Protocollo d'Intesa tra Dipartimento per la giustizia minorile, Agenzia per le tossicodipendenze e l'Assessorato alle politiche educative, scolastiche, della famiglia e della gioventù del Comune di Roma – 12 ottobre 2010

12 ottobre 2010

Protocollo d’intesa tra 

l'Agenzia comunale per le tossicodipendenze – istituzione del comune di Roma, con sede in Roma, via Savona n. 12, rappresentata dal Presidente dell’Istituzione, Dott. Massimo Canu

e

il Ministero di giustizia – Dipartimento giustizia minorile – Direzione generale per l’attuazione dei provvedimenti giudiziari, con sede in Roma, via Damiano Chiesa n. 24, rappresentato  dal Direttore Generale Dott.ssa Serenella Pesarin

e

l'Assessorato alle politiche educative, scolastiche, della famiglia e della gioventù – Roma Capitale, con sede in Roma, via Capitan Bavastro n. 94, rappresentato dall’Assessore Laura Marsilio

di seguito individuate anche come “le parti”,

Vista la legge 354 del 26.07.1975 recante norme sull’ordinamento penitenziario e sull’esecuzione delle misure privative e limitative della libertà;
Visto il D.P.R. 230/2000 regolamento recante norme sull’ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà;
Visto il D.P.R. 448/88 recante disposizioni in merito al processo penale a carico di imputati minorenni;
Visto il D.L. 272/89 recante norme di attuazione, transitorie e di coordinamento del D.P.R. 448/88;
Vista la legge 10 marzo 2000, n. 62, recante norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all’istruzione;
Vista la legge delega 28 marzo 2003, n. 53 per la definizione delle norme generali sull’istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale;
Vista la legge n. 328/2000 la quale chiama gli Enti locali, le Regioni e lo Stato, in sinergia con il volontariato del terzo settore, a programmare interventi finalizzati alla promozione di possibilità di sviluppo delle persone, in particolare di quelle in difficoltà, tra le quali, come previsto dall’art. 2 della suddetta legge, sono citate espressamente le persone sottoposte a provvedimenti dell’autorità giudiziaria;
Visto il Decreto legislativo n. 77 del 15 aprile 2005 concernente la definizione delle norme generali relative all’alternanza scuola-lavoro, ai sensi dell’art. 4 della legge 28 marzo 2003, n. 53;
Visto il D.P.R. del 1 aprile 2008 con il quale è transitata al Servizio sanitario nazionale tutta la materia afferente alla medicina penitenziaria;
Tenuto conto della Dichiarazione dei Diritti del Fanciullo, adottata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1959, nella quale è affermato che: “Il fanciullo, a causa della sua immaturità fisica e intellettuale, ha bisogno di una particolare attenzione e di cure speciali, compresa un’adeguata protezione giuridica”; che la successiva Risoluzione del 29 novembre 1985 - Regole di Pechino in materia di giustizia minorile afferma che questa deve essere vista come “parte integrante del processo di sviluppo nazionale di ciascun Paese”, che la Convenzione Internazionale sui diritti dell’infanzia del 20 novembre 1989 dichiara che l’educazione del bambino deve preparare “ad una vita responsabile in una società libera”;
Considerato che la Legge 354/75 e il DPR 230/2000, recante “Norme sull’ordinamento penitenziario e sull’esecuzione delle misure privative e limitative della libertà” e successive modifiche, nonché il DPR 448/88 “Disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni” e il D.Lgs. 272/89, norme di attuazione di coordinamento e transitorie del DPR 448/88, riconoscono quale elemento fondamentale del trattamento l’offerta di interventi ed attività volte a sostenere gli interessi umani, culturali e professionali dei soggetti del circuito penale;
Considerato  che la Riforma del Titolo V parte II della Costituzione ha attribuito ruolo centrale alle Regioni ed alle Amministrazioni Locali le quali, collaborando in maniera integrata, sono tenute a garantire livelli essenziali  di assistenza per tutti i cittadini;
Considerato  che la Riforma dell’Amministrazione pubblica impone la costruzione di reti tecnico –operative  per progettualità integrate realizzate da più soggetti istituzionali e locali;
Considerato quanto previsto dal documento “ Linee guida in materia di inclusione sociale a favore delle persone sottoposte a provvedimenti dall’Autorità giudiziaria” approvate dalla Commissione nazionale consultiva e di coordinamento per i rapporti con le regioni, gli enti locali ed il volontariato del Ministero della giustizia, in data 5 febbraio 2008, nonché nel documento , elaborato all’interno della medesima Commissione e denominato “ Linee guida in materia di formazione professionale e lavoro”; 
