Convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità tra il Tribunale di ANCONA e il Comune di Belvedere Ostrense - 9 febbraio 2022

9 febbraio 2022

Tribunale di ANCONA

Convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità ai sensi degli artt. 54 D.L.vo 28.8.2000, n. 274, 2 D.M. 26.3.2001, 186 co. 9 bis e 187 co. 8 D. Lgs. 30.4.1992 n. 285.

Premesso

Che a norma dell’art. 54 del D. L.vo 28 agosto 2000, n.274, il Giudice di Pace può applicare, su richiesta dell’imputato, la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato;

che l’art. 2, comma 1, del decreto ministeriale 26 marzo 2001, emanato a norma dell’art. 54, comma 6, del citato Decreto legislativo, stabilisce che l’attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia, o su delega di quest’ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le Amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicate nell’art.1, comma 1, del citato decreto ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;

che l’art. 33 della legge 29.7.2010 n. 120 ha inserito il comma 9-bis dell’art. 186 e il comma 8 dell’art. 187 del d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285 (Codice della Strada), prevedendo rispettivamente in tali commi:

  1. che la pena detentiva e pecuniaria inflitta dal Tribunale possa essere sostituita con quella del lavoro di pubblica utilità di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, secondo le modalità ivi previste e consistente nella prestazione di un'attività non retribuita a favore della collettività da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell'educazione stradale presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, o presso i centri specializzati di lotta alle dipendenze;
  2. che la pena detentiva e pecuniaria inflitta dal Tribunale può essere sostituita con quella del lavoro di pubblica utilità di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, secondo le modalità ivi previste e consistente nella prestazione di un'attività non retribuita a favore della collettività da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell'educazione stradale presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, nonché nella partecipazione ad un programma terapeutico e socio-riabilitativo del soggetto tossicodipendente come definito ai sensi degli articoli 121 e 122 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.

che il Ministro della Giustizia con provvedimento in data 16 luglio 2001 ha delegato il Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni di cui all’art. 2, comma 1, del decreto ministeriale 26 marzo 2001, emanato a norma dell’art. 54, comma 6, del Decreto legislativo 274/2000;

che l’ente presso il quale potrà essere svolto il lavoro di pubblica utilità rientra tra quelli indicati nell’art. 54 del citato Decreto legislativo;

TRA

Il Ministero della Giustizia, che interviene al presente atto nella persona della dott.ssa Silvia Corinaldesi, Presidente f.f. del Tribunale di Ancona, giusta la delega di cui in premessa

E

L’Ente Comune di Belvedere Ostrense (AN), nella persona del legale rappresentante, avv. Sara Ubertini, Sindaco;

si conviene e si stipula quanto segue:

 Art. 1

L’ente consente che n. 1 (UNO) condannato alla pena del lavoro di pubblica utilità ai sensi degli articoli 54 del decreto legislativo 274/2000, 186 e 187 d.lgs. 285/1992, prestino presso di sé la loro attività non retribuita in favore della collettività. L’ente specifica che presso le sue strutture l’attività non retribuita in favore della collettività, in conformità con quanto previsto dall’articolo 1 del decreto ministeriale citato in premessa, ha ad oggetto le seguenti prestazioni:

  1. manutenzione e decoro beni del demanio e del patrimonio pubblico ivi compresi, cimiteri, verde pubblico, pulizie/manutenzioni edifici e supporto manutenzione strade;
  2. Prestazioni di lavoro a supporto dell’attività amministrativa – compatibilmente con le esigenze e disponibilità degli uffici;

Art. 2

L’attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto nel provvedimento di condanna, nella quale il giudice, a norma dell’art. 33, comma 2, del citato decreto legislativo, indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità.

Art. 3

L’ente che consente alla prestazione dell’attività non retribuita individua nei seguenti soggetti le persone incaricate di coordinare la prestazione dell’attività lavorativa dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni:

Ing. Emanuela Gianangeli – Istruttore direttivo Uffico Tecnico

Maria Grazia Ragaglia – Istruttore direttivo Amministrativo Servizi Generali

L’ente si impegna a comunicare tempestivamente al Presidente del Tribunale eventuali integrazioni o modifiche dei nominativi ora indicati.

Art. 4

Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, l’ente si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l’integrità fisica e morale dei condannati, curando altresì che l'attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla convenzione.

In nessun caso l’attività potrà svolgersi in modo da impedire l’esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona.

L’ente si impegna altresì a che i condannati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.

Art. 5

È fatto divieto all’ente di corrispondere ai condannati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta.

È obbligatoria ed è a carico dell’ente l’assicurazione dei condannati contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi.

Art. 6

I soggetti incaricati, ai sensi dell’articolo 3 della presente convenzione, di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni, dovranno redigere, terminata l’esecuzione della pena, una relazione che documenti l’assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato.

Art. 7

Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del tribunale da esso delegato, salve le eventuali responsabilità a termini di legge, delle persone preposte, secondo il relativo ordinamento, al funzionamento dell’ente.

Art. 8

La presente convenzione avrà la durata di anni tre (3) a partire dalla data della sottoscrizione da entrambe le parti, fino al 31.12.2024, in mancanza di disdetta di una delle parti comunicata almeno tre mesi prioma di ciascuna scadenza.

Copia della presente convenzione viene trasmessa alla cancelleria del Tribunale, per essere inclusa nell’elenco degli enti convenzionati di cui all’articolo 7 del decreto ministeriale citato in premessa, nonché al Ministero della Giustizia – Dipartimento per gli affari di giustizia , Direzione Generale degli Affari Penali.

Ancona, 9/02/2022

Il Rappresentante dell’Ente
Il Sindaco
avv. Sara Ubertini

 Il Presidente del Tribunale f.f.
dott.ssa Silvia Corinaldesi