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Protocollo d'intesa tra il Ministero della giustizia e Avviso Pubblico per promuovere la stipula di convenzioni locali per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità ai fini della messa alla prova per adulti tra gli enti locali o le regioni aderenti all’Associazione Avviso Pubblico e i tribunali ordinari - 29 settembre 2022

29 settembre 2022

Emblema del Ministero della giustizia e logo Telefono rosa

PROTOCOLLO D’INTESA

tra

Ministero della Giustizia

e

Avviso Pubblico.
Enti locali e Regioni per la formazione civile contro le mafie

“Per promuovere la stipula di convenzioni locali per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità ai fini della messa alla prova per adulti tra gli enti locali o le regioni aderenti all’Associazione Avviso Pubblico e i tribunali ordinari”.

 

premesso che le Regole riguardanti gli standard minimi per le misure non detentive (le Regole di Tokio) del 14.12.1990, alla regola 1.2 promuovono il coinvolgimento della comunità nella gestione ed esecuzione delle sanzioni non detentive e in particolare nell’azione di sostegno dell’autore di reato;

premesso che la Raccomandazione R (2010)1 del Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa agli Stati Membri sulle Regole in materia di probation, tutt’ora in vigore, alla Parte 3 “Responsabilità e rapporti con altri organismi”, art. 37, auspica che i servizi di probation cooperino con altri organi del sistema giudiziario, con i servizi di sostegno e con la società civile per svolgere efficacemente la loro missione ed adempiere ai loro obblighi;

premesso che la legge 28 aprile 2014, n. 67 ha introdotto l'art. 168 bis c.p., in base al quale, su richiesta dell’imputato, il giudice può sospendere il procedimento e disporre la messa alla prova, tenuto conto del programma di trattamento predisposto dall’Ufficio di esecuzione penale esterna;

premesso quanto previsto dall’art. 141- ter c.p.p. “Attività dei servizi sociali nei confronti degli adulti ammessi alla prova”;

premesso che l’art. 120 del D.P.R 230/2000 “Regolamento recante norme sull‘Ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà” prevede che gli Uffici di Esecuzione penale esterna curino la partecipazione della comunità esterna al reinserimento sociale dei soggetti sottoposti a provvedimenti dell’autorità giudiziaria e le possibili forme di essa;

premesso che la concessione della messa alla prova per adulti è subordinata alla prestazione del lavoro di pubblica utilità, che consiste in un’attività non retribuita in favore della collettività, da svolgere presso lo Stato, le regioni, le provincie, i comuni, le aziende sanitarie o presso enti o organizzazioni, anche internazionali, che operano in Italia, di assistenza sociale, sanitaria e di volontariato, nel rispetto delle specifiche professionalità ed attitudini lavorative dell’imputato;

premesso che ai sensi dell'art. 8 della legge 28 aprile 2014, n. 67 e dell'art. 2 comma 1, del Decreto del Ministro della giustizia 8 giugno 2015, n. 88, l'attività non retribuita in favore della collettività per la messa alla prova è svolta anche sulla base di convenzioni con Amministrazioni che hanno competenza nazionale;

premesso che ai sensi dell’art. 2, comma 4, del decreto 8 giugno 2015, n. 88 nelle convenzioni sono specificate le mansioni cui i soggetti che prestano lavoro di pubblica utilità possono essere adibiti. Nella fattispecie, tali mansioni sono quelle di cui alle lettere: a. prestazioni di lavoro per finalità sociali e socio-sanitarie nei confronti di persone alcoldipendenti e tossicodipendenti, diversamente abili, malati, anziani, minori, stranieri; d. prestazioni di lavoro per la fruibilità e la tutela del patrimonio culturale e archivistico, inclusa la custodia di biblioteche, musei, gallerie o pinacoteche; e. prestazioni di lavoro nella manutenzione e fruizione di immobili e servizi pubblici, inclusi ospedali e case di cura, o di beni del demanio e del patrimonio pubblico, compresi giardini, ville e parchi, con esclusione di immobili utilizzati dalle Forze armate o dalle Forze di polizia; f. prestazioni di lavoro inerenti a specifiche competenze o professionalità del soggetto;considerate le disposizioni emanate in materia e, in particolare, della lettera circolare n. 0146397 dell’11 aprile 2011 emessa dalla Direzione Generale dell’Esecuzione Penale Esterna e della successiva nota n.326641 del 1° ottobre 2015;considerata la relazione finale del Tavolo 12 degli Stati generali dell’esecuzione penale nella quale si auspica il sostegno alle misure e sanzioni di comunità anche attraverso la promozione di un’effettiva sinergia tra enti del territorio, del terzo settore, associazioni di volontariato, delle imprese;considerata la relazione finale del Tavolo 13 degli Stati generali dell’esecuzione penale nella quale si auspica la possibilità di accedere alla giustizia riparativa in ogni stato e grado del procedimento, come richiesto dalla Direttiva 29/2012/UE;considerato che, nell’ambito di un progetto individualizzato di reinserimento sociale e con una partecipazione responsabile da parte dell’imputato, lo svolgimento di concrete attività non retribuite a beneficio della collettività, non solo rappresenta la riparazione del danno procurato alla società, ma soprattutto aiuta lo stesso imputato a rielaborare in senso critico la propria condotta deviante e ad acquisire consapevolezza del valore sociale della stessa azione restitutiva;

