Convenzione per lo svolgimento di lavoro di pubblica utilità tra il Tribunale di NUORO e Horse club sa mendula - 18 marzo 2024

18 marzo 2024

Tribunale di Nuoro

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITA’ E MESSA ALLA PROVA

tra

Il Ministero della giustizia, nella persona del Presidente del Tribunale di Nuoro, giusta delega conferita,

e

Horse club sa mendula, con sede in Via Tempio, 7 , in persona del legale rappresentante Ilaria Medde.

Premesso che

  1. l’art 186, comma 9 bis, e l’art. 187, comma 8 bis, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), prevedono che la pena detentiva e la pena pecuniaria per la guida in stato di ebbrezza possano essere sostituite, se non vi è opposizione da parte dell'imputato, con quella del lavoro di pubblica utilità di cui all'articolo 54 d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274 (Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace), secondo le modalità ivi previste e consistente nella prestazione di un’attività non retribuita a favore della collettività da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell'educazione stradale presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, o presso i centri specializzati di lotta alle dipendenze;
  2. a norma dell’art. 54 d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, in applicazione della legge 11 giugno 2004, n. 145, e dell’art. 73, comma 5 bis, del 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope), il giudice di pace e il giudice monocratico possono applicare, su richiesta dell’imputato, la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti ed organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato;
  3. la l. 28 aprile 2014, n. 67, ha introdotto la sospensione del procedimento con messa alla prova prevedendo all’art. 168 bis, comma 3, c.p. che la concessione sia subordinata allo svolgimento dei lavori di pubblica utilità consistenti in una prestazione non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni, le aziende sanitarie o presso enti o organizzazioni;
  4. l’art. 2, comma 1, d.m. 26 marzo 2001, emanato a norma dell’art. 54, comma 6, d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, e l’art. 2, comma 1, d.m. 8 giugno 2015, n. 88, emanato a norma dell’art. 8 della l. 28 aprile 2014, n. 67, stabiliscono che l’attività non retribuita in favore della collettività sia svolta sulla base di convenzioni da stipularsi con il Ministero della giustizia, o, su delega di questo, con il Presidente del Tribunale nell’ambito e a favore delle strutture esistenti in seno alle amministrazioni, agli enti e alle organizzazioni indicati nell’art. 1, comma 1, d.m. cit.;
  5. il Ministro della giustizia ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni;

considerato che

l’ente presso il quale può essere svolto il lavoro di pubblica utilità rientra tra quelli indicati nelle disposizioni citate, e ha espresso la propria disponibilità in tal senso,

SI STIPULA LA PRESENTE CONVENZIONE

Art. 1
Attività da svolgere

L’Ente dà la disponibilità ad accogliere anche contemporaneamente (senza corresponsione di corrispettivo da parte del condannato, né di altri, neppure per l’attività orientativa o comunque propedeutica all’inserimento) condannati alla pena del lavoro di pubblica utilità o soggetti sottoposto alla messa alla prova, che presteranno la loro attività non retribuita in favore della collettività presso le proprie strutture.

In conformità con quanto previsto dalle disposizioni vigenti, l’Ente specifica che l’attività non retribuita in favore della collettività ha per oggetto le seguenti prestazioni:

manutenzione ordinaria, pulizie, accoglienza, accompagnamento di persone vulnerabili in supporto a personale qualificato, piccole commissioni e archivio documenti.

Le attivitaÌ€ da svolgere all’Horse Club Sa Mendula , saranno le seguenti:

Pulizia delle stalle e del maneggio stesso, preparazione del box dei cavalli e loro manutenzione straordinaria, quando necessita ( imbiancatura dei box o dello stabile stesso e manutenzioni varie),messa in lavoro dei cavalli.

Art. 2
Modalità di svolgimento

L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta dai condannati o sottoposti alla prova in conformità con quanto disposto rispettivamente nella sentenza di condanna o nell’ordinanza di sospensione del procedimento con messa alla prova.

Deputato al controllo dei lavori di pubblica utilità oggetto della presente convenzione è l’ufficio esecuzione penale esterna (U.E.P.E.) di Nuoro.

Il Tribunale trasmette tempestivamente la sentenza o il decreto penale di condanna o l’ordinanza all’U.E.P.E. e al referente dell’Ente.

Qualora si rendesse necessario apportare modifiche alla struttura di svolgimento o al calendario dei lavori rispetto a quanto indicato nel progetto consegnato al Giudice, l’Ente effettuerà apposita e tempestiva comunicazione all’U.E.P.E. o ad altro soggetto eventualmente competente.

Art. 3
Soggetti incaricati di coordinare le prestazioni

I soggetti indicati dall’art. 2 d.m. 26 marzo 2001, incaricati di coordinare la prestazione lavorativa del condannato o del soggetto sottoposto alla messa alla prova e di impartire a quest’ultimo le relative istruzioni sono:

Ilaria Medde

L’Ente si impegna a comunicare tempestivamente al Tribunale eventuali integrazioni o sostituzioni dei nominativi indicati.

Art. 4
Modalità del trattamento

Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, l'Ente si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l’integrità fisica e morale dei condannati o dei soggetti sottoposti alla messa alla prova, curando altresì che l’attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla Convenzione.

In nessun caso l'attività potrà svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona, conformemente a quanto dispone l’art. 54 d.lgs. 28 agosto 2000 n. 274.

L’Ente si impegna altresì a che i condannati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.

Art. 5
Divieto di retribuzione. Assicurazioni sociali. Altri Obblighi

È fatto divieto all’Ente di corrispondere ai condannati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l’attività da essi svolta.

Fatto salvo ogni altro obbligo di legge, sono obbligatorie e sono a carico dell’Ente ospitante l’assicurazione dei condannati contro gli infortuni e le malattie professionali, nonché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi.

Art. 6
Verifiche e relazione sul lavoro svolto

L’Ente ha l’obbligo di comunicare quanto prima all’U.E.P.E. le eventuali violazioni degli obblighi del condannato e del sottoposto alla messa alla prova secondo l’art. 56 d.lgs. 28 agosto 2000 n. 274 (se tale soggetto, senza giustificato motivo, non si reca nel luogo dove deve svolgere il lavoro di pubblica utilità o lo abbandona o si rifiuta di prestare le attività di cui è incaricato, etc.).

Al termine del periodo indicato, i soggetti incaricati di coordinare le prestazioni lavorative e di impartire le relative istruzioni ai sensi dell’art. 3 della Convenzione dovranno redigere una relazione da inviare all’U.E.P.E. che documenti l’assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto. L’UEPE ne curerà la trasmissione al giudice.

Art. 7
Risoluzione della Convenzione

Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla Convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato, salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte secondo il relativo ordinamento al funzionamento dell’Ente.

Art. 8
Durata della Convenzione

La Convenzione avrà la durata di anni due a decorrere dalla data della sua sottoscrizione e sarà considerata tacitamente rinnovata, fatta salva la facoltà di recesso di una delle parti da comunicare entro tre mesi prima della scadenza originaria o rinnovata.

Copia della Convenzione è trasmessa alla cancelleria del Tribunale per essere inclusa nell’elenco degli enti convenzionati, e al Ministero della giustizia.

L’atto è esente dall’imposta di bollo in modo assoluto.

Nuoro, 18 marzo 2024

Tribunale di Nuoro
Il Presidente
Mauro Pusceddu

l’Ente
Il legale rappresentante
Ilaria Medde