il Ministero della Giustizia, che interviene al presente atto nella persona del dott. Roberto Reali, Presidente del Tribunale di Roma, giusta delega di cui in premessa e del dott. Cesare Zucconi, nella persona di Segretario Generale e Legale Rappresentante della Comunità di S. Egidio ACAP APS;

Art. 1
Attività da svolgere

L’Ente convenzionato mette a disposizione almeno n. 70 posti per i lavori di pubblica utilità (di cui n. 50 ex art. 168 c.p., n. 5 ex artt 54 D. Lgs 28 agosto 2000, n. 274 e 53 legge 689/1981 e n. 15 ex artt. 20-bis c.p. e 56-bis l. 689/81) che devono essere svolti nei casi indicati in premessa.

L’ente, prima di rilasciare la dichiarazione di disponibilità, valuterà la rispondenza del richiedente alle esigenze dell’utenza fragile, specialmente per ciò che riguarda i richiedenti dipendenti da alcol o da sostanze stupefacenti (art. 73 comma 5 bis D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309).

L’Ente specifica che presso le sue strutture tale attività, non retribuita ed in favore della collettività, ha per oggetto le seguenti prestazioni: sostegno agli indigenti e ai senza dimora presso le strutture di assistenza e aiuto della Comunità di S. Egidio ACAP APS (Mensa, Centri di accoglienza diurni, Città Eco Solidale, Case dell’Amicizia, Centri Genti di Pace per immigrati o Rom) o presso Case famiglia per anziani, disabili e persone fragili, o Istituti di assistenza e cura per anziani e disabili. Attività informative e culturali sui temi della pace, della povertà e delle migrazioni, conservazione, custodia e manutenzione dei locali delle suddette attività, dove l’Ente convenzionato presta servizio a titolo gratuito.

L’attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto dal Giudice in merito alle modalità e alla durata della misura, nonché con quanto previsto dall’art.1 del D.M. 26 marzo 2001 e con quanto previsto dal D.M. 8 giugno 2015 n.8.

Art. 2
Modalità esecutive in caso di messa alla prova

In caso di svolgimento di lavoro di pubblica utilità nell’ambito dell’esecuzione della messa alla prova l’Ente convenzionato dovrà comunicare direttamente all’UIEPE il nominativo del singolo referente interno designato per ogni soggetto avviato all’attività socialmente utile; il referente interno avrà il compito di coordinare la prestazione lavorativa dell’imputato e di impartire le relative istruzioni. I referenti interni si impegnano a segnalare immediatamente, anche per le vie brevi, all’UIEPE l’eventuale rifiuto a svolgere le prestazioni di pubblica utilità da parte di soggetti ammessi alla prova e ogni altra grave inosservanza degli obblighi assunti nel programma di trattamento sottoscritto. I referenti interni segnaleranno inoltre con tempestività le assenze e gli eventuali impedimenti alla prestazione d’opera, trasmettendo la documentazione sanitaria o giustificativa di cui all’art. 3 comma 6 del D.M. 8 giugno 2015 n. 8; in tal caso, d’intesa tra le parti verranno concordate le modalità di recupero della prestazione lavorativa da rendere nel termine fissato dal Giudice ai sensi dell’art. 464 quinquies del codice di procedura penale. I referenti interni, al termine del periodo previsto per l’esecuzione del lavoro di pubblica utilità, forniranno le informazioni inerenti l’assolvimento degli obblighi dell’imputato all’UIEPE, che, a sua volta, assicurerà le comunicazioni all’Autorità giudiziaria competente con le modalità previste dall’art. 141 ter commi 4 e 5 del D. Lgs. 28 luglio 1998 n. 271.

L’Ente convenzionato consentirà l’accesso presso le proprie sedi ai funzionari dell’UIEPE incaricati di svolgere attività di controllo, nonché la visione e l’eventuale estrazione di copia del registro delle presenze o degli atti annotati dall’equivalente strumento di rilevazione elettronica, che l’Ente convenzionato si impegna a predisporre. L’UIEPE, a tal fine, comunicherà all’associazione il nominativo del funzionario incaricato a seguire l’andamento della prova per ciascuno dei soggetti inseriti.