Premesso che il Ministero della giustizia, per il tramite del Dipartimento giustizia minorile, costituito da una articolazione amministrativa centrale – Direzione generale per l’attuazione dei provvedimenti giudiziari - e territoriale – Centri per la giustizia minorile e servizi minorili - provvede ad assicurare l’esecuzione dei provvedimenti dell’Autorità giudiziaria minorile, garantendo la tutela dei diritti soggettivi, la promozione dei processi evolutivi adolescenziali in atto e il reinserimento sociale e lavorativo dei minori entrati nel circuito penale nonché la tutela dei diritti della popolazione giovanile soprattutto nelle sue fasce più svantaggiate ed a rischio di esclusione sociale;
Premesso che le attività del Dipartimento giustizia minorile – Direzione generale per l’attuazione dei provvedimenti giudiziari, dei Centri per la giustizia minorile e dei servizi minorili – Centri di prima accoglienza, Uffici di servizio sociale, Istituti penali per minorenni e Comunità per i minorenni e i giovani adulti – sono volti a perseguire le suddette finalità, attraverso interventi integrati mirati ai bisogni effettivi dell’utenza;
Premesso che il Dipartimento giustizia minorile - Direzione generale per l’attuazione dei provvedimenti giudiziari, svolge il proprio mandato istituzionale attraverso la promozione di politiche di sostegno educativo all’adolescenza, attraverso interventi e progettazioni socio-educative personalizzate e l’elaborazione di attività volte alla soluzione delle problematiche connesse al disagio adolescenziale e alla devianza minorile;
Premesso che il Dipartimento giustizia minorile - Direzione generale per l’attuazione dei provvedimenti giudiziari, è impegnato: nelle azioni di programmazione di interventi rispondenti alle esigenze dei soggetti dell’area penale; nella sensibilizzazione delle istituzioni, del privato sociale e della comunità locale per l’attuazione di politiche sociali che intervengano in ambiti specifici; sperimentazione e monitoraggio di modelli organizzativi e modalità di intervento trattamentale innovativo e spendibile ai fini del reinserimento socio-lavorativo; sostegno delle proposte legislative concernenti il settore minorile; realizzazione di attività con altri enti e con Associazioni che operano nel campo della devianza minorile e della tutela dei soggetti in età evolutiva;
Tenuto conto che il sistema italiano disegna una modalità di governo allargato nel quale lo Stato, le Regioni e gli Enti locali svolgono ruolo diversi, ma complementari e integrati tra loro;
Premesso che l’Agenzia in riferimento alle finalità del proprio statuto e ai compiti istituzionali ad essa demandati, in attuazione della normativa vigente, svolge, tra l’altro, attività di prevenzione primaria, secondaria e terziaria dell’emarginazione e del disadattamento sociale - di assistenza sociale - di riabilitazione e reinserimento scolastico, lavorativo e sociale;
Premesso che l’Istituzione può attivare, come stabilito dal “Regolamento di Organizzazione e Funzionamento dell’Istituzione”, approvato con delibera del Consiglio Comunale di Roma con propria delibera n. 96/98, rapporti di collaborazione con Enti pubblici e privati, nazionali ed internazionali, nonché con l’Unione Europea, per la realizzazione di progetti di prevenzione e recupero;
Visto che il Consiglio di amministrazione dell’Agenzia, nella seduta del 23 settembre 2010, ha valutato positivamente la possibilità di attivare sinergie con il Ministero di giustizia – Dipartimento giustizia minorile - e l’Assessorato alle Politiche educative, scolastiche, della famiglia e della gioventù di Roma Capitale, al fine di promuovere il recupero dell’educazione scolastica e formativa del minore e/o giovane adulto, anche mediante accoglienza residenziale, nonché di favorire l’acquisizione e lo sviluppo di abilità psicofisiche, culturali e lavorative finalizzate al reinserimento socio – lavorativo;
Tenuto conto che l’Agenzia eroga, sul territorio di Roma Capitale, una molteplicità di interventi destinati alla prevenzione, al recupero ed al reinserimento socio – lavorativo;
Tenuto conto che il preminente interesse del minore e/o giovane adulto, e la salvaguardia dei suoi diritti soggettivi, sono criteri guida per l’impostazione di politiche sociali, nazionali ed internazionali, efficaci a sostenere e favorire i processi di crescita e sviluppo della persona e di educazione alla legalità;
Premesso che l’attivazione e lo svolgimento di percorsi differenziati migliora la condizione dei minori e/o giovani adulti sottoposti a procedimenti penali, offrendo la possibilità di ampliare le abilità personali per un positivo reinserimento sociale e lavorativo;
Tenuto conto che le parti convengono sull’opportunità di avviare rapporti di collaborazione, sviluppando sinergie istituzionali finalizzate alla promozione di attività di reinserimento lavorativo per minori e/o giovani adulti in situazioni di disagio, a rischio di emarginazione sociale e/o esclusi dai processi di socializzazione ordinaria;
Tenuto conto della possibilità di reperire finanziamenti erogati dall’Unione Europea per la realizzazione di interventi di reinserimento socio – lavorativo da destinare al recupero dei minori che abbiano intrapreso percorsi devianti;

tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue:

