Convenzione tra l’Agenzia delle entrate e il Ministero della giustizia per l’accesso alle banche dati contenenti le informazioni utili ai fini della ricerca telematica dei beni da pignorare ex art. 492 bis c.p.c. da parte degli ufficiali giudiziari - 20 giugno 2023

20 giugno 2023

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A seguito della firma della convenzione tra il Ministro della Giustizia e il Direttore dell’Agenzia delle Entrate, sarà consentito agli ufficiali giudiziari di accedere alle banche dati dell’Amministrazione finanziaria e rendere più agevole la ricerca telematica dei beni da pignorare, in seguito alla richiesta di un creditore, o da sottoporre a procedura concorsuale, su richiesta del curatore. Il Dipartimento per la transizione digitale della Giustizia, l’analisi statistica e le politiche di coesione, avvalendosi in particolare dell’articolazione costituita dalla Direzione generale per i servizi informativi automatizzati, è impegnato per tradurre in pratica e portare a regime la progettualità anche attraverso la creazione di un tavolo tecnico che, così come previsto dalla Convenzione stessa, utilizzi taluni uffici UNEP del territorio quali basi per sperimentare la procedura di accesso. Al termine della sperimentazione, operate eventuali aggiustamenti del caso, si procederà a dare avvio su tutto il territorio alle nuove funzionalità per le quali è previsto, a breve, l’avvio di attività formativa.

 

CONVENZIONE TRA L’AGENZIA DELLE ENTRATE E IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA PER L’ACCESSO ALLE BANCHE DATI CONTENENTI LE INFORMAZIONI UTILI AI FINI DELLA RICERCA TELEMATICA DEI BENI DA PIGNORARE EX ART. 492 BIS C.P.C. DA PARTE DEGLI UFFICIALI GIUDIZIARI


L’Agenzia delle entrate (di seguito denominata “Agenzia”), con sede in Roma, Via Giorgione, 106 - Codice Fiscale 06363391001 - rappresentata dal Direttore, Ernesto Maria Ruffini

E

Il Ministero della Giustizia (di seguito denominato “Ministero” o congiuntamente all’Agenzia “le Parti”), con sede in Roma, via Arenula, 70 - Codice Fiscale 80184430587 - rappresentato dal Ministro della Giustizia, Carlo Nordio

PREMESSO CHE:

  • l’articolo 492-bis del codice di procedura civile, relativo alla ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare, prevede, al primo comma, che su istanza del creditore munito del titolo esecutivo e del precetto, l’ufficiale giudiziario addetto al tribunale del luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede, procede alla ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare;
  • ai sensi del secondo comma del citato articolo 492-bis del c.p.c., prima della notificazione del precetto ovvero prima che sia decorso il termine di cui all'articolo 482, se vi è pericolo nel ritardo, il presidente del tribunale del luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede, su istanza del creditore, autorizza la ricerca telematica dei beni da pignorare;
  • ai sensi del quarto comma del medesimo articolo 492-bis p.c., l’ufficiale giudiziario accede mediante collegamento telematico diretto ai dati contenuti nelle banche dati delle pubbliche amministrazioni o alle quali le stesse possono accedere e, in particolare, nell’Anagrafe Tributaria, compreso l’Archivio dei rapporti finanziari;
  • l’articolo 155-quater delle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, rubricato “Modalità di accesso alle banche dati”, stabilisce che le pubbliche amministrazioni che gestiscono banche dati contenenti informazioni utili ai fini della ricerca di cui all'articolo 492-bis del c.p.c. mettono a disposizione degli ufficiali giudiziari gli accessi su richiesta del Ministero della giustizia, disponendo che l'accesso è consentito previa stipulazione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di una convenzione finalizzata alla fruibilità informatica dei dati, sentito il Garante per la protezione dei dati personali. Il Ministero della giustizia pubblica sul portale dei servizi telematici l'elenco delle banche dati per le quali è operativo l'accesso da parte dell'ufficiale giudiziario per le finalità di cui all'articolo 492-bis del c.p.c.;
  • ai sensi dell’articolo 155-quinquies att. c.p.c., quando le strutture tecnologiche, necessarie a consentire l'accesso diretto da parte dell'ufficiale giudiziario alle banche dati di cui al quarto comma dell'articolo 492-bis c.p.c. e all’articolo 155-quater disp. att. c.p.c., non sono funzionanti, l’ufficiale giudiziario attesta che l’accesso diretto alle suddette banche dati non è attuabile. L’istante con l’attestazione rilasciata dall’ufficiale giudiziario o con l’autorizzazione del presidente del tribunale a norma dell'articolo 492-bis, secondo comma, c.p.c., ove necessaria, può ottenere dai gestori delle banche dati previste dal predetto articolo e dal richiamato articolo 155-quater le informazioni nelle stesse contenute. La disposizione si applica, limitatamente a ciascuna delle banche dati comprese nell'anagrafe tributaria, ivi incluso l'archivio dei rapporti finanziari, nonché a quelle degli enti previdenziali, sino all'inserimento di ognuna di esse nell'elenco di cui all’articolo 155-quater, primo comma;
  • il successivo articolo 155-sexies att. c.p.c. stabilisce - inoltre - che le disposizioni in materia di ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare si applicano anche per l'esecuzione del sequestro conservativo e per la ricostruzione dell'attivo e del passivo nell'ambito di procedure concorsuali di procedimenti in materia di famiglia e di quelli relativi alla gestione di patrimoni altrui. Ai fini del recupero o della cessione dei crediti, il curatore, il commissario e il liquidatore giudiziale possono avvalersi delle medesime disposizioni anche per accedere ai dati relativi ai soggetti nei cui confronti la procedura ha ragioni di credito, anche in mancanza di titolo esecutivo nei loro confronti. Quando di tali disposizioni ci si avvale nell'ambito di procedure concorsuali e di procedimenti in materia di famiglia, l'autorizzazione spetta al giudice del procedimento;
  • il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 disciplina la protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché la libera circolazione di tali dati e abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);
  • il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, così come adeguato alle norme del citato Regolamento e come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, reca la disciplina in materia di trattamento dei dati personali;
  • il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, reca norme in materia di “Codice dell'amministrazione digitale”;

