Convenzioni per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilita' tra il Tribunale di Lamezia Terme e il Comune di Soveria Mannelli - 28 novembre 2017 - 25 gennaio 2024

25 gennaio 2024

TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
PRESIDENZA

 

prot 2590

Convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità ai sensi degli artt. 168 bis c.p., art. 464 bis c.p.p., e art. 2, comma 1 del d.m.. 8 giugno 2015, n. 88 del Ministro della giustizia

Premesso

  • che nei casi previsti dall'art. 168 bis del Codice Penale, su richiesta dell'imputato, il Giudice può sospendere il procedimento e disporre la Messa alla Prova, sulla base di un programma di trattamento predisposto dall'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna, subordinato all'espletamento dì una prestazione di Pubblica Utilità;
  • che ai sensi del 168 bis, comma 3, il Lavoro di Pubblica Utilità consiste in una prestazione non retribuita in favore della collettività, di durata non inferiore a dieci giorni, anche non continuativi, da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni, le Aziende Sanitarie o presso Enti o Organizzazioni, anche Internazionali, che operano in Italia, di assistenza sociale, sanitaria e di volontariato, nel rispetto delle specifiche professionalità ed attitudini lavorative dell'imputato;
  • che ai sensi dell'art. 8 della legge 28 aprile 2014, n. 67 e dell'art. 2 comma 1 del D.M. 8 giugno 2015, n. 88 del Ministro della Giustizia, l'attività non retribuita in favore della collettività per la Messa alla Prova è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministro della Giustizia, o su delega di quest'ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le Amministrazioni, gli Enti o le Organizzazioni indicate nell'art. 1, comma 1 del citato Decreto Ministeriale;
  • che il Ministro della Giustizia, con l'atto allegato, ha delegato i Presidenti dei Tribunali a stipulare le convenzioni previste dall'art. 2, comma 1 del DM 88/2015, per lo svolgimento dei Lavori di Pubblica Utilità per gli imputati ammessi alla prova ai sensi dell'art. 168 bis Codice Penale;
  • visto che l’articolo 3 comma 3 del citato DM del 10.6.2015 prevede che l’UEPE favorisca i contatti tra Enti Pubblici e Associazioni;
  • vista la nota del Presidente del Tribunale di Lamezia Terme n. 3639 18.05.2016 con la quale viene dato il nulla osta al Direttore dell’Ufficio di Esecuzione Penale Esterna di Catanzaro di svolgere l’attività a favorire i contatti tra le Amministrazioni, gli Enti, le Organizzazioni di cui all’articolo 1 comma 1 del DM del 10.6.2014;
  • che l’ente, essendo Ente firmatario della presente convenzione, rientra tra quelli indicati dalle norme di riferimento;
  • Tutto ciò premesso, quale parte integrante della presente convenzione tra il Ministero della Giustizia, che interviene nella persona del dott. Bruno BRATTOLI, Presidente del Tribunale di Lamezia Terme, giusta delega di cui all'atto in premessa, e il Comune di Soveria Mannelli nella persona del Sindaco dott. Leonardo Sirianni

si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1

L'Ente consente che, presso le  proprie strutture, si svolga l'attività non retribuita in favore della collettività, per l'adempimento degli obblighi previsti dall'art. 168 bis Codice Penale e ss, afferente alla Messa alla Prova per un massimo di 2 soggetti in contemporanea.

Le sedi presso le quali potrà essere svolta l'attività lavorativa sono oltre la Casa Comunale, gli impianti sportivi dislocati sul territorio Comunale e tutte le strutture facenti capo al Comune. L'Ente informerà periodicamente la Cancelleria del Tribunale e l'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna di Catanzaro, sulla situazione dei posti di lavoro disponibili presso i propri centri per favorire l'attività di orientamento e avvio degli imputati al Lavoro di Pubblica Utilità, e indirizzare le istanze pendenti presso gli uffici giudiziali.

