Protocollo d’intesa tra Giustizia, Provincia di Trento e Trentino Alto-Adige su trattamento e reinserimento sociale di detenuti, di minori per l’attuazione di percorsi di mediazione - 13 settembre 2012

13 settembre 2012

titolo completo: Protocollo d’intesa tra Ministero della giustizia, Provincia autonoma di Trento e Regione autonoma Trentino Alto-Adige sul trattamento e reinserimento sociale di detenuti, di soggetti in esecuzione penale esterna, di minori entrati nel circuito penale e per l’attuazione di percorsi di mediazione e ricomposizione dei conflitti

INTESA ISTITUZIONALE

Premesso che

L’articolo 27, comma 3 della Costituzione prevede che le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato;

La legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull’ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), in particolare gli artt. 1 e 47, prevedono che il trattamento rieducativo dei condannati e degli internati debba tendere al reinserimento sociale degli stessi e che l’affidato in prova al servizio sociale si adoperi in favore della vittima del suo reato;

La legge 22 giugno 2000, n. 193 (Norme per favorire l’attività lavorativa dei detenuti), prevede che le amministrazioni penitenziarie, centrali e periferiche, stipulino apposite convenzioni con soggetti pubblici, privati o cooperative sociali interessati a fornire a detenuti o internati opportunità di lavoro e la stessa prevede che sia utilizzata la collaborazione degli enti pubblici e privati qualificati nell’assistenza sociale per assistenza alle famiglie dei detenuti;

Il D.P.R. 30 giugno 2000, n. 230 (Regolamento recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà), in particolare l’art. 27, prevede da parte del condannato o internato una riflessione sulle possibili azioni di riparazione delle conseguenze del reato;

Il D.P.R. 22 settembre 1988, n. 448 (Approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni), in particolare gli artt. 9, 27 e 28, sottendono l’applicazione della mediazione penale nel processo penale a carico di imputati minorenni;

Il D.Lgs. 28 luglio 1989, n. 272 (Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, recante disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni), in particolare l’art. 27 comma 2 lett. d) prevede un’attività del minore diretta a riparare le conseguenze del reato e a promuovere la conciliazione con la persona offesa;

Il D.Lgs 28 agosto 2000, n. 274 (Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell’art 14 della legge 24 novembre 1999 n. 468) in particolare l’art. 29 comma 4, prevede che il giudice di pace, per favorire la conciliazione, possa avvalersi dell’attività di mediazione di centri o strutture pubbliche o private presenti sul territorio e gli artt. 34 e 35 sottendono l’applicazione della mediazione penale;

Premesso altresì che

Le linee di indirizzo in materia di volontariato, partecipazione sociale ed esecuzione penale approvate il 10 marzo 1994 dalla Commissione Nazionale Consultiva e di Coordinamento del Ministero della Giustizia per i rapporti con le regioni, gli enti locali e il volontariato, nonché il Protocollo d’Intesa di data 8 giugno 1999, sottoscritto dal Ministero della Giustizia e dalla Conferenza Nazionale Volontariato Giustizia, evidenziano l’importanza del ruolo del volontariato nelle attività di prevenzione generale, nonché nell’ambito del trattamento e del reinserimento sociale delle persone recluse;

Le Linee Guida in materia di inclusione sociale a favore delle persone sottoposte a provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria, approvate in data 19 marzo 2008 dalla Commissione Nazionale Consultiva e di Coordinamento per i rapporti con le Regioni, gli Enti locali ed il Volontariato, hanno come obiettivo la creazione e/o l’implementazione di una rete integrata, qualificata e diffusa su tutto il territorio nazionale per la realizzazione di percorsi di reinserimento sociale, costruendo una visione strategica comune in tema di esecuzione delle pene;

Al Servizio competente in materia di politiche sociali e abitative della Provincia Autonoma di Trento sono attribuite la promozione e il coordinamento degli interventi trattamentali e di reinserimento sociale e lavorativo. Tali interventi, nei diversi ambiti dell’istruzione, formazione professionale, lavoro e attività culturali, sono realizzati dai competenti Servizi provinciali nei confronti dei soggetti detenuti all’interno della casa circondariale di Trento e dei soggetti in carico all’Ufficio di esecuzione penale esterna di Trento;

