Protocollo operativo in materia di pene sostitutive delle pene detentive brevi e di sospensione del procedimento con messa alla prova tra Tribunale, Procura della Repubblica, Ufficio locale di esecuzione penale esterna, Consiglio dell’ordine degli avvocati e Camera penale di BENEVENTO - 16 novembre 2023

16 novembre 2023

PROTOCOLLO OPERATIVO

IN MATERIA DI PENE SOSTITUTIVE DELLE PENE DETENTIVE BREVI E DI SOSPENSIONE DEL PROCEDIMENTO CON MESSA ALLA PROVA TRA

TRIBUNALE DI BENEVENTO

PROCURA DELLA REPUBBLICA DI BENEVENTO

UFFICIO LOCALE DI ESECUZIONE PENALE ESTERNA DI BENEVENTO

CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BENEVENTO

CAMERA PENALE DI BENEVENTO

L’anno 2023 nel mese di Novembre il giorno 16.11.2023 in Benevento, presso il Tribunale, il Presidente del Tribunale d.ssa Marilisa Rinaldi, il Procuratore della Repubblica, dr. Aldo Policastro, il Direttore dell’Ufficio Locale di Esecuzione Penale Esterna, d.ssa Marisa Bocchino, il Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati, Avv. Stefania Pavone, il Presidente della Camera Penale Avv. Simona Barbone convengono quanto segue.

Il presente protocollo, che sostituisce ogni altro precedente, è finalizzato a ottimizzare i processi e i tempi di lavoro dei servizi della Giustizia, rendendone più agevole il funzionamento e migliorandone l’efficienza organizzativa, anche alla luce delle disposizioni introdotte con il D.lgs. n. 150/2022.

L’accordo ha i seguenti obiettivi:

  • Concordare, semplificare e velocizzare, nell’ottica di massima collaborazione tra i diversi soggetti istituzionali coinvolti, le principali modalità di svolgimento dei rispettivi ruoli e attività, al fine di realizzare e sviluppare al meglio il sistema di sanzioni e misure di comunità complessivamente ad oggi introdotto;
  • Garantire agli indagati e agli imputati il diritto all’informazione sugli istituti e le relative modalità di accesso agli stessi, in conformità con la Direttiva 2012/13/UE del Parlamento europeo del 22 maggio 2012 del Consiglio, individuando modalità concrete per il suo assolvimento;
  • Agevolare l’accesso agli istituti predisponendo procedure trasparenti e condivise, attraverso prassi tecnico operative concordate;
  • Garantire l’individualizzazione dei percorsi mediante predisposizione di programmi di trattamento adeguati e personalizzati.

Tanto premesso, le parti firmatarie convengono quanto segue.

PARTE PRIMA: IL PRESIDIO DI PROSSIMITÀ DELL’UEPE

  1. È istituito un presidio di prossimità dell’Ufficio di esecuzione penale esterna presso il Tribunale di Benevento con funzioni informative e operative per l’utenza e di raccordo con l’autorità giudiziaria e con l’avvocatura, relativamente ai provvedimenti di competenza della magistratura di cognizione.
  2. Il presidio è deputato a svolgere le seguenti funzioni:
    • raccordo con le cancellerie, l’A.G e l’avvocatura;
    • ricevimento utenza per: predisposizione dei programmi di trattamento; informazioni e consulenza sulle misure penali di comunità e percorsi di giustizia riparativa; avvio, gestione e valutazione di tali misure;
    • promozione delle convenzioni per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità
  3. Il presidio è gestito dall’UEPE che individuerà, possibilmente secondo il criterio della multi-professionalità, gli operatori deputati allo svolgimento delle predette attività, coordinati da un funzionario referente.
  4. Per la realizzazione del presidio il Tribunale fornirà spazi adeguati al ricevimento dell’utenza, arredi e materiali informatici.
  5. Il Presidio è collocato presso il Tribunale di Benevento nell’Aula di udienza sita al piano terra e sarà attivo nella giornata del venerdì dalle ore: 9.30 alle ore 12.30. L’orario sarà indicato nel sito del Tribunale. Il ricevimento del pubblico sarà possibile tramite accesso diretto e su appuntamento in presenza e da remoto. Sarà inoltre garantito il ricevimento telefonico tramite utenza cellulare dedicata in orari e giorni concordemente individuati tra le parti.

