Accordo operativo tra regione Puglia e Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria – Provveditorato regionale di Bari - 14 dicembre 2012

14 dicembre 2012

REGIONE PUGLIA

ACCORDO OPERATIVO

TRA

REGIONE PUGLIA

E

DIPARTIMENTO DELL’AMMINISTRAZIONE
PENITENZIARIA – PROVVEDITORATO
REGIONALE DI BARI

Il giorno 14 del mese di dicembre dell’anno 2012 presso la Presidenza della Giunta regionale, Lungomare Nazario Sauro, 33 – Bari, il Presidente della Regione Puglia, on. Nichi Vendola e il Provveditore Regionale dell’Amministrazione Penitenziaria, dott. Giuseppe Martone in rappresentanza delle Amministrazioni di cui sono a capo, sottoscrivono il presente accordo operativo, che consta dei seguenti articoli:


Art. 1
Finalità

Il presente accordo operativo ha la finalità di individuare una linea di collaborazione stabile tra le parti, volta a tradurre in azioni concrete i temi indicati nelle Linee guida del 2008, gli impegni assunti con il Protocollo d'Intesa sottoscritto nell'anno 2008 e con l’Accordo interregionale 2010/2011, con specifico riguardo al tema dell’inclusione sociale delle persone sottoposte a provvedimenti restrittivi della libertà personale disposti dall’Autorità giudiziaria.


Art. 2
Oggetto

Oggetto dell’accordo è l’individuazione di linee di intervento per la programmazione di azioni d’inclusione sociale in favore dei soggetti sottoposti con provvedimento dell’Autorità giudiziaria a misure restrittive e/o limitative della libertà personale, misure la cui esecuzione sia competenza degli organi dell’Amministrazione Penitenziaria.


Art. 3
Tavolo di governance

Con la firma del presente Accordo è istituito un organismo permanente di collaborazione e coordinamento intraistituzionale ed interistituzionale, denominato “Tavolo di governance” (d’ora innanzi anche Tavolo), che rappresenta il mezzo individuato per realizzare le finalità e l’oggetto del presente accordo.
I componenti stabili del tavolo sono:

  • l’Assessore regionale con delega in tema di politiche sociali;
  • l’Assessore regionale con delega in tema di politiche della formazione;
  • l’Assessore regionale con delega in tema di politiche del lavoro;
  • l’Autorità di gestione PO FSE;
  • il Referente regionale per l’attuazione dell’Accordo interregionale del 2010/2011 (per tutta la durata del progetto);
  • il Garante regionale delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale;
  • il Direttore dell’Ufficio dell’Esecuzione Penale Esterna del Provveditorato Regionale dell’Amministrazione Penitenziaria;
  • il Direttore dell’Ufficio del Trattamento Intramurale del Provveditorato Regionale dell’Amministrazione Penitenziaria;
  • il Direttore dell’Ufficio della Contabilità del Provveditorato Regionale dell’Amministrazione Penitenziaria;
  • un referente del Nucleo Permanente FSE del Provveditorato Regionale dell’Amministrazione Penitenziaria.

Laddove un Assessore regionale assommi più deleghe si intende comunque come unico componente.
Ciascuno dei suddetti componenti, laddove impossibilitato a partecipare ad una convocazione, può indicare un delegato.
Il Tavolo è presieduto a bienni alterni dalle due Amministrazioni.
Al presidente spetta la convocazione del Tavolo e/o dei gruppi tecnici di cui all’Art. 5., anche su richiesta dell’altra Amministrazione. In ogni caso, laddove la convocazione abbia all’ordine del giorno specifiche iniziative da gestire congiuntamente nell’ambito delle materie di cui all’Art. 6. del presente accordo, la Presidenza spetta alla Regione Puglia.
La funzione di segreteria è parimenti svolta dall’Amministrazione che presiede. La segreteria provvede a tutti gli adempimenti preliminari e conseguenti alle riunioni del Tavolo e dei gruppi tecnici, compresa la verbalizzazione degli incontri e l’eventuale predisposizione delle bozze da esaminare (quale, ad esempio, la relazione di monitoraggio annuale). Alla diffusione delle decisioni adottate e dei documenti approvati provvede ciascuna parte per quanto di sua competenza.
Su invito del presidente di turno, anche a richiesta dell’altra parte, la composizione del Tavolo può essere integrata in ogni momento da rappresentanti degli Enti locali, delle ASL, del volontariato penitenziario e del privato sociale, delle CC.CC.II.AA.AA., delle rappresentanze delle realtà economiche e sociali e da altri soggetti che si ritenga opportuno coinvolgere, anche all’interno dei gruppi tecnici di cui all’Art. 5.
Nelle materie relative all’inclusione sociale delle persone in esecuzione penale, al Tavolo sono attribuite le competenze previste per la Commissione di cui all’art. 13 del Protocollo d’intesa del 2008, ossia:

  1. promuovere la concreta attuazione degli impegni assunti dalle parti con il protocollo, anche attraverso la stipula di appositi protocolli operativi;
  2. definire, promuovere, attivare progetti per gli interventi su specifiche aree;
  3. procedere alla verifica periodica dello stato di attuazione degli obiettivi individuati;
  4. programmare studi, ricerche, incontri nella forma di convegni o seminari al fine di sensibilizzare l'opinione pubblica e coinvolgere i settori interessati e gli Enti Locali nell'azione congiunta delle parti;
  5. redigere una relazione annuale sullo stato di attuazione del presente accordo e sui risultati conseguiti, integrata da osservazioni e proposte relative ad eventuali modifiche. La relazione, accompagnata da un programma d'intervento congiunto, sarà inviata al sig. Presidente della Regione Puglia e al sig. Provveditore Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria, per le opportune valutazioni.

Il Tavolo si riunisce in composizione plenaria almeno due volte l’anno, la prima per programmare le iniziative di carattere generale e la seconda per approvare la relazione di monitoraggio annuale.
In ogni caso si riunisce anche per decidere sulla costituzione dei gruppi tecnici di cui al successivo Art. 5., su iniziativa della Presidenza o su richiesta dell’altra parte.
Le parti concordano che la convocazione del Tavolo costituisce una convocazione di Conferenza di Servizi, effettuata ai sensi e per gli effetti di cui alla normativa vigente, laddove all’ordine del giorno vi siano specifiche iniziative da gestire congiuntamente nell’ambito delle materie di cui all’Art. 6. del presente accordo.

La prima convocazione del Tavolo è fissata fin d’ora il 28-01-2013  alle ore 11,00 presso l’Assessorato, con il seguente ordine del giorno:

  • definizione della presidenza per il biennio 2013/2014.
  • Costituzione di un gruppo tecnico interistituzionale di livello regionale, con il compito di predisporre entro 4 mesi una bozza di programma triennale su ciascuna delle aree tematiche di cui all’articolo 6. Il termine di 4 mesi sarà prorogabile di comune accordo fra i componenti de3l gruppo una volta sola, al massimo per una durata pari, in relazione a esigenze di programmazione  finanziaria.
  • Fissazione della data della riunione successiva entro il 31 ottobre 2013 quale conferenza di servizi, per trattare la definizione del programma triennale.