considerato che l’Ente firmatario del presente protocollo rientra tra quelli indicati dalle norme di riferimento;

considerata la necessità di favorire l’implementazione del ricorso all’istituto della sospensione del procedimento con messa alla prova per adulti attraverso l’ampliamento delle opportunità di svolgimento del lavoro di pubblica utilità, mediante la stipula di convenzioni tra gli Enti locali e le Regioni aderenti all’Associazione “Avviso Pubblico. Enti locali e Regioni per la formazione civile contro le mafie” e i tribunali ordinari;

considerato che la legge di bilancio 2017, al comma 86 dell’art. 1, modifica il comma 312 dell’art. 1 della legge n. 208 del 2015 (legge di stabilità 2016) ed estende l’operatività del Fondo istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali anche per i soggetti impegnati in lavori di pubblica utilità in quanto imputati con sospensione del procedimento per messa alla prova (art. 168 bis c.p.). Il Fondo è reso stabile, a decorrere dal 2020, dal decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 124.

tutto ciò premesso e considerato

Il Ministero della Giustizia, per il tramite del Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità (di seguito DGMC), che interviene nella persona del Capo di Dipartimento Gemma Tuccillo e l’Associazione “Avviso Pubblico. Enti locali e Regioni per la formazione civile contro le mafie” (di seguito Associazione Avviso Pubblico), che interviene nella persona del Presidente Roberto Montà, convengono quanto segue

Art. 1

Per lavoro di pubblica utilità (di seguito LPU), da prevedere per la messa alla prova degli imputati maggiori di età, ai sensi dell’art. 168-bis c.p., deve intendersi una prestazione non retribuita in favore della collettività di durata non inferiore a dieci giorni, anche non continuativi, affidata tenendo conto anche delle specifiche professionalità ed attitudini lavorative dell’imputato, da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni, le aziende sanitarie o presso enti o organizzazioni, anche internazionali, che operano in Italia, di assistenza sociale, sanitaria e di volontariato.

Art. 2

Con il presente accordo le parti si impegnano a promuovere la stipula di convenzioni per lo svolgimento del LPU e dichiarano di condividere la finalità di assicurare la dovuta corrispondenza tra le competenze professionali e le attitudini lavorative dell’imputato con lo svolgimento del LPU richiesto e secondo modalità che non pregiudichino le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute dell’imputato.

A tal fine gli uffici di esecuzione penale esterna (di seguito UEPE), come previsto dal comma 3, dell’art. 2, del D.M. 88/2015, favoriscono i contatti tra gli enti locali o le regioni aderenti all’Associazione Avviso Pubblico e i Tribunali ordinari territorialmente competenti.

Il LPU potrà concretamente svolgersi presso gli enti locali e le regioni aderenti all’Associazione Avviso Pubblico. I servizi e le strutture presso le quali materialmente si svolgerà il LPU dovranno essere riportate in apposito elenco, passibile di aggiornamento, che costituisce parte integrante della convenzione da sottoscrivere a livello locale con il presidente del tribunale. Nel predetto allegato, saranno riportati, per ciascun ente locale o regione l’indirizzo, il numero di posti disponibili, nonché il nominativo e i contatti del responsabile.

Gli enti locali e le regioni aderenti all’Associazione Avviso Pubblico dovranno assicurare standard organizzativi idonei alla presa in carico di imputati per lo svolgimento del LPU e, in particolare, si dovranno impegnare a garantire l’assegnazione a ciascun imputato di un referente interno che dovrà seguire il corretto svolgimento delle attività lavorative non retribuite, oltre a costituire un riferimento sia per gli UEPE che per i tribunali.

L’ente locale o la regione presso la quale si svolgerà il LPU, prima di rilasciare la dichiarazione di disponibilità, valuterà la rispondenza del richiedente alle proprie specifiche esigenze, avendo la facoltà di ricusare il richiedente medesimo.

