Convenzioni per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità tra il Tribunale di PESCARA e l’Azienda Speciale per i Servizi Sociali del Comune di Montesilvano - 5 marzo 2024

5 marzo 2024

TRIBUNALE DI PESCARA

 

MESSA ALLA PROVA: Convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità ai sensi degli artt. 168-bis c.p., 464-bis c.p.p., e 2, comma 1 del D. M. 8 giugno 2015, n. 88 del Ministero della Giustizia

Premesso

che nei casi previsti dall’art. 168 bis del codice penale, su richiesta dell’imputato, il giudice può sospendere il procedimento e disporre la messa alla prova, sulla base di un programma di trattamento predisposto dall’Ufficio di esecuzione penale esterna, subordinato all’espletamento di una prestazione di pubblica utilità;

che ai sensi dell’168 bis, comma 3, il lavoro di pubblica utilità consiste in una prestazione non retribuita in favore della collettività, di durata non inferiore a dieci giorni, anche non continuativi, da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni, le aziende sanitarie o presso enti o organizzazioni, anche internazionali, che operano in Italia, di assistenza sociale, sanitaria e di volontariato, nel rispetto delle specifiche professionalità ed attitudini lavorative dell’imputato;

che ai sensi dell’art. 8 della legge 28 aprile 2014, n. 67 e dell’art. 2 comma I del D.M. 8 giugno 2015, n. 88 del Ministro della Giustizia, l’attività non retribuita in favore della collettività per la messa alla prova è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministro della Giustizia, o su delega di quest’ultimo, con il presidente del tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicate nell’art.1, comma 1 del citato decreto ministeriale;

che il Ministero della Giustizia, con l’atto allegato, ha delegato i presidenti dei tribunali a stipulare le convenzioni previste dall’art. 2, comma 1 del DM 88/2015, per lo svolgimento dei lavori di pubblica utilità per gli imputati ammessi alla prova ai sensi dell’art. 168 bis codice penale;

che l’Ente firmatario della presene convenzione rientra tra quelli indicati dalle norme di riferimento;

tutto ciò premesso, quale parte integrante della presente convenzione,

tra il Ministero della Giustizia, che interviene nella persona del dott. Angelo Mariano Bozza, Presidente del Tribunale di Pescara, giusta delega di cui all’atto in premessa, e l’Azienda Speciale per i Servizi Sociali del Comune di Montesilvano nella persona del legale rappresentante Eros Donatelli,

si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1

L’Ente consente che n. 25 soggetti svolgano presso le proprie strutture l’attività non retribuita in favore della collettività, per l’adempimento degli obblighi previsti dall'art. 168 bis codice penale.

Le sedi presso le quali potrà essere svolta l’attività lavorativa sono complessivamente 14 dislocate come segue: Centro sportivo Trisi, cimitero comunale, 2 asili nido, spazio famiglia, struttura Sai per adulti, Azienda Speciale per i Servizi Sociali uffici direzionali, Azienda Speciale per i Servizi Sociali punto inclusione, Azienda Speciale per i servizi sociali uffici di coordinamento del Sai (ex Artigianluce), Biblioteca. N° 3 Co-housing (via Roma, Via Vestina, Via Costa), palacongressi.

L’ente informerà periodicamente la cancelleria del tribunale e l’ufficio di esecuzione penale esterna, sulla situazione dei posti di lavoro disponibili presso i propri centri per favorire l’attività di orientamento e avvio degli imputati al lavoro di pubblica utilità, e indirizzare le istanze pendenti presso gli uffici giudiziari.

Art. 2

I soggetti ammessi allo svolgimento dei lavori di pubblica utilità presteranno, presso le strutture dell’Ente, le seguenti attività, rientranti nei settori di impiego indicati dall’art. 2, comma 4, del DM n. 88/2015: manutenzione aree verdi, immobili di proprietà o gestione comunale, pulizie varie sedi, uscierato presso uffici amministrativi e di accoglienza, partecipazione agli aventi estivi per il supporto organizzativo, attività amministrativa di supporto presso uffici amministrativi.

L’Ente si impegna a comunicare ogni eventuale variazione dell’elenco delle prestazioni, alla cancelleria del tribunale e all’ufficio di esecuzione penale esterna.

