Convenzione tra l’Ufficio distrettuale esecuzione penale esterna di VITERBO e l'Associazione Banco Alimentare Regina Pacis - 16 novembre 2017

16 novembre 2017

DIPARTIMENTO GIUSTIZIA MINORILE E DI COMUNITÀ
Ufficio Distrettuale di Esecuzione Penale Esterna di Viterbo e Rieti

CONVENZIONE TRA L’UFFICIO Distrettuale di ESECUZIONE PENALE ESTERNA DI Viterbo e Rieti
E
L’ASSOCIAZIONE Banco Alimentare Regina Pacis

PREMESSO CHE l’Ufficio di Esecuzione Penale Esterna di Viterbo e Rieti, nella persona del Direttore reggente dott.ssa Laura Borsani , nata a Venezia il 9 gennaio 1962, elettivamente domiciliato presso la sede legale dell’Ufficio in Viterbo via Augusto Gargana 40,

e

l’Associazione di Volontariato Banco Alimentare Regina Pacis Onlus Via Cassia Nord Km 88.200 Viterbo rappresentato dal Presidente Padre Alberto Crudo elettivamente domiciliato nella stessa sede,

concordano che il recupero e il reinserimento sociale di persone autori di reato passa anche attraverso la partecipazione di istituzioni ed associazioni,al fine di sostenere la costituzione di legami sociali improntati alla solidarietà,

VISTO:

  • l’art. 27 comma 3 della Costituzione,recita: “ le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato”;
  • la legge n.354/75,recante norme sull’ordinamento penitenziario, la quale prevede all’art. 47 che“l’affidato si adoperi in quanto possibile in favore della vittima del suo reato “;
  • il D.P.R. 230/2000, il quale prevede:
    • all’art. 1 che “ il trattamento rieducativo (…) è diretto a promuovere un processo di modificazione della condizione delle condizioni e degli atteggiamenti personali,nonché delle relazioni familiari e sociali che sono ostacolo ad una costruttiva partecipazione sociali “ ;
    • all’art.27 che la persona giunga ad una “ riflessione sulle condotte antigiuridiche in essere,sulle motivazioni e sulle conseguenze negative delle stesse; per l’interessato medesimo e sulle possibili azioni di riparazione delle conseguenze del reato,incluso il risarcimento dovuto alla persona offesa “ ;
    • all’art. 118 che gli operatori degli Uffici di Esecuzione penale Esterna si adoperino a favorire “ una sollecitazione ad una valutazione critica adeguata,da parte della persona, degli atteggiamenti che sono stati alla base della condotta penalmente sanzionata, nella prospettiva di un reinserimento sociale compiuto e duraturo “;
  • VISTA inoltre la L. 266/91 Legge quadro sul volontariato, e la legge 383/2000 sulle “ Associazioni di promozione sociale “;
  • CONSIDERATO che l’Ufficio Distrettuale di Esecuzione Penale Esterna del Ministero della Giustizia ha tra i compiti istituzionali quello di realizzare percorsi di osservazione, trattamento, riabilitazione, reinserimento sociale nei confronti di persone condannate,in detenzione o in misura alternativa,e nei confronti di imputati ammessi alla prova con attenzione alla dimensione della riparazione del danno conseguente alla commissione di un illecito penale;
  • CONSIDERATO che lo svolgimento di attività gratuita a beneficio della collettività costituisce :
    • una forma di riparazione che il condannato pone in essere verso la collettività, quale parte offesa del fatto criminoso;
    • un’attività di significativa valenza per il reo,in quanto effetto e momento di un processo dinamico di reintegrazione sociale,che assume significato quale atto teso a rinsaldare il patto di cittadinanza;
  • CONSIDERATO che l’Associazione Banco Alimentare Regina Pacis Onlus non ha fini di lucro, persegue esclusivamente fini mutualistici e di solidarietà sociale e che ispira la sua attività ai contenuti della solidarietà umana, civile e culturale, proponendosi in svariati scopi, citati nello statuto allegato alla presente convenzione, in particolare l’Onlus offre assistenza alimentare alle famiglie indigenti e assistenza per igiene ed abbigliamento attraverso risorse economiche reperite autonomamente.
  • CONSIDERATO che la riparazione a favore della collettività consiste nella prestazione di un’attività non retribuita da svolgersi presso l’Ente firmatario;
  • PRECISATO che non rientrano nella presente convenzione borse lavoro, tirocini lavorativi, lavori socialmente utili quali forme di avviamento al lavoro, né il Lavoro di Pubblica Utilità come previsto in virtù di normativa specifica richiedente convenzioni con i Tribunali penali,
  • CONSIDERATO che il progetto individuale definito con il condannato e dallo stesso sottoscritto,deve tener conto del suo impegno lavorativo e delle esigenze familiari;

Le parti CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

Articolo 1- Finalità

La presente convenzione ha lo scopo di :

  1. promuovere azioni concordi di sensibilizzazione nei confronti della comunità locale rispetto al sostegno e al reinserimento di persone in esecuzione penale;
  2. promuovere la conoscenza e lo sviluppo di attività riparative a favore della collettività;
  3. favorire la costituzione di una rete di risorse che accolgano condannati ammessi a fruire di misura alternativa alla detenzione , i quali abbiano aderito su base volontaria ad un progetto ripartivo costituito dallo svolgimento di un’attività a favore della collettività, espletato a titolo gratuito,

Articolo 2- Impegno delle parti

L’Ufficio Distrettuale di Esecuzione penale Esterna di Viterbo si impegna a :

  • segnalare all’Associazione il nominativo di ogni soggetto in esecuzione di pena che aderisce all’attività a favore della collettività, previa acquisizione del consenso dell’interessato;
  • preparare ed accompagnare l’accoglienza del soggetto nella struttura individuata, offrendo ogni necessario supporto,collaborando ove necessario con l’Associazione Banco Alimentare Regina Pacis Onlus per sensibilizzare l’ambiente in cui i condannati saranno inseriti.
  • comunicare il nominativo dell’assistente sociale incaricato e il giorno di presenza in ufficio di seguire il soggetto in esecuzione di pena e con cui l’Ente può rapportarsi per ogni eventuale necessità;
  • partecipare a periodiche verifiche sull’andamento dell’inserimento affrontando problemi che possano eventualmente insorgere tra il soggetto in esecuzione di pena ed il contesto in cui è inserito.

L’Associazione Banco Alimentare Regina Pacis Onlus compatibilmente con le necessità e le disponibilità, si impegna a:

  • collocare presso la struttura il soggetto ammesso in attività di riparazione;
  • prevedere per ogni singolo soggetto la presenza di un referente che affianchi la persona nel suo inserimento e lo supporti nello svolgimento del compito affidatogli e mantenga i rapporti con l’UDEPE;
  • definire con la persona un Accordo individuale per ogni singolo soggetto condannato con il numero di ore e giornate settimanali o mensili ed ogni altra modalità attuativa dell’inserimento;
  • verificare con cadenza periodica prestabilita, o ogni qualvolta necessario, con l’UEPE e il condannato l’andamento dell’inserimento, per valutare l’opportunità di eventuali variazioni dell’attività, la sua prosecuzione o l’eventuale interruzione;
  • riferire al termine del periodo sull’esito dell’inserimento.

Art.2 bis

  • L’Associazione Banco Alimentare Regina Pacis Onlus si impegna ad assicurare il soggetto per il rischio derivante dall’attività svolta; l’associazione provvederà agli adempimenti assicurativi richiedendo il corrispettivo dell’onere alla persona interessata.

Articolo 3- Durata e diritto di recesso

La presente convenzione ha la durata di un anno ed ha efficacia dal momento della sottoscrizione. E’ da intendersi tacitamente rinnovata di anno in anno salvo disdetta scritta, da comunicarsi da una delle parti con almeno novanta giorni di preavviso.
Nei casi in cui la risoluzione anticipata avesse riflessi sostanziali sui progetti individuali in corso, sarà indispensabile, prima di procedere alla sospensione, attendere il reperimento di una soluzione alternativa presso altra struttura. Per ogni controversia inerente l’applicazione o interpretazione del presente atto competente è il Tribunale di Viterbo

Viterbo, 16 novembre 2017

Presidente associazione
(Padre Alberto Crudo)

Direttore U.D.E.P.E.
(Dr.ssa Laura Borsani)