Protocollo d'intesa tra Regione Molise, Provveditorato Abruzzo e Molise, Centro giustiìzia minorile L'Aquila - 14 settembre 2009

14 settembre 2009

PROTOCOLLO D’INTESA
tra
Regione Molise
Provveditorato regionale dell’Amministrazione penitenziaria per il Molise e l’Abruzzo
e il Centro per la Giustizia minorile per l’Abruzzo Molise e Marche

VISTO il DPCM 1° aprile 2008, concernente il trasferimento di tutte le funzioni sanitarie svolte all’interno del circuito dell’Amministrazione Penitenziaria al Servizio Sanitario Nazionale;

VISTO in particolare, l’articolo 7 dello stesso DPCM che recita Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, sono definite le forme di collaborazione relative alle funzioni della sicurezza e sono regolati i rapporti di collaborazione tra l’ordinamento sanitario e l’ordinamento penitenziario, anche in materia di patologie da dipendenza;

VISTI l’Allegato A) Linee di indirizzo per gli interventi del Servizio Sanitario Nazionale a tutela della salute dei detenuti e degli internati negli istituti penitenziari, e dei minorenni sottoposti a provvedimento penale e l’Allegato C) Linee di indirizzo per gli interventi negli ospedali psichiatrici giudiziari (OPG) e nelle case di cura e custodia, entrambi parte integrante del DPCM 1° aprile 2008;

VISTI gli articoli 3 e 32 della Costituzione che affermano il principio fondamentale di parità di trattamento in tema di assistenza sanitaria per gli individui liberi e per gli individui detenuti, internati e per i soggetti minorenni sottoposti a provvedimenti penali;

VISTO l’articolo 27 della Costituzione, ove si afferma il valore rieducativo e non afflittivo della pena al fine di consentire il reinserimento sociale del recluso;

VISTI gli articoli 3, 4 e 5 del D.Lgs 22 giugno 1999, n. 230 ove sono definite le competenze in materia sanitaria e le competenze in materia di sicurezza;

VISTA la riforma del Titolo V della Costituzione.  

VISTO l’Accordo stipulato tra il Ministero della Giustizia, il Ministero del Lavoro, Salute e Politiche Sociali, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell’art. 7 del DPCM 1° aprile 2008, ratificato dalla conferenza Stato-Regioni nella seduta del 20 novembre 2008 e recepito dalla Regione Molise con DGR n. 733 del 29.6.2009, con cui gli Enti in parola, ciascuno nell’ambito delle proprie competenze e nel rispetto delle proprie autonomie e delle specifiche potestà organizzative e programmatiche, definite dalle norme in vigore, si impegnano a garantire, in base al principio della leale collaborazione interistituzionale, la tutela della salute e il recupero sociale dei detenuti e degli internati adulti e dei minori sottoposti a provvedimenti penali, tramite interventi, basati sulla qualità, sull’equità e sull’appropriatezza, tenendo conto della necessità di assicurare in maniera omogenea interventi e prestazioni sanitarie, ai fini della tutela della salute psico-fisica dei detenuti e dei minori sottoposti a provvedimento penale, in grado di collocarsi in maniera armonica nel contesto dell’attuale organizzazione;

VISTA la DGR n. 930 del 19 settembre 2008, che ha recepito il DPCM in parola dando atto che l’Azienda Satira Regionale del Molise (ASReM) deve garantire le prestazioni di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione previste nei livelli essenziali e uniformi di assistenza nei confronti della popolazione detenuta ristretta negli Istituti Penitenziari per adulti;

VISTA la nota n. 1933 del 21.10.2008 della Direzione Sanitaria dell’ASReM, con la quale sono state date le indicazioni operative per l’avvio della fase di transizione del trasferimento delle competenze di cui al precedente punto;

VISTA la legge della Regione Molise 26 novembre 2008, n. 34 (BURM 1.12.2008, n. 27) Modifiche alla legge regionale  1° aprile 2005, n. 9 ad oggetto: Riordino del servizio sanitario regionale che demanda all’ASReM il compito di fornire risposte adeguate  alle specifiche e particolari esigenze assistenziali della popolazione detenuta allo scopo di assicurare gli obiettivi di salute previste dai LEA;

VISTO il Piano Sanitario Regionale approvato con delibera di Consiglio di Consiglio n. 190 del 9.7.2008 e pubblicato sul BURM del 16.8.2008, n. 20 Parte I;

PREMESSO che è necessario regolare i rapporti di collaborazione tra l’ordinamento sanitario e l’ordinamento penitenziario nell’ambito della Regione Molise, in modo da garantire omogeneità di intervento negli Istituti di Pena incidenti sul territorio regionale che comprendono Istituti Penitenziari per adulti;

  SANCISCE IL SEGUENTE ACCORDO

tra la Regione Molise, il Provveditorato Regionale dell’Amministrazione Penitenziaria per il Molise e l’Abruzzo ed il Centro per la Giustizia minorile per l’Abruzzo Molise e Marche, finalizzato a definire le forme di collaborazione relative alle funzioni di sicurezza, i principi e i criteri di collaborazione tra l’ordinamento sanitario e l’ordinamento penitenziario, al fine di garantire la tutela della salute e il recupero sociale dei detenuti e degli internati adulti nonché le esigenze di sicurezza all’interno degli Istituti di Pena per adulti.