Art. 3

L’attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto nel programma di trattamento e dall’ordinanza di ammissione alla prova; il programma specificherà le mansioni alle quali viene adibito il soggetto, fra quelle sopra elencate, la durata e l’orario di svolgimento della prestazione lavorativa, nel rispetto delle esigenze di vita dei richiedenti, dei diritti fondamentali e della dignità della persona.

L’ufficio di esecuzione penale esterna, che redige il programma di trattamento, cura per quanto possibile la conciliazione tra le diverse esigenze dell’imputato e dell’ente, sia nella fase di istruzione del procedimento di messa alla prova, sia durante l’esecuzione dell’attività di pubblica utilità, anche in funzione di eventuali variazioni del programma dell’attività lavorativa, da sottoporre all’approvazione del giudice competente.

Come stabilito dalla normativa vigente, è fatto divieto all’Ente di corrispondere ai soggetti impegnati nelle prestazioni lavorativo una retribuzione, in qualsiasi forma, per l’attività da essi svolta.

Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione, si rinvia a quanto stabilito dal DM 88/2015 e dalle norme che regolano la disciplina del lavoro di pubblica utilità degli imputati ammessi alla sospensione del processo e messa alla prova.

Art. 4

L’Ente garantisce la conformità delle proprie sedi alle norme in materia di sicurezza e di igiene degli ambienti di lavoro, e si impegna ad assicurare la predisposizione delle misure necessarie a tutelare, anche attraverso dispositivi di protezione individuali, l’integrità dei soggetti ammessi alla prova, secondo quanto previsto dal Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Gli oneri per la copertura assicurativa contro gli infortuni e le malattie professionali, nonché riguardo alla responsabilità civile verso terzi, dei soggetti avviati al lavoro di pubblica utilità, sono a carico dell’ente, che provvederà, in caso di eventuale sinistro, ad effettuare tempestivamente le comunicazioni agli uffici competenti.

Se previsti, l’Ente potrà beneficiare di eventuali finanziamenti pubblici per far fronte ai predetti costi.

Art. 5

L’ente comunicherà all’UEPE il nominativo dei referenti, incaricati di coordinare la prestazione lavorativa degli imputati, e di impartire le relative istruzioni.

I referenti si impegnano a segnalare immediatamente, anche per le vie brevi, all’ufficio di esecuzione penale esterna incaricato del procedimento, l’eventuale rifiuto a svolgere la prestazione di pubblica utilità da parte dei soggetti ammessi alla prova, e di ogni altra grave inosservanza degli obblighi assunti.

Segnaleranno, inoltre, con tempestività, le assenze e gli eventuali impedimenti alla prestazione d’opera, trasmettendo la documentazione sanitaria o giustificativa indicata dell’art 3, comma 6 del decreto ministeriale. In tale caso, d’intesa tra le parti, verranno concordate le modalità di recupero della prestazione lavorativa, da rendere nel termine fissato dal giudice ai sensi dell’art. 464 – quinquies del codice di procedura penale.

L’ente consentirà l’accesso presso le proprie sedi ai funzionari dell’Ufficio di esecuzione penale esterna incaricati di svolgere l’attività di controllo che sarà effettuato, di norma, durante l’orario di lavoro nonché la visione e l’eventuale estrazione di copia del registro delle presenze, o degli atti annotati dall’equivalente strumento di rilevazione elettronico, che l’ente si impegna a predisporre.

L’ufficio di esecuzione penale esterna informerà l’ente sul nominativo del funzionario incaricato di seguire l’andamento della messa alla prova per ciascuno dei soggetti inseriti.

L’ente si impegna, altresì, a comunicare ogni eventuale variazione dei nominativi dei referenti all’ufficio di esecuzione penale esterna.

Art. 6

I referenti indicati all’art. 4 della convenzione, al termine del periodo previsto per l’esecuzione del lavoro di pubblica utilità, forniranno le informazioni inerenti all’assolvimento degli obblighi dell’imputato, all’ufficio di esecuzione penale esterna, che assicura le comunicazioni all’autorità giudiziaria competente, con le modalità previste dall’art. 141 ter; commi 4 e 5, del Decreto legislativo 28 luglio 1898, n. 271.

Art. 7

In caso di grave o reiterata inosservanza delle condizioni stabilite, la convenzione potrà essere risolta da parte del ministero della giustizia, o del presidente del tribunale da esso delegato, fatte salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte al funzionamento dell’ente.