Art. 4
Strumenti

Gli strumenti di cui il Tavolo dispone per sancire e dare attuazione alle intese raggiunte sono l’accordo di programma, il masterplan e le linee di indirizzo.
Nelle sedute in cui sia convocato come Conferenza di Servizi, il Tavolo adotterà gli accordi di programma previsti dall’art. 34 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (TU sull’ordinamento degli Entilocali). Attraverso tale strumento sono individuabili le opere, i progetti, i programmi e gli interventiche richiedono azioni coordinate, nonché i tempi, le modalità, le forme di cofinanziamento degli stessi, oltre alle risorse professionali necessarie per la loro attuazione (cfr. circ. DAP 3541-5991 del12 febbraio 2001).
Ogni accordo di programma dovrà, pertanto, aver cura di indicare gli obiettivi da perseguire a breve, medio e lungo termine, le funzioni e compiti dei soggetti cointeressati, ossia gli impegni assunti da ciascun partner, i tempi di attuazione e le risorse attivabili.
Inoltre, nell’ambito delle rispettive competenze di natura programmatoria, il Tavolo sarà la sede nella quale individuare una sorta di masterplan intra e interistituzionale. Il masterplan, che ha cadenza triennale, definisce gli obiettivi e le azioni che i singoli partner si impegnano ad inserire
nei propri strumenti di programmazione, quale, a titolo esemplificativo, il Piano Regionale delle Politiche Sociali.
Potranno anche essere adottate specifiche Linee di indirizzo nelle materie interessate dal presente accordo, linee rivolte agli Enti locali, alle ASL e ai soggetti del privato profit e no profit, affinché vi orientino le proprie attività di programmazione territoriale, ivi compresi i Piani sociali di zona, e in generale i propri interventi nei confronti di persone sottoposte a provvedimenti restrittivi della libertà personale.


Art. 5
Gruppi tecnici

Per rendere più rapide ed agevoli le fasi di studio preliminare, di programmazione partecipata, di coprogettazione e di progettazione esecutiva degli interventi, il Tavolo potrà deliberare la costituzione di uno o più gruppi tecnici, che lavoreranno in relazione a specifiche tematiche o esigenze, con la composizione, i compiti e la frequenza che verranno all’uopo stabiliti. I gruppi tecnici potranno anche avere una dimensione provinciale, in vista dell’ulteriore sviluppo della rete territoriale.
Ai gruppi tecnici parteciperanno persone competenti per le materie oggetto di intervento di cui al successivo Art. 6., individuate e a ciò delegate dalle rispettive Amministrazioni, nonché eventuali rappresentanti degli Enti locali, del Terzo Settore, delle realtà economiche, produttive e sociali, se ritenuto opportuno dal Tavolo di governance.
I gruppi tecnici avranno, in particolar modo, il compito di specificare nel dettaglio, per ciascun accordo di programma, strumenti e procedure di attuazione, tempi, risorse umane, materiali e finanziarie, modalità di monitoraggio e ridefinizione dell’accordo di programma, con particolare riguardo allo sviluppo ed alla condivisione degli indicatori di processo e di risultato.
L’attività di segreteria ed il coordinamento di detti gruppi fa capo alla presidenza di turno del Tavolo di governance.


Art. 6
Concetto di inclusione sociale e ambiti di intervento

Le parti concordemente riconoscono in via di principio l’inclusione sociale come elemento fondante della coesione sociale, cui entrambe hanno il mandato istituzionale di contribuire.
Per meglio precisare le materie di cui si occupa il Tavolo di governance e le relative azioni a sostegno della popolazione in esecuzione penale, le parti ritengono necessario condividere preliminarmente il significato di inclusione sociale, quale diritto fondamentale delle persone a vivere in condizioni dignitose e a partecipare attivamente alla vita del contesto sociale ed economico nel quale si svolge la loro esistenza, attraverso pari opportunità di accesso ai beni e ai servizi essenziali. Per realizzare tale concetto occorre, quindi, adottare un approccio multidimensionale, che fornisca risposte integrate tra diverse politiche di settore (sociali, della formazione, lavorative, abitative, della sicurezza, ecc.) a bisogni composti e complessi.
In relazione a tali concetti condivisi, tanto di inclusione sociale attiva quanto di interconnessione delle politiche di settore, le parti concordano sul riconoscere il rischio di esclusione sociale cui la restrizione della libertà personale può esporre le persone in esecuzione penale (anche per gli effetti stigmatizzanti che ne derivano) e sulla necessità di attuare, per ridurre il più possibile tale rischio, un’azione di mainstreaming, ossia di integrazione dell'obiettivo della lotta contro l'esclusione sociale di tali cittadini nelle differenti politiche regionali.
Pertanto, sono di seguito schematizzate come ambiti per la programmazione del Tavolo di governance, le seguenti aree tematiche, in larga parte mutuate dalle Linee guida di cui in premessa:

  1. Sviluppo delle opportunità di integrazione sociale, attraverso
    • la crescita delle attività di istruzione di ogni ordine e grado negli II.PP.;
    • la pianificazione di attività di formazione professionale che ben si adattino alle caratteristiche della popolazione soggetta a limitazione della libertà personale, in stretto collegamento con le esigenze del sistema produttivo del territorio e connesse con le attività lavorative organizzate all’interno degli II.PP., o con sbocchi occupazionali presenti nel mercato del lavoro;
    • l’integrazione degli interventi indirizzati alle persone in situazione di difficoltà psico-sociale, ai giovani adulti, alle donne, agli stranieri;
    • la sperimentazione di modalità di accompagnamento al lavoro che tengano in considerazione forme di conciliazione con i tempi di cura della famiglia;
    • l’accoglienza abitativa e l’housing sociale (per usufruire di permessi premio, accedere alle misure alternative alla detenzione, gestire la fase delle dimissioni dall’istituto penitenziario ecc..), rivolti in particolare a soggetti privi di reti primarie e/o affetti da patologie che rendano difficoltoso il rientro in famiglia (quali persone con patologie psichiatriche, stranieri, ecc.);
    • l’accompagnamento educativo, anche nella gestione delle relazioni sociali ed interpersonali;
    • il supporto alla genitorialità e all’adempimento delle responsabilità familiari;
    • il sostegno all’inserimento lavorativo, anche attraverso
      • la programmazione di percorsi integrati fra i sistemi dell'istruzione, della formazione professionale e delle politiche attive del lavoro da realizzarsi anche attraverso azioni di informazione, consulenza, orientamento, formazione e predisposizione di percorsi lavorativi assistiti;
      • l’introduzione di figure di accompagnamento (tutor, agenti di rete, etc.);
      • la promozione di forme di autoimpiego, ad esempio mediante la costituzione e l’incubazione di imprese sociali cui partecipino soggetti in esecuzione penale, l’accesso a forme di microcredito e il supporto nella ricerca di finanziamenti pubblici e di capitale di rischio;
      • la predilezione per metodi di formazione professionale “on the job”, ossia sul posto di lavoro, che sia presso aziende del territorio o presso le lavorazioni penitenziarie;
      • gli sportelli informativi gestiti preferibilmente da operatori dei Centri per l’Impiego, con compiti di supporto, ricerca e orientamento degli inserimenti lavorativi;
      • l’orientamento professionale, volto non solo all’individuazione delle capacità ma anche al recupero delle professionalità possedute;
      • i gruppi di auto-mutuo aiuto o gestiti da esperti, che forniscano un supporto all’adattamento alla vita nell’ambiente lavorativo (rispetto di regole, orari e disposizioni impartite, relazioni con gli altri lavoratori, ecc.);
      • il supporto formativo ai datori di lavoro e al personale;
      • l’introduzione di apposite clausole sociali negli appalti di beni e servizi, clausole che prevedano l’obbligo di eseguire il contratto con l’impiego di persone svantaggiate e con l’adozione di specifici programmi di recupero ed inserimento lavorativo, oppure la riserva e l'assegnazione di una quota parte delle commesse da fornirsi all'Ente Regione e agli Enti Locali alle iniziative produttive, intra ed extramurarie, gestite dalle imprese e dalla cooperazione sociale e dai consorzi, che coinvolgono in tutto o in parte detenuti e/o ammessi a misure o sanzioni alternative alla detenzione e persone dimesse;
      • l’introduzione di apposite clausole sociali negli avvisi che prevedano forme di aiuto e di incentivi alle imprese, comprese quelle regolate dalla legge della Regione Puglia n. 10 del 20 giugno 2004, recante “Disciplina dei regimi regionali di aiuto” e s.m.i.;
      • lo studio di iniziative basate sulla responsabilità sociale d’impresa, per stimolare il coinvolgimento del settore produttivo;
