Protocollo d'intesa tra la Casa Circondariale di Viterbo, la Provincia di Viterbo ed il locale UEPE - 16 marzo 2011

16 marzo 2011

PROTOCOLLO D'INTESA
TRA
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Dipartimento dell' Amministrazione Penitenziaria Casa Circondariale di Viterbo

Ufficio Esecuzione Penale Esterna di Viterbo

E

PROVINCIA DI VITERBO
Assessorato Formazione Professionale, Politiche del Lavoro e Politiche Sociali

Il presente Protocollo d’intesa, composto di pag. 6 è stato approvato con deliberazione di Giunta Provinciale n. 13 del 25/02/2011

L'anno duemilaundici, il giorno 16 del mese di marzo in Viterbo, presso la sede istituzionale della Provincia sita in via Saffi n. 49,

TRA

  • la Provincia di Viterbo qui rappresentata dalla Dott.ssa Giuliana Aquilani nella qualità di Dirigente del VI Settore legittimato in virtù del decreto presidenziale n. 129 del 24/05/10, con sede, in Viterbo via Saffi n. 49 ed in esecuzione della DGP no 13 del 25/02/20 11;
  • il Ministero della Giustizia qui rappresentato dal Dott.Pierpao10 D'Andria nella sua qualità di i Direttore della Casa Circondariale di Viterbo- Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria con sede in Viterbo strada SS. Salvatore 14B;
  • il Ministero della Giustizia qui rappresentato dalla Dott.ssa Caterina Caldarola nella sua qualità di Direttore dell'ufficio Esecuzione Penale Esterna di Viterbo -Dipartimento dell' Amministrazione Penitenziaria con sede in Viterbo Via Gargana no 40; d'ora innanzi definiti rispettivamente Provincia, Casa Circondariale e UEPE e congiuntamente Parti

PREMESSO CHE

  • la Provincia ai sensi dell'art. 8 dello statuto, nei limiti delle proprie competenze, promuove le iniziative di solidarietà sociale e collabora con le associazioni di volontariato sociale che operano sul territorio provinciale;
  • la stessa Provincia ha, tra le funzioni attribuitole dalla Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato dei servizi sociali (Legge 328 del 811 1/2000), il compito di fornire il supporto necessario per il coordinamento degli interventi territoriali, la promozione, d'intesa con i Comuni, di iniziative di formazione con particolare riguardo alla formazione professionale di base e all'aggiornamento;
  • mediante il D. Lgs n. 469 del 23/12/1997, in attuazione del disposto normativo di cui alla L. 59/97, sono state conferite alle Regioni ed agli Enti Locali funzioni e compiti riguardanti il collocamento e le politiche attive del lavoro, nel rispetto degli indirizzi generali e del coordinamento dello Stato;
  • la Casa Circondariale è istituzionalmente competente per l'adempimento di quanto previsto dalle norme dell'ordinamento Penitenziario, relativamente all'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà ed all'esecuzione penale esterna;
  • la Casa Circondariale, nell'adempimento delle proprie competenze istituzionali, interagisce costantemente con i Servizi esistenti nel territorio (indagini socio-ambientali, esecuzione penale esterna, esecuzione intramuraria, esecuzione di programmi socio-riabilitativi per i tossicodipendenti e alcooldipendenti, permessi premio, azione di assistenza alle famiglie di detenuti, attività di assistenza ai dimessi, assistenza post-penitenziaria, ecc.) con l'obiettivo di individuare ed utilizzare le risorse più idonee per il reinserimento sociale del soggetto e del suo nucleo familiare;
  • il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale ed il Ministero della Giustizia hanno siglato il 21.12.2000 un protocollo d'intesa, in base al dettato della legge 22.06.2000 n. 193 ed all'accordo tra il Ministero del Lavoro e gli Enti Locali, riguardante la riforma dei servizi per l'impiego (individuando tra le loro funzioni la promozione di segmenti del mercato del lavoro ed il sostegno delle fasce deboli): "Considerato il ruolo primario del lavoro nell'attuazione del trattamento penitenziario finalizzato alla rieducazione ed al reinserimento sociale dei condannati e l’opportunità di individuare misure idonee a promuovere l'occupazione dei detenuti e degli internati, o ammessi alle misure alternative" e considerato l'accordo delle parti "sull'opportunità di studiare e di attuare misure affinché vengano applicati i benefici previsti dalla legislazione nazionale e regionale per le fasce deboli, ovvero per quei soggetti definiti persone svantaggiate (art. 4 coma 1 legge 381191 e successive modifiche) comprese quelle in esecuzione penale all'interno degli Istituti o all'esterno e l'impegno assunto dalle parti a promuovere intese operative, anche a livello locale…  che abbiano lo scopo di creare posti di lavoro per tale categoria di soggetti svantaggiati . . .";
  • il Decreto Legislativo 286198 art. 45 comma 2 recita: "Lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni, adottano nelle materie di propria competenza programmi annuali o pluriennali relativi a proprie iniziative e attività concernenti l'immigrazione"; 