Con il presente protocollo, ci si propone, inoltre, di favorire la stipula fra gli UEPE e gli enti locali e le regioni aderenti all’Associazione Avviso Pubblico, di accordi locali tesi ad assicurare all’imputato e, più in generale al soggetto adulto sottoposto a provvedimenti dell’autorità giudiziaria, l’accesso a programmi di inclusione sociale, di promozione della cultura della legalità, come forma di prevenzione della recidiva e di garanzia della sicurezza sociale e allo sviluppo del senso di cittadinanza, di giustizia e il rispetto delle leggi.

Il presente accordo si propone di favorire nell’imputato l’accettazione della funzione riparativa della misura, mediante specifiche attività non retribuite di risarcimento del vulnus che l’illecito ha provocato alla collettività e, inoltre:

  1. lo sviluppo del senso di cittadinanza, di giustizia e il rispetto delle leggi;
  2. la promozione della cultura della legalità, come forma di prevenzione della recidiva e di garanzia della sicurezza sociale;
  3. l’accettazione delle sanzioni in un’ottica di assunzione di responsabilità e desiderio di riparazione;
  4. la promozione di comportamenti orientati ad una responsabile partecipazione alla vita sociale;
  5. l’accesso dell’imputato e, più in generale del soggetto adulto sottoposto a provvedimenti dell’autorità giudiziaria, a programmi di inclusione sociale, di promozione della cultura della legalità, come forma di prevenzione della recidiva e di garanzia della sicurezza sociale e allo sviluppo del senso di cittadinanza, di giustizia e il rispetto delle leggi.

I soggetti ammessi allo svolgimento dei LPU presteranno, presso gli enti locali e le regioni aderenti all’Associazione Avviso Pubblico, le attività di seguito delineate, che rientrano nei settori di impiego indicati dall'art. 2, comma 4, lettere a), d), e), f) del D.M. 88/2015.

In particolare:

a) prestazioni di lavoro per finalità sociali e sociosanitarie nei confronti di persone alcoldipendenti e tossicodipendenti, diversamente abili, malati, anziani, minori, stranieri;

d) prestazioni di lavoro per la fruibilità e la tutela del patrimonio culturale e archivistico, inclusa la custodia di biblioteche, musei, gallerie o pinacoteche;

e) prestazioni di lavoro nella manutenzione e fruizione di immobili e servizi pubblici, inclusi ospedali e case di cura, o di beni del demanio e del patrimonio pubblico, compresi giardini, ville e parchi, con esclusione di immobili utilizzati dalle Forze armate o dalle Forze di polizia;

f) prestazioni di lavoro inerenti a specifiche competenze o professionalità del soggetto.

Tali attività, tese in particolare a favorire nell’imputato un percorso di revisione critica delle proprie condotte devianti e di promozione dei valori della legalità e solidarietà, saranno meglio declinate sul territorio in considerazione delle attività che si svolgono presso gli enti locali e le regioni interessate aderenti all’Associazione Avviso Pubblico, con il coinvolgimento degli UEPE, come previsto al comma 3 del medesimo art. 2 del D.M. 88/2015.

Art. 3

L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto nel programma di trattamento e dall'ordinanza di ammissione alla prova; il programma specificherà le mansioni alle quali viene adibito il soggetto, fra quelle comprese all’art. 2, comma 4, lett. a), d), e), f) del DM n. 88/2015, la durata e l'orario di svolgimento della prestazione lavorativa, nel rispetto delle esigenze di vita dei richiedenti, dei diritti fondamentali e della dignità della persona.

L’UEPE territorialmente competente, che redige il programma di trattamento, si impegna a conciliare le esigenze della persona sottoposta alla messa alla prova con quelle dell’ente locale o della regione aderenti all’Associazione Avviso Pubblico, sia nella fase di istruzione del procedimento di messa alla prova, sia durante l'esecuzione dell'attività di pubblica utilità, anche in funzione di eventuali variazioni del programma dell'attività lavorativa, da sottoporre all'approvazione del giudice competente.

Come stabilito dalla normativa vigente, è fatto divieto agli enti locali e alle regioni aderenti all’Associazione Avviso Pubblico di corrispondere ai soggetti impegnati nelle prestazioni lavorative una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta.

Per quanto non espressamente previsto nel presente protocollo, si rinvia a quanto stabilito dal DM 88/2015 e dalle norme che regolano la disciplina del LPU degli imputati ammessi alla sospensione del processo e messa alla prova.