PARTE SECONDA: MESSA ALLA PROVA

  1. (Proposta di messa alla prova da parte del Pubblico Ministero)
    1.1 Quando, ai sensi dell’art.464-ter.1 c.p.p., il Pubblico Ministero valuti di proporre all’indagato la messa alla prova nel corso delle indagini, provvederà ad indicarne la durata e i contenuti essenziali nell’avviso di conclusione delle indagini preliminari per la formulazione del quale potrà avvalersi dell’UEPE, soprattutto nei casi di particolare complessità. Nell’ipotesi in cui il PM ritenga necessario richiedere all’UEPE i contenuti essenziali del programma trattamentale, quest’ultimo fornirà entro 30 giorni informazioni circa le modalità di svolgimento della misura, tali da non pregiudicare le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute dell'imputato, nonché la tipologia di attività ritenuta più idonea al caso di specie.
    1.2 Qualora l’indagato aderisca alla proposta, formulata l’imputazione da parte del PM, il Giudice per le indagini preliminari provvederà a richiedere all’UEPE il programma di trattamento redatto d’intesa con l’imputato; l’UEPE provvederà nel termine di mesi 3. Il difensore si farà parte diligente nel proporre il/gli ente/i presso il quale potrà essere svolto il lavoro di pubblica utilità, in linea con la tipologia precedentemente individuata dall’UEPE.
     
  2. (Istanza di sospensione del procedimento penale con messa alla prova e di elaborazione del programma di trattamento da parte dell’indagato e imputato)
    2.1 In caso di istanza di sospensione del procedimento con messa alla prova nel corso delle indagini preliminari ai sensi dell’art. 464-ter c.p.p. ovvero da parte dell’imputato ai sensi dell’art. 464-bis c.p.p., l’indagato o l’imputato allegheranno attestazione di avvenuta consegna a mezzo PEC dell’istanza di elaborazione del programma di trattamento inviata all’UEPE territorialmente competente in base al domicilio. Nel solo caso di presentazione dell’istanza presso il Presidio, sarà rilasciata una ricevuta attestante la ricezione della richiesta.
    2.2 L’istanza di elaborazione del programma di trattamento (allegato n. 1 – modello di istanza), corredata di procura speciale ove presentata dal difensore, contiene:
    • Nome, cognome, luogo e data di nascita dell’interessato;
    • Indirizzo di residenza e di domicilio effettivo;
    • Recapiti dell’interessato (cellulare, mail, PEC);
    • Indicazione sintetica della situazione personale e familiare;
    • Indicazioni relative allo stato di occupazione;
    • documentazione attestante l’eventuale inabilità lavorativa e/o accertamenti inerenti alla residua capacità lavorativa ai sensi della L. 68/1999;
    • documentazione di servizi sociali e sanitari rilevanti per l’elaborazione del programma;
    • Eventuale dichiarazione di disponibilità di ente per lavoro di pubblica utilità;
    • Titolo di soggiorno (solo per cittadini stranieri);
    • Indicazioni relative all’eventuale risarcimento eseguito, offerto o proposto in favore della parte offesa e circa la disponibilità a un percorso di giustizia riparativa;
    • A.G. procedente, RGNR del procedimento, titolo di iscrizione o capo di imputazione, eventuale udienza già fissata;
    • Indicazione del difensore e dei suoi recapiti (telefono, mail, PEC)
       
  3. (Lavoro di pubblica utilità e dichiarazione di disponibilità dell’ente convenzionato)
    L’imputato e il difensore si faranno parte diligente nel proporre il/gli ente/i convenzionato/i ove il lavoro di pubblica utilità potrà essere svolto, trasmettendo la relativa dichiarazione di disponibilità all’UEPE a mezzo PEC, ove possibile, già direttamente con l’istanza di programma di trattamento per messa alla prova e, in ogni caso, non oltre il termine di 20 giorni dall’udienza di valutazione.
     
  4. (Udienza per la valutazione dell’ammissibilità della richiesta di messa alla prova e fissazione di nuova udienza)
    4.1 Il Giudice, sentiti il PM e l’eventuale persona offesa, nel caso non rinvenga profili di inammissibilità, rinvia a nuova udienza, che verrà fissata a (termine da indicare nelle singole sedi, orientativamente individuato in 3 mesi), per consentire l’elaborazione del programma di trattamento.
    4.2 Il provvedimento con l’esito della deliberazione sull’ammissibilità sarà tempestivamente trasmesso all’UEPE dalla competente cancelleria all’indirizzo prot.uepe.benevento@giustiziacert.it. con l’indicazione, tra l’altro, dei contenuti del programma ritenuti essenziali. Inoltre, qualora ne ritenga la necessità, l’A.G. richiederà la comparizione dell’imputato all’udienza successiva per l’ammissione alla messa alla prova, oltreché per verificare la volontarietà della richiesta (art. 464-ter, comma 2, c.p.p.), anche al fine di acquisirne il consenso rispetto alle eventuali modifiche o integrazioni del programma concordato con l’UEPE.
     