Art. 2

I soggetti ammessi allo svolgimento dei Lavori di Pubblica Utilità presteranno, presso le strutture dell'Ente, le seguenti attività, rientranti nei settori di impiego indicati dall'art. 2, comma 4, del DM n. 88/2015:

  • Prestazioni di lavoro per finalità sociali e socio-sanitarie nei confronti di persone alcol dipendenti e tossicodipendenti, diversamente abili, malati, anziani, minori, stranieri;
  • Prestazioni di lavoro per finalità di protezione civile, anche mediante soccorso alla popolazione in caso di calamità naturali;
  • Prestazioni di lavoro per fruibilità e la tutela del patrimonio ambientale, ivi compresa la collaborazione ad opere di prevenzione incendi, di salvaguardia del patrimonio boschivo e forestale o di particolari produzioni agricole, di protezione della flora e della fauna con particolare riguardo alle aree protette, incluse le attività connesse al randagismo degli animali;
  • Prestazioni di lavoro per la fruibilità e la tutela del patrimonio culturale e artistico, inclusa la custodia di biblioteche;
  • Prestazioni di lavoro nella manutenzione e fruizione di immobili e servizi pubblici o di beni del demanio e del patrimonio pubblico, compresi giardini, ville e parchi, con esclusione di immobili utilizzati dalle Forze Armate o dalle Forze di Polizia;
  • Prestazioni di lavoro inerenti a specifiche competenze o professionalità del soggetto.

L'Ente si impegna a comunicare ogni eventuale variazione dell'elenco delle prestazioni, alla Cancelleria del Tribunale di Lamezia Terme e all'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna di Catanzaro.

Art. 3

L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto nel programma di trattamento e dall'ordinanza di ammissione alla prova; il programma specificherà le mansioni alle quali viene adibito il soggetto, fra quelle sopra elencate, la durata e l'orario di svolgimento della prestazione lavorativa, nel rispetto delle esigenze di vita dei richiedenti, dei diritti fondamentali e della dignità della persona. L'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna di Catanzaro, che redige il programma di trattamento, cura per quanto possibile la conciliazione tra le diverse esigenze dell'imputato e dell'Ente, sia nella fase di istruzione del procedimento di Messa alla Prova, sia durante l'esecuzione dell'attività di pubblica utilità, anche in funzione di eventuali variazioni del programma dell'attività lavorativa, da sottoporre all'approvazione del Giudice competente. Come stabilito dalla normativa vigente, è fatto divieto all'Ente di corrispondere ai soggetti impegnati nelle prestazioni lavorative una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta.
Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione, si rinvia a quanto stabilito dal DM 88/2015 e dalle norme che regolano la disciplina del Lavoro di Pubblica Utilità degli imputati ammessi alla sospensione del processo e Messa alla Prova.

Art. 4

L'Ente garantisce la conformità delle proprie sedi alle norme in materia di sicurezza e di igiene degli ambienti di lavoro, e si impegna ad assicurare la predisposizione delle misure necessarie a tutelare, anche attraverso dispositivi di protezione individuali, l'integrità dei soggetti ammessi alla prova, secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Gli oneri per la copertura assicurativa contro gli infortuni e le malattie professionali, nonché riguardo alla responsabilità civile verso terzi, dei soggetti avviati ai Lavori di Pubblica Utilità, sono a carico dell'Ente, che provvede, in caso di eventuale sinistro, ad effettuare tempestivamente le comunicazioni agli uffici competenti. Se previsti, l'Ente potrà beneficiare di eventuali finanziamenti pubblici per far fronte ai predetti costi.

Art. 5

L'Ente comunicherà all'UEPE di Catanzaro il nominativo dei referenti, incaricati di coordinare la prestazione lavorativa degli imputati, e di impartire le relative istruzioni. I referenti si impegnano a segnalare immediatamente, anche per le vie brevi, all'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna di Catanzaro incaricato del procedimento, l'eventuale rifiuto a svolgere la prestazione di Pubblica Utilità da parte dei soggetti ammessi alla prova, e di ogni altra grave inosservanza degli obblighi assunti.

Segnaleranno, inoltre, con tempestività, le assenze e gli eventuali impedimenti alla prestazione d'opera, trasmettendo la documentazione sanitaria o giustificativa indicata dall'art.3, comma 6 del Decreto Ministeriale. In tale caso, d'intesa tra le parti, verranno concordate le modalità di recupero della prestazione lavorativa, da rendere nel termine fissato dal Giudice, ai sensi dell'art. 464 -quinquies del Codice di Procedura Penale.

L'Ente consentirà l'accesso presso le proprie sedi ai funzionari dell'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna incaricati di svolgere l'attività di controllo che sarà effettuata, di norma, durante l'orario di lavoro, nonché la visione e l'eventuale estrazione di copia del registro delle presenze, o degli atti annotati dall'equivalente strumento di rilevazione elettronico, che l'Ente si impegna a predisporre.