Art. 4

Gli enti locali e le regioni aderenti all’Associazione Avviso Pubblico garantiscono la conformità delle proprie strutture, dove materialmente si svolge il LPU, alle norme in materia di sicurezza e di igiene degli ambienti di lavoro e si impegnano ad assicurare la predisposizione delle misure necessarie a tutelare, anche attraverso dispositivi di protezione individuali, l'integrità dei soggetti ammessi alla prova, secondo quanto previsto dal Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Gli oneri per la copertura assicurativa contro gli infortuni e le malattie professionali, nonché riguardo alla responsabilità civile verso terzi, dei soggetti avviati al LPU, sono a carico degli enti locali e delle regioni aderenti all’Associazione Avviso Pubblico che provvedono, in caso di eventuale sinistro, ad effettuare tempestivamente le comunicazioni agli uffici competenti.

L’ente locale o la regione aderente all’Associazione Avviso Pubblico potrà beneficiare del Fondo istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, previsto all’art. 1, comma 86 della legge di bilancio 2017 e reso stabile, a decorrere dal 2020, dal decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 124.

Art. 5

L’Associazione Avviso Pubblico si impegna a sollecitare gli enti locali e le regioni ad essa aderenti affinché:

  1. individuino il numero massimo di imputati che possono essere inseriti contemporaneamente nei servizi facenti capo agli enti locali e alle regioni aderenti all’Associazione Avviso Pubblico;
  2. specifichino le tipologie di attività da far svolgere in concreto agli imputati presso i servizi degli enti locali e delle regioni ad essa aderenti;
  3. indichino un referente cui l’UEPE possa rivolgersi per acquisire informazioni sull’andamento del LPU;
  4. assicurino all’imputato e, più in generale al soggetto sottoposto a provvedimenti dell’autorità giudiziaria, l’accesso a programmi di promozione della cultura della legalità, come forma di prevenzione della recidiva e di garanzia della sicurezza sociale e allo sviluppo del senso di cittadinanza, di giustizia e il rispetto delle leggi.

Il DGMC, tramite i propri uffici territoriali, si impegna a:

  1. fornire agli enti locali e alle regioni aderenti all’Associazione Avviso Pubblico, tutti i chiarimenti e le delucidazioni necessarie alla piena comprensione delle finalità dell’istituto della messa alla prova per gli adulti e, in particolare, dello svolgimento del LPU che gli imputati sono chiamati a svolgere;
  2. favorire i contatti tra gli enti locali e le regioni aderenti all’Associazione Avviso Pubblico, ed i tribunali ordinari insistenti sul territorio di competenza degli uffici;
  3. supportare gli enti locali e le regioni aderenti all’Associazione Avviso Pubblico, al fine di pervenire alla stipula della convenzione, secondo lo schema di cui alla delega conferita in data 9 settembre 2015 dal Guardasigilli ai Presidenti dei tribunali ordinari, fornendo alle stesse tutte le informazioni necessarie;
  4. favorire la stipula fra gli UEPE, gli enti locali e le regioni aderenti all’Associazione Avviso Pubblico, di accordi locali tesi ad assicurare all’imputato e, più in generale al soggetto adulto sottoposto a provvedimenti dell’autorità giudiziaria, l’accesso a programmi di inclusione sociale, di promozione della cultura della legalità, come forma di prevenzione della recidiva e di garanzia della sicurezza sociale e allo sviluppo del senso di cittadinanza, di giustizia e il rispetto delle leggi.

L’UEPE, gli enti locali e le regioni aderenti all’Associazione Avviso Pubblico, definiscono di concerto le modalità di collaborazione e di comunicazione più funzionali ad assicurare l’efficace attuazione della convenzione.

Art. 6

Per l’implementazione e la realizzazione degli obiettivi del presente Protocollo, è Costituita una Cabina di Regia a livello nazionale composto da rappresentanti individuati da ciascuna delle parti.

La partecipazione alla Cabina di Regia è a titola gratuito e senza alcun onere.

Art. 7

Il presente protocollo è esecutivo dopo la avvenuta sottoscrizione delle parti.

Esso ha durata annuale dalla data della sottoscrizione e sarà considerato tacitamente rinnovato, salvo comunicazione scritta di disdetta da una delle parti entro due mesi dalla scadenza.

Il protocollo verrà automaticamente integrato da eventuali norme di legge o disposizioni di carattere generale che dovessero entrare in vigore in epoca successiva alla stipula dello stesso.

Qualora uno dei contraenti non osservi gli impegni assunti, l’altra parte si riserva la facoltà di recedere dal presente protocollo, previo preavviso di un mese.

Letto, confermato e sottoscritto

Roma, 29 settembre 2022

ministero della giustizia
Il Capo di Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità
Gemma Tuccillo

associazione avviso pubblico. Enti locali e regioni per la formazione civile contro le mafie
Il Presidente Roberto Montà