Visti

Il D.P.R 28 marzo 1975, n. 474 e s. m. (Norme di attuazione dello statuto per la regione Trentino - Alto Adige in materia di igiene e sanità), in particolare l’art. 4 bis che prevede la collaborazione tramite apposite convenzioni tra la Provincia Autonoma di Trento e il Ministero della giustizia per il reinserimento sociale e lavorativo dei detenuti e degli internati;

La legge provinciale 27 giugno 2005 n. 8 (Promozione di un sistema integrato di sicurezza e disciplina della polizia locale), che prevede che la Provincia e i comuni, nel promuovere la realizzazione del sistema integrato di sicurezza, privilegiano interventi coordinati di sviluppo delle attività di prevenzione e di mediazione dei conflitti sociali e culturali, compresi quelli derivanti dall’esecuzione sul territorio di pene detentive e di misure di sicurezza, da realizzarsi sulla base di intese con l’amministrazione statale competente, di riqualificazione di aree urbane, di riduzione dei danni derivanti da atti illeciti e volti all’educazione alla convivenza, al rispetto del principio di legalità, al reinserimento sociale e alla cultura dell’accoglienza;

Il decreto legislativo 19 novembre 2010, n. 252 (Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione autonoma Trentino Alto Adige concernente disposizioni in materia di assistenza sanitaria ai detenuti e agli internati negli istituti penitenziari) e le deliberazioni attuative di Giunta provinciale n. 169 del 4 febbraio 2011 e n. 1254 del 10 giugno 2011 in materia di assistenza sanitaria ai detenuti che prevedono la definizione di forme di collaborazione tra l’ordinamento sanitario provinciale e l’ordinamento penitenziario;

La legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 (Sistema educativo di istruzione e formazione del Trentino), e la normativa nazionale sull’educazione degli adulti e permanente che prevedono la possibilità di individuare e progettare percorsi anche integrati di istruzione e formazione a sostegno delle fasce di popolazione svantaggiate;

La legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13, in particolare l’art. 33 che contempla le persone sottoposte a provvedimenti dell’autorità giudiziaria quali destinatarie di interventi di inclusione sociale e l’art. 43 che prevede l’integrazione lavorativa delle persone svantaggiate;

L’art. 3 della legge regionale 16 luglio 2003, n. 4 che ha disposto in merito all’istituzione e all’attività del centro di mediazione;

Il protocollo di collaborazione tra la Regione Autonoma Trentino – Alto Adige e il Ministero della giustizia di data 23 giugno 2005 prot. 4605 atti non soggetti a repertoriazione, con il quale è stata formalmente riconosciuta l’operatività del Centro per la mediazione costituito dalla Regione Autonoma Trentino-Alto Adige e previsto lo sviluppo di percorsi di mediazione nel corso dell’esecuzione della pena e nell’ambito minorile;

La deliberazione n. 20 del 18 gennaio 2011 con la quale la Giunta regionale ha approvato il programma di gestione e le linee guida nel settore giudici di pace e supporto all’attività giudiziaria prevedendo l’attività del Centro per la mediazione a supporto dei giudici di pace, nell’ambito minorile ed altresì nell’ambito sociale;

Il Protocollo di intesa tra la Regione Autonoma Trentino – Alto Adige e la Questura di Trento di data 15 aprile 2011 prot. n. 5502 atti non soggetti a repertoriazione, con il quale è stata prevista l’attivazione di percorsi di mediazione sociale nel contesto di situazioni conflittuali segnalate dalla Questura;

L’Accordo di programma tra la Regione Autonoma Trentino – Alto Adige e il Ministero della giustizia di data 31 gennaio 2011 prot. n. 5406 atti non soggetti a repertoriazione, con il quale la Regione si è impegnata a contribuire alla funzionalità degli Uffici giudiziari del Distretto con interventi di supporto tecnico, logistico e organizzativo;

ritenuto opportuno

Nel rispetto dei ruoli, delle funzioni e delle responsabilità attribuite alle Istituzioni coinvolte nella presente intesa, prevedere un’azione integrata e una collaborazione nell’esercizio delle attività di rispettiva competenza allo scopo di favorire il trattamento, la formazione, l’orientamento al lavoro e il reinserimento sociale dei minori entrati nel circuito penale, dei soggetti sottoposti a restrizione della libertà e a misure alternative alla detenzione; nonché l’attuazione di percorsi di mediazione e  ricomposizione del conflitto.

