Convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità tra il Tribunale di MODENA e l’Automobile Club Modena - 22 dicembre 2023
22 dicembre 2023
CONV. 110 Prot.894/I
TRIBUNALE DI MODENA
CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITA' AI SENSI DELL'ART. 54 DEL D. L.VO 28 AGOSTO 2000 N. 274 E DELL'ART. 2 DEL DECRETO MINISTERIALE 26 MARZO 2001
TRA
il Ministero della Giustizia, che interviene nel presente atto nella persona del dott.ssa Emilia Salvatore, Presidente f.f. del Tribunale Ordinario di Modena, giusta delega di cui in premessa (di seguito “il Tribunale”)
E
l’Automobile Club Modena (di seguito "l'Ente"), con sede legale in Modena, Viale G.Verdi, 7, nella persona del legale rappresentante Cav. Credi Vincenzo che interviene in proprio e in rappresentanza dell’Ente
PREMESSO CHE
- a norma dell’art. 54 del D. Lgs. 28 agosto 2000 n. 274, richiamato dall’art. 165 c.p. così come modificato dalla Legge 11 giugno 2004 n. 145, nonché degli artt. 186 comma e 187 del Codice della Strada così come modificato dalla legge 29 luglio 2010 n. 120, il Giudice può applicare, su richiesta dell’imputato o se l’imputato non si oppone, la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso enti ed organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato;
- l’art. 2, comma 1 del decreto ministeriale 26 marzo 2001, emanato a norma dell’art. 54 comma 6 del citato Decreto Legislativo, stabilisce che l’attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di Convenzioni da stipularsi con il Ministero della Giustizia, o, su delega di questo, con il Presidente del Tribunale nel cui Circondario sono presenti le Amministrazioni, gli Enti o le Organizzazioni indicati nell’art. 1, comma 1 del Decreto Ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;
- il Ministro della Giustizia con l’allegato atto ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle Convenzioni;
- che l’Amministrazione/Ente firmataria/o della presente Convenzione, presso il quale può essere svolto il lavoro di pubblica utilità, rientra tra quelli indicati nell’art. 54 del citato Decreto Legislativo n. 274/2000.
Tutto ciò premesso, che costituisce parte integrante della presente Convenzione
SI CONVIENE E STIPULA
la presente Convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità ai sensi dell’art. 54 del D. Lgs. 28 agosto 2000 n. 274 e dell’art. 2 del Decreto Ministeriale 26 marzo 2001
Art. 1
Attività da svolgere
Si conviene che i soggetti condannati alla pena del lavoro di pubblica utilità, ai sensi dell'art. 54 del Decreto Legislativo citato in premessa, prestino la propria attività lavorativa non retribuita in favore della collettività.
In conformità a quanto previsto dall’articolo 1 del Decreto Ministeriale citato in premessa, l’Amministrazione/Ente specifica che l’attività non retribuita in favore della collettività ha per oggetto le prestazioni di seguito elencate:
lavori espletati nelle strutture dell’Amministrazione con precipuo riferimento al ramo sociale e, per quanto concerne le ipotesi di cui all’art. 186, comma 9 bis e 187 comma 8 bis del Codice della Strada, in via prioritaria nel campo della sicurezza e dell’educazione stradale.
Le Amministrazioni/Ente si riserva la discrezionalità in merito alla disponibilità ad accogliere il lavoratore presso le proprie strutture, anche con riferimento alla compatibilità degli orari lavorativi con l’organizzazione dei servizi dell’Amministrazione/Ente.
Art. 2
Modalità di svolgimento
L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta dai condannati in conformità con quanto disposto nella sentenza di condanna, nella quale il giudice, a norma dell'art. 33 comma 2 del citato Decreto Legislativo, indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità, con riferimento a quanto indicato all’art.1.