  5. (Elaborazione e proposta del programma da parte dell’UEPE – Indagine socio-familiare)
    5.1 L’UEPE, esaminata la domanda e la documentazione, a seguito dell’indagine socio-familiare, predisporrà, d’intesa con il richiedente, il programma di trattamento (v. allegato n. 2), che verrà consegnato all’interessato e trasmesso all’A.G. entro e non oltre cinque giorni antecedenti la data di udienza precedentemente comunicata dalla competente cancelleria.
    5.2 Con riferimento all’elaborazione del programma di trattamento:
    • l'indagato/imputato (e/o il suo difensore), qualora la vittima del reato sia identificabile, prospetterà all'UEPE contenuti e modalità per il risarcimento del danno, le condotte riparatorie e le restituzioni;
    • l’UEPE potrà proporre percorsi di giustizia riparativa subordinati all’adesione volontaria delle parti, all’approvazione dell’A.G. e alle risorse disponibili, nonché alla valutazione di fattibilità della mediazione da parte del servizio di giustizia riparativa;
    • saranno articolate le diverse tipologie di impegno e, relativamente al lavoro di pubblica utilità, le modalità e tempi di svolgimento compatibili con la disponibilità dell'Ente accogliente e le esigenze dell'indagato/imputato;
    • L’UEPE dovrà inserire nel programma di trattamento, ove necessario, l’attivazione di specifiche attività e iniziative trattamentali, tali da favorire l’acquisizione della consapevolezza del disvalore del fatto per cui si procede e la attiva partecipazione dell’interessato a iniziative tali da incrementare il benessere e la sicurezza delle comunità ove il fatto ha avuto luogo. 5.3 In relazione all’indagine socio-familiare, fatte salve diverse richieste dell’A.G., le parti concordano, al fine di garantire l’individualizzazione dei programmi salvaguardando le esigenze di semplificazione e celerità, le seguenti procedure:
      1. semplificata: trasmissione all’A.G. del solo programma di trattamento predisposto d’intesa con l’indagato/imputato relativamente a contravvenzioni o reati di lieve entità e comunque, nel caso di imputati che non presentino situazioni di particolare complessità né dipendenze o patologie psichiatriche accertate. Resta, naturalmente, ferma la facoltà dell’A.G. e dell'UEPE di chiedere/trasmettere l'indagine socio-familiare in considerazione del caso concreto e dell’opportunità di un approfondimento per la valutazione dell’applicazione dell’istituto;
      2. ordinaria: svolgimento dell’indagine socio-familiare da parte dell’operatore incaricato che viene trasmessa all’A.G. insieme al programma di trattamento;
      3. complessa: svolgimento dell’indagine socio-familiare da parte di équipe multidisciplinare che viene trasmessa all’A.G. insieme al programma di trattamento per i casi che evidenzino particolare complessità e/o fragilità.
         
  6. (Udienza di sospensione del procedimento e messa alla prova)
    L’AG, ove ritenga idoneo il programma o dopo aver disposto eventuali integrazioni, emette ordinanza di sospensione del procedimento penale con messa alla prova stabilendo la durata della stessa, la durata dello svolgimento dei lavori di pubblica utilità e la data di udienza volta a verificarne l’esito, fissata almeno due mesi dopo la conclusione della misura.
     
  7. (Avvio della messa di messa alla prova)
    7.1 L’ordinanza di sospensione del procedimento con messa alla prova, con allegato il programma di trattamento approvato è tempestivamente trasmessa all’UEPE, a cura della cancelleria.
    7.2 L’ordinanza di ammissione alla MAP conterrà la prescrizione all’imputato di prendere contatti con l’UEPE entro 10 giorni dall’udienza per la tempestiva presa in carico, tramite richiesta appuntamento presso l’UEPE o presso il Presidio di prossimità (telefono, email). Qualora il termine decorra inutilmente, l’UEPE ne informerà l’A.G. e il difensore. La messa alla prova decorre dalla sottoscrizione del verbale di fronte all’UEPE/presidio di prossimità. Il verbale resterà agli atti dell’UEPE che comunicherà all’A.G. gli esatti termini dell’inizio e della conclusione della MAP nella relazione di cui al punto successivo.
    L’UEPE, acquisita l’ordinanza, provvederà a comunicare l’avvio della misura all'Ente presso il quale verrà svolto il lavoro di pubblica utilità. Nel corso della misura, l’UEPE verificherà il rispetto degli impegni previsti dal programma di trattamento.
     