tra

Il Ministero della giustizia     la Provincia Autonoma di Trento     la Regione Autonoma Trentino-Alto Adige

si conviene quanto segue

 

Art. 1 - Oggetto e ambito di applicazione

  1. La presente Intesa disciplina la programmazione e la realizzazione di forme di collaborazione interistituzionali tra la Provincia Autonoma di Trento (di seguito Provincia), il Ministero della Giustizia (di seguito Ministero) e la Regione Autonoma Trentino Alto Adige (di seguito Regione) che, in relazione alle rispettive competenze, si impegnano a promuovere ed attuare iniziative dirette:
    1. al trattamento e al reinserimento sociale e lavorativo dei detenuti ospiti della casa circondariale di Trento e dei soggetti sottoposti a misure alternative alla detenzione, a sanzioni sostitutive, a misure di sicurezza e ad altre misure (di seguito soggetti in esecuzione penale esterna). nonché dei minori entrati nel circuito penale;
    2. alla realizzazione di percorsi di inserimento sociale dei minori entrati nel circuito penale, con particolare attenzione agli ambiti dell’istruzione, della formazione professionale, del lavoro e delle attività di socializzazione;
    3. allo sviluppo di percorsi di ricomposizione del conflitto aperto dal reato attraverso sia azioni di mediazione tra autore e vittima sia di riparazione dell’offesa e/o del danno.
       
  2. La collaborazione tra Provincia e Ministero si esplica nell’ambito del trattamento e del reinserimento dei minori entrati nel circuito penale, dei detenuti ospiti della casa circondariale di Trento e dei soggetti in esecuzione penale esterna, di cui al comma 1, lett. a) e b).
     
  3. La collaborazione tra Regione e Ministero si esplica nell’ambito della ricomposizione dei conflitti di cui al comma 1, lett. c).

 

Art. 2 - Impegni della Provincia e del Ministero

 

  1. Nell’ambito della collaborazione di cui all’articolo 1, comma 2 la Provincia e il Ministero, in relazione alle proprie competenze, si impegnano a:
    1. promuovere la realizzazione di interventi trattamentali relativi all’istruzione, alla formazione professionale, al lavoro e alle attività culturali nonché al reinserimento sociale e lavorativo dei detenuti e dei soggetti in esecuzione penale esterna;
    2. promuovere il sostegno alle famiglie bisognose dei detenuti e l’assistenza alle vittime di reato;
    3. promuovere l’individuazione di soluzioni logistiche eventualmente occorrenti per soggetti in esecuzione penale esterna;
    4. promuovere una conoscenza aggiornata dei fenomeni connessi al disagio e alla devianza minorile, delle relative progettualità e degli interventi, individuando specifici percorsi di collaborazione interistituzionale tra servizi;
    5. sostenere i minorenni entrati nel circuito penale attraverso progetti di alternanza scuolalavoro, di formazione-lavoro, di apprendistato qualificante;
    6. sostenere e promuovere risorse di comunità capaci di accogliere minori e giovani adulti in esecuzione penale esterna;
    7. favorire la partecipazione da parte degli organismi del terzo settore e del volontariato alle attività trattamentali e di reinserimento sociale;
    8. prevedere l’eventuale messa a disposizione dell’Ufficio esecuzione penale esterna di Trento, secondo modalità e termini che comportino un impiego in comune, di assistenti sociali della Provincia, allo scopo di ottimizzare e razionalizzare l’utilizzazione di particolari risorse professionali.

 

Art. 3 - Impegni della Regione e del Ministero

 

  1. Nell’ambito della collaborazione di cui all’articolo 1 comma 3, i Servizi periferici dell’Amministrazione Penitenziaria e della Giustizia Minorile, in relazione alle proprie competenze, si avvalgono del Centro di mediazione istituito dalla Regione al fine di realizzare, nel corso del procedimento penale minorile, dell’esecuzione della pena all’interno della casa circondariale o nel corso dell’esecuzione penale esterna, l’attività di mediazione tra autore e vittima del reato, lo sviluppo di attività riparatorie in favore della vittima e della comunità e la costruzione di progetti di riparazione.
     