Art. 3
Soggetti incaricati di coordinare le prestazioni
I soggetti indicati dal comma 2 dell’art. 2 del D.M. 26 marzo 2001 incaricati di coordinare la prestazione lavorativa del condannato e di impartire a quest’ultimo le relative istruzioni sono:
- il Dott. Ing. Tempesta Antonio Salvatore, nonché il Rag. Ascari Fabrizio, (di seguito “i Coordinatori”); i predetti Coordinatori provvedono, inoltre, alle verifiche di cui all’art. 6 della presente Convenzione ed alla redazione della prevista relazione che documenti l’assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato, da trasmettersi al giudice che ha applicato la sanzione;
- i soggetti indicati in precedenza, per le attività da svolgere presso i rispettivi servizi dell’Amministrazione/Ente hanno lo specifico incarico di coordinare l’attività del singolo condannato affidato al servizio, di impartire le istruzioni, di provvedere alle verifiche di cui all’art. 6 della presente Convenzione e di provvedere alla redazione della prevista relazione che documenti l’assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato, da trasmettersi al Coordinatore cui compete la trasmissione della medesima al giudice che ha applicato la sanzione.
La disponibilità dell’ Amministrazione/Ente potrà essere verificata contattando il Rag. Ascari Fabrizio telefonicamente al 059 247620 oppure tramite e-mail ascari@acimodena.it - come da allegato E) i soggetti individuati dai Coordinatori per le attività da svolgere presso le specifiche strutture dell’Amministrazione con specifico incarico di coordinare l’attività da svolgere presso il singolo condannato affidato alla struttura, di impartire le istruzioni e di provvedere alle verifiche di cui all’art. 6 della presente convenzione.
L’inserimento potrà essere preceduto da un colloquio volto a valutare il curriculum dell’interessato ai fini di una idonea collocazione all’interno della struttura.
L’Amministrazione/Ente si impegna a comunicare tempestivamente al Tribunale eventuali integrazioni e/o sostituzioni dei nominativi ora indicati.
Art. 4
Modalità del trattamento
Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, l’Amministrazione/Ente si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale dei condannati, curando altresì che l’attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla Convenzione.
In nessun caso l'attività potrà svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona, conformemente a quanto dispone l’art. 54, commi 2, 3 e 4 del citato Decreto Legislativo.
Il condannato impegnato in attività che richiedono l’uso di dispositivi di protezione individuale, è tenuto a dotarsene secondo le istruzioni fornite dall’Amministrazione/Ente, che provvederà a riscontrarne la conformità a quanto previsto dalla normativa vigente.
L’Amministrazione/Ente si impegna altresì a che i condannati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.
Art. 5
Divieto di retribuzione – Assicurazioni sociali
È fatto divieto all'Amministrazione/Ente di corrispondere ai condannati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta. È obbligatoria ed è a carico dell’Amministrazione/Ente ospitante l'assicurazione dei condannati contro gli infortuni e le malattie professionali, nonché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi.
Art. 6
Verifiche e relazione sul lavoro svolto
L’Amministrazione/Ente ha l’obbligo di comunicare quanto prima all’Autorità di Pubblica Sicurezza competente ed al Giudice che ha applicato la sanzione le eventuali violazioni degli obblighi del condannato secondo l’art. 56 del Decreto Legislativo (se il condannato, senza giustificato motivo, non si reca nel luogo dove deve svolgere il lavoro di pubblica utilità o lo abbandona o si rifiuta di prestare le attività di cui è incaricato, ecc.).
Al termine dell'esecuzione della pena, i soggetti incaricati ai sensi dell'art. 3 della Convenzione di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni, dovranno redigere una relazione da inviare al giudice che ha applicato la sanzione e che documenti l'assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato.
Art. 7
Risoluzione della convenzione
Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla Convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato, salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte secondo il relativo ordinamento al funzionamento dell'Amministrazione/Ente.
Art. 8
Durata della Convenzione
La Convenzione avrà durata fino al 31/12/2026 dalla data della sua sottoscrizione da entrambe le parti e si intende tacitamente rinnovata per lo stesso periodo, fatta salva la facoltà di recesso di una delle parti da comunicare entro tre mesi prima della scadenza originaria o rinnovata.
Copia della Convenzione è trasmessa alla Cancelleria del Tribunale per essere inclusa nell’elenco degli Enti convenzionati di cui all’art. 7 del decreto ministeriale, nonché al Ministero della Giustizia - Direzione Generali per gli Affari Penali.
Modena li, 22.12.2023
Per il Tribunale di Modena
Il Presidente del Tribunale f.f.
Dott.ssa Emilia Salvatore
Per l’Ente
Il Presidente
Cav. Credi Vincenzo
Per Aciservice Modena Srl
L’Amministratore Unico
Ing. Antonio Salvatore Tempesta