Accordo di cooperazione strategica tra il Dipartimento giustizia minorile e Croce Rossa Italiana in prosecuzione di quello precedentemente - 3 dicembre 2013

3 dicembre 2013


Accordo di Cooperazione strategica stipulato in data 03.12.2013 tra il Dipartimento Giustizia Minorile - Direzione Generale
per l'attuazione dei  provvedimenti giudiziari - e la Croce Rossa Italiana in prosecuzione di quello precedentemente siglato in data 11.01.2011.

L'Associazione italiana della CROCE ROSSA, con sede a Roma, in Via Toscana n. 12 (nel prosieguo anche CR.I.), codice fiscale n. 01906810583, rappresentata da Francesco Rocca,; nato a Roma il 1 settembre 1965, eletto alla carica di Presidente Nazionale della Croce Rossa Italiana come determina l'ordinanza Commissariale n. 78/13 dell'8 febbraio 2013;

E

Il Ministero della Giustizia - Dipartimento Giustizia Minorile, con sede legale a Roma, via Damiano Chiesa n. 24 (di seguito DGM), rappresentato in delega al Capo Dipartimento nella persona del Direttore Generale per l'attuazione dei provvedimenti giudiziari, Serenella Pesarin, nata a Roma il 26 gennaio 1950;

PREMESSO CHE

  • lo Statuto dell' Associazione Italiana della Croce Rossa approvato con D.P.CM. n. 97 del 6 maggio 2005 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'8 giugno 2005, considerata l'OC n. 567/12 del 3 dicembre 2012 nella quale si determina la modifica dell' art. 9 del succitato Statuto che per effetto approva il regolamento dei volontari della CR.I., all' articolo 2 comma 1.b stabilisce che i compiti dell' Associazione sono, tra l'altro, quelli di promuovere e diffondere, nel rispetto della normativa vigente, l'educazione sanitaria, la cultura di protezione civile e dell'assistenza alla persona, organizzare e svolgere in tempo di pace, servizio di assistenza socio-sanitaria in favore di popolazioni nazionali. e straniere nelle occasioni di calamità e nelle situazioni di emergenza sia interne sia internazionali e svolgere i compiti di struttura operativa nazionale del servizio nazionale di protezione civile;
  • il succitato Statuto, prevede anche, all' articolo 3, che tra i servizi delegati, la CR.I. può essere incaricata, mediante convenzione, a gestire, con la propria organizzazione, il servizio di pronto soccorso nelle autostrade, nei porti, negli aeroporti dell'intero territorio nazionale; può, inoltre, essere incaricata, mediante convenzione, dallo Stato, dalle Regioni e da enti pubblici allo svolgimento di altri compiti purché compatibili con i suoi fini istituzionali, ivi comprese le attività formative;
  • la CR.I. ispira la propria azione ai principi di trasparenza, responsabilità sociale e razionalità, tali da consentire una attività di rendicontazione pubblica delle responsabilità e degli impegni economici e sociali assunti;
  • il Dipartimento Giustizia Minorile è un' articolazione organizzativa del Ministero della Giustizia deputato alla tutela e alla protezione giuridica dei minori nonché al trattamento dei giovani che commettono un reato fra i 14 e i 18 anni.
  • la Direzione Generale per l'Attuazione dei Provvedimenti Giudiziari è competente rispetto alla materia penale - sia per l'organizzazione tecnica e la gestione operativa sia per la programmazione e i progetti e il rispetto alla tutela e protezione giuridica dei minori. Pertanto, attua, assicura e verifica l'esecuzione dei provvedimenti dell' Autorità giudiziaria minorile attraverso i Centri per la Giustizia Minorile (CGM) che sono organi del decentramento amministrativo, i quali possono hanno competenza sul territorio di una o più regioni. I CGM esercitano funzioni di programmazione tecnica ed economica, controllo e verifica nei confronti dei Servizi minorili da essi dipendenti quali gli Uffici di Servizio Sociale per i Minorenni, gli Istituti penali per i minorenni, i Centri di Prima Accoglienza, le Comunità.
  • che la Direzione Generale per l'attuazione dei provvedimenti giudiziari, è impegnata: nelle azioni di programmazione di interventi rispondenti alle esigenze dei soggetti dell' area penale; nella sensibilizzazione delle istituzioni, del privato sociale e della comunità locale per l'attuazione di politiche sociali che intervengano in ambiti specifici;
  • sperimentazione e monitoraggio di modelli organizzativi e modalità di intervento trattamentale innovativo e spendibile ai fini del reinserimento socio-lavorativo; sostegno delle proposte legislative concernenti il settore minorile; realizzazione di attività con altri Enti e con Associazioni che operano nel campo della devianza minorile e della tutela dei soggetti in età evolutiva;
  • la C.R.I. sulla base del proprio Statuto, a livello territoriale, persegue, tra le altre, le seguenti finalità:
  1. promuove attività di sviluppo per il potenziamento dei diritti dei minori, delle famiglie e di tutte le persone
  2. svolge attività di tutela delle persone in difficoltà sociale e giuridica,
  3. promuove la crescita della cultura, della solidarietà e della sussidiarietà tra le persone,
  4. promuove iniziative atte a favorire la crescita dello spirito solidale e sociale, stimolando forme di partecipazione e di cittadinanza attiva da parte delle organizzazioni e dei singoli,
  5. promuove attività socio-sanitarie, socio-assistenziali, educative e sanitarie in Italia e all'estero;
  • alcuni Comitati locali della C.R.I. hanno da tempo orientato le proprie attività secondo alcuni criteri di fondo, volti ad individuare concrete iniziative in grado di rafforzare ed incentivare pratiche di intervento sociale con minori sottoposti a provvedimenti dell' Autorità Giudiziaria, sottoscrivendo anche Protocolli di Intesa e Accordi con i Centri di Giustizia Minorile;