SENTITO

ai sensi di quanto disposto dall’art. 155-quater delle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, il Garante per la protezione dei dati personali, il quale ha espresso parere favorevole con provvedimento n. 219 del 17 maggio 2023;

convengono quanto segue:

Articolo 1
(Definizioni)

  1. Ai fini della presente convenzione, si intende per:
    1. “informazioni”, le informazioni, comprensive di dati personali, contenute nell’Anagrafe Tributaria, compreso l’Archivio dei rapporti finanziari, come descritte al successivo articolo 2;
    2. servizio”, il servizio di cooperazione informatica SM50.01 messo a disposizione dall’Agenzia attraverso il Sistema di Interscambio Dati (di seguito “SID”);
    3. Codice”, il Codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003;
    4. Regolamento”, il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 - Regolamento generale sulla protezione dei dati;
    5. “UNEP”, gli Uffici notifiche, esecuzioni e protesti;
    6. Responsabile della convenzione”, il soggetto preposto alla gestione dei rapporti e delle comunicazioni tra le Parti per l’attuazione di quanto previsto nella presente convenzione;
    7. Referente tecnico”, il soggetto preposto alle attività di avvio e gestione operativa del servizio;
    8. Responsabile dei flussi massivi”, preposto alla gestione dell’invio e/o della ricezione dei dati tra le Parti, attraverso servizi di “fornitura massiva”, nonché intestatario dei dispositivi di sicurezza necessari a tale fine;
    9. Responsabile dello scambio”, preposto delle attività di controllo sugli accessi da parte degli ufficiali giudiziari e per la gestione delle segnalazioni di anomalie ad Agenzia nell’utilizzo della Anagrafe Tributaria, compreso l’archivio dei rapporti finanziari.

Articolo 2
(Oggetto)

  1. La presente convenzione disciplina i rapporti tra le Parti al fine di regolare l’accesso, da parte degli ufficiali giudiziari, alle informazioni contenute nelle banche dati dell’Agenzia in conformità ai principi stabiliti dal Regolamento e dal Codice.
  2. L’Ufficiale Giudiziario utilizza il servizio per acquisire le informazioni afferenti:
    1. Alle Dichiarazioni dei redditi e Certificazione Unica;
    2. Agli Atti del Registro;
    3. All’Archivio dei Rapporti
  3. Il dettaglio delle informazioni alle quali l’Ufficiale Giudiziario accede è esplicitato nell’allegato per ciascuna categoria di documento o di dato.