    • la definizione di protocolli operativi di pronto intervento e l’individuazione di servizi ad essi collegati, al fine di operare con immediatezza per risolvere criticità improvvise (es. insorgenza di un problema alloggiativo per detenuti domiciliari);
    • la mediazione culturale e linguistica per i condannati stranieri;
    • i percorsi integrati di transizione dall’esecuzione penale (intra ed extramuraria) alla libertà;
  2. Miglioramento della qualità della detenzione attraverso interventi e servizi rivolti a:
    • sostenere i detenuti sia nella fase di inserimento sia durante la permanenza nell’istituzione carceraria (servizi di accoglienza al momento dell’ingresso in carcere, interventi di esperti per salvaguardare e migliorare il benessere psicofisico, ecc.);
    • reperire spazi e mezzi idonei allo svolgimento delle attività trattamentali (lavoro, istruzione, espressione della libertà religiosa, ecc.), anche incrementando le attività educative, culturali, ricreative e sportive;
    • offrire spazi adeguati e opportunità per intrattenere relazioni familiari e sociali, con particolare riguardo al sostegno della genitorialità;
    • dare attuazione, anche attraverso iniziative sperimentali e forme di custodia attenuata, alle norme che tutelano i soggetti fragili durante la detenzione, come i giovani fino ai 25 anni (art.14 c. 3 o.p.), le detenute madri e i loro figli (art. 21 bis o.p.), i tossicodipendenti (art. 95 DPR 309/1990);
    • incentivare l’allestimento di nuove ed idonee lavorazioni all’interno degli II.PP. e/o la loro riconversione in funzione delle esigenze del mercato;
    • programmare azioni di sensibilizzazione nei riguardi del sistema delle imprese per assicurare commesse ai laboratori degli II.PP.;
    • sostenere l’inserimento della produzione di tali laboratori interni nei normali canali di commercializzazione.
  3. Miglioramento della qualità dell’esecuzione penale esterna, attraverso interventi e servizi
    rivolti a:
    • sperimentare e mettere a punto forme di incentivi all’assunzione di lavoratori svantaggiati specificamente rivolte alle imprese che impieghino condannati in misura alternativa alla detenzione, nonché forme di microcredito e supporto nella ricerca di finanziamenti pubblici e di capitale di rischio da parte dei condannati che intendano avviare un’attività in proprio;
    • incentivare l’utilizzo dei beni confiscati alla criminalità organizzata per favorire l’inclusione sociale; a titolo esemplificativo, nei limiti posti dalle norme in tema di aiuti di Stato, prevedere contributi a fondo perduto per cooperative sociali che acquistino o affittino aziende confiscate alla criminalità organizzata e le conducano tramite l’assunzione di condannati in misura alternativa alla detenzione;
    • rimuovere le condizioni che di fatto limitano l’accesso agli istituti previsti dall’ordinamento in alternativa o in sostituzione della pena detentiva, ad esempio promuovendo ed organizzando infrastrutture sociali quali servizi a ciclo diurno, semiresidenziale e residenziale;
    • strutturare e sostenere la rete territoriale di supporto ai soggetti in misura alternativa, in particolare attraverso la costruzione di partnership formalizzate e progetti a valenza collettiva, in collaborazione con le risorse del territorio, pubbliche e private, profit e non profit;
    • individuare modalità di sensibilizzazione, incentivo e sostegno alla collaborazione del volontariato alle attività degli Uffici di Esecuzione Penale Esterna;
    • promuovere, in collaborazione con gli enti locali ed il terzo settore, progetti individualizzati di attività di utilità sociale in favore della comunità di appartenenza, in esecuzione della sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità o in riparazione del danno sociale procurato dalla commissione del reato (giustizia riparativa);
    • individuare forme di collaborazione sinergica tra le agenzie che operano sui temi del contrasto alla criminalità e della prevenzione dei reati e della recidiva, con particolare riguardo alle forme di lotta non repressiva.