VISTI:

  • la Legge 26.7.1975, n. 354 “Norme sull’Ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà” e successive modifiche;
  • il D.P.R. 30.6.2000, n. 230 “Regolamento recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà”;
  • il D.P.R. 24.7.1977, n. 616 “Attuazione della delega di cui all'art. l della legge 22 luglio 1975 n. 382” ;
  • il D. Lgs 18.8.2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;
  • la Legge 8.11.2000 n. 328 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”;
  • il D. Lgs 31.3.1998, n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle ---regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59”;
  • il D.P.R. 9.10.1990, n. 309 “Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti, sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza”;
  • il D. Lgs 23.12.1997, n. 469 “Conferimento alle regioni e agli enti locali di funzioni e compiti in materia di mercato del lavoro, a norma del1 'art. l della L. 15 marzo 1997, n. 59”;
  • la Legge 8.1 1.199 1 n. 381 “Disciplina delle cooperative sociali”;
  • la Legge 27.5.1998 n. 165 “Modifiche all’art. 656 del codice di procedura penale ed alla legge 26 luglio 1975, n. 354 e successive modificazioni”;
  • la legge 22.6.2000 n. 193 “Norme per favorire l'attività lavorativa dei detenuti”;
  • la legge 8.3.2001 n. 40 “Misure alternative alla detenzione a tutela del rapporto tra detenute e figli minori”;
  • il D. Lgs 25.7.1998 n. 286 “Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero”;
  • la nota del Ministero della Giustizia n. 682487 del 20.02.2001 D.A.P. -Segreteria Generale -Servizio per i rapporti con le Regioni, gli Enti Locali ed il Terzo Settore;
  • la Circolare del Ministero della Giustizia n. 354115991 del 12.02.2001 D.A.P. -Ufficio Centrale Detenuti e Trattamento - Costituzione di servizio di rete tra Enti Locali, Regioni e Stato -Politiche attive per istruzione e avviamento e reinserimento al lavoro;
  • la nota n. 233lUl2001 del 18.01.2001, Ministro della Giustizia, sulla necessità ed importanza della collaborazione tra il Ministero della Giustizia, le Regioni, gli Enti Locali ed il Terzo Settore;
  • il Protocollo d'Intesa del 21.12.2000 tra il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale e il Ministero della Giustizia, finalizzato a iniziative rivolte al reinserimento sociale della popolazione detenuta attraverso l'attività lavorativa;
  • la D.G.R. n. 213 del 22/03/2008, approvazione del piano esecutivo triennale 200812010 del programma operativo FSE - Obiettivo competitività Regionale e Occupazione 2007120 13;

CONSIDERATO CHE:

  • gli orientamenti strategici del POR 2007-2013 definiscono una articolazione per assi prioritari di intervento a cui si aggiungono due priorità trasversali (favorire l'integrazione tra politiche attive del lavoro, della formazione, dell'istruzione e dell'orientamento; sostenere le pari opportunità e superare le discriminazioni fra uomini e donne nell'accesso al lavoro) e considerato altresì che le priorità regionali fissate nel Programma Operativo sono finalizzate all'innalzamento dei livelli occupazionali ed alla crescita della produttività, rafforzando al tempo stesso la coesione sociale; -si condivide la necessità di garantire un intervento tempestivo rivolto alla popolazione ristretta in previsione della scarcerazione;
  • si ravvisa l'opportunità di approntare modalità procedurali maggiormente idonee a velocizzare il percorso di reinserimento esterno;  
  • si ritiene di assicurare la fruizione dei diritti di cui le persone private della libertà continuano ad essere titolari.

RILEVATO CHE:

  • è intendimento delle parti avviare un proficuo quanto necessario rapporto di collaborazione sul versante istituzionale e territoriale al fine di migliorare l'efficacia dei servizi offerti;
  • è ritenuta indispensabile ed inderogabile l'attuazione di canali relazionali stabili;
  • è improcrastinabile la costituzione di una rete sistematizzata di servizi;

Dato atto che il presente atto è stato approvato nello schema con DGP n. 13 del 25/02/2011

Tutto ciò premesso, le Parti convengono quanto segue

Art.1 - Premesse al protocollo di intesa

Le premesse costituiscono parte integrante formale e sostanziale del presente protocollo d'intesa che intende dar vita ad un rapporto di ampia collaborazione negli interventi di reciproca competenza.

Art. 2  - Oggetto dell'Intesa

Oggetto della presente collaborazione è la concertazione tra la Provincia, la Casa Circondariale e 1'UEPE di azioni finalizzate alla presa in carico dei detenuti e di soggetti in esecuzione penale esterna, nonché dimittendi e sottoposti a misure di sicurezza non detentive, rispetto al loro inserimento lavorativo e sociale, anche attraverso l'eventuale sostegno alle loro famiglie, avviando un percorso di maturazione e reinserimento del soggetto nella società, in raccordo con consorzi e cooperative accreditate, già operanti con la Casa Circondariale e con l’UEPE, nel territorio di riferimento, in un'ottica di integrazione e multidisciplinarietà.