Art. 1
Tutela della salute

La tutela della salute dei detenuti ed internati avviene all’interno delle strutture penitenziarie. Presso ogni Istituto penitenziario devono essere dunque assicurati presidi sanitari tali che l’assistenza sanitaria, anche specialistica, possa avvenire nella struttura penitenziaria. Il ricorso alle visite in ambiente ospedaliero ed i ricoveri ex art. 11 dell’Ordinamento Penitenziario sono, pertanto, da considerarsi un’eccezione consentita solo quando non è possibile assicurare in alcun modo la prestazione all’interno della struttura o in altre strutture penitenziarie del distretto del Provveditorato Regionale dell’Abruzzo e del Molise.
La richiesta di ricovero all’esterno va presentata dal Presidio Sanitario Intramurale, come individuato nell’art. 2 del presente protocollo, alla Direzione dell’Istituto con la specifica indicazione della necessità ed eccezionalità del ricovero all’esterno e in uno o più presidi ospedalieri prossimi alla struttura penitenziaria. L’amministrazione penitenziaria, valutata la richiesta e le motivazioni fornite a sostegno, provvederà, dopo le necessarie autorizzazioni delle competenti autorità giudiziarie, all’emanazione dei provvedimenti di propria competenza in ordine all’effettuazione del ricovero ed all’eventuale piantonamento. Per quanto concerne il reparto ospedaliero dove verrà effettuato il ricovero del detenuto, si rimanda al successivo art. 20.
Nell’ipotesi in cui la prestazione sanitaria potrebbe essere adeguatamente fornita presso altra sede penitenziaria, fermo restando la richiesta motivata da parte del Presidio Sanitario alla Direzione dell’Istituto, il Provveditorato Regionale emanerà apposito provvedimento dopo aver esperito le valutazioni necessarie circa l’idoneità, sotto il profilo della sicurezza, della struttura individuata ad ospitare il detenuto.

Art.2
Presidi Sanitari Intramurali ed Osservatorio Regionale

I Presidi sanitari all’interno delle strutture penitenziarie devono rispondere sempre alle esigenze di salute della popolazione detenuta e alle diverse tipologie presenti in ogni singolo Istituto. I Distretti Sanitari di Base assicureranno i livelli minimi assistenziali in tutti gli Istituti penitenziari della Regione: un servizio medico h 24, ripartito tra 12 ore svolte dal personale medico in servizio nelle strutture penitenziarie e 12 ore di continuità assistenziale, con turni di sei ore, ed un servizio infermieristico articolato h 24.
Il Presidio Sanitario intramurale è costituito dal responsabile del presidio, dai medici convenzionati, dagli infermieri professionali e dagli specialisti convenzionati.
L’ASReM può costituire un servizio, con funzione di supporto ai Distretti Sanitari di Base, per  gestire la patologia infettiva e collaborerà, altresì, d’intesa con il Servizio Assistenza Socio-Sanitaria regionale, alle attività di formazione del personale sanitario e alla informazione/educazione sanitaria del personale non sanitario e dei detenuti, così come previsto dagli articoli 18 e 19 del presente accordo.
Gli standard assistenziali di cui al primo comma del presente articolo saranno garantiti in via prioritaria nelle strutture penitenziarie anche mediante il ricorso a personale sanitario non transitato ai sensi del DPCM 1° aprile 2008. Quanto sopra, fino alla definizione congiunta dei programmi di miglioramento continuo della qualità dei processi di cura e di trattamento di cui all’articolo 4 della presente intesa.
All’uopo è costituito l’Osservatorio permanente sulla sanità penitenziaria, così come previsto dall’allegato A) al DPCM 1° aprile 2008 e dall’Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e le Autonomie locali siglato in data 20.11.2008 (Rep. n. 102/CU), composto dai rappresentanti della Regione Molise, nella persona dell’Assessore o suo delegato, dell’ASReM, del Centro della Giustizia minorile, dell’Amministrazione Penitenziaria e dagli altri componenti di cui alla Delibera di Giunta Regionale n. 1326 del 9.12.2008 con compiti di studio, monitoraggio, valutazione dei servizi offerti, dell’efficienza e dell’efficacia degli interventi sanitari, nonché delle eventuali proposte di azioni e di interventi correttivi più appropriati alle esigenze della popolazione detenuta.