L'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna di Catanzaro informerà l'Ente sul nominativo del funzionario incaricato di seguire l'andamento della Messa alla Prova per ciascuno dei soggetti inseriti. L'Ente si impegna, altresì, a comunicare ogni eventuale variazione dei nominativi dei referenti all'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna di Catanzaro.

Art. 6

I referenti indicati all'art. 4 della convenzione, al termine del periodo previsto per l'esecuzione del Lavoro di Pubblica Utilità, forniranno le informazioni inerenti l'assolvimento degli obblighi dell'imputato, all'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna di Catanzaro, che assicura le comunicazioni all'Autorità Giudiziaria competente, con le modalità previste dall'art. 141 ter, commi 4 e 5, del Decreto Legislativo 28 luglio 1898, n. 271.

Art. 7

In caso di grave o reiterata inosservanza delle condizioni stabilite, la convenzione potrà essere risolta da parte del Ministero della Giustizia, o del Presidente del Tribunale da esso delegato, fatte salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte al funzionamento dell'Ente.
L'Ente potrà recedere dalla presente convenzione, prima del termine di cui all'art. 8, in caso di cessazione dell'attività.

Art. 8

Nell'ipotesi di cessazione parziale o totale delle attività dell'Ente, di recesso o di risoluzione della presente convenzione, tali da rendere impossibile la prosecuzione dell'attività di lavoro, l'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna di Catanzaro informa tempestivamente il Giudice che ha disposto la sospensione del processo con la Messa alla Prova, per l'adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 4, comma 3 del D.M. n. 88/2015.

Art. 9

La presente convenzione avrà la durata di anni 5 (cinque) a decorrere dalla data di sottoscrizione e potrà essere rinnovata d'intesa tra i contraenti.

Essa si intende automaticamente aggiornata nel caso di intervenute variazioni della disciplina di riferimento in tema di Lavoro di Pubblica Utilità e di sospensione del processo con Messa alla Prova. Copia della convenzione viene inviata al Ministero della Giustizia per la pubblicazione sul sito internet del Ministero e inclusa nell'elenco degli Enti convenzionati presso la Cancelleria del Tribunale; viene inviata, inoltre, al Ministero della Giustizia - Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria - Direzione Generale degli Affari Penali e al Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria - Direzione Generale dell'Esecuzione Penale Esterna, nonché all'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna di Catanzaro.

Lamezia Terme, 28 novembre 2017

Il Presidente del Tribunale
Bruno Brattoli

Il Rappresentante dell’Ente
Leonardo Sirianni

 

PROT. N. 291 DEL 25.01.2024

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITA' AI SENSI DEGLI ART. 54 DEL D.L. VO 28 AGOSTO 2000, N. 274, E ART. 2 COMMA 1 DEL DECRETO MINISTERIALE 26 MARZO 2001, E DECRETO 27 luglio 2023 AI SENSI DELL’ART. 71 COMMA 1 LETT. D) DEL DECRETO LEGISLATIVO 10 OTTOBRE 2022 n. 150

CON IL SEGUENTE ENTE: COMUNE DI SOVERIA MANNELLI

PREMESSO

  • che, a norma dell'art. 54 del D.L. vo 28 agosto 2000, n. 274 e dell’art. 33 comma 1 lett. d L. 120/2010 il giudice di pace può applicare, ricorrendo i requisiti previsti dalla citata normativa, la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato;
  • che l'art. 2, comma 1, del decreto ministeriale 26 marzo 2001, emanato a norma dell'art. 54, comma 6, del citato Decreto Legislativo, stabilisce che l'attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia, o su delega di quest'ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicati nell'art. 1, comma 1, del citato decreto ministeriale, presso il quale può essere svolto il lavoro di pubblica utilità; che il Ministro della Giustizia con l'allegato atto ha delegato i presidenti dei tribunali alla stipula delle convenzioni in questione;
  • che l'Ente presso il quale potrà essere svolto il lavoro di pubblica utilità rientra tra quelli indicati nell'art. 54 del citato Decreto legislativo;
  • tra il Ministero della Giustizia che interviene al presente atto nella persona del Dott. Giovanni Garofalo, Presidente del Tribunale di Lamezia Terme, giusta la delega di cui in premessa e l'ente Comune di Soveria Mannelli, nella persona del legale rappresentante pro-tempore/ Sindaco Michele Chiodo, nato a , residente in , identificato con Carta di Identità rilasciata dal il .

