Convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità tra il Tribunale di LUCCA e l’Associazione Auser Bagni di Lucca ODV - 14 aprile 2021

14 aprile 2021

TRIBUNALE DI LUCCA

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITÀ

Premesso che

  • a norma dell’art. 54 del D.L.vo 28 agosto 2000, n. 274, il Giudice può applicare, su richiesta dell’imputato, la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso Enti o Organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato;
  • l’art. 2, comma 1, del Decreto ministeriale 26 marzo 2001, emanato a norma dell’art. 54, comma 6, del citato Decreto Legislativo, stabilisce che l’attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia, o su delega di quest’ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le Amministrazioni, gli Enti o le Organizzazioni indicati nell’art. 1, comma 1, del citato Decreto ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;
  • l’art. 186 comma 9bis CdS prevede: “Al di fuori dei casi previsti dal comma 2-bis del presente articolo, la pena detentiva e pecuniaria può essere sostituita, anche con il decreto penale di condanna, se non vi è opposizione da parte dell’imputato, con quella del lavoro di pubblica utilità di cui all’articolo 54 del decreto legislativo 28.08.2000 n. 274(…);
  • l’art. 187 comma 8bis CdS prevede: “Al di fuori dei casi previsti dal comma 1-bis del presente articolo, la pena detentiva e pecuniaria può essere sostituita, anche con il decreto penale di condanna, se non vi è opposizione da parte dell’imputato, con quella del lavoro di pubblica utilità di cui all’articolo 54 del decreto legislativo 28.08.n. 274”;
  • l’art. 3 della legge 28.04.2014 n. 67 ha modificato il Codice Penale in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova, prevedendo l’inserimento dopo l’art. 168 del codice penale, dell’art. 168bis, il quale stabilisce che “Nei procedimenti per reati puniti con la sola pena edittale pecuniaria o con la pena edittale detentiva non superiore nel massimo a quattro anni, sola, congiunta o alternativa alla pena pecuniaria, nonché per i delitti indicati dal comma 2 dell’articolo 550 del codice di procedura penale, l’imputato può chiedere la sospensione del processo con messa alla prova…OMISSIS…La concessione della messa alla prova è inoltre subordinata alla prestazione di lavoro di pubblica utilità. Il lavoro di pubblica utilità consiste in una prestazione non retribuita, affidata tenendo conto anche delle specifiche professionalità ed attitudini lavorative dell’imputato, di durata non inferiore a dieci giorni, anche non continuativi, in favore della collettività, da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni…OMISSIS..la prestazione è svolta con modalità che non pregiudichino le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute dell’imputato e la sua durata giornaliera non può superare le otto ore. La sospensione del procedimento con messa alla prova dell’imputato non può essere concessa più di una volta…OMISSIS”
  • l’art. 2 comma 1 del Decreto del Ministero della Giustizia 26/03/2001 stabilisce che l’attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipularsi con il Ministero della Giustizia o, su delega di quest’ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o organizzazione di cui all’art. 1 dello stesso decreto presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;
  • il Ministro della Giustizia ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni in questione;
  • l’Associazione Auser Bagni di Lucca ODV, persegue esclusivamente finalità di solidarietà con quattro aree di progetto: rete di solidarietà alimentare; progetto riusami, progetto Auser tuttofare e progetto di riqualificazione Ponte a Serraglio;
  • che l’Ente presso il quale potrà essere svolto il lavoro di pubblica utilità rientra tra quelli indicati nell’art. 54 del citato Decreto Legislativo.

Tutto ciò premesso

Tra il Ministero della Giustizia che interviene nel presente atto nella persona del Gerardo Boragine, Presidente f.f. del Tribunale di Lucca, giusta la delega di cui in premessa e nella persona della Sig.ra Gemma Fazzi, nata a **OMISSIS** il **OMISSIS**, in qualità di presidente dell’Associazione Auser Bagni di Lucca ODV;

si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1

L’Ente consente che n. 3 condannati alla pena del lavoro di pubblica utilità o ammessi alla Messa alla prova ai sensi dell’articolo 54 del Decreto Legislativo citato in premessa, prestino presso di sé la propria attività non retribuita in favore della collettività. L’Ente specifica che presso le sue strutture l’attività non retribuita in favore della collettività, in conformità con quanto previsto dall’articolo 1 del Decreto ministeriale citato in premessa, ha ad oggetto le seguenti prestazioni:

  • Collaborazione nella rete di Solidarietà Alimentare;
  • Collaborazione alla sistemazione magazzino materiali a Ponte a Diana o altra sede
  • Collaborazione al riordino biblioteca sala parrocchiale
  • Collaborazione negli orari d apertura negozi solidali
  • Collaborazione alla pulizia dei vari locali

Le attività di cui sopra saranno svolte secondo turni mensili oltre che su chiamata.

Art. 2

L’attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto nella sentenza o nel decreto penale di condanna, ove il giudice, a norma dell’articolo 33, comma 2, del citato Decreto Legislativo, indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità, specificata in ore/giorni, limite massimo di ore settimanali da lavorare ed eventuale deroga al superamento dello stesso, su richiesta dell’interessato.

Art. 3

L’Ente che consente alla prestazione dell’attività non retribuita individua nei seguenti soggetti le persone incaricate di coordinare la prestazione dell’attività lavorativa dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni: Sig.ra Gemma Fazzi, in qualità di presidente dell’Associazione AUSER Bagni di Lucca ODV.

L’Ente si impegna a comunicare tempestivamente al Presidente del Tribunale eventuali integrazioni o modifiche dei nominativi ora indicati.

Art. 4

Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, l’Ente si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l’integrità fisica e morale dei condannati, curando altresì che l’attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla convenzione.

In nessun caso l’attività potrà svolgersi in modo da impedire l’esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona.

L’Ente si impegna altresì a che i condannati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni pratiche per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.

Art. 5

È fatto divieto all’Ente di corrispondere ai condannati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l’attività da essi svolta.

È obbligatoria ed è a carico dell’Ente l’assicurazione dei condannati contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi.

Art. 6

I soggetti incaricati, ai sensi dell’articolo 3 della presente convenzione, di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni dovranno redigere, terminata l’esecuzione della pena, una relazione che documenti l’assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato.

Art. 7

Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato, salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte, secondo il relativo ordinamento, al funzionamento dell’Ente. 

Art. 8

La presente convenzione avrà durata dal 14 aprile 2021, giorno della sottoscrizione e fino alla data di scadenza fissata per il 31/12/2024, salvo rinnovo per quinquenni successivi.

Copia della presente convenzione viene trasmessa alla cancelleria del Tribunale, per essere inclusa nell’elenco degli Enti convenzionati di cui all’articolo 7 del Decreto ministeriale citato in premessa, nonché al Ministero della Giustizia – Direzione Generale degli Affari Penali.

Lucca, 14 aprile 2021

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE f.f.
Gerardo Boragine

Per AUSER Bagni di Lucca ODV
Gemma Fazzi