Convenzione organizzativa tra i Ministeri della giustizia, delle infrastrutture e trasporti e della difesa in tema di demolizione di opere abusive - 15 dicembre 2005

15 dicembre 2005

Il Ministero della giustizia, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministero della difesa

Premesso che

l'articolo 31, comma 9, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, prevede che il giudice, con la sentenza di condanna per il reato di cui all'articolo 44 dello stesso testo unico, ordini la demolizione delle opere abusive se ancora non sia stata altrimenti eseguita;

l'articolo 181, comma 2, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137, prevede che il giudice, con la sentenza di condanna per il reato previsto dalla medesima disposizione, ordini la rimessione in pristino dello stato originario dei luoghi;

l'articolo 61 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, stabilisce che il magistrato che cura l'esecuzione delle sentenze recanti ordine di, o aventi ad oggetto la, demolizione di opere abusive e di riduzione in pristino dello stato dei luoghi possa chiedere, tramite i servizi integrati delle infrastrutture e trasporti territorialmente competenti, l'intervento delle strutture tecnico-operative del Ministero della difesa;

l'articolo 62 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, stabilisce che, al fine di disciplinare "le procedure per l'intervento delle strutture tecnico-operative e per la quantificazione preventiva e successiva delle spese, nonché gli eventuali acconti e le necessarie regolazioni contabili, anche con riferimento all'esito dell'eventuale recupero delle spese nei confronti del soggetto obbligato", è stipulata un'apposita convenzione organizzativa fra il Ministero della giustizia, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministero della difesa;

il Ministero della difesa individua la struttura tecnico-operativa in possesso delle competenze e delle capacità tecniche ed operative per l'esecuzione degli interventi di demolizione e ripristino sopra descritti, fatte salve le primarie esigenze dell'amministrazione della difesa;

convengono quanto segue:

Articolo 1
(Definizioni)

  1. Ai fini della presente convenzione valgono le seguenti definizioni:
    1. per "demolizione di opere abusive" si intende l'attività diretta all'abbattimento totale o parziale dei volumi edilizi e di ogni altro manufatto, realizzati in violazione delle norme urbanistico-edilizie, in esecuzione dell'ordine impartito dal giudice, ai sensi dell'articolo 31, comma 9 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, con esclusione delle operazioni di sgombero delle macerie e di ogni altra attività estranea alle competenze tecniche della struttura operativa del Ministero della difesa;
    2. per "rimessione in pristino dello stato originario dei luoghi" si intende l'attività diretta alla rimozione totale o parziale delle opere e di ogni altro manufatto realizzato su beni paesaggistici, nonché al ripristino delle condizioni preesistenti la violazione, in esecuzione dell'ordine impartito dal giudice, ai sensi dell'articolo 181, comma 2, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, con esclusione delle operazioni di sgombero delle macerie e di ogni altra attività estranea alle competenze tecniche della struttura operativa del Ministero della difesa;

Articolo 2
(Oggetto della convenzione)

  1. La presente convenzione è finalizzata a disciplinare le procedure per l'intervento delle strutture tecnico-operative del Ministero della difesa richiesto dal magistrato che cura l'esecuzione delle sentenze recanti ordine di, o aventi ad oggetto la, demolizione di opere abusive e di riduzione in pristino dello stato dei luoghi, così come definite all'articolo 1, la quantificazione preventiva e successiva delle spese, nonché gli eventuali acconti e le necessarie regolazioni contabili, anche con riferimento all'esito dell'eventuale recupero delle spese nei confronti del soggetto obbligato, nei limiti specificati all'articolo 7.
  2. Le premesse costituiscono parte integrante della presente convenzione.

Articolo 3
(Comunicazione periodica del capitolato dei lavori di demolizione)

  1. Ai fini della valutazione di economicità sull'affidamento dell'incarico prevista dall'articolo 61, testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, entro il 31 ottobre di ogni anno, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con il Ministero della difesa, predispone e trasmette al Ministero della giustizia un capitolato dei lavori di demolizione delle opere abusive, con indicazione delle tariffe applicabili agli interventi di cui all'articolo 6, da eseguirsi nell'anno successivo.
  2. Sono fatti salvi i costi aggiuntivi derivanti dalle particolarità del singolo intervento.
  3. Il Ministero della giustizia trasmette immediatamente il capitolato a tutti gli uffici giudiziari.

