Convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità tra il Tribunale di VALLO della LUCANIA e il Comune di Moio della Civitella - 8 novembre 2017

8 novembre 2017

TRIBUNALE DI VALLO DELLA LUCANIA

Convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità
ai sensi degli artt. 168 bis c.p., 464 bis c.p.p. e art. 2 comma 1
del decreto ministeriale 8 giugno 2015, n. 88 del Ministro della giustizia

Premesso

 

  • che nei casi previsti dall'art. 168 bis del codice penale, su richiesta dell'imputato, il giudice può sospendere il procedimento e disporre la messa alla prova, sulla base di un programma di trattamento predisposto dall'Ufficio di esecuzione penale esterna, subordinato all'espletamento di una prestazione di pubblica utilità;
  • che, ai sensi dell'art. 168 bis, comma 3, il lavoro di pubblica utilità consiste in una prestazione non retribuita in favore della collettività, di durata non inferiore a dieci giorni, anche non continuativi, da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni, le aziende sanitarie o presso enti o organizzazioni, anche internazionali, che operano in Italia, di assistenza sociale, sanitaria e di volontariato, nel rispetto delle specifiche professionalità ed attitudini lavorative dell'imputato;
  • che, ai sensi dell'art. 8 della legge 28 aprile 2014, n. 67 e dell'art. 2, comma 1, del Decreto Ministeriale 8 giugno 2015, n. 88 del Ministero della Giustizia, l'attività non retribuita in favore della collettività per la messa alla prova è svolta sulla base di convenzioni da stipulare col Ministero della Giustizia, o su delega di quest'ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondano sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicate nell'art. 1, comma 1, del citato decreto ministeriale;
  • che il Ministero della Giustizia, con provvedimento del 9 settembre 2015, ha delegato i Presidenti dei Tribunali a stipulare le convenzioni previste dall'art. 2, comma 1, del Decreto Ministeriale 8 giugno 2015 n. 88, per lo svolgimento dei lavori di pubblica utilità per gli imputati ammessi alla prova ai sensi dell'art. 168 bis codice penale;
  • che l'Ente firmatario della presente convenzione rientra tra quelli indicati dalle norme di riferimento;

tutto ciò premesso, quale parte integrante della presente convenzione;

tra

il MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, che interviene nel presente atto nella persona del Presidente del Tribunale di Vallo della Lucania, giusta delega di cui all'atto in premessa,

e

il Comune di MOIO DELLA CIVITELLA nella persona del legale rappresentante, il Sindaco GNARRA ENRICO, autorizzato alla firma della presente convenzione,

si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1

L'Ente consente che n. 1 (uno) soggetto svolga presso le proprie strutture l'attività non retribuita in favore della collettività, per l'adempimento degli obblighi previsti dall'art. 168 bis del codice penale.
L'Ente informerà periodicamente la cancelleria del Tribunale e l'Ufficio di esecuzione penale esterna sulla situazione dei posti di lavoro disponibili presso i proprio centri per favorire l'attività di orientamento e avvio degli imputati al lavoro di pubblica utilità e indirizzare le istanze pendenti presso gli uffici giudiziari.

Art. 2

I soggetti ammessi allo svolgimento dei lavori di pubblica utilità presteranno, presso le strutture dell'Ente, le attività, rientranti nei settori d'impiego indicati dall'art. 2, comma 4, del Decreto Ministeriale 8 giugno 2015, n. 88 così come di seguito dettagliate:

  • prestazioni di lavoro per finalità sociale;
  • prestazioni di lavoro a favore do organizzazione di assistenza sociale o volontariato operanti, in particolare, nei confronti di persone con disabilità, malati anziani o minori.
  • prestazioni di lavoro per la fruibilità e la tutela del patrimonio ambientale, ivi compresa la collaborazione a opere di prevenzione incendi, di salvaguardia del patrimonio boschivo e forestale;
  • prestazioni di lavoro per la fruibilità e la tutela del patrimonio culturale e archivistico, inclusa la custodia d'immobili comunali di biblioteche, gallerie o pinacoteche;
  • prestazioni di lavoro nella manutenzione e utilizzo d'immobili e servizi comunali, o di beni del demanio e del patrimonio pubblico, compresi giardini e parchi;
  • prestazioni di lavoro inerenti a specifiche competenze o professionalità del soggetto.

L'Ente si impegna a comunicare ogni eventuale variazione dell'elenco delle prestazioni al Tribunale e all'Ufficio di esecuzione penale esterna.

Art. 3

L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto nel programma di trattamento e dall'ordinanza di ammissione alla prova; il programma specificherà le mansioni alle quali è adibito il soggetto, fra quelle elencate, la durata e l'orario si svolgimento della prestazione lavorativa, nel rispetto delle esigenze di vita dei richiedenti, dei diritti fondamentali e della dignità della persona.
L'Ufficio di esecuzione penale esterna, che redige il programma di trattamento, cura per quanto è possibile la conciliazione tra le diverse esigenze dell'imputato e dell'Ente, sia nella fase d'istruzione del procedimento di messa alla prova, sia durante l'esecuzione dell'attività di pubblica utilità, anche in funzione di eventuali variazioni del programma dell'attività lavorativa, da sottoporre all'approvazione del giudice competente.
Come stabilito dalla normativa vigente, è fatto divieto all'Ente di corrispondere ai soggetti impegnati nelle prestazioni lavorative una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta.
Per quel che riguarda la copertura assicurativa, si richiama l'art. 1, comma 86, della legge di stabilità 2017, che ha previsto l'estensione della copertura assicurativa di cui all'art. 1, comma 312, L. 2208/2015 per i soggetti coinvolti in attività di volontariato ai tini di utilità sociale, ai soggetti ammessi alla messa alla prova nonché al lavoro di pubblica utilità.
Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione, si rinvia a quanto stabilito dal Decreto Ministeriale 8 giugno 2015, n. 88 e dalle norme che regolano la disciplina del lavoro di pubblica utilità degli imputati ammessi alla sospensione del processo e messa alla prova.

Art. 4

L'Ente garantisce la conformità delle proprie sedi alle norme in materia di sicurezza e d'igiene degli ambienti di lavoro, e si impegna ad assicurare la predisposizione delle misure necessarie a tutelare, anche attraverso dispositivi di protezione individuali, l'integrità dei soggetti ammessi alla prova, secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
Gli oneri per la copertura assicurativa contro gli infortuni e le malattie professionali, e riguardo alla responsabilità civile verso terzi, dei soggetti avviati al lavoro di pubblica utilità, sono a carico dell'Ente, che provvederà, in caso di eventuale sinistro, ad effettuare tempestivamente le comunicazioni agli Uffici competenti. Se previsti, l'Ente potrà beneficiare di eventuali finanziamenti pubblici per far fronte ai predetti costi.

Art. 5

L'Ente comunicherà all'Ufficio di esecuzione penale esterna il nominativo del referente incaricato di coordinare la prestazione lavorativa degli imputati e di impartire le relative istruzioni.
Il referente s'impegna a segnalare immediatamente, anche per le vie brevi, all'Ufficio di esecuzione penale esterna incaricato del procedimento, l'eventuale rifiuto a svolgere la prestazione di pubblica utilità da parte dei soggetti ammessi alla prova, e di ogni altra grave inosservanza degli obblighi assunti.
Segnalerà, inoltre, con tempestività, le assenze e gli eventuali impedimenti alla prestazione d'opera, trasmettendo la documentazione sanitaria o giustificativa indicata dall'art. 3, comma 6, del Decreto Ministeriale sopra citato. In tale caso, d'intesa tra le parti, saranno concordate le modalità di recupero della prestazione lavorativa, da rendere nel termine fissato dal giudice ai sensi dell'art. 464 quinquies del codice di procedura penale.
L'Ente consentirà l'accesso presso le proprie sedi ai funzionari dell'Ufficio di esecuzione penale esterna incaricati di svolgere l'attività di controllo, che sarà effettuata, di norma, durante l'orario di lavoro, e la visione e l'eventuale estrazione di copia del registro delle presenze, o degli atti annotati dall'equivalente strumento di rilevazione elettronico, che l'Ente s'impegna a predisporre.
L'Ufficio di esecuzione penale esterna informerà l'Ente sul nominativo del funzionario incaricato di seguire l'andamento della messa alla prova per ciascuno dei soggetti inseriti.
L'Ente si impegna, altresì, a comunicare ogni eventuale variazione dei nominativi dei referenti all'Ufficio di esecuzione penale esterna.

Art. 6

Il referente indicato all'art. 5 della convenzione, al termine del periodo previsto per l'esecuzione del lavoro di pubblica utilità, fornirà le informazioni inerenti l'assolvimento degli obblighi
dell'imputato all'Ufficio di esecuzione penale esterna, che assicura le comunicazioni all'autorità giudiziaria competente con le modalità previste dall'art. 141 ter, commi 4 e 5, del Decreto Legislativo 28 luglio 1998, n. 271.

Art. 7

In caso di grave o reiterata inosservanza delle condizioni stabilite, la convenzione potrà essere risolta da parte del Ministero della Giustizia, o del Presidente del Tribunale da esso delegato, fatte salve le eventuali responsabilità a termini di legge, delle persone preposte, secondo il relativo ordinamento, al funzionamento dell'Ente.
L'Ente potrà recedere dalla presente convenzione, prima del termine di cui all'art. 9, in caso di cessazione dell'attività.

Art. 8

Nell'ipotesi di cessazione parziale o totale delle attività dell'Ente, di recesso o di risoluzione della presente convenzione, tali da rendere impossibile la prosecuzione dell'attività di lavoro, l'Ufficio di esecuzione penale esterna informa tempestivamente il giudice che ha disposto la sospensione del processo con la messa alla prova, per l'adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 4, comma 3, del Decreto Ministeriale 8 giugno 2015, n. 88.

Art.9

La presente convenzione avrà la durata di anni 5 (cinque) a decorrere dalla data di sottoscrizione e potrà essere rinnovata d'intesa tra i contraenti.
Essa si intende automaticamente aggiornata nel caso di intervenute variazioni della disciplina di riferimento in tema di lavoro di pubblica utilità e di sospensione del processo con messa alla prova. Copia della convenzione è inviata al Ministero della Giustizia per la pubblicazione sul sito internet del Ministero e inclusa nell'elenco degli enti convenzionati presso la cancelleria del Tribunale; è inviata, inoltre, al Ministero della Giustizia - Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria - Direzione Generale degli Affari Penali e al Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria - Direzione Generale dell'esecuzione penale esterna e all'Ufficio di esecuzione penale esterna competente.

Vallo della Lucania, lì 8/11/2017

Il Presidente del Tribunale

Il Rappresentante dell'Ente