  2. La Regione, senza alcun onere a carico del Ministero assicura la messa a disposizione delle risorse professionali e organizzative del Centro per la mediazione nello svolgimento delle attività di cui al comma 1.

 

Art. 4 - Commissione tecnica

 

  1. Per l’attuazione della presente Intesa istituzionale è costituita una Commissione tecnica composta dai seguenti membri:
    1. il Dirigente del Servizio competente in materia di politiche sociali della Provincia, in qualità di Presidente;
    2. il Dirigente del Servizio competente in materia di istruzione e formazione professionale della Provincia;
    3. il Dirigente generale dell’Agenzia del Lavoro di Trento;
    4. il Dirigente del Servizio competente in materia di attività culturali della Provincia;
    5. il Dirigente del Servizio competente in materia di rapporti con l’unione europea della Provincia;
    6. il Dirigente della Ripartizione IV Supporto all’attività giudiziaria e giudici di pace della Regione;
    7. il Dirigente del Provveditorato regionale per il Veneto, Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige;
    8. il Direttore della Casa circondariale di Trento;
    9. il Direttore dell’Ufficio di Esecuzione Penale Esterna di Trento;
    10. il Dirigente del Centro per la Giustizia Minorile per il Veneto, Friuli Venezia Giulia e le province autonome di Trento e Bolzano;
    11. il Direttore dell’Ufficio di Servizio Sociale Minorenni di Trento;
    12. il Dirigente del servizio attività sociali del Comune di Trento;
    13. un rappresentante dei servizi sociali delle Comunità;
    14. due rappresentanti del terzo settore, di cui uno espressione delle organizzazioni di volontariato, esperti nell’attività di reinserimento sociale e lavorativo dei detenuti e dei soggetti sottoposti a misure alternative.
       
  2. I componenti di cui al comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i) j), k), l) possono farsi rappresentare da propri delegati;
     
  3. E’ facoltà della Commissione invitare alle proprie sedute esperti o portatori di interesse e riunirsi validamente in sottogruppi in relazione all’attività e agli argomenti trattati dalla Commissione.
     
  4. La Segreteria della Commissione è costituita presso il Servizio competente in materia di politiche sociali della Provincia.
     
  5. Alla Commissione tecnica sono in particolare attribuiti i seguenti compiti:
    1. proporre alla Giunta provinciale, tenuto conto delle risorse disponibili, il programma annuale degli interventi sulla base dei fabbisogni, dei progetti e delle situazioni relative alla popolazione carceraria, ai soggetti in esecuzione penale esterna e ai minori entrati nel circuito penale;
    2. verificare periodicamente lo stato di attuazione della presente Intesa istituzionale ed in particolare del programma annuale degli interventi;
    3. supportare l’attività di promozione e coordinamento degli interventi trattamentali e di reinserimento sociale e lavorativo svolta dal Servizio competente in materia di politiche sociali.

 

Art. 5 - Attuazione, oneri finanziari e durata dell’Intesa

 

  1. Gli interventi, le iniziative e le attività di cui agli articoli 2 e 3 sono attivati a seguito di valutazioni condivise, con successivi provvedimenti e/o intese e accordi delle parti sottoscrittici dalla presente Intesa. In particolare spetta alla Giunta provinciale adottare il programma annuale degli interventi di cui all’articolo 4, comma 5, lett. a).
     
  2. L’onere finanziario relativo agli interventi di cui all’articolo 2 è posto in capo alla struttura competente per la realizzazione dei diversi interventi, salvo diversa disposizione del programma degli interventi.
     
  3. La presente Intesa istituzionale ha durata quinquennale e sostituisce il protocollo di intesa tra Provincia Autonoma di Trento e Ministero della giustizia del 12 novembre 1993.

 

Ministero della giustizia
Il Ministro Paola Severino

Provincia Autonoma di Trento
Il Presidente Lorenzo Dellai

Regione Autonoma Trentino–Alto Adige
Il Presidente Lorenzo Dellai