Art. 3 - Impegni della Provincia di Viterbo

In seguito alla segnalazione e all'invio di progetti da parte della Casa Circondariale o dall'UEPE, la Provincia effettuerà una valutazione del caso ed individuerà idonei strumenti di finanziamento dei progetti, anche con risorse di Fondo Sociale Europeo (F.S.E.). Il contributo sarà erogato su approvazione del progetto da parte della Giunta, dietro presentazione di documentazione contabile fiscalmente valida, e secondo modalità da stabilire. La Provincia favorirà la formazione, la presa in carico dei detenuti e persone in esecuzione penale esterna e, in raccordo con le cooperative ed i consorzi, eventualmente indicati dalla Casa circondariale e dal1’UEPE, agevolerà il matching domanda offerta di lavoro, anche attraverso i Centri per l'Impiego.
Attraverso le Politiche Sociali e il sistema di relazioni in atto, favorirà il raccordo con i Servizi Sociali del territorio, con le associazioni di volontariato, al fine di facilitare una presa in carico globale che trascenda l'aspetto meramente lavorativo.

Art. 4  - Impegni della Casa Circondariale e dell'UEPE

La Casa Circondariale e 1’UEPE si impegnano ad individuare i soggetti da coinvolgere nel progetto di inserimento socio- lavorativo ed a segnalarli alla Provincia, avvalendosi della collaborazione di risorse del volontariato sociale e cooperativistiche presenti sul territorio. L'attivazione di percorsi di reinserimento socio-lavorativo sarà coordinata dalla Casa Circondariale o dall’UEPE a seconda dei casi. I1 presente protocollo d'intesa non è a titolo oneroso né per la Casa Circondariale, né per l’UEPE, salvo eventuale assegnazione di fondi da parte del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, o da altre fonti di finanziamento, da utilizzare, in compartecipazione tra i firmatari del presente protocollo, in base a progetti individualizzati.

Art. 5  - Impegni comuni

Le Parti si impegnano, altresì, ad informarsi reciprocamente sulle iniziative formative e di aggiornamento attuate in materia di interesse comune, in modo da consentire, ove possibile, la partecipazione degli operatori delle rispettive amministrazioni.
Alle iniziative possono eventualmente prendere parte operatori esterni, opportunamente coinvolti, sulla base di specifica motivazione.
E' compito delle parti favorire la realizzazione di interventi di formazione professionale, in particolare attraverso il coinvolgimento ed il concorso della Regione.

Art. 6 - Iniziative promozionali

Le Parti si impegnano ad avviare iniziative utili ad allargare a tutto il territorio provinciale la riflessione sulla realtà umana legata all'esecuzione penale, con la finalità di incidere sulla cultura sociale, attraverso convegni pubblici e incontri patrocinati dalla Provincia, promuovendo un sistema integrato volto alla valorizzazione delle esperienze e delle metodologie per lo svolgimento di attività di comune interesse, vista la sempre più stretta collaborazione tra il mondo del terzo settore e quello degli enti locali.

Art. 7 - Monitoraggio e verifica della collaborazione

Le parti si impegnano a valutare periodicamente lo stato di attuazione del presente protocollo, ad istituire un sistema di monitoraggio bimestrale delle attività, a verificare i percorsi di reinserimento attivati, al fine di migliorare progressivamente l'efficacia dell'intervento, approfondire la riflessione sulle difficoltà di applicazione, individuare eventuali possibili correttivi, nonché effettuare la programmazione annuale dell'impegno finanziario della Provincia per la materia oggetto del presente protocollo d'intesa.

Art. 8 - Durata del Protocollo di Intesa

L'efficacia del presente Protocollo decorre dalla data di sottoscrizione dello stesso, per la durati di 5 anni con possibilità di rinnovo dello stesso, al fine di rendere operativo e continuativo nel tempo il servizio descritto nel presente documento. E' data facoltà alle Parti di poter recedere dal presente protocollo di intesa dandone un preavviso di almeno 3 mesi.

Art. 9 - Foro competente

Per tutte le controversie in ordine al presente protocollo d'intesa, è competente esclusivamente il Foro di Viterbo.

Art. 10 - Registrazione

Il presente atto sarà registrato in caso d'uso con spese a carico della parte richiedente. Letto confermato e sottoscritto come segue
Il presente Protocollo d'intesa, composto di pag. 6 è stato approvato con deliberazione di Giunta Provinciale n O 13 del 25/02/2011

Provincia di Viterbo
Settore Formazione Professionale
e Politiche Sociali
il Dirigente Giuliana Aquilani

Ministero della Giustizia
Dipartimento Amministrazione Penitenziaria
Casa Circondariale di Viterbo
il Direttore Pierpaolo D’Andria

Ministero della Giustizia
Ufficio Esecuzione Penale Esterna
il Direttore Caterina Caldarola

Provincia di Viterbo
Assessorato Formazione Professionale
e Politiche Sociali
l’Assessore Paolo Bianchini