  4. Sostegno alle famiglie dei condannati, attraverso interventi e servizi rivolti a superare le difficoltà, di ordine sia economico sia relazionale, che possono determinarsi in seguito alla limitazione della libertà personale di uno o più dei membri della famiglia, con particolare riguardo alla tutela dei figli minorenni dei ristretti.
  5. Azioni di sistema, quali fondamentali strumenti di supporto alle funzioni di programmazione e progettazione degli interventi di inclusione sociale, attraverso:
    • la partecipazione delle strutture dell’Amministrazione Penitenziaria al Sistema Informativo Regionale, cui possono contribuire attraverso le loro banche dati, e l’eventuale costituzione di banche dati ad hoc;
    • l’adozione di tecnologie di informazione e comunicazione per accrescere le possibilità di interazione delle persone in esecuzione penale con il territorio e per accrescere le occasioni di formazione e di lavoro;
    • le attività di analisi e di ricerca (con particolare riguardo alla ricerca-intervento), finalizzate in particolare a rilevare le caratteristiche socio-lavorative della popolazione sottoposta a provvedimenti restrittivi della libertà personale e le prospettive di sviluppo economico di particolari settori produttivi del territorio;
    • l’identificazione di forme stabili di programmazione integrata delle azioni e di coordinamento operativo fra diversi sistemi coinvolti nell'offerta di singoli servizi (ad esempio, in tema di formazione professionale) e di servizi diversi (es. tra formazione professionale e sostegno all’inserimento lavorativo);
    • l’individuazione di modalità continuative di partecipazione delle strutture dell’Amministrazione Penitenziaria alla definizione della programmazione sociale integrata a livello locale;
    • la determinazione di modalità comuni per la gestione della progettazione partecipata con le risorse del territorio degli interventi e dei servizi a finanziamento diretto;
    • la definizione e l’attivazione di procedure di monitoraggio e valutazione dei servizi attivati e degli interventi effettuati, in funzione della loro riprogettazione, quale ad esempio lo screening dei risultati in termini di inserimento lavorativo, ottenuti dalle strutture autorizzate mediante corsi di formazione professionale precedenti;
    • la valutazione congiunta delle proposte progettuali presentate dalle imprese sociali, dal terzo settore, dagli enti locali e del mondo delle imprese, nel corso delle procedure selettive regionali e locali per l’ammissione a finanziamento delle proposte stesse;
    • l’individuazione e la diffusione delle buone prassi attivate a livello locale;
    • l’organizzazione con periodicità costante di occasioni di confronto, di studio e d’aggiornamento del personale, sia a livello direttivo che operativo, per accrescerne le competenze, ma anche per favorire la condivisione di una cultura, di un linguaggio e di metodologie operative;
    • gli interventi di formazione in situazione e di formazione-intervento, sia congiunti che specifici, oltre che per il personale delle parti firmatarie, anche per le risorse umane dei centri per l’impiego, degli enti locali, delle AUSL, del privato profit e no profit sulle problematiche che affrontano le persone in esecuzione penale, con particolare riguardo al lavoro e ai servizi sociali e sanitari per i condannati in situazione di difficoltà derivante da dipendenze patologiche, da patologie infettive di particolare gravità (come ad esempio l’HIV), da disabilità fisiche o psichiche, da disagio psichico o patologia psichiatrica;
    • lo sviluppo di azioni di comunicazione pubblica sulle opportunità per le imprese e per i soggetti sottoposti a provvedimenti restrittivi della libertà personale;
    • la sensibilizzazione delle comunità locali, attraverso specifici programmi di informazione e formazione, rivolti in particolar modo alla popolazione in età scolastica, sulle tematiche della legalità, della mediazione dei conflitti, della sicurezza sociale. Tali iniziative saranno tese a sviluppare una cultura dell’inclusione, della comprensione e dell’accoglienza, con particolare riferimento alle misure alternative alla detenzione.