Articolo 3
(Finalità dell’accesso)

  1. Gli Ufficiali Giudiziari, autorizzati ad accedere ex art. 492-bis del codice di procedura civile mediante collegamento telematico diretto ai dati contenuti nelle banche dati delle pubbliche amministrazioni e, in particolare nell’Anagrafe tributaria, compreso l’Archivio dei rapporti finanziari, utilizzano il servizio per lo svolgimento dei propri compiti d’ufficio, ai fini dell’acquisizione di tutte le informazioni rilevanti per l’individuazione di beni da sottoporre a esecuzione, comprese quelle relative ai rapporti intrattenuti dal debitore con istituti di credito e datori di lavoro, nonché per l'esecuzione del sequestro conservativo e per la ricostruzione dell'attivo e del passivo nell'ambito di procedure concorsuali, di procedimenti in materia di famiglia e di quelli relativi alla gestione di patrimoni

Articolo 4
(Modalità di accesso)

  1. L’interscambio dei dati tra l’UNEP e l’Agenzia avviene attraverso il SID secondo le modalità pubblicate sul sito istituzionale dell’Agenzia https://www.agenziaentrate.gov.it/ nella sezione Servizi Trasversali / Altri servizi / Sistema di Interscambio flussi Dati. A tal fine ciascun UNEP deve registrarsi al SID e deve nominare un proprio Responsabile dei flussi massivi che presidi tecnicamente gli scambi tra l’UNEP e l’Agenzia.
  2. L’ufficiale giudiziario richiede l’accesso alle informazioni, attraverso gli applicativi del sistema informatico del Ministero, per quei soggetti per i quali è stata presentata apposita istanza da parte del creditore, munito del titolo esecutivo e del precetto ovvero a seguito di specifica autorizzazione del presidente del Tribunale o di un giudice da lui delegato nei casi in cui ricorrano le condizioni di cui al comma 2 dell’articolo 492-bis del codice di procedura civile.
  3. L’Agenzia verifica la regolarità della richiesta in termini di provenienza della richiesta da un UNEP registrato al SID, nonché di correttezza formale del file di input ricevuto, e invia la risposta con le informazioni ovvero le eventuali risultanze anomale specificando il motivo dello scarto del file di input al sistema informatico del Ministero.
  4. L’Agenzia rende disponibili le informazioni come risultano al momento dell’interrogazione e non assume responsabilità per la mancanza di aggiornamenti che non dipendano dalla stessa, nonché per eventuali interruzioni del servizio non preventivamente pianificabili.

Articolo 5
(Referenti della convenzione)

  1. Ai fini dell’attuazione di quanto previsto dalla presente convenzione le Parti individuano:
    1. quale Responsabile della convenzione:
    2. quale Referente tecnico:
    3. quale Responsabile dello scambio:
    4. quali Responsabili dei flussi massivi dei singoli UNEP, i nominativi riportati nell’allegato 2 - “Elenco dei Responsabili dei flussi massivi degli UNEP”.

Articolo 6
(Trattamento dei dati personali e tutela della riservatezza)

  1. Il trattamento dei dati personali relativi alle attività oggetto della presente convenzione è effettuato dall’Agenzia e dal Ministero, in qualità di Titolari autonomi, secondo quanto previsto dall’articolo 4 del Regolamento e dal Codice e avverrà nel rispetto dei princìpi di liceità, correttezza, trasparenza, esattezza, limitazione delle finalità, minimizzazione, limitazione della conservazione ed esclusivamente per le finalità della presente convenzione e nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali di cui al Regolamento e al Codice.
  2. In particolare, le Parti si impegnano:
    1. a non comunicare i dati personali a soggetti terzi, se non ai fini dell’esecuzione della convenzione o nei casi espressamente previsti dalla legge, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali, ovvero per adempiere ad un ordine dell’Autorità I dati potranno essere trattati dai soggetti designati dal Titolare in qualità di Responsabili ovvero alle persone autorizzate al trattamento dei dati personali che operano sotto l’autorità diretta del titolare o del responsabile;
    2. ad adottare tutte le misure tecniche ed organizzative richieste dall’articolo 32 del Regolamento, necessarie a garantire la sicurezza del trattamento dei dati personali, nonché la conformità di esso agli obblighi di legge e al Regolamento;
    3. a garantire la massima riservatezza e segretezza di tutti i dati e delle informazioni di cui verranno in possesso o, comunque, a conoscenza, in ragione dell’esecuzione della presente convenzione, anche in osservanza della normativa in materia di marchi, di copyright e di brevetti per invenzioni industriali;
    4. a non copiare o riprodurre i dati di cui al precedente punto - in tutto o in parte - se non per esigenze operative strettamente connesse allo svolgimento delle attività specificate nella presente convenzione;
    5. a far osservare gli obblighi di riservatezza e segretezza di cui ai precedenti punti ai soggetti autorizzati al trattamento dei dati di cui alla presente
  3. In particolare, il Ministero si impegna a conservare le informazioni acquisite per un arco di tempo non superiore alla durata del relativo procedimento
  4. Con riferimento ai dati personali necessari per la stipulazione e l’esecuzione della presente convenzione, gli stessi vengono trattati esclusivamente ai fini della conclusione e dell’esecuzione del presente atto, nonché per gli adempimenti strettamente connessi alla gestione dello stesso e degli obblighi legali e fiscali ad esso correlati, in ottemperanza agli obblighi di legge.
  5. Le Parti provvedono, per il tramite dei rispettivi rappresentanti, ciascuna per la propria parte, a fornire al rappresentante dell’altro contraente l’informativa di cui all’articolo 13 del Regolamento.
  6. Le Parti potranno procedere alla pubblicazione delle informazioni di cui al presente atto tramite i rispettivi siti internet istituzionali, in ottemperanza agli obblighi previsti dalla legge.
  7. L’Agenzia si avvale di Sogei S.p.a., con sede in Roma, in qualità di partner tecnologico al quale è affidata la gestione del sistema informativo dell’Anagrafe Tributaria, designata per questo “Responsabile del trattamento” dei dati trattati per la gestione e l’esecuzione della presente convenzione, ai sensi dell’art. 28 del Regolamento.
  8. I Responsabili della protezione dei dati personali sono:

Articolo 7
(attività di controllo)

  1. Il Ministero, anche per adempiere agli obblighi di cui agli articoli 24 e 32 del Regolamento, che impongono di adottare le misure tecniche ed organizzative idonee ad assicurare la protezione dei dati trattati, procede al tracciamento degli accessi al servizio, tramite registrazioni che consentono di verificare a posteriori le operazioni eseguite da ciascun utente. Anche l’Agenzia procede al tracciamento degli accessi al servizio da parte dei singoli UNEP, registrando il Responsabile dei flussi massivi che ha originato la richiesta, nonché gli elementi identificativi del soggetto di cui all’articolo 4 comma 2 come individuati dal Ministero, i dati della richiesta in inputed in output e le relative date di invio. L’Agenzia, su richiesta del Ministero, fornisce le registrazioni degli accessi e delle operazioni compiute dal singolo UNEP per consentire gli opportuni controlli da parte del Ministero.
  2. Il Ministero si impegna ad effettuare controlli, anche a campione, per verificare il rispetto della presente convenzione, del Regolamento e del Codice, relativamente all’attività di accesso da parte degli ufficiali giudiziari ai dati contenuti nell’Anagrafe tributaria, compreso l’Archivio dei rapporti finanziari.
  3. Il Ministero s’impegna in particolare ad effettuare, anche a campione, verifiche sulla legittimità degli accessi e ad informare tempestivamente l’Agenzia in caso di verifica di accessi illegittimi o anomali da parte degli ufficiali giudiziari all’Anagrafe tributaria, compreso l’Archivio dei rapporti finanziari. L’Agenzia, su richiesta del Ministero, mette a disposizione le eventuali risultanze derivanti dallo scarto di una richiesta di accesso al servizio da parte del singolo UNEP.
  4. Fermo restando quanto previsto ai commi precedenti l’Agenzia utilizza i dati oggetto di tracciamento al fine di informare il Ministero in caso di rilevamento degli accessi relativi al singolo UNEP che, in ragione della loro numerosità, sono considerati potenzialmente anomali, per verificare la liceità dei trattamenti, garantirne la sicurezza e, in caso di violazione dei dati personali, adempiere gli obblighi di cui agli artt. 33 e 34 del Regolamento. i. Le segnalazioni verranno comunicate al Responsabile dello Scambio decorsi 6 mesi dall’attivazione del servizio di cui all’articolo 8. La segnalazione di anomalia non comporta interruzione del servizio, salvo esplicita richiesta del Ministero
  5. Ai fini dello svolgimento delle attività di controllo sugli accessi da parte degli ufficiali giudiziari e per la gestione delle segnalazioni di anomalie nell’utilizzo della Anagrafe Tributaria, compreso l’archivio dei rapporti finanziari, il Ministero individua il Responsabile dello scambio.