  8. (Esecuzione della messa alla prova)
    8.1 Nel corso della misura, l’UEPE verificherà il rispetto degli impegni previsti dal programma di trattamento.
    8.2 Per ciò che concerne le modalità di svolgimento del lavoro di pubblica utilità, esse potranno essere adeguate in considerazione delle esigenze dell'Ente e dell’imputato, fermo restando l'obbligo di svolgere il numero complessivo di ore di lavoro stabilite in ordinanza e/o nel programma di trattamento approvato.
    8.3 Qualora l’UEPE rilevi elementi significativi rispetto all’andamento della misure, relazionerà tempestivamente all’A.G. sullo stato di attuazione del programma di trattamento, nonché sulle eventuali proposte di modifica e le trasgressioni che potrebbero determinare la sospensione della prova.
     
  9. (Udienza di valutazione dell’esito della messa alla prova)
    9.1 L’UEPE trasmette al Tribunale una relazione sul decorso e sull'esito della prova medesima, entro 1 mese dalla fine della messa alla prova e, comunque, entro cinque giorni prima dell’udienza fissata per la valutazione sullo svolgimento della prova stessa.
    9.2 Il Giudice, acquisite le informazioni dell’UEPE, valuta in udienza l’esito della prova e, in caso positivo, dichiara l’estinzione del reato. Se la prova ha avuto esito negativo, dispone che il procedimento penale riprenda il suo corso. L’esito dell’udienza verrà in ogni caso trasmesso all’UEPE per l’inserimento nella banca dati interforze SDI nonché per la corretta archiviazione del fascicolo.

PARTE TERZA: LE PENE SOSTITUTIVE

Con l’entrata in vigore del D. Lgs n. 150/2022, dal 30 dicembre 2022 sono applicabili dal giudice ordinario nella fase della cognizione le nuove pene sostitutive delle pene detentive brevi, inserite oggi a pieno titolo nel novero delle risposte sanzionatorie dell’ordinamento alle violazioni della legge penale, ai sensi dell’art. 20-bis c.p. e della novellata L. 689/81.

La finalità del presente protocollo, di taglio pratico ed operativo, è quella di agevolare la diffusione dell’istituto, ottimizzandone i tempi, fornendo ai giudici, avvocati e funzionari degli U.E.P.E. uniformi modalità applicative, nel rispetto della normativa vigente e dell’autonomia interpretativa dei vari operatori del diritto interessati.

In questa direzione, la natura “concordata” della pena sostituiva suggerisce al difensore di rendersi parte diligente attraverso produzioni documentali complete, che rendano superflua o quantomeno più agevole l’istruttoria preliminare, fino ad evitare, quando possibile, sia l’intervento preventivo dell’UEPE (che resta indispensabile per legge solo in caso di semilibertà), sia la seconda udienza ex art. 545 bis c.p.p.

A tale fine le parti convengono di giungere all’applicazione delle pene sostitutive in base al seguente schema operativo:

  1. Adempimenti e funzioni del difensore

All’udienza programmata per la definizione del giudizio, il difensore si impegna, in caso di assenza dell’imputato, a munirsi di procura speciale, se interessato all’applicazione di una pena sostitutiva.

Può domandare l’applicazione di una o più pene sostitutive già in sede di conclusioni, anche subordinate, indicando quella/e prescelta/e dalla parte.

L’assenza fisica dell’imputato ovvero l’indisponibilità della procura speciale da parte del difensore non sono motivo di necessario differimento dell’udienza, che tuttavia il giudice può concedere discrezionalmente, su istanza del difensore, in considerazione delle ragioni addotte e della concreta prevedibilità di applicazione di una pena sostitutiva.

In caso di applicazione della pena su richiesta delle parti, il difensore deposita la documentazione necessaria e richiede l’eventuale consenso del P.M. titolare prima dell’udienza, concordando la pena sostituiva e le condizioni della stessa. In caso di richiesta di sostituzione della pena con pena pecuniaria, il P.M., se ha prestato il consenso, effettua le verifiche reddituali e patrimoniali ai fini dell’accordo sulla sostituzione.

Il difensore deposita la documentazione necessaria anche nel caso in cui la richiesta di pena sostitutiva venga formulata all’esito del giudizio ordinario.

