Convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità tra il Tribunale di FIRENZE e l’Ente Misericordia di Castelfiorentino - 28 marzo 2024

28 marzo 2024

TRIBUNALE DI FIRENZE


CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITÀ

Art. 2 D.M. 26 Marzo 2001
Art.1 D.M. 8 Giugno 2015, n.88

Premesso

che, a norma dell’art. 54 del D.L.vo 274 del 2000, il giudice di pace può applicare, su richiesta dell’imputato, e nelle ipotesi previste dall'art. 52 e 55 del D.L.vo 274 del 2000 la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, i Comuni o presso Enti o organizzazioni di assistenza sociale, sanitaria e di volontariato;

che l’art. 2 della legge 145 del 2004, nel modificare l’art. 165 del codice penale, ha consentito di subordinare la sospensione condizionale della pena alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività, a tal fine dichiarando applicabili gli articoli 44 e 54 (commi 2, 3, 4 e 6) del D.L.vo 274 del 2000 e le relative convenzioni;

che l’art. 73 comma 5-bis dpr 309 del 1990 inserito dall’art. 4-bis, comma 1, lett. g), D.L. 272 del 2005 prevede che il giudice possa applicare la pena del lavoro di pubblica utilità in sostituzione della pena detentiva e pecuniaria;

che l’art. 224-bis D.L.vo 285 del 1992 (Codice della Strada), così come modificato dalla Legge 102 del 2006, prevede che nel pronunciare sentenza di condanna alla pena della reclusione per un delitto colposo commesso con violazione delle norme del codice della strada, il giudice può disporre altresì la sanzione amministrativa accessoria del lavoro di pubblica utilità;

che l’art. 186 comma 9-bis del D.L.vo 285 del 1992 (Codice della Strada), così come modificato dalla Legge 120 del 2010, prevede che la pena detentiva o pecuniaria possa esser sostituita con quella del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di un'attività non retribuita a favore della collettività da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell'educazione stradale presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti od organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, o presso i centri specializzati di lotta alle dipendenze;

che l’art. 6 comma 7 della Legge 401 del 1989 (Interventi nel settore del giuoco e delle scommesse clandestine e tutela della correttezza nello svolgimento di manifestazioni sportive) stabilisce che con la sentenza di condanna per i reati di cui al comma 6 il giudice può disporre la pena accessoria di cui all’art 1 comma 1-bis, lettera a), del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122 convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205;

che il d.l. 122 del 1993 aveva infatti previsto all'art. 1'bis la possibilità per il giudice di condannare al lavoro di pubblica utilità, quale pena accessoria, l'autore del delitto di costituzione di un'organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi (art. 3 1. 654 del 1975) e di istigazione, tentativo, commissione o partecipazione a fatti di genocidio (1. 962 del 1967);

che l’art. 3 co. 1 della legge 28.04.2014 n. 67 prevede che il giudice, sentito l’imputato e il pubblico ministero, può applicare la sospensione del procedimento con messa alla prova, subordinata alla prestazione di lavoro di pubblica utilità, che consista nella prestazione di un’attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso Enti od organizzazioni di assistenza sociale, sanitaria e di volontariato;

che l’art. 2 comma 1 del DM 26 marzo 2001, emanato a norma dell’art. 54, comma 6, del Decreto Legislativo 274/2000, stabilisce che l’attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia, o su delega di quest’ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicate nell’art. 1, comma 1, del citato decreto ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;

che il DM 8 giugno 2015, n. 88 a seguito dell’istituzione della messa alla prova prevista dalla 1. 28 aprile 2014, n. 67 contiene apposito regolamento per la disciplina delle convenzioni in materia di pubblica utilità' ai fini della messa alla prova dell'imputato;

che il Ministero della Giustizia ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni con provvedimento del 16 luglio 2001 e che il DM 8 giugno 2015, n. 88 prevede identica facoltà di delega del Ministro della Giustizia ai Presidenti di Tribunale.

che l’Ente denominato Misericordia di Castelfiorentino con sede in Castelfiorentino (FI), via Palestro n. 9, presso il quale potrà essere svolto il lavoro di pubblica utilità, rientra tra gli enti indicati nelle norme in premessa citate;

Tutto ciò premesso

Tra il Ministero della Giustizia che interviene al presente atto nella persona della dott.ssa Marilena Rizzo Presidente Reggente del Tribunale di Firenze, giusta la delega di cui alla premessa e l'Ente, nella persona del Governatore Andrea Strambi, si conviene e stipula quanto segue:

Art. 1
Attività da svolgere

L’Ente si dichiara disponibile a ricevere presso le proprie strutture persone che abbiano subito condanna a pena sostituita con quella del lavoro di pubblica utilità ovvero siano state condannate con il beneficio della sospensione della pena condizionata allo svolgimento di un’attività non retribuita ovvero siano imputate con sospensione del processo e messe alla prova con lo svolgimento di lavori di pubblica utilità non retribuiti.