Le riunioni dell’Osservatorio potranno essere attivate anche su richiesta di ogni singola parte. 

Art. 3
Autonomia professionale degli operatori sanitari e rispetto dell’ordinamento penitenziario e del regolamento di esecuzione

I medici ed il personale sanitario operanti all’interno delle strutture penitenziarie svolgono la loro attività nella piena e totale autonomia professionale.
Il predetto personale è tenuto, però, all’osservanza di tutte le norme in materia di sicurezza  inserite nell’Ordinamento penitenziario, nel Regolamento di esecuzione e di ogni altra disposizione impartita dal Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, dal Provveditorato Regionale, dal Direttore dell’Istituto Penitenziario e, comunque, di ogni altra richiesta proveniente dalle autorità giudiziarie.

Art. 4
Organizzazione e controllo dell’organizzazione dell’Istituto

In ossequio all’art.3 del DPR 230/2000, spetta al Direttore dell’Istituto impartire direttive agli operatori penitenziari, anche non appartenenti all’Amministrazione, relative all’organizzazione, al coordinamento ed al controllo dello svolgimento delle attività dell’Istituto.
È, pertanto, compito anche del Direttore dell’Istituto segnalare alla Direzione Generale della ASReM ed al Provveditorato Regionale ogni eventuale disfunzione del servizio che avvenga nella struttura penitenziaria, chiedendo gli interventi degli organi competenti.
La Regione si impegna, così come già previsto dal precedente articolo 2, a non modificare gli attuali standard assistenziali sanitari attualmente garantiti negli Istituti penitenziari. Qualunque modifica relativa alle prestazioni sanitarie erogate, all’organizzazione ed alla scelta del personale impiegato in tali servizi dovrà essere preventivamente portata a conoscenza del Provveditorato Regionale e delle Direzioni degli Istituti di Pena e concordata tra i soggetti interessati, Regione, ASReM e Amministrazione Penitenziaria Regionale.

Art. 5
Continuità dei percorsi di cura

Il Servizio Sanitario si impegna a garantire la continuità dei percorsi di cura dei detenuti dall’ingresso negli Istituti penitenziari fino alla loro dimissione.
 

Art. 6
Condivisione dei dati sanitari

L’Amministrazione Penitenziaria può accedere ai dati sensibili sanitari relativi ai detenuti e internati per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali a seguito di apposita richiesta formulata dalla Direzione dell’Istituto di Pena ed indirizzata al Responsabile del Presidio Sanitario Penitenziario.
È, comunque, garantita la condivisione dei dati sanitari anche attraverso la richiesta di relazioni da parte dell’Amministrazione penitenziaria, quando necessaria, per consentire l’adozione di misure appropriate per la assegnazione ed il trattamento dei ristretti.
Riguardo ai detenuti nuovi giunti ed ai detenuti con particolari problematiche sanitarie, quali disabilità, tossicodipendenza/alcoldipendenza, disturbi mentali, rischio suicidiario, malattie infettive, il personale del servizio sanitario continuerà ad attenersi alle disposizioni ed alle prassi già in vigore negli Istituti penitenziari.
 

Art. 7
Trasferimento ed informazione dei dati giudiziari al personale sanitario

Il Presidio Sanitario Penitenziario può ricevere informazioni di dati giudiziari quando necessario per una migliore gestione anche sanitaria delle persone detenute, internate e dei minori sottoposti a provvedimento penale, previa richiesta formale indirizzata al Direttore dell’Istituto di Pena.
 

Art. 8
Copia delle cartelle cliniche e rilascio certificazioni sanitarie

La copia delle cartelle cliniche e il rilascio delle certificazioni sanitarie richieste dai detenuti, dagli avvocati e dall’autorità giudiziaria saranno effettuate dai Presidi sanitari intramurali che vi provvederà secondo la normativa vigente.
La trasmissione delle copie ai richiedenti, allo scopo di garantire le norme di sicurezza, sarà effettuata attraverso la Direzione dell’Istituto di Pena, nel rispetto del D. Lgs n. 196 del 2003 (Legge sulla Privacy). Non è consentito, infatti, per il suindicato motivo far uscire il diario clinico del detenuto o qualsiasi altra documentazione sanitaria all’esterno dell’Istituto penitenziario.
Al termine della detenzione, il diario clinico sarà custodito dall’Istituto insieme alla cartella personale del detenuto. In ogni caso, il diario clinico segue il detenuto nell’ipotesi di dimissione o trasferimento presso altro Istituto.

Art 9
Cartella clinica informatizzata

Fino all’intervento di una nuova disciplina regolamentante la materia, i Presidi sanitari intramurali continueranno ad utilizzare per la gestione della cartella clinica dei detenuti il sistema informatizzato elaborato dal Provveditorato Regionale ed attualmente in uso.

Art. 10
Locali destinati ad uso sanitario

Le attività sanitarie intramurali vengono svolte in ambienti idonei atti a garantire il corretto svolgimento delle stesse e la continuità dei percorsi sanitari, così come già in uso negli Istituti penitenziari.
Si rimanda per la gestione amministrativa e per la manutenzione degli stessi alla regolamentazione prevista nel comodato d’uso che sarà successivamente adottato, così come previsto all’art. 4, comma 2, del D.P.C.M. 1° aprile 2008.
Conformemente allo schema di convenzione, approvato il 29.4.2009 dalla Conferenza Unificata Stato, Regioni, Province autonome di Trento e di Bolzano e le Autonomie locali, saranno individuati e consegnati i locali per uso sanitario in uso in attesa della successiva e definitiva formalizzazione. La rilevazione sarà effettuata congiuntamente dalle Direzioni degli Istituti di pena e i Distretti sanitari di base.
I locali individuati per lo svolgimento delle attività terapeutico-riabilitative intramurarie devono avere una valenza esclusivamente sanitaria.
In ogni Istituto di Pena, ove possibile, sarà presente almeno una stanza adibita a Day Hospital o Day Service, idonea al trattamento della sindrome di astinenza e comunque utilizzabile per gestire il disagio dell’arresto, i potenziali atti di autolesionismo e l’osservazione clinica.
In ogni Istituto di Pena, ove possibile, sarà presente almeno una stanza detentiva o, ove le condizioni lo permettano, più stanze detentive da adibire a custodia attenuata, preferibilmente in prossimità dell’infermeria, per i trattamenti terapeutico-riabilitativi, con funzione anche di osservazione per l’accertamento delle infermità psichiche, onde dare risposte tempestive ed appropriate ai detenuti.
 

Art. 11
Modalità di accesso del personale sanitario negli Istituti di pena

Fermo restando che il personale sanitario che opera all’interno delle strutture penitenziarie è quello transitato ai sensi del DPCM 1° aprile 2008, il Direttore del Distretto Sanitario di Base nel cui territorio aziendale trovasi l’Istituto o gli Istituti di pena, fornisce alla Direzione o alle Direzioni degli stessi, l’elenco del personale sanitario che dovrà accedere all’interno dello stabilimento penitenziario, per svolgere le funzioni sanitarie. Ciascun operatore dovrà rilasciare, soltanto al momento del primo accesso, una dichiarazione nella quale sia attestato di non aver riportato condanne definitive per delitti di qualunque natura, di non aver procedimenti penali a carico e di non aver familiari o conviventi tra la popolazione detenuta o internata. L’operatore dovrà, altresì, impegnarsi per iscritto a dichiarare tempestivamente al Direttore dell’Istituto di Pena l’eventuale sopravvenuta sussistenza di dette condizioni.
La Direzione rilascerà un’apposita autorizzazione preventiva ad accedere nell’Istituto e sottoporrà a controllo successivo tutte le dichiarazioni.
Eventuali problematiche saranno tempestivamente segnalate dalla Direzione dell’Istituto al Direttore del Distretto Sanitario, per trovare una diversa soluzione nell’ambito dell’organizzazione delle risorse umane a propria disposizione.
La rilevazione degli accessi del personale sanitario è di competenza della ASReM che vi provvederà secondo le proprie esigenze organizzative eventualmente concordandole con la Direzione dell’Istituto ove occorra installare apparati di rilevamento nell’ambito della sede penitenziaria.
La portineria dell’Istituto di pena continuerà a rilevare gli ingressi del personale sanitario su apposito registro previsto per l’ingresso in Istituto del personale non appartenente all’Amministrazione Penitenziaria, per i soli fini legati alle esigenze penitenziarie.

Art. 12
Approvvigionamento farmaci, materiale sanitario e di consumo. Prelievi ematici

I Presidi Sanitari presenti negli Istituti Penitenziari continuano ad assicurare l’erogazione delle prestazioni farmaceutiche così come già avviene secondo gli accordi in vigore.
Le attività connesse all’approvvigionamento di farmaci, materiale sanitario e materiale di consumo sono garantite dalla ASReM competente attraverso la propria organizzazione logistica.
I prelievi ematici vengono effettuati all’interno degli Istituti di pena e il trasporto del materiale biologico viene garantito dal Presidio Sanitario attraverso la propria organizzazione logistica.
Tenuto conto delle particolari condizioni in cui versano i detenuti, i Presidi Sanitari continueranno ad erogare l’assistenza protesica odontoiatrica, come precedentemente garantita dall’Amministrazione Penitenziaria prima dell’entrata in vigore del DPCM 1° aprile 2008, ai detenuti con un residuo pena superiore a due anni che presentino un grave deficit masticatorio e che versino in condizioni di indigenza.
I Distretti sanitari di base, ai sensi dell’art. 11- comma 11 - della L. 354/75 e art. 17 del D.P.R. 230/2000, consentiranno negli ambulatori sanitari siti all’interno degli Istituti penitenziari le visite sanitarie, i trattamenti medici, chirurgici, protesici e terapeutici richiesti a proprie spese dai detenuti da parte di un Sanitario di fiducia, assicurando a quest’ultimo la dovuta collaborazione per lo svolgimento del proprio compito.
Il suddetto sanitario di fiducia dovrà essere preventivamente autorizzato dal Direttore o dalla Autorità Giudiziaria compente.

Art. 13
Comunicazioni con l’esterno delle strutture di pena.

Linee telefoniche esterne dirette, fax, non potendo essere utilizzati all’interno della struttura detentiva, saranno installati, ove possibile, in apposito locale all’esterno dei reparti detentivi, individuato dalla Direzione dell’Istituto di pena in accordo con il responsabile del Presidio sanitario penitenziario intramurario.
Le spese relative a tali servizi sono a carico del Servizio Sanitario.

Art. 14
Salute mentale

L’ASReM della Regione Molise deve garantire l’assistenza psichiatrica presso gli Istituti Penitenziari del territorio di competenza attraverso il proprio Dipartimento di Salute Mentale (DSM), anche avvalendosi del personale specialistico già operante all’interno degli stessi a tutela della salute mentale della persona.
Le modalità di intervento sono stabilite con le Direzioni degli Istituti di Pena, ai fini della sicurezza, tramite uno specifico accordo di servizio che regolamenti, tra l’altro, gli orari, le modalità d’ingresso ed il numero degli operatori preposti a tali attività.
Ogni Istituto Penitenziario della Regione individuerà, laddove possibile, una o più stanze di pernottamento e/o una sezione detentiva, in prossimità dell’infermeria, riservata agli imputati e condannati con infermità psichica sopravvenuta nel corso della misura detentiva, che non comporti l’applicazione provvisoria della misura di sicurezza del ricovero in Ospedale Psichiatrico Giudiziario (OPG) o l’ordine di ricovero in OPG o in case di cura o custodia; alla stessa sezione potrebbero essere assegnati, per l’esecuzione della pena, anche soggetti condannati a pena diminuita per vizio parziale di mente.
Ogni Dipartimento di Salute Mentale può promuovere rapporti con le risorse produttive del territorio, così da poter individuare nel lavoro in carcere una fondamentale modalità di intervento riabilitativo per la persona, in linea con gli obiettivi trattamentali propri dell’Amministrazione Penitenziaria, prendendo anche in considerazione l’ipotesi dell’istituzione di laboratori che prevedano la partecipazione di detenuti comuni insieme a detenuti affetti da patologie psichiatriche.
Per ogni detenuto è previsto un periodo di osservazione mirato alla valutazione del rischio di auto ed etero-aggressività e all’individuazione precoce di disturbi mentali eventualmente presenti. Gli operatori del DSM hanno il compito di valutare periodicamente e monitorare tutti i detenuti con disturbi mentali, segnalati dagli operatori sanitari penitenziari.
Il DSM, quindi, in ambiente intramurario, deve:
- assicurare le prestazioni previste nei Livelli Essenziali di Assistenza;
- attuare gli interventi di cura e riabilitazione psichiatrica in stretto collegamento con le articolazioni organizzative dei servizi psichiatrici del territorio;
- garantire azioni mirate alla prevenzione di comportamenti disadattivi attraverso lo sviluppo di attività che riescano ad individuare le aree di disagio psicologico;
- favorire, per quanto possibile, l’integrazione dei malati mentali, nell’ambiente intramurario, anche utilizzando interventi psicoterapeutici di gruppo e promuovendo l’istituzione di gruppi di auto-mutuo-aiuto, nonché il coinvolgimento delle associazioni di volontariato.
Ai fini di assicurare la continuità della presa in carico al ritorno in libertà del detenuto affetto da disturbo psichico, è obbligo del DSM contattare, al momento del fine pena del detenuto, il servizio territoriale di residenza del predetto e di predisporne l’invio, anche accompagnato da una relazione dettagliata degli interventi specialistici attuati nonché delle indicazioni terapeutiche.

Art. 15
Tossicodipendenza e Alcoldipendenza

L’assistenza sanitaria e psicosociale nei confronti dei detenuti e dei minori sottoposti a provvedimento penale viene assicurata dai Ser.T. e dai Servizi di Alcologia  operanti  nei Distretti Sanitari di Base di riferimento territoriale tramite il personale già operante negli Istituti Penitenziari.
L’assistenza sanitaria e psicosociale ai detenuti tossicodipendenti viene svolta in locali appositamente individuati.
Nei confronti dei detenuti e dei minori sottoposti a provvedimento penale tossicodipendenti o alcoldipendenti si garantiscono interventi sanitari, psicologici e socio-riabilitativi il più possibile omogenei e coerenti con l’offerta terapeutica praticata all’esterno, ponendo attenzione alla predisposizione di programmi terapeutici personalizzati, tenuto conto della specificità della condizione detentiva.
L’assistenza e la continuità dei percorsi sanitari per i detenuti e i minori sottoposti a provvedimento penale tossicodipendenti ed in particolare per i “nuovi giunti” sono assicurate dal personale del Ser.T. operante all’interno dell’Istituto di Pena in collaborazione con quello del Presidio Sanitario Penitenziario.
Viene effettuata la valutazione diagnostica e motivazionale e si predispone il progetto terapeutico per l’inserimento in Comunità Terapeutica dei detenuti e dei minori sottoposti a provvedimento penale tossicodipendenti ed alcoldipendenti in esecuzione di Provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria. La titolarità degli oneri delle rette per la permanenza in Comunità sono a carico della ASReM di residenza del detenuto e del minore sottoposto a provvedimento penale.
La Regione tramite i propri Servizi, d’intesa con le Direzioni degli Istituti di Pena ai fini della sicurezza, coinvolgendo i Distretti Sanitari di Base e le associazioni del volontariato, progetta e attua programmi congiunti orientati alla risocializzazione ed al reinserimento sociale e lavorativo, anche promuovendo la formazione di gruppi di auto-mutuo-aiuto.
Si attuano programmi di miglioramento continuo della qualità degli interventi di cura e trattamento attraverso l’uso di strumenti della valutazione dei processi e dei risultati.
 

Art. 16
Tutela della salute dei detenuti disabili e portatori di handicap

I detenuti disabili e/o portatori di handicap devono essere tutelati all’interno delle strutture penitenziarie.
Il Servizio Sanitario fornirà gratuitamente a tali detenuti tutti i presidi di cui necessitano ed ogni prestazione riabilitativa necessaria.
L’Amministrazione Penitenziaria si attiverà per evitare, ove possibile, che predetti detenuti siano allocati in Istituti dove la presenza di barriere architettoniche rappresenti un limite alla loro integrazione nella vita di relazione.

Art. 17
Formazione dei detenuti addetti alla manipolazione degli alimenti

Gli Istituti di pena e la Regione con i propri Servizi competenti concorderanno, mediante opportuni protocolli operativi le modalità di realizzazione dei corsi di formazione e aggiornamento in materia di igiene degli alimenti indirizzati ai detenuti che sono addetti alla manipolazione di generi alimentari e del rilascio del relativo attestato.
Ai detenuti iscritti ai corsi di formazione potranno essere richiesti dalla ASReM esclusivamente i costi per il rilascio dell’attestato di frequenza del corso.

Art. 18
Corsi di formazione congiunta del personale appartenente all’Amministrazione Penitenziaria e al Servizio Sanitario

La Regione, attraverso i propri Servizi competenti per la Sanità penitenziaria, organizza e gestisce programmi di formazione continua rivolti al personale sanitario operante nei Presidi Sanitari Penitenziari, con particolare riferimento all’analisi del contesto ambientale e alle specifiche variabili che influenzano lo stato di salute fisico e mentale dei detenuti e dei minorenni sottoposti a provvedimento penale.
A tali corsi potranno partecipare, qualora ritenuto utile da entrambe le amministrazioni, anche gli operatori penitenziari che svolgono la propria attività professionale a diretto contatto con gli operatori sanitari.
Ai corsi organizzati dall’Amministrazione penitenziaria per i propri dipendenti potranno essere invitati a partecipare, per le stesse motivazioni sopra richiamate, anche gli operatori del Servizio Sanitario.

Art. 19
Corsi di formazione per i detenuti

La Regione tramite i propri Servizi competenti per la Sanità penitenziaria, d’intesa con l’ASReM, progetta ed attua programmi di educazione alla salute rivolti ai detenuti, internati e minori sottoposti a provvedimento penale, allo scopo di prevenire l’insorgenza di patologie connesse ai rischi di sedentarietà, alimentazione scorretta e abitudine al fumo.
Inoltre, vengono definiti programmi di educazione alla salute per la prevenzione del rischio di patologie associate all’uso di sostanze stupefacenti ed alcol, nonché mirate alla riduzione del rischio autolesionistico e suicidario.

Art. 20
Reparti detentivi nei Nosocomi Civili

L’ASReM deve individuare un nosocomio civile ricadente nel territorio in cui si trova l’Istituto o gli Istituti di Pena, presso cui istituire una o più stanze di degenza “protetta” ove allocare i detenuti che necessitano di ricovero ordinario e/o programmato. Tale nosocomio civile deve essere dotato almeno di un’unità di terapia intensiva e di un’unità coronarica.
In caso di urgenza clinica conclamata, il detenuto dovrà essere ricoverato nel nosocomio civile territorialmente competente rispetto alla sede dell’Istituto di pena.
L’Amministrazione Penitenziaria e i Distretti Sanitari di Base si attiveranno per la migliore sistemazione possibile del detenuto in un ambiente che garantisca al meglio i livelli di sicurezza.
Il trasferimento verrà effettuato con i mezzi ritenuti più idonei con la presenza sempre costante del Personale di Polizia Penitenziaria.
Si fa riferimento alla normativa vigente per il ricovero dei malati affetti da patologia correlata all’infezione da HIV.
Le spese relative alla pulizia e alla igiene dei locali individuati all’interno dei nosocomi civili sono a carico della ASReM.
L’individuazione dei reparti o delle stanze ove ubicare i detenuti negli ospedali non ancora dotati di adeguati sistemi di sicurezza e le spese relative alla manutenzione e/o alle modifiche strutturali necessarie alla messa in sicurezza di tali strutture avverrà di comune accordo tra l’Amministrazione Penitenziaria e l’ASReM.

Art. 21
Monitoraggio e valutazione degli interventi attuativi

Tutti gli accordi e le iniziative elaborate ai sensi del presente Protocollo, miranti all’attuazione di quanto previsto dalle Linee di Indirizzo di cui agli Allegati A) e C), parte integrante del DPCM 1° aprile 2008, sono sottoposti al monitoraggio e alla valutazione dell’Osservatorio permanente sulla sanità penitenziaria di cui all’art. 2 del presente atto nonché da organismi tecnici appositamente individuati.
Nella Regione Molise, la valutazione dell’efficienza e dell’efficacia degli interventi sanitari, sia sotto il profilo della qualità organizzativa che della qualità di processo, è affidata al suindicato Osservatorio. Tale organismo sulla base delle eventuali criticità rilevate, anche attraverso la valutazione dei dati dei Sistemi informativi operanti, provvede a proporre le azioni e gli strumenti correttivi più appropriati, ivi compresi progetti di ricerca e sperimentazione miranti al miglioramento dell’efficacia degli interventi sanitari e dei programmi di recupero sociale dei detenuti e degli internati adulti e dei minorenni sottoposti a provvedimento penale.

Art. 22
Partecipazione del personale sanitario alle Commissioni Mediche Ospedaliere e prestazioni Medico Legali nei confronti del Personale di Polizia Penitenziaria
.

Considerato che il personale Polizia Penitenziaria del Molise viene avviato c/o la C.M.O. di Chieti, ove se ne presenti la necessità e secondo previ accordi tra le due Amministrazioni, i Distretti Sanitari di Base consentiranno, sino ad eventuali diverse disposizioni che dovessero intervenire da parte degli Organi Centrali, agli ex medici incaricati di svolgere la propria attività presso la Commissione Medico Ospedaliera di Chieti per l’istruzione e la definizione delle pratiche di cause di servizio del Personale del Corpo di Polizia Penitenziaria.
I Distretti Sanitari di Base consentiranno, inoltre, sino a nuove ed eventuali ed ulteriori disposizioni, ai Sanitari, precedentemente individuati come Medici Incaricati, di svolgere le prestazioni sanitarie e Medico Legali nei confronti del Personale di Polizia Penitenziaria.
Per l’effettuazione delle predette prestazioni, il personale continua a percepire il compenso previsto dall’art. 389 - comma 7 - della L. 740/70, come sostituito dall’art. 1 della L. 15.1.1991 n. 26 e dal D.P.R. 29.10.2001 n. 461.

 Art. 23
Personale sanitario in servizio presso gli Istituti penitenziari della regione Molise.

Al fine di continuare ad usufruire della professionalità ed esperienza acquisita dal personale sanitario già da anni operante negli Istituti penitenziari ed al fine di consentire in tal modo lo svolgimento delle attività sanitarie all’interno degli stessi Istituti, si conviene che l’ASReM proroghi i contratti già in essere alla data del 14.6.2009 alla data del 14.6.2010, tenuto conto di quanto previsto dall’art. 3 – punto 4 - del DPCM 1° aprile 2008. Nell’ipotesi in cui occorra integrare il personale all’interno degli Istituti penitenziari, come individuato dai Distretti Sanitari competenti per territorio, si ricorrerà alle graduatorie regionali. Le parti concordano di individuare percorsi mirati a garantire la continuità assistenziale attraverso l’utilizzo del personale sanitario che nel corso degli anni ha acquisito esperienza professionale in ambito penitenziario, nel rispetto della normativa nazionale emanata dalla Conferenza permanente in data 10.6.2009 in materia di trasferimento dei rapporti di lavoro nel Servizio Sanitario Nazionale del personale sanitario operante in sede regionale.

Art. 24
Invio in comunità di minorenni sottoposti a provvedimento penale
.

I minorenni tossicodipendenti, alcolisti, con disagio psichico e con doppia diagnosi, sottoposti a provvedimento penale dell’Autorità Giudiziaria Minorile e in carico ai Servizi minorili dipendenti dal CGM, vengono allocati in comunità secondo le modalità previste dalla normativa vigente in materia.
La Regione Molise fornirà alla Direzione del Centro per la Giustizia Minorile un elenco dettagliato delle Comunità terapeutiche in cui allocare i minorenni sottoposti al relativo provvedimento della Magistratura minorile.
Il pagamento delle rette di soggiorno sono a carico del Servizio Sanitario Regionale.
La Direzione del Centro per la Giustizia Minorile avrà cura di avviare le procedure per il collocamento in comunità.
È compito del SSR, mediante l’ASReM, assicurare l’assistenza nei confronti dei minori collocati in comunità, attraverso i propri servizi territoriali, ivi compresi i SerT e i DSM.
Gli interventi verranno effettuati in stretta collaborazione con i Servizi Minorili della Giustizia e tenendo conto dei tempi e delle modalità di esecuzione delle misure penali stabilite dall’Autorità Giudiziaria Minorile.
L’Azienda sanitaria nel cui territorio trovasi la struttura residenziale che accoglie il minore, in collaborazione con l’Ufficio di Servizio Sociale per i Minorenni (USSM) che ha in carico lo stesso, cura il coordinamento con la ASL di residenza del minore, allo scopo di garantire il suo trattamento.
L’Azienda sanitaria, d’intesa con la Direzione del Centro per la Giustizia Minorile ed il Servizio minorile che ha in carico il minore, definisce il programma terapeutico e socio-riabilitativo per i minori inseriti nelle comunità terapeutiche, assicurando, attraverso i propri servizi territoriali, i trattamenti diagnostici, specialistici e farmacologici ritenuti necessari, ivi compresi i test specifici finalizzati all’accertamento dell’uso di sostanze d’abuso.
L’Azienda sanitaria e la Direzione del Servizio minorile che ha in carico il minore concordano periodici incontri finalizzati alla verifica dei risultati ottenuti e all’integrazione dei programmi e dei progetti d’intervento.

Art. 25
Durata

 

Il presente protocollo d’intesa avrà durata triennale dalla data di recepimento da parte della Giunta Regionale del Molise esi riterrà tacitamente rinnovato per un ulteriore triennio, fatta salva formale disdetta delle parti.

 

Letto, approvato e sottoscritto.

Campobasso, 14 settembre 2009

IL PROVVEDITORE DELL’AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA MOLISE ED ABRUZZO
DOTT. SALVATORE ACERRA

IL DIRIGENTE CENTRO GIUSTIZIA MINORILE PER L’ABRUZZO MOLISE E MARCHE
DOTT.SSA PAOLA DURASTANTE

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE MOLISE
ON. DOTT. ANGELO MICHELE IORIO

Il presente documento è stato redatto dall’Osservatorio regionale permanente sulla Sanità penitenziaria costituito con DGR n. 1326/2009, ai sensi dell’allegato A) al DPCM 1.4.2008:

Assessore  per le Politiche Sociali
Provveditore dell’Amministrazione Penitenziaria Abruzzo e Molise
Dirigente Responsabile del Servizio Assistenza Socio- Sanitaria della Regione Molise
Direttore Generale ASReM
Direttore Distretto Sanitario di Campobasso
Direttore Distretto Sanitario di Isernia
Direttore Distretto Sanitario di Larino
Responsabile UO Medicina Penitenziaria
Direttore della Casa Circondariale e di Reclusione di Campobasso
Direttore della Casa Circondariale e di Reclusione di Isernia
Direttore della Casa Circondariale e di Reclusione di Larino
Medico incaricato del Presidio Sanitario della Casa Circondariale e di Reclusione di Campobasso
Medico incaricato del Presidio Sanitario della Casa Circondariale e di Reclusione di Isernia
Medico incaricato del Presidio Sanitario della Casa Circondariale e di Reclusione di Larino