Art. 3
Referente

I soggetti indicati dal comma 2 dell’art. 2 del D.M. 26 marzo 2001 e più in generale i referenti di Comunità di S. Egidio ACAP APS. per il Tribunale e per l’UIEPE, incaricati anche di rappresentare eventuali criticità e problematiche in ordine alla gestione dei lavori socialmente utili da parte del predetto Ente, sono Ceccarelli Marina, Marangoni Silvia, Tallei Stefania.

I riferimenti e contatti pubblici per le richieste sono: la mail percorsi.inclusivi@santegidio.org e il tel. 06.4292929;

Art. 4
Modalità di trattamento

Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, l’Ente convenzionato si impegna, sia presso i propri locali sia presso le sedi esterne, ad assicurare il rispetto delle norme in materia di sicurezza e di igiene degli ambienti di lavoro e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l’integrità fisica, anche attraverso dispositivi di protezione individuali, e morale dei soggetti sottoposti a misura; sarà cura dell’associazione verificare che l’attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla convenzione e dal provvedimento del Giudice.

In nessun caso l’attività potrà svolgersi in modo da impedire l’esercizio dei diritti fondamentali o da ledere la dignità della persona, conformemente a quanto dispone la legge.

L’Ente convenzionato si impegna affinché ai condannati o imputati venga garantito quanto contemplato nell’art. 54 comma 3 D. Lgs. 274/2000, nonché quanto previsto dalla legge 28 aprile 2014 n. 67 e dai Decreti ministeriali 8 giugno 2015 n. 8 e 9 settembre 2015.

L’Ente convenzionato si impegna a che i condannati/imputati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti. 

Art. 5
Divieto di retribuzione – Assicurazioni sociali

È fatto divieto all’Ente convenzionato di corrispondere ai condannati/imputati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l’attività svolta.

È obbligatoria ed è a carico dell’associazione l’assicurazione dei soggetti avviati al lavoro di pubblica utilità contro gli infortuni e le malattie professionali ed in ordine alla responsabilità civile verso terzi. Gli oneri relativi alla predetta copertura assicurativa sono a carico dell’Ente convenzionato fino a che l’INAIL non comunichi l’assunzione del relativo onere a favore dei soggetti svolgenti il lavoro socialmente utile nei casi di messa alla prova e di esecuzione in alternativa alle pene detentive e pecuniarie di cui all’art. 186 c.d.s.

Art. 6
Altre modalità esecutive nei casi diversi dalla messa alla prova

L’Ente convenzionato ha l’obbligo di comunicare quanto prima al Giudice che ha applicato la misura le eventuali violazioni degli obblighi della persona sottoposta a misura come previsto dalla legge (se il condannato, senza giustificato motivo, non si reca nel luogo dove deve svolgere il lavoro di pubblica utilità o lo abbandona o si rifiuta di prestare le attività di cui è incaricato, ecc.).

Il soggetto incaricato di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati ai sensi dell’art. 3 della presente convenzione, terminata l’esecuzione della pena, dovrà redigere ed inviare agli organi di competenza una relazione che documenti l’assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato. 

Art. 7
Risoluzione della convenzione

Qualsiasi inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministro della Giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato, salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte secondo il relativo ordinamento al funzionamento dell’Ente convenzionato.

Art.8
Durata della convenzione

La presente convenzione avrà la durata di anni tre a decorrere dalla data di sottoscrizione della stessa e si intende tacitamente rinnovata per lo stesso periodo, fatta salva la facoltà di recesso di una delle parti da comunicare entro tre mesi prima della scadenza originaria o rinnovata.

Essa si intende, altresì, automaticamente aggiornata nel caso di intervenute variazioni della disciplina di riferimento in tema di lavoro di pubblica utilità e di sospensione del processo con messa alla prova.

Copia della convenzione è trasmessa alla Cancelleria del Tribunale, per essere inclusa nell’elenco degli enti convenzionati di cui all’art. 7 del decreto ministeriale, nonché al Ministro della Giustizia – Dipartimento Giustizia Minorile e di Comunità, Direzione Generale per l’Esecuzione Penale Esterna e di Messa alla Prova- ed all’UIEPE di Roma.

Sottoscritta digitalmente il 24/25 maggio 2023

il Presidente del Tribunale di Roma
Roberto Reali

il Segretario Generale e Legale Rappresentante della Comunità di S. Egidio
Cesare Zucconi