VISTO

  • la legge 354/75 recante norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà;
  • il D.P.R. 448/88 recante disposizioni in merito al processo penale a carico di imputati minorenni;
  • il D.L. 272/89 recante norme di attuazione, transitorie e di coordinamento del D.P.R. 448/88;
  • il D.P.R. 230/2000 regolamento recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà;
  • la legge n. 328/2000 la quale chiama gli Enti locali, le Regioni e lo Stato, in sinergia con il volontariato del terzo settore, a programmare interventi finalizzati alla promozione di possibilità di sviluppo delle persone, in particolare di quelle in difficoltà, tra le quali, come previsto dall' art. 2 della suddetta legge, sono citate espressamente le persone sottoposte a provvedimenti dell' autorità giudiziaria;
  • il Decreto legislativo n. 77 del 15 aprile 2005 concernente la Definizione delle norme generali relative all' alternanza scuola-lavoro, ai sensi dell' art. 4 della legge 28 marzo 2003, n.53;
  • il documento "Linee guida in materia di inclusione sociale a favore delle persone sottoposte a provvedimenti dall' Autorità Giudiziaria" approvate dalla Commissione nazionale consultiva e di coordinamento per i rapporti con le regioni, gli enti locali ed il volontariato del Ministero della Giustizia, in data 5 febbraio 2008, nonché il documento, elaborato all'interno della medesima Commissione e denominato" Linee guida in materia di Formazione Professionale e Lavoro";
  • il D.P.R. del 1 aprile 2008 con il quale è transitata al Servizio Sanitario Nazionale tutta la materia afferente alla medicina penitenziaria;

TENUTO CONTO CHE

la Dichiarazione dei Diritti del Fanciullo, adottata dall' Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1959, afferma che: "Il fanciullo, a causa della sua immaturità fisica e intellettuale, ha bisogno di una particolare attenzione e di cure speciali, compresa un'adeguata protezione giuridica"; che ~a successiva Risoluzione del 29 novembre 1985 _ Regole di Pechino in materia di giustizia minorile afferma che questa deve essere vista come "parte integrante del processo di sviluppo nazionale di ciascun Paese", che la Convenzione Internazionale sui diritti dell' infanzia del 20 novembre 1989 dichiara che l'educazione del bambino deve preparare" ad una vita responsabile in una società libera";

CONSIDERATO CHE

la Legge 354/75 e il DPR 230/2000, recante "Norme sull'ordinamento penitenziario e sull' esecuzione delle misure privative e limitative della libertà" e successive modifiche, nonché il DPR 448/88 "Disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni" e il D.Lgs. 272/89, norme di attuazione di coordinamento e transitorie del DPR 448/88, riconoscono quale elemento fondamentale del trattamento l'offerta di interventi ed attività volte a sostenere gli interessi umani, culturali e professionali dei soggetti del circuito penale;

  • la Riforma del Titolo V parte II della Costituzione ha attribuito ruolo centrale alle Regioni ed alle Amministrazioni Locali le quali, collaborando in maniera integrata, sono tenute a garantire livelli essenziali di assistenza per tutti i cittadini;
  • la Riforma dell' Amministrazione Pubblica impone la costruzione di reti tecnico-operative per progettualità integrate per obiettivi comuni e condivisi realizzate da più soggetti istituzionali e locali, per promuovere una qualità dell'intervento efficace ed efficiente, ove i risultati attesi siano conseguiti in economicità;
  • il D.P.R 22 settembre 1988, n. 448, e il Decreto legislativo 1989, n. 272, prevedono l'azione del volontariato quale elemento di partecipazione attiva per il reinserimento sociale di quanti sono entrati nel circuito penale;
  • la Legge 11 agosto 1991, n. 266 "Legge quadro sul volontariato", riconosce il valore sociale e la funzione dell' attività di volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo;
  • il Documento "Linee di indirizzo in materia di volontariato, partecipazione sociale ed esecuzione penale" approvate il 10 marzo 1994 dalla Commissione Nazionale Consultiva e di Coordinamento del Ministero della Giustizia per i rapporti con le Regioni, gli Enti Locali e il Volontariato, evidenzia l'importanza: del ruolo del volontariato nelle attività di prevenzione generale e nell' ambito degli interventi finalizzati al reinserimento sociale dei soggetti entranti nel circuito penale;

in data 27 marzo 2006 è stato sottoscritto un Protocollo d'Intesa nazionale tra il DGM e la CR.I. nel quale venivano indicate le modalità di collaborazione per realizzare sul territorio nazionale attività socialmente utili rivolte ai minori e giovani adulti sottoposti a provvedimenti dell' Autorità Giudiziaria Minorile;

che in data 11.01.2011è stato sottoscritto un nuovo Accordo di Cooperazione Strategica tra il DGM e la CRI. di durata annuale finalizzato a promuovere azioni di tutela dei soggetti in età evolutiva e di prevenzione del disagio e della devianza minorile.

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

Art 1
Oggetto e finalità

La CRI. e il DGM convengono sull' opportunità di proseguire il rapporto di collaborazione finalizzato a promuovere azioni di tutela dei soggetti in età evolutiva e di prevenzione del disagio e della devianza minorile attraverso la realizzazione di:

  1. Progetti di inserimento sociale e di formazione dei minori sottoposti a provvedimenti dell' Autorità giudiziaria che prevedano percorsi socio-educativi riabilitativi, volti a facilitarne il reinserimento sociale;
  2. Studi e ricerche, attività di informazione e di formazione, concernenti i temi dei minori e giovani in situazioni di disagio, a rischio di emarginazione e vulnerabilità sociale, e/ o esclusi dai processi di socializzazione ordinaria, del lavoro minorile, dell'abuso sessuale, del rapporto minori-mezzi di comunicazione di massa;
  3. Pubblicazioni degli interventi e delle attività svolte dal Dipartimento Giustizia Minorile, dai Centri di Giustizia Minorile e dai Servizi Minorili.

Inoltre, si impegnano ad avviare, anche mediante la partecipazione a bandi nazionali e comunitari e !'istituzione di network progettuali, una collaborazione strategica focalizzata principalmente sui temi della formazione dei minori, dell' assistenza sociale e sanitaria e della promozione della solidarietà sociale.

Con specifico riferimento ai punti 1 e 2 sopra indicati, al presente accordo seguiranno, nelle sedi locali, accordi stipulati tra i Comitati regionali della C.R.I. e le Direzioni dei Centri per la Giustizia Minorile territorialmente competenti, finalizzati a definire le modalità operative di collaborazione.

Le parti si impegnano a diffondere i risultati conseguiti e gli approfondimenti effettuati nei propri siti internet. Sulle pubblicazioni edite a seguito della presente convenzione, sarà riportato esplicito riferimento alla stessa.

Le parti collaboreranno per l'organizzazione di convegni e seminari nazionali e internazionali, allo scopo di coinvolgere la comunità scientifica, le parti sociali e tutti i soggetti interessati e diffondere i contenuti delle ricerche prodotte.

Art. 2
Destinatari

Sono destinatari delle attività previste alI'Art. 1 - "Oggetto e finalità" - a) minori e/o giovani adulti sottoposti a procedimento penale con restrizione della libertà individuale, in particolar modo per i soggetti a misure non detentive nonché per i minori e/ o giovani adulti sottoposti a misure alternative e sostitutive al carcere; b) popolazione giovanile a rischio di esclusione sociale e/ o di devianza.

Art. 3
Durata dell'accordo

Il presente Accordo di Cooperazione ha validità annuale, a partire dal giorno di sottoscrizione, ed è rinnova bile con l'accordo delle parti.
Le parti sono libere di recedere dal presente accordo con un preavviso pari a tre mesi, tramite comunicazione scritta da inviarsi all'indirizzo di controparte tramite raccomandata a/r senza onere alcuno.

Art. 4
Mezzi finanziari

Il presente accordo non comporta per le parti alcun reciproco impegno od onere di tipo economico.

Art.5
Comitato di gestione e monitoraggio

Viene costituito un apposito Comitato di Gestione e Monitoraggio L'attività di tale Comitato sarà volta a portare a termine le iniziative collegate al presente Accordo di cooperazione; in particolare il Comitato avrà le seguenti funzioni e compiti:

  • promuovere la concreta attuazione degli impegni assunti con il presente Accordo;
  • procedere alla verifica periodica dello stato di attuazione degli obiettivi individuati,
  • garantire l'integrazione e la coerenza delle azioni progettuali compiute a livello locale;
  • mettere a disposizione tutte le informazioni, le conoscenze, le competenze utili a raggiungere gli obiettivi dell' accordo;
  • predisporre incontri di confronto e di coordinamento tra gli operatori delle due Istituzioni;
  • diffondere le buone prassi sperimentate ed i risultati raggiunti;
  • collaborare all'individuazione delle risorse che consentano di implementare le azioni previste dall' accordo a livello locale.

Il comitato di gestione e monitoraggio sarà composto, in pari numero, dai rappresentanti designati dai due Enti.

Art. 6
Rinvio

Per tutto quanto non previsto dal presente atto si rinvia alle norme vigenti.

Letto, approvato e sottoscritto, senza riserva alcuna.

Roma, 2 dicembre 2013

Per la Croce Rossa Italiana
Il Presidente Francesco Rocca

Per il Dipartimento Giustizia Minorile
Il Direttore Generale per l'attuazione
dei provvedimenti giudiziari
Serenella Pesarin