In particolare, a titolo esemplificativo, il difensore si impegna a depositare la seguente documentazione utile per la discussione per

  1. PENA PECUNIARIA SOSTITUTIVA

Riferimento telefonico cellulare ed e-mail di imputato e difensore;
Ultima dichiarazione dei redditi e, in assenza, modello ISEE;
Bollette degli ultimi 3 mesi;
Eventuali contratti di mutuo e finanziamenti in essere;
Visure catastali;
PRA;
Dichiarazione di parte relativa a conti correnti e depositi titoli;
Altra documentazione ritenuta utile dalla difesa.

  1. DETENZIONE DOMICILIARE SOSTITUTIVA

Riferimento telefonico cellulare ed e-mail di imputato e difensore;
indicazione del domicilio dove il condannato chiede di trascorrere la DD sostitutiva;
documentazione comprovante la legittimità del titolo di detenzione dell'immobile e dichiarazione di disponibilità di eventuali conviventi;
documentazione comprovante l'effettività e la legittimità dell'attività lavorativa (contratto di lavoro, buste paga, partita IVA) oppure formative e di studio;
indicazione di altre fonti di reddito;
indicazione di esigenze di salute e/o del programma di cura in atto con le eventuali certificazioni (certificazione di dipendenza e programma terapeutico dichiarato idoneo da una struttura sanitaria pubblica - SERD), o privata accreditata ex art. 94 d.p.r. 309/90;
esigenze familiari o personali (scuola e trasporto dei figli e necessità di spostamenti).

  1. LAVORO DI PUBBLICA UTILITA' PRESSO ENTE CONVENZIONATO O PUBBLICO

riferimento telefonico ed e-mail di imputato e difensore;
disponibilità dell'ente tra quelli indicati nell'art. 56 bis 1.689/81 alla presa in carico per il L.P.U. con programma dettagliato del tipo di attività cui sarà destinato il soggetto, dei giorni e orari in cui il lavoro potrà essere svolto.

  1. SEMILIBERTA’

documentazione comprovante l'effettività e legittimità dell'attività lavorativa (contratto di lavoro e/o buste paga recenti, partita IVA, visura commerciale) o di altra attività di studio o formazione in corso o che si intenda avviare;
stato di famiglia e certificato di residenza;
esigenze personali o familiari (scuola e sport dei figli e necessità di spostamenti);
indicazione di esigenze di salute e/o del programma di cura in atto con le eventuali certificazioni (certificazione di dipendenza e programma terapeutico dichiarato idoneo da una struttura sanitaria pubblica - SERD, o privata accreditata ex art. 94 d.p.r. 309/90).

Ulteriore documentazione potrà essere depositata dal difensore all’UEPE, nel caso in cui il giudice abbia ritenuto di interpellare il suddetto ufficio ai sensi del co. 3 dell’art. 545 bis c.p.p.
Ove occorra il difensore può depositare memoria integrativa al Giudice fino a 5 giorni prima dell’udienza ai sensi dell’art. 545 bis co. 2 c.p.p.

  1. Adempimenti e funzioni del giudice

2.1 Udienza di definizione del giudizio

All’udienza programmata per la definizione del giudizio, se il difensore ha avanzato, in sede di conclusioni, richiesta di applicazione di una o più pene sostitutive, il giudice raccoglie il parere del P.M. in udienza prima di ritirarsi per la decisione. Qualora il giudice ritenga non sussistenti i presupposti per la sostituzione emette dispositivo e dà motivazione del diniego in sentenza.

In ogni caso, il giudice, alla lettura del dispositivo, se non concede la pena sospesa e se ritiene che sussistano allo stato i requisiti formali (misura della pena inflitta, assenza di sospensione della pena, assenza delle condizioni ostative di cui all’art. 59 L. 689/81) e sostanziali (desunti dai criteri di cui all’art. 58 L. 689/81), dà avviso alle parti della possibilità di accedere alle pene sostitutive, invitando la parte ad esprimere il consenso (ad eccezione della pena sostituiva pecuniaria che può essere irrogata d’ufficio) ed il pubblico ministero ad esprimere il parere.

2.2 Acquisizione contestuale del consenso e decisione immediata

Qualora l’imputato o il procuratore speciale forniscano il consenso alla sostituzione, il giudice può contestualmente procedere a sostituire la pena irrogata, indicando la pena sostitutiva con gli obblighi e le prescrizioni corrispondenti, trasmettendo all’UEPE, solo allorché sia divenuta irrevocabile:

  • la sentenza completa del dispositivo integrato;
  • tutta la