si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1

L'Ente consente che N.5(cinque) condannati alla pena del lavoro di pubblica utilità ai sensi delle norme citate in premessa, prestino presso di sé la loro attività non retribuita in favore della collettività. L'ente specifica che presso le sue strutture l'attività non retribuita in favore della collettività, in conformità con quanto previsto dall'articolo 1 del decreto ministeriale citato in premessa, ha ad oggetto le seguenti prestazioni:

PRESTAZIONI SOCIO-ASSISTENZIALI EDUCATIVE - ATTIVITA’ CONNESSE AI FINI ISTITUZIONALI DELL’ENTE

Art. 2

L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto nella sentenza di condanna, nella quale il giudice, indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità.

Art. 3

L'ente che consente alla prestazione dell'attività non retribuita individua nei seguenti soggetti le persone incaricate di coordinare la prestazione dell'attività lavorativa dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni:

Responsabili Area Tecnica e Amministrativa

L'ente si impegna a comunicare tempestivamente al Presidente del Tribunale eventuali integrazioni o modifiche dei nominativi ora indicati.

Art. 4

Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, l'ente si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale dei condannati, curando altresì che l'attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla convenzione. In nessun caso l'attività potrà svolgersi in modo da impedire l’esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona.

L'ente si impegna altresì a che i condannati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.

Art. 5

È fatto divieto all'ente di corrispondere ai condannati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta.

È obbligatoria ed è a carico dell'ente l'assicurazione dei condannati contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi.

Art. 6

I soggetti incaricati, ai sensi dell'articolo 3 della presente convenzione, di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni dovranno redigere, terminata l'esecuzione della pena, una relazione che documenti l'assolvimento degli obblighi inerenti al lavoro svolto dal condannato.

Art. 7

Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato, salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone

preposte, secondo il relativo ordinamento, al funzionamento dell'ente.

Art. 8

La presente convenzione avrà la durata di [anni cinque] a decorrere dalla data di sottoscrizione e potrà essere rinnovata d’intesa tra i contraenti.

Copia della presente convenzione viene trasmessa alla cancelleria del Tribunale, per essere inclusa nell’elenco degli enti convenzionati di cui all’articolo 7 del decreto ministeriale citato in premessa, nonché al Ministero della Giustizia - Direzione generale degli affari penali.

Lamezia Terme, 25.01.2024

IL RAPPRESENTANTE DELL’ENTE
SINDACO DEL COMUNE DI SOVERIA MANNELLI
Michele CHIODO

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE
Dott. Giovanni GAROFALO

 

PROT. N. 292 DEL 25.01.2024

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITÀ' AI fini della messa alla prova ai SENSI DEGLI ARTT. 168 BIS C.P., ART. 2, COMMA 1 DEL D.M. 8 GIUGNO 2015, N. 88 DEL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

CON IL SEGUENTE ENTE: COMUNE DI SOVERIA MANNELLI

Premesso:

  • che nei casi previsti dall'art. 168-bis del Codice penale, su richiesta dell'imputato, il giudice può sospendere il procedimento e disporre la messa alla prova, sulla base di un programma di trattamento predisposto dall'Ufficio di esecuzione penale esterna, subordinato all'espletamento di una prestazione di pubblica utilità;
  • che ai sensi del 168-bis, comma 3, il lavoro di pubblica utilità consiste in una prestazione non retribuita in favore della collettività, di durata non inferiore a dieci giorni, anche non continuativi, da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni, le Aziende Sanitarie o presso enti o organizzazioni, anche internazionali, che operano in Italia, di assistenza sociale, sanitaria e di volontariato, nel rispetto delle specifiche professionalità ed attitudini lavorative dell'imputato;
  • che ai sensi dell'art. 8 della legge 28 aprile 2014, n. 67 e dell'art. 2, comma 1, del D.M. 8 giugno 2015, n. 88 del Ministro della Giustizia, l'attività non retribuita in favore della collettività per la messa alla prova è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministro della Giustizia, o su delega di quest'ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti e le organizzazioni indicate nell'art. 1, comma 1 del citato decreto ministeriale;
  • che il Ministro della Giustizia ha delegato i Presidenti dei Tribunali a stipulare le convenzioni previste dall'art. 2, comma 1, del DM 88/2015, per lo svolgimento dei lavori di pubblica utilità per gli imputati ammessi alla prova ai sensi dell'art. 168-bis Codice penale;
  • che l'articolo 3, comma 3, del citato DM dell'8.6.2015 prevede che l’UEPE favorisca i contatti tra Enti pubblici e associazioni;
  • che l'Ente firmatario della presente convenzione rientra tra quelli indicati dalle norme di riferimento;
  • tutto ciò premesso, quale parte integrante della presente convenzione tra il Ministero della Giustizia, che interviene nella persona del dott. Giovanni Garofalo Presidente del Tribunale di Lamezia Terme giusta delega di cui in premessa, e l’Ente Comune di Soveria Mannelli, nella persona del Rappresentante Legale / Sindaco Michele Chiodo, nato a , residente in , identificato con Carta di Identità rilasciata dal il .