Articolo 4
(Modalità di trasmissione della richiesta di intervento)

  1. Il magistrato che cura l'esecuzione delle sentenze previste dall'articolo 2, valutato il capitolato trasmesso ai sensi dell'articolo precedente e tenuto conto del criterio di economicità stabilito nell'articolo 61, testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, quando reputa più oneroso o oggettivamente impossibile l'affidamento dell'incarico ad imprese private, richiede l'intervento delle strutture tecnico-operative del Ministero della difesa. La relativa richiesta è trasmessa per iscritto, a cura della segreteria o della cancelleria del magistrato che cura l'esecuzione, al servizio Integrato delle Infrastrutture e Trasporti (d'ora in avanti SIIT) competente per territorio in relazione alla località in cui si trovano le opere da demolire o il luogo da ridurre in pristino, e, per conoscenza, al Ministero della difesa.
  2. Unitamente alla richiesta, sono trasmessi il provvedimento che ordina la demolizione e/o la riduzione in pristino, il relativo ordine di esecuzione, nonché ogni altra documentazione tecnica utile all'esecuzione dell'intervento.

Articolo 5
(Accertamento preliminare)

  1. Il SIIT, entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta di cui all'articolo 4, comma 1, la trasmette al Ministero della difesa unitamente alle proprie eventuali osservazioni tecniche sulle modalità di esecuzione dell'intervento e a ogni altra informazione utile.
  2. Il Ministero della difesa, ricevuta la richiesta di intervento dal SIIT, corredata delle eventuali osservazioni tecniche, promuove le necessarie attività ricognitive, anche presso le amministrazioni locali competenti, ed esprime, entro novanta giorni dal ricevimento della richiesta, parere motivato sulla fattibilità tecnico-operativa dell'intervento, indicandone i relativi costi e ogni altro elemento reputato utile alla sua esecuzione, anche con riferimento ai tempi necessari.
  3. Il parere è trasmesso dal Ministero della difesa al magistrato richiedente, nonché al SIIT che ha inoltrato la richiesta.
  4. Il Ministero della difesa informa il magistrato richiedente di qualsiasi difficoltà incontrata durante l'accertamento preliminare e può chiedere una proroga del termine indicato nel comma 2.

Articolo 6
(Procedura per l'utilizzazione delle unità tecnico-operative del Ministero della difesa)

  1. Il magistrato richiedente, valutato il parere di fattibilità, tenuto conto del criterio di economicità stabilito nell'articolo 61, testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, ove ritenga di dover confermare la richiesta di intervento, ne dà comunicazione per iscritto al Ministero della difesa, al SIIT competente per territorio, nonché al Prefetto della provincia e al Sindaco del Comune dove l'intervento deve essere eseguito.
  2. Il Ministero della difesa, ricevuta la conferma, individua senza ritardo l'unità competente all'esecuzione dell'intervento e affida ad essa l'incarico.
  3. L'unità designata pianifica l'intervento, dando comunicazione al magistrato richiedente della data e dell'orario in cui esso avrà inizio, fatte salve le eventuali esigenze sopravvenute collegate all'espletamento dei compiti primari dell'amministrazione della difesa.
  4. Il magistrato che cura l'esecuzione coordina l'intervento attraverso la polizia giudiziaria, d'intesa con il Prefetto competente per territorio con riferimento alle misure necessarie per garantire l'ordine e la sicurezza pubblica.
  5. L'unità tecnico-operativa designata informa il magistrato che cura l'esecuzione di qualsiasi difficoltà incontrata durante l'intervento.
  6. L'intervento è sospeso quando lo ordini il magistrato che cura l'esecuzione. Nei casi urgenti, l'unità tecnico-operativa designata sospende le operazioni, dandone immediata comunicazione al magistrato che cura l'esecuzione, direttamente o attraverso la polizia giudiziaria.
  7. Al termine delle operazioni, l'unità tecnico-operativa designata trasmette al magistrato che cura l'esecuzione una relazione dettagliata sull'intervento eseguito.
  8. L'Amministrazione della difesa e il personale dell'unità tecnico-operativa non rispondono dei danni occasionali eventualmente arrecati alle cose ed alle infrastrutture anche di terzi o comunque non espressamente oggetto dell'intervento di demolizione. Clausola liberatoria in tal senso dovrà essere espressamente contenuta nella richiesta di intervento formulata dal magistrato richiedente.