L'Ente specifica che tali attività da svolgere presso le proprie strutture, in conformità con quanto previsto dai DM 26 marzo 2001 e 8 giugno 2015 n. 88 citati in premessa, hanno per oggetto le seguenti mansioni: aiuto nei servizi Socio Sanitari, nella distribuzione alimentare e operaio nel Cimitero.

E riguardano le seguenti prestazioni:

  • Autista dei mezzi sociali, coadiuvante nei servizi con mezzo attrezzato, accompagnatore, barelliere delle ambulanze ordinarie;
  • Aiutante nella distribuzione degli aiuti alimentari alle famiglie bisognose;
  • Operaio per pulizia del Cimitero e piccole manutenzioni.

In ogni caso il numero massimo di persone impiegate in lavori di pubblica utilità che l'Ente è disponibile a ricevere presso di sé non può superare il numero delle presenze contemporanee pari a 8 unità.

L'Ente indicherà nella dichiarazione di disponibilità a quale fra le attività di cui sopra il condannato dovrà dedicarsi, precisando anche il numero di ore settimanali e l'orario in cui essa verrà svolta.

Art. 2
Modalità di svolgimento

L’attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta secondo le modalità indicate nella sentenza di condanna o nell'ordinanza di sospensione del processo con messa alla prova nella quale il giudice, sulla base della documentazione prodotta dalle parti che l’avranno acquisita presso l’Ente denominato Misericordia di Castelfiorentino, indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità.

In ogni caso l’Ente si impegna a mettere a disposizione del soggetto, durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, le strutture necessarie all'espletamento delle attività stabilite e a curare che l'attività prestata sia conforme a quanto previsto dallo specifico programma cui il soggetto è sottoposto.

Art. 3
Soggetti incaricati di coordinare le prestazioni

L’Ente che consente alla prestazione dell’attività non retribuita individua nei seguenti soggetti le persone incaricate di coordinare la prestazione dell’attività lavorativa e di impartire a costoro le relative istruzioni:

  • Gabriele Gambelli, Impiegato
  • Salvatore Gabriele, Addetto del Cimitero

Il soggetto incaricato potrà delegare, a seconda delle rispettive competenze in relazione all’attività cui il condannato dovrà essere concretamente adibito, i compiti di cui sopra ad altro soggetto appartenente all'amministrazione. Di tale delega dovrà darsi atto nella dichiarazione di disponibilità.

L'Ente si impegna a comunicare tempestivamente al Presidente del Tribunale eventuali integrazioni o modifiche dei nominativi ora indicati.

Art. 4
Modalità del trattamento

L’Ente garantisce la conformità delle sedi in cui il soggetto opera alle previsioni in materia di sicurezza e di igiene degli ambienti di lavoro. Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, l'Ente si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l’integrità fisica e morale dei condannati e dei soggetti messi alla prova, curando altresì che l’attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla convenzione. In nessun caso l’attività potrà svolgersi in modo da impedire l’esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona. L’Ente si impegna altresì a che le persone ammesse ai lavori di pubblica utilità possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.

Art. 5
Divieto di retribuzione - Assicurazioni sociali

È fatto divieto agli Enti di corrispondere alle persone ammesse ai lavori di pubblica utilità una retribuzione, in qualsiasi forma, per l’attività svolta. È obbligatoria ed è a carico dell'Ente l'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi.

Art. 6
Verifiche e relazione sul lavoro svolto

L’amministrazione, ovvero la struttura convenzionata, ha l’obbligo di comunicare quanto prima all'organo di controllo incaricato dal giudice (UEPE o Autorità di Pubblica Sicurezza) le eventuali violazioni degli obblighi delle persone ammesse ai lavori di pubblica utilità.

I soggetti incaricati, ai sensi dell’articolo 3 della presente convenzione, di coordinare le prestazioni lavorative e di impartire le relative istruzioni dovranno redigere, terminata l’esecuzione della pena, una relazione che documenti l’assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto. Tale relazione viene comunicata all'organo di controllo per la successiva informativa al giudice o al Pubblico Ministero.

Art. 7
Risoluzione della convenzione

Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato, salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte, secondo il relativo ordinamento, al funzionamento dell’ente.

Art. 8
Durata della convenzione

La convenzione avrà la durata di anni cinque a decorrere dalla firma della stessa.

Copia della presente convenzione viene trasmessa alla cancelleria del Tribunale, per essere inclusa nell’elenco degli enti convenzionati di cui all’articolo 7 del decreto citato in premessa, nonché al Ministero della Giustizia Direzione generale degli affari penali.

Firenze, 28 marzo 2024

Tribunale di Firenze
Il Presidente Reggente
Marilena Rizzo

Misericordia di Castelfiorentino
Il Governatore
Andrea Strambi