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1

L'Ente consente che, presso le proprie strutture, si svolga l'attività non retribuita in favore della collettività, per l'adempimento degli obblighi previsti dall'art. 168-bis Codice Penale e ss, afferente alla Messa alla Prova per un massimo di 5 (cinque) soggetti in contemporanea. L'Ente/Associazione informerà periodicamente la Cancelleria del Tribunale e l'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna di Catanzaro, sulla situazione dei posti di lavoro disponibili presso i propri centri per favorire l'attività di orientamento e avvio degli imputati al Lavoro di Pubblica Utilità, e indirizzare le istanze pendenti presso gli uffici giudiziali.

Art. 2

I soggetti ammessi allo svolgimento dei Lavori di Pubblica Utilità presteranno, presso le strutture dell'Ente, le seguenti attività, rientranti nei settori di impiego indicati dall'art. 2, comma 4, del DM n. 88/2015:

  1. Prestazioni di lavoro per finalità sociali e sociosanitarie nei confronti di persone alcol dipendenti e tossicodipendenti, diversamente abili, malati, anziani, minori, stranieri;
  2. Prestazioni di lavoro per finalità di protezione civile, anche mediante soccorso alla popolazione in caso di calamità naturali;
  3. Prestazioni di lavoro per fruibilità e la tutela del patrimonio ambientale, ivi compresa la collaborazione ad opere di prevenzione incendi, di salvaguardia del patrimonio boschivo e forestale o di particolari produzioni agricole, di protezione della flora e della fauna con particolare riguardo alle aree protette, incluse le attività connesse al randagismo degli animali;
  4. Prestazioni di lavoro per la fruibilità e la tutela del patrimonio culturale e artistico, inclusa la custodia di biblioteche;
  5. Prestazioni di lavoro nella manutenzione e fruizione di immobili e servizi pubblici o di beni del demanio e del patrimonio pubblico, compresi giardini, ville e parchi, con esclusione di immobili utilizzati dalle Forze Armate o dalle Forze di Polizia;
  6. Prestazioni di lavoro inerenti a specifiche competenze o professionalità del soggetto.

Art. 3

L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto nel programma di trattamento e dall'ordinanza di ammissione alla prova; il programma specificherà le mansioni alle quali viene adibito il soggetto, fra quelle sopra elencate, la durata e l'orario di svolgimento della prestazione lavorativa, nel rispetto delle esigenze di vita dei richiedenti, dei diritti fondamentali e della dignità della persona. L’Ufficio di Esecuzione Penale Esterna di Catanzaro, che redige il programma di trattamento, cura per quanto possibile la conciliazione tra le diverse esigenze dell'imputato e dell'Ente, sia nella fase di istruzione del procedimento di Messa alla Prova, sia durante l'esecuzione dell'attività di pubblica utilità, anche in funzione di eventuali variazioni del programma dell'attività lavorativa, da sottoporre all'approvazione del Giudice competente. Come stabilito dalla normativa vigente, è fatto divieto all'Ente di corrispondere ai soggetti impegnati nelle prestazioni lavorative una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta. Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione, si rinvia a quanto stabilito dal DM 88/2015 e dalle norme che regolano la disciplina del Lavoro di Pubblica Utilità degli imputati ammessi alla sospensione del processo e Messa alla Prova.