L’ente potrà recedere dalla presente convenzione, prima del termine di cui all’art. 8, in caso di cessazione dell’attività.

Art. 8

Nell’ipotesi di cessazione parziale o totale delle attività dell’ente, di recesso o di risoluzione della presente convenzione, tali da rendere impossibile la prosecuzione dell’attività di lavoro, l’ufficio di esecuzione penale esterna informa tempestivamente il giudice che ha disposto la sospensione del processo con la messa alla prova, per l'adozione dei provvedimenti previsti dall’art. 4, comma 3 del DM n. 88/2015.

Art. 9

La presente convenzione avrà la durata di anni 5 (cinque) a decorrere della data di sottoscrizione e potrà essere rinnovata d’intesa tra i contraenti.

Essa si intende automaticamente aggiornata nel caso di intervenute variazioni della disciplina di riferimento in teme di lavoro di pubblica utilità e di sospensione del processo con messa alla prova.

Copia della convenzione viene inviata al Ministero della Giustizia per la pubblicazione sul sito internet del ministero e inclusa nell’elenco degli enti convenzionati presso la cancelleria del tribunale; viene inviata, inoltre, al Ministero della Giustizia - dipartimento per la giustizia minorile e di comunità – direzione generale per l’esecuzione penale esterna e di messa alla prova, nonché all’ufficio di esecuzione penale esterna competente.

Pescara, 5 marzo 2024

Il Rappresentante dell’Ente
Eros Donatelli

Il Presidente del Tribunale di PESCARA
Angelo Mariano Bozza

 

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITÀ

AI SENSI DEL DECRETO MINISTERIALE 26 MARZO 2001

PREMESSA

  • A norma dell’art. 54 del D. Lgs. n. 274 del 28.08.2000 e dell’art. 224 bis del D. Lgs. 285 del 30/04/1992 (nuovo Codice della Strada), e in applicazione della legge 11.06.2004 N. 145 e dell’art.73 comma 5/bis D.P.R. 309/90 così come modificato dal D.L. 30.12.2005 n. 272 convertito con legge N. 49 del 21.02.2006, nonché degli artt. 186 e 187 del codice della strada, come modificati con legge n. 120/2010, il Giudice di Pace ed il Tribunale in composizione monocratica, a seconda dei casi, possono applicare, su richiesta dell’imputato ovvero di ufficio se non vi è opposizione dell’imputato, la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita a favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato;
  • l’art. 2, comma 1 del decreto ministeriale 26 marzo 2001, emanato a norma dell’art. 54, comma 6 del citato Decreto legislativo, stabilisce che l’attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia o, su delega di quest’ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le Amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicati nell’art. 1, comma 1 del citato decreto ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;
  • il Ministro della Giustizia ha delegato i presidenti dei tribunali alla stipula delle convenzioni in questione.

CONSIDERATO

Che l’Ente intende promuovere l’applicazione delle norme sopra citate, avendo assunto apposita deliberazione n° 41 dell’organo esecutivo in data 8 novembre 2023

SI CONVIENE

quanto segue tra il Ministero della Giustizia, che interviene al presente atto nella persona del dott. Angelo Mariano Bozza, giusta delega di cui in premessa e l’Azienda Speciale per i Servizi Sociali del Comune di Montesilvano nella persona del legale rappresentante Eros Donatelli

Art. 1
Attività da svolgere

L’Ente Azienda Speciale per i Servizi Sociali del Comune di Montesilvano si impegna a favorire l’applicazione delle disposizioni normative in premessa richiamate, affinché i condannati alla pena del lavoro di pubblica utilità prestino la loro attività non retribuita in favore della collettività nell’ambito della propria struttura organizzativa.

L’Amministrazione specifica che la predetta attività ha ad oggetto le seguenti prestazioni, secondo la professionalità o le attitudini del soggetto:

  1. manutenzione aree verdi, immobili di proprietà o gestione comunale;
  2. pulizie varie sedi (padiglioni, palacongressi, cimitero, centro sportivo, spazio famiglia, asili nido);
  3. uscierato presso uffici amministrativi e di accoglienza;
  4. attività amministrativa di supporto presso uffici amministrativi;
  5. supporto equipe del servizio SAI;
  6. supporto organizzativo agli eventi estivi (allestimento sedi, pulizie, ecc.)