Articolo 7
(Oneri finanziari e rimborsi)

  1. All'atto della trasmissione della comunicazione prevista dall'articolo 6, comma 1, il magistrato richiedente liquida in favore del Ministero della difesa, a titolo di acconto, l'importo dovuto per l'intervento, sulla base delle indicazioni di costi trasmesse con il parere di fattibilità, ai sensi dell'articolo 5, comma 2.
  2. All'esito dell'intervento, il magistrato richiedente liquida in favore del Ministero della difesa l'importo eventualmente dovuto a titolo di saldo.
  3. Nell'ipotesi in cui l'intervento sia diretto alla rimessione in pristino dello stato dei luoghi, alla liquidazione e al pagamento si applicano integralmente le disposizioni contenute nella parte VI del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.
  4. Nell'ipotesi in cui l'intervento sia diretto alla demolizione di opere abusive, si applicano le disposizioni seguenti.
  5. La liquidazione avviene con decreto di pagamento ai sensi del l'articolo 169 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, comunicato al beneficiario e alle parti processuali; sino all'esaurimento della procedura prevista ai commi 6 e 7 del presente articolo l'ufficio che dispone il pagamento sospende la compilazione dell'apposito modello previsto dall'articolo 177 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.
  6. Decorso il termine per l'opposizione al decreto di pagamento o, in caso di opposizione, rigettata l'eventuale istanza di sospensione dell'esecuzione provvisoria, il decreto di pagamento è comunicato senza ritardo, a cura dell'ufficio che dispone il pagamento, al Comune del luogo dove l'intervento deve essere eseguito e alla Cassa Depositi e Prestiti s.p.a., unitamente al provvedimento di demolizione, ai fini della concessione del finanziamento dell'attività di demolizione a valere sulle risorse dell'apposito fondo, istituito presso la Cassa Depositi e Prestiti s.p.a. dall'articolo 32, comma 12, del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326.
  7. L'ufficio che dispone il pagamento interpella periodicamente, e comunque ogni trenta giorni, il Comune interessato per conoscere l'esito della procedura di finanziamento.
  8. In caso di concessione, totale o parziale, del finanziamento, l'ufficio che dispone il pagamento ne dà comunicazione all'Amministrazione della difesa e la autorizza ad avvalersene presso il Comune interessato.
  9. L'Amministrazione della difesa, ottenuto il pagamento, ne dà comunicazione all'ufficio che dispone il pagamento.
  10. Qualora il finanziamento, in tutto o in parte, non sia concesso, l'ufficio che dispone il pagamento, ottenuto dal Comune interessato il provvedimento della Cassa Depositi e Prestiti s.p.a. che rigetta, in tutto o in parte, la concessione del finanziamento, riavvia la procedura di pagamento ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.
  11. Le disposizioni di ai commi 5, 6, 7, 8 del presente articolo si applicano anche all'eventuale provvedimento di liquidazione a saldo emesso dal magistrato richiedente.
  12. Quando l'intervento è diretto alla rimessione in pristino dello stato dei luoghi e quando l'intervento diretto alla demolizione di opere abusive ha, in tutto o in parte, esito infruttuoso, al recupero delle spese nei confronti del condannato si procede nelle forme ordinarie previste dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.
  13. Nell'ipotesi in cui l'intervento di demolizione delle opere abusive sia finanziato, in tutto o in parte, secondo la procedura prevista dal comma 6 del presente articolo, al recupero delle spese nei confronti del condannato si procede nelle forme previste dall'articolo 32, comma 12, del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326.

Roma, 15 dicembre 2005


Per il
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Cons. Augusta Iannini
(Capo del Dipartimento per gli affari di giustizia)

Per il
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Ing. Michele Colistro
(Direttore Generale dell'edilizia residenziale e delle politiche urbane e abitative del Dipartimento per le infrastrutture stradali, l'edilizia e la regolazione dei lavori pubblici)


Per il
MINISTERO DELLA DIFESA
Gen. D. Giorgio Cornacchione
(Capo del Reparto impiego delle forze dello Stato maggiore dell'Esercito)