Art. 7
Esecutività delle determinazioni

Le determinazioni assunte dal Tavolo di governance si intendono fin d’ora approvate dalle rispettive Amministrazioni e, pertanto, vincolanti per le stesse ed immediatamente esecutive; nello stesso modo sono immediatamente esecutive le decisioni prese all’interno dei gruppi tecnici in sede attuativa di accordi di programma.
Ciascuna parte, pertanto, si impegna a questo scopo a conferire idonea delega ai propri componenti del Tavolo, nelle forme ritenute valide dalle rispettive organizzazioni, e a disciplinare al proprio interno le eventuali modalità di formazione del consenso espresso alle riunioni del Tavolo e dei gruppi attraverso tali componenti.
In ogni caso, le parti concordano che, a prescindere dall’effettivo rispetto delle procedure interne di delega e di formazione delle decisioni assunte dal Tavolo e dai gruppi tecnici, tali decisioni impegnano comunque le Amministrazioni partecipanti, per salvaguardare il principio dell’affidamento della controparte e non rendere vano l’impegno economico che la partecipazione il Tavolo di per sé comporta.
Laddove la determinazione assuma la forma dell’Accordo di programma di cui all’Art. 4. primo capoverso, entro sette giorni esso viene sottoscritto dal Presidente della Regione, dal Provveditore regionale e dagli eventuali rappresentanti legali dei soggetti terzi, così come individuati dalle relative norme interne di organizzazione. Come previsto dalla normativa vigente, l’accordo è poi formalmente approvato con atto del Presidente della Regione Puglia e pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Nelle more della conclusione di tale procedimento, il Tavolo, anche attraverso i gruppi tecnici di cui all’Art. 5., provvede alla progettazione esecutiva degli interventi previsti dall’accordo di programma approvato, di modo che siano compiuti tutti gli atti propedeutici per una immediata attuazione dopo la sua pubblicazione.


Art. 8
Risorse finanziarie

Le parti concordano che gli interventi determinati dal Tavolo di governance siano finanziati a valere sulle rispettive fonti finanziarie.
Pertanto, per quanto riguarda la Regione Puglia, le iniziative verranno finanziate a valere su fondi regionali (quali il Fondo Globale per le spese socio-assistenziali – FGSA e il Fondo Unico regionale per le materie delegate ex art. 19 c. 6 D.Lgs. n. 112/1998), nazionali (quale il Fondo Nazionale Politiche Sociali – FNPS), o comunitarie (quali il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale – FESR, il Fondo Sociale Europeo – FSE e il programma PROGRESS).
Per quanto riguarda il Ministero della Giustizia, le risorse saranno costituite dai capitoli di bilancio destinati al sostegno all’inserimento sociale dei condannati e dalla Cassa delle Ammende, previa predisposizione, presentazione e approvazione di apposite proposte progettuali.


Art. 9
Durata ed efficacia

Il presente accordo è reso immediatamente efficace dalla sua sottoscrizione per la durata di cinque anni, tacitamente rinnovabili per ciascun quinquennio successivo.
Ciascuna delle parti si riserva la facoltà di recedere dal presente Accordo, comunicandolo per iscritto con preavviso di almeno sei mesi rispetto alla data di scadenza. Ogni iniziativa avviata prima che l’altra parte abbia ricevuto tale comunicazione formale sarà comunque portata a termine.
Le parti concordano che il presente Accordo sia automaticamente modificato e integrato da eventuali successive modifiche legislative o da patti di livello nazionale e regionale, nonché da eventuali disposizioni di carattere generale che dovessero essere fissate dal Ministero della Giustizia
in materia di esecuzione penale o di intese ed accordi con la comunità locale.
Le parti specificano, altresì, che le iniziative non espressamente richiamate nel presente accordo, ma
decise all’interno del Tavolo di governance, potranno essere attivate senza ulteriori formalità e qui inserite a titolo di aggiornamento, con cadenza annuale.

Letto, confermato e sottoscritto

Bari, 14 dicembre 2012

Il Provveditore regionale dell’Amministrazione Penitenziaria
Giuseppe Martone

Il Presidente della Regione Puglia
Nichi Vendola