Il numero massimo annuo di condannati che l’Amministrazione si impegna ad accogliere è di 15 unità.

Tale numero potrà essere superato, previo nulla osta dello stesso Ente.

Art.2
Modalità di svolgimento

L’attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto nella sentenza di condanna, nella quale il giudice, a norma dell’art. 33 comma 2, del citato Decreto legislativo, indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità.

Art.3
Coordinatori delle prestazioni

L’Amministrazione che consente alla prestazione dell’attività non retribuita individua, ai sensi dell’art.2 comma 2 del D.M. 26.03.2001, nel Dirigente Responsabile del Settore Risorse Umane la persona incaricata di coordinare la prestazione dell’attività lavorativa dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni.

Il predetto Dirigente individua tra gli assistenti sociali dell’ente - Area Inclusione Sociale colui che, sulla scorta di incarico attribuito in forma scritta, avrà il compito di inserire il condannato nei diversi ambiti lavorativi. Questi dovrà mantenere i rapporti con gli operatori dei vari servizi, dovrà segnalare eventuali inadempienze e, in generale, dovrà seguire il condannato durante il periodo di inserimento.

L’Amministrazione Comunale si impegna a comunicare tempestivamente al Presidente del Tribunale i nominativi dei titolari di funzioni organizzative incaricati di coordinare l’attuazione della presente convenzione ed eventuali integrazioni o modifiche.

Art. 4
Modalità di trattamento

Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, l’Ente si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l’integrità fisica e morale dei condannati, curando altresì che l’attività prestata sia conforme a quanto previsto in convenzione.

In nessun caso l’attività potrà svolgersi in modo da impedire l’esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona, conformemente a quanto dispone l’art. 4 commi 2 e ss. del citato D. Lgs..

L’Amministrazione si impegna, altresì, a che i condannati possano fruire del trattamento terapeutico, delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze ove tali servizi siano già a disposizione.

Art. 5
Divieto di retribuzione – Assicurazioni sociali

È fatto divieto all’Ente di corrispondere ai condannati una retribuzione, in qualsiasi forma, per attività da essi svolta.

È obbligatoria ed è a carico dell’Ente l’assicurazione dei condannati contro gli infortuni per malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso terzi.

L’Ente, pertanto, si impegna ad estendere le coperture assicurative di cui sopra a favore dei lavoratori di pubblica utilità.

Art. 6
Violazione degli obblighi

I soggetti incaricati, ai sensi dell’art. 3 della presente convenzione, di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni hanno l’obbligo di comunicare senza ritardo al Giudice che ha applicato la sanzione, le eventuali violazioni degli obblighi del condannato, secondo l’art. 56 del D. Lgs. 274/2000.

Art. 7
Relazione sul lavoro svolto

I soggetti incaricati ai sensi dell’art. 3 della presente convenzione redigono, terminata l’esecuzione della pena, una relazione, da inviare al giudice che ha applicato la sanzione, che documenti l’assolvimento degli obblighi inerenti al lavoro svolto del condannato.

Art. 8
Durata dell’accordo

La presente convenzione avrà la durata di anni 5 (cinque) a decorrere dalla firma della presente ed è rinnovabile.

Art. 9
Risoluzione della convenzione

Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato, salvo eventuali responsabilità a termine di legge delle persone preposte secondo il relativo ordinamento al funzionamento dell’ente.

Art. 10
Relazione sull’applicazione della convenzione

Il Settore Risorse Umane predisporrà annualmente una relazione sullo svolgimento delle attività espletate ai sensi della presente convenzione, da comunicare al Presidente del Tribunale.

Copia della presente convenzione viene trasmessa:

  • al Ministero della Giustizia – Dipartimento per la giustizia civile e di comunità -Direzione generale per l’esecuzione penale esterna e di messa alla prova – Ufficio primo;
  • alla Cancelleria del Tribunale, per essere inclusa nell’elenco degli Enti convenzionati di cui all’art.7 del decreto Ministeriale citato in premessa;
  • all’Ufficio di Esecuzione Penale Esterna;
  • al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati.

Pescara, 5 marzo 2024

Comune di Montesilvano
Azienda Speciale per i Servizi Sociali
dott. Eros Donatelli

Il Presidente del Tribunale
dott. Angelo Mariano Bozza