Art. 4

L'Ente garantisce la conformità delle proprie sedi alle norme in materia di sicurezza e di igiene degli ambienti di lavoro, e si impegna ad assicurare la predisposizione delle misure necessarie a tutelare, anche attraverso dispositivi di protezione individuali, l'integrità dei soggetti ammessi alla prova, secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81. Gli oneri per la copertura assicurativa contro gli infortuni e le malattie professionali, nonché riguardo alla responsabilità civile verso terzi, dei soggetti avviati ai Lavori di Pubblica Utilità, sono a carico dell'Ente, che provvede, in caso di eventuale sinistro, ad effettuare tempestivamente le comunicazioni agli uffici competenti. Se previsti, l'Ente potrà beneficiare di eventuali finanziamenti pubblici per far fronte ai predetti costi.

Art. 5

L'Ente comunicherà all'UEPE di Catanzaro il nominativo dei referenti, incaricati di coordinare la prestazione lavorativa degli imputati, e di impartire le relative istruzioni. I referenti si impegnano a segnalare immediatamente, anche per le vie brevi, all'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna di Catanzaro incaricato del procedimento, l'eventuale rifiuto a svolgere la prestazione di Pubblica Utilità da parte dei soggetti ammessi alla prova, e di ogni altra grave inosservanza degli obblighi assunti.

Segnaleranno, inoltre, con tempestività, le assenze e gli eventuali impedimenti alla prestazione d'opera, trasmettendo la documentazione sanitaria o giustificativa indicata dall'art. 3, comma 6, del Decreto Ministeriale. In tale caso, d'intesa tra le parti, verranno concordate le modalità di recupero della prestazione lavorativa, da rendere nel termine fissato dal Giudice, ai sensi dell'art. 464-quinquies del Codice di Procedura Penale.

L'Ente consentirà l'accesso presso le proprie sedi ai funzionari dell'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna incaricati di svolgere l'attività di controllo che sarà effettuata, di norma, durante l'orario di lavoro, nonché la visione e l'eventuale estrazione di copia del registro delle presenze, o degli atti annotati dall'equivalente strumento di rilevazione elettronico, che l'Ente si impegna a predisporre. L'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna di Catanzaro informerà l'Ente sul nominativo del funzionario incaricato di seguire l'andamento della Messa alla Prova per ciascuno dei soggetti inseriti. L'Ente si impegna, altresì, a comunicare ogni eventuale variazione dei nominativi dei referenti all'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna di Catanzaro.

Art. 6

I referenti indicati all'art. 4 della convenzione, al termine del periodo previsto per l'esecuzione del Lavoro di Pubblica Utilità, forniranno le informazioni inerenti all’assolvimento degli obblighi dell'imputato, all'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna di Catanzaro, che assicura le comunicazioni all'Autorità Giudiziaria competente, con le modalità previste dall'art. 141-ter, commi 4 e 5, del Decreto Legislativo 28 luglio 1998, n. 271.

Art. 7

In caso di grave o reiterata inosservanza delle condizioni stabilite, la convenzione potrà essere risolta da parte del Ministero della Giustizia, o del Presidente del Tribunale da esso delegato, fatte salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte al funzionamento dell'Ente.

L'Ente potrà recedere dalla presente convenzione, prima del termine di cui all'art. 8, in caso di cessazione dell'attività.

Art. 8

Nell'ipotesi di cessazione parziale o totale delle attività dell'Ente, di recesso o di risoluzione della presente convenzione, tali da rendere impossibile la prosecuzione dell'attività di lavoro, l'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna di Catanzaro informa tempestivamente il Giudice che ha disposto la sospensione del processo con la Messa alla Prova, per l'adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 4, comma 3, del D.M. n. 88/2015.

Art. 9

La presente convenzione avrà la durata di anni 5 (cinque) a decorrere dalla data di sottoscrizione e potrà essere rinnovata d'intesa tra i contraenti.

Essa si intende automaticamente aggiornata nel caso di intervenute variazioni della disciplina di riferimento in tema di Lavoro di Pubblica Utilità e di sospensione del processo con Messa alla Prova. Copia della convenzione viene inviata al Ministero della Giustizia per la pubblicazione sul sito internet del Ministero e inclusa nell'elenco degli Enti convenzionati presso la Cancelleria del Tribunale; viene inviata, inoltre, al Ministero della Giustizia - Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria - Direzione Generale degli Affari Penali e al Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria - Direzione Generale dell'Esecuzione Penale Esterna, nonché all'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna di Catanzaro.

Lamezia Terme, 25.01.2024

IL RAPPRESENTANTE DELL’ENTE
SINDACO DEL COMUNE DI SOVERIA MANNELLI
Michele CHIODO

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE
Dott. Giovanni GAROFALO