Articolo 8
(Attivazione del servizio)

  1. Le Parti concordano di effettuare un periodo di sperimentazione del servizio per la durata di 60 giorni a partire dalla data di sottoscrizione della presente convenzione. L’ufficio pilota è individuato nell’UNEP di Milano.
  1. Gli UNEP che alla data di sottoscrizione della presente convenzione non risultano ancora registrati al SID devono completare la procedura di registrazione entro 30 giorni dalla predetta data di sottoscrizione.
  2. Decorsi 60 giorni dalla sottoscrizione della presente convenzione, il servizio è attivato presso gli UNEP registrati al SID i quali, nel predetto termine, devono aver completato le attività necessarie per avviare lo scambio dati tra il sistema del Ministero e il sistema di Agenzia.
  3. Eventuali proroghe alle tempistiche indicate ai precedenti commi 2 e 3 devono essere comunicate dall’UNEP entro le relative scadenze al Tavolo di coordinamento, di cui al successivo articolo 10. Il Tavolo di coordinamento e l’UNEP definiscono congiuntamente una nuova data per il completamento della procedura di registrazione al SID e per l’attivazione del servizio.

Articolo 9
(Periodo transitorio)

  1. Fermo restando quanto stabilito dall’articolo 155-quinquies, secondo comma, delle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, gli uffici dell’Agenzia forniscono i riscontri solo alle istanze, formulate ai sensi degli articoli 492-bis del c.p.c., presentate fino alla data di attivazione del servizio, indicata al precedente articolo 8.

Articolo 10
(Tavolo di coordinamento)

  1. È costituito un apposito Tavolo di coordinamento che opera fino alla data di attivazione del servizio presso tutti gli UNEP con l’obiettivo di:
    1. verificare lo stato di avanzamento delle operazioni necessarie all’attivazione del servizio da parte degli UNEP;
    2. individuare e condividere idonee iniziative per promuovere e favorire la divulgazione della disponibilità e delle caratteristiche del nuovo servizio.
  2. Al Tavolo di coordinamento parteciperanno i referenti tecnici ed amministrativi del Ministero e dell’Agenzia. I nominativi dei componenti saranno individuati nell’ambito di successive comunicazioni tra le Parti.

Articolo 11
(Durata)

  1. La presente convenzione ha durata quinquennale a decorrere dalla sua sottoscrizione. Sarà rinnovata per uguali periodi mediante apposito atto stipulato tra le Parti.

Articolo 12
(Adempimenti ex articolo 155-quater disp. att. c.p.c.)

  1. Il Ministero, ai sensi dell’articolo 155-quater att. c.p.c., quarto comma, inserisce l’Anagrafe tributaria, comprensiva dell’Archivio dei rapporti finanziari,

nell'elenco delle banche dati per le quali è operativo l'accesso da parte degli ufficiali giudiziari per le finalità di cui citato articolo 492-bis c.p.c.

Articolo 13
(Modifiche)

  1. Le Parti si impegnano a definire con successivi atti le eventuali variazioni alle modalità, alle condizioni e ai tempi di svolgimento del servizio che si rendano opportune o necessarie, anche a seguito di nuove disposizioni di legge o di provvedimenti di autorità di controllo, in modo da tenere conto delle esigenze organizzative, tecniche e di sicurezza, e dei tempi necessari per l’adeguamento delle procedure.

Articolo 14
(Comunicazioni)

  1. Tutte le comunicazioni tra le Parti che si rendessero necessarie nel corso dell’esecuzione della presente Convenzione, comprese le variazioni relative ai Referenti di cui all’articolo 5 e ai Responsabili della protezione dei dati personali di cui all’articolo 6, dovranno essere effettuate per iscritto e inviate all’altra Parte tramite PEC agli indirizzi di seguito indicati:
     
    1. per l’Agenzia Agenzia delle entrate Via Giorgione 106 00145 – Roma
      Indirizzo PEC: agenziaentratepec@pce.agenziaentrate.it Alla cortese attenzione di: Divisione Servizi;
       
    2. per il Ministero della Giustizia, via Arenula n. 70
      Indirizzo PEC: gabinetto.ministro@giustiziacert.it Alla cortese attenzione di: Segreteria Tecnica
       
  2. Ciascuna delle Parti si impegna a comunicare tempestivamente all’altra, per iscritto, qualunque modifica dovesse intervenire rispetto ai sopraindicati indirizzi di posta elettronica certificata.

Articolo 15
(Allegato)

  1. La narrativa e gli allegati costituiscono parte integrante alla presente In particolare,
  • l’allegato 1 riguarda le specifiche tecniche relative al “Servizio 01”;
  • l’allegato 2 contiene la lista dei Responsabili dei flussi massivi per ogni UNEP.

Roma, 20 giugno 2023

Agenzia delle Entrate
Ernesto Maria Ruffini

Ministero della Giustizia
Carlo Nordio