Articolo 1 – Oggetto e finalità

Le parti convengono di sottoscrivere il presente protocollo, con il quale si impegnano a concertare, nell’ambito delle proprie competenze istituzionali e in base alle proprie dotazioni di personale, per il recupero psicosociale dei soggetti in situazione di disagio sociale e a rischio di devianza con problematiche legate all’utilizzo di sostanze stupefacenti nonché di minori già entrati nel circuito penale attraverso la promozione di percorsi finalizzati: al recupero scolastico e formativo del minore e/o giovane adulto; all’accoglienza in strutture residenziali o diurne;all’acquisizione e allo sviluppo di abilità psicofisiche, culturali e lavorative finalizzate al reinserimento socio – lavorativo di soggetti minori e/o giovani adulti sottoposti a procedimento penale.

Articolo 2 – Obiettivi

Le parti si impegnano nel raggiungimento dei seguenti obiettivi:

  • sostenere l’esercizio del diritto/dovere all’istruzione ed alla formazione attraverso   l’attivazione di percorsi mirati e calibrati sulle esigenze specifiche dell’utenza penale minorile;
  • definizione di programmi specifici finalizzati all’attivazione di risposte efficaci e personalizzate, modellate in base alle caratteristiche, ai bisogni e ai contesti del minore e del giovane adulto  e della sua famiglia;
  • definizione di percorsi di educazione alla legalità per minori e giovani adulti sottoposti a provvedimenti dell’Autorità giudiziaria minorile attraverso apposito sostegno nel percorso evolutivo adolescenziale e di crescita;
  • definizione di un modello di valori e di esperienze utili all’ascolto del minore e/o giovane adulto, alla crescita e al processo di responsabilizzazione, promuovendo percorsi di educazione alla cittadinanza attiva e partecipativa ed alla legalità;
  • promozione, in un’ottica di empowerment, dell’acquisizione e dello sviluppo di abilità psicofisiche, culturali e lavorative, da parte del soggetto destinatario dell’intervento, attraverso percorsi di orientamento, di formazione e di inserimento lavorativo, anche mediante borse lavoro, adeguati alle potenzialità individuali di ciascuno;
  • sviluppo e qualificazione di un sistema di offerte di risorse residenziali che rispondano alle esigenze dei minorenni e/o giovani adulti entrati nel circuito penale.

Articolo 3 – Destinatari

Sono destinatari delle attività previste all’Art. 1 – “Oggetto e finalità”- a) minori e/o giovani adulti sottoposti a procedimento penale con restrizione della libertà individuale, in particolar modo per i  soggetti a misure non detentive nonché per i detenuti  in  art. 21 O.P.e o sottoposti a misure alternative e sostitutive al carcere; altre b) popolazione giovanile a rischio di esclusione sociale e/o di devianza.

Articolo 4 – Durata

Il presente protocollo d’intesa ha durata tre anni, a partire dalla data di sottoscrizione dello stesso, con l’opportunità di apportare eventuali modifiche, ove necessario, con la possibilità di ratifica e/o di rinnovo per gli anni successivi da parte dei soggetti interessati.

Articolo 5 – Impegni assunti dall’Agenzia Comunale per le Tossicodipendenze – Istituzione del Comune di Roma e dall’Assessorato alle Politiche Educative, Scolastiche, della Famiglia e della Gioventù

L’Agenzia, per la realizzazione del presente protocollo d’intesa, assume l’impegno, compatibilmente con le proprie risorse economiche, strutturali e di personale, di:

  • accogliere minori e/o giovani adulti, che utilizzano sostanze stupefacenti, nei Centri Residenziali e non, già presenti sul territorio di Roma Capitale, compatibilmente con le risorse strutturali e finanziarie disponibili;
  • fornire una metodologia d’intervento integrata e specializzata per minori e/o giovani adulti, sottoposti a procedimento penale, con restrizione della libertà individuale;
  • definire programmi specifici finalizzati all’attivazione immediata di risposte efficaci e personalizzate, costruiti sulla base delle caratteristiche, dei bisogni e dei contesti del minore e/o giovane adulto e della sua famiglia;
  • offrire sostegno psicologico ai giovani utenti, al fine di ridurre e/o evitare la presenza di comportamenti a rischio e prevenire una condizione di ulteriore disagio futuro;
  • definire percorsi di educazione alla legalità per adolescenti e giovani adulti, fornendo apposito sostegno nel percorso evolutivo adolescenziale;
  • proporre percorsi e opportunità formative e/o lavorative congrue e raccordate per fasce d’età e di utenza, per soggetti sottoposti a misure cautelari non detentive, per i detenuti in art. 21 OP  e/ o sottoposti a misure alternative e sostitutive al carcere;
  • promuovere la socializzazione associata a stili di vita sani;
  • promuovere reti locali intersistemiche (sociali, sanitarie, formative, del lavoro, etc.), che mettano in comune strategie, risorse e metodologie di lavoro, finalizzate alla formulazione di percorsi individualizzati di inserimento lavorativo;
  • costruire percorsi individualizzati di bilancio delle competenze e di orientamento, con lo scopo di definire percorsi lavorativi, anche mediante borse lavoro, adeguati alle condizioni psico-fisiche, alle conoscenze, alle capacità pregresse, alle risorse personali e agli interessi del soggetto destinatario;
  • costruire percorsi formativi individualizzati, utilizzando le opportunità previste dalla normativa vigente in tema di istruzione e formazione professionale, allo scopo di ridurre i gap formativi e mettere i soggetti in grado di aumentare il bagaglio di competenze da spendere per l’ingresso stabile nel mondo del lavoro;
  • costruire percorsi individualizzati di inserimento nel mondo del lavoro, anche mediante borse lavoro, garantendo l’ingresso “protetto” nello stesso, con uno sganciamento progressivo dalla situazione protetta verso un lavoro stabile e gestito autonomamente, per soggetti sottoposti a misure cautelari non detentive, per i detenuti in art. 21 OP  e/ o sottoposti a misure alternative e sostitutive al carcere; 

Articolo 6 – Impegni assunti dal Ministero di Giustizia – Dipartimento Giustizia Minorile Direzione Generale per l’attuazione dei provvedimenti giudiziari

  • Rilevazione dei fabbisogni dell’utenza penale minorile in ordine all’attuazione di programmi, progetti e percorsi nelle attività considerate nel presente protocollo;
  • programmazione, valutazione ed eventuale consulenza e supporto tecnico-operativo, sia a livello centrale che periferico, per la definizione di progettualità integrate e organizzazione degli interventi  rivolti ai minori in carico ai servizi minorili e alla popolazione giovanile a rischio di esclusione sociale;
  • selezione mediante l’equipe dei Servizi Minorili, coordinate dai Centri per la Giustizia  Minorile territorialmente competenti, dell’utenza che abbia i requisiti specifici richiesti  per partecipare alle attività che scaturiranno dal presente protocollo e per l’inserimento nelle strutture residenziali individuate nell’articolato, ed in particolar modo per i soggetti  sottoposti a misure cautelari non detentive nonché per i detenuti  in  art. 21 O.P.e/o sottoposti a misure alternative e sostitutive al carcere;
  • verifica e valutazione delle azioni poste in essere a seguito della sottoscrizione del presente protocollo.

Articolo 7 – Tavolo di lavoro

Per l’attuazione della presente intesa sarà istituito un tavolo di lavoro composto da rappresentanti delle parti sottoscriventi, o loro delegati con specifiche competenze, il cui coordinamento e definizione di aspetti operativi spetta all’Agenzia Comunale per le Tossicodipendenze – Istituzione del Comune di Roma.
Il suddetto tavolo di lavoro curerà :

  • la corretta applicazione del presente protocollo;
  • la concreta attuazione degli impegni assunti;
  • procedere all’individuazione di idonee modalità per azioni di monitoraggio, verifica e studio degli interventi realizzati;
  • programmare e realizzare iniziative per la diffusione delle iniziative e dei risultati al fine di sensibilizzare l’opinione pubblica. 

Articolo 8 – Facoltà di recesso

Le parti possono recedere dal presente protocollo comunicando, con proprio provvedimento motivato, il recesso per conflittualità delle iniziative richieste con la mission della stessa.

Articolo 9 – Responsabilità

Le parti saranno responsabili civilmente e penalmente,per quanto di rispettiva competenza,  di tutti i danni di qualsiasi natura che potessero derivare, a persone o cose, dalla realizzazione delle attività previste dal presente protocollo di intesa. 

Articolo 10 - Rinvio

Per tutto quanto non previsto dal presente atto si rinvia alle norme vigenti.

Il presente protocollo d’intesa consta di n. 8 pagine e n. 10 articoli.
Letto, approvato e sottoscritto, senza riserva alcuna.

Roma lì,  12 ottobre 2010 

Per l’Agenzia comunale per le Tossicodipendenze-Istituzione del Comune di Roma
Il Presidente
Dott. Massimo Canu   

Per il Ministero di giustizia-Dipartimento giustizia minorile
Direzione generale per l’attuazione dei provvedimenti giudiziari
Il Direttore generale
Dott.ssa Serenella Pesarin    

Per l’Assessorato alle Politiche educative, scolastiche, della famiglia e della gioventù
L’Assessore
Laura Marsilio