Convenzioni per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità tra il Tribunale di AREZZO e il Comune di Bucine - 1 marzo 2012 - 27 febbraio 2017 - 14 febbraio 2022
14 febbraio 2022
TRIBUNALE ORDINARIO DI AREZZO
Convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità ai sensi degli artt. 54 del Decreto Legislativo 28 agosto 2000, n. 274 e 2 del Decreto Ministeriale 26 marzo 2001 stipulata
tra
il Ministero della Giustizia
e
il Comune di Bucine
Premesso
che, a norma dell’art. 54 del Decreto Legislativo 28 agosto 2000, n. 274, il giudice di pace può applicare, su richiesta dell’imputato, la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato;
che, a norma degli artt. 186 e 187 del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992, come modificati dall’art. 33 della legge 29 luglio 2010, n. 120, il tribunale in composizione monocratica può sostituire, anche con il decreto penale di condanna, se non vi è opposizione da parte dell’imputato, la pena detentiva e pecuniaria con quella del lavoro di pubblica utilità di cui all’art. 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 e consistente nella prestazione di una attività non retribuita a favore della collettività da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e della educazione stradale presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, o presso i centri specializzati di lotta alle dipendenze;
che l’art. 2, comma 1, del decreto ministeriale 26 marzo 2001, emanato a norma dell’art. 54, comma 6, del citato Decreto Legislativo, stabilisce che l’attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia, o su delega di quest’ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicati nell’art. 1, comma 1, del citato decreto ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;
che il Ministro della Giustizia, con l’allegato atto, ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni in questione;
che l’ente presso il quale potrà essere svolto il lavoro di pubblica utilità rientra tra quelli indicati nell’art. 54 del citato Decreto Legislativo;
tra
il Ministero della Giustizia, che interviene nel presente atto nella persona del Dott. Dario CENTONZE, Presidente del Tribunale di Arezzo, giusta la delega di cui in premessa,
e
Il Comune di Bucine nella persona del legale rappresentante autorizzato alla firma della presente convenzione Avv. Paola MUGNAI, Vice Sindaco pro-tempore, si conviene e si stipula quanto segue:
Art. 1
Il Comune di Bucine consente che n. 2 (due) condannati alla pena del lavoro di pubblica utilità ai sensi dell’art. 54 del Decreto Legislativo 28 agosto 2000, n. 274 e ai sensi degli artt. 186 e 187 del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992, come modificati dall’art. 33 della legge 29 luglio 2010, n. 120, prestino presso di sé la loro attività non retribuita in favore della collettività.
Il Comune di Bucine specifica che presso le sue strutture l’attività non retribuita in favore della collettività, in conformità con quanto previsto dall’art. 1 del Decreto Ministeriale citato in premessa, ha ad oggetto le seguenti prestazioni:
- Cura del verde e parchi giochi per bambini
- Assistenza e sostegno anziani casa di riposo;
Art. 2
L’attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto nella sentenza di condanna, nella quale il giudice di pace, a norma dell’art. 33, comma 2, del Decreto Legislativo 28 agosto 2000, n. 274, oppure il tribunale in composizione monocratica, ai sensi degli artt. 186 e 187 del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992, come modificati dall’art. 33 della legge 29 luglio 2010, n. 120, indicano il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità;
Art. 3
Il Comune di Bucine che consente alla prestazione dell'attività non retribuita, individua, nei seguenti soggetti, le persone incaricate di coordinare la prestazione dell'attività lavorativa dei condannati e di impartire loro le relative istruzioni:
- Sig. Niccolai Luca – Responsabile Area tecnico manutentiva;
- Sig. ra Vasai Franca Responsabile servizi socio-culturali;
Art. 4
Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, il Comune di Bucine si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale dei condannati, curando altresì che l'attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla convenzione.
In nessun caso l'attività potrà svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona.
Il Comune di Bucine si impegna, altresì, a che i condannati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.
Art. 5
E' fatto divieto al Comune di Bucine di corrispondere ai condannati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta.
E' obbligatoria, ed è a carico del Comune di Bucine, l'assicurazione dei condannati contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi.
Art. 6
I soggetti incaricati, ai sensi dell'art. 3 della presente convenzione, di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni, dovranno redigere, terminata l'esecuzione della pena, una relazione che documenti l'assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato.
Nel caso in cui il condannato ai lavori di pubblica utilità disattenda, in merito alle mansioni da svolgere, le direttive impartite dal Comune di Bucine, quest'ultimo informerà il Pubblico Ministero, organo cui spetta il controllo sull'esecuzione della pena.
Art. 7
Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato, salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte, secondo il relativo ordinamento, al funzionamento del Comune di Bucine.
Art. 8
La presente convenzione avrà la durata di anni cinque a decorrere dalla data di stipula della stessa.
Copia della presente convenzione viene trasmessa alla Cancelleria del Tribunale, per essere inclusa nell'elenco degli enti convenzionati di cui all'art. 7 del decreto ministeriale citato in premessa, nonché al Ministero della Giustizia - Direzione Generale degli Affari Penali.
Arezzo, 1° marzo 2012
Il Ministero della Giustizia
Il Presidente del Tribunale di Arezzo
dott. Dario CENTONZE
Il Vice Sindaco pro tempore
Il Comune di Bucine
avv. Paola MUGNAI
Proroga della Convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità ai sensi degli artt. 54 del Decreto Legislativo 28 agosto 2000, n. 274 e 2 del Decreto Ministeriale 26 marzo 2001 stipulata tra il Ministero della Giustizia e il Comune di Bucine
tra
il Ministero della Giustizia, che interviene nel presente atto nella persona della Dott.ssa Clelia GALANTINO, Presidente del Tribunale di Arezzo
e
il Comune di Bucine, che interviene nel presente atto nella persona del Dott. Pietro TANZINI, Sindaco pro-tempore
premesso
che in data 1°marzo 2012 è stata stipulata, per il periodo di anni cinque, la Convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità ai sensi degli artt. 54 del Decreto Legislativo 28 agosto 2000, n. 274 e 2 del Decreto Ministeriale 26 marzo 2001 tra il Ministero della Giustizia ed il Comune di Bucine per n. 2 persone da accogliere;
che il Comune di Bucine ha manifestato la volontà di prorogare detta Convenzione di ulteriori anni cinque, integrando il precedente elenco delle prestazioni da svolgere da parte dei condannati alla pena del lavoro di pubblica utilità con la voce cura degli immobili;
si conviene quanto segue:
Art. 1
La convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità ai sensi degli artt. 54 del Decreto Legislativo 28 agosto 2000, n. 274 e 2 del Decreto Ministeriale 26 marzo 2001, stipulata tra il Ministero della Giustizia ed il Comune di Bucine, in data 1° marzo 2012, con integrato il precedente elenco delle prestazioni da svolgere da parte dei condannati alla pena del lavoro di pubblica utilità anche con la voce cura degli immobili è prorogata di anni cinque a decorrere dal 1° marzo 2017 ;
Art. 2
Copia della presente convenzione viene trasmessa alla Cancelleria del Tribunale, per essere inclusa nell'elenco degli enti convenzionati di cui all'art. 7 del decreto ministeriale citato in premessa, nonché al Ministero della Giustizia - Direzione Generale degli Affari Penali.
Arezzo, 27 febbraio 2017
Il Ministero della Giustizia
Il Presidente del Tribunale di Arezzo
dott. ssa Clelia GALANTINO
Il Comune di Bucine
Il Sindaco pro-tempore
dott. Pietro TANZINI
Proroga/Integrazione della Convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità ai sensi degli artt. 54 del Decreto Legislativo 28 agosto 2000, n. 274 e 2 del Decreto Ministeriale 26 marzo 2001 stipulata tra il Ministero della Giustizia e il Comune di Bucine (AR)
tra
il Ministero della Giustizia, che interviene nel presente atto nella persona del Dott. Valentino PEZZUTI, Presidente del Tribunale di Arezzo
e
il Comune di Bucine (AR), nella persona del legale rappresentante, Sig. Nicola Benini, Sindaco pro-tempore, si conviene e si stipula quanto segue:
premesso
che in data 1° marzo 2012 è stata stipulata, per il periodo di anni cinque, la Convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità ai sensi degli artt. 54 del Decreto Legislativo 28 agosto 2000, n.274 e 2 del Decreto Ministeriale 26 marzo 2001, successivamente prorogata ed integrata per ulteriori cinque anni in data 27 febbraio 2017 con decorrenza 1° marzo 2017, tra il Ministero della Giustizia ed il Comune di Bucine (AR) per n. 2 (due) persone da accogliere;
che il Comune di Bucine(AR), con Delibera di Giunta Comunale n. 128 del 10 dicembre 2021 e con nota del 30 novembre 2021 ha manifestato la volontà di prorogare detta Convenzione di ulteriori anni cinque considerando la stessa tacitamente rinnovata salvo comunicazione scritta di disdetta di una delle due parti entro due mesi dalla scadenza, impegnandosi inoltre alla tenuta di un registro giornaliero ove verranno quotidianamente annotati gli spostamenti e le mansioni dei soggetti accolti
si conviene quanto segue
Art. 1
La Convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità ai sensi degli artt. 54 del Decreto Legislativo 28 Agosto 2000, n. 274 e 2 del Decreto Ministeriale 26 Marzo 2001, stipulata tra il Ministero della Giustizia ed il Comune di Bucine (AR) in data 1° marzo 2012 nonché prorogata ed integrata per la durata di anni cinque in data 27 febbraio 2017 con decorrenza 1° marzo 2017, è integrata e prorogata di ulteriori anni cinque a decorrere dal 1° marzo 2022 e sarà considerata tacitamente rinnovata salvo comunicazione scritta di disdetta di una delle parti entro due mesi dalla scadenza.
L’Ente si impegna alla tenuta di un registro giornaliero ove verranno quotidianamente annotati gli spostamenti e le mansioni dei soggetti accolti.
Copia della presente convenzione viene trasmessa alla Cancelleria del Tribunale, per essere inclusa nell'elenco degli enti convenzionati di cui all'art. 7 del decreto ministeriale citato in premessa, nonché al Ministero della Giustizia - Direzione Generale degli Affari Interni.
Arezzo, 14 febbraio 2022
Il Ministero della Giustizia
Il Presidente del Tribunale di Arezzo
dott. Valentino PEZZUTI
Il Comune di Bucine (AR)
Il Sindaco pro-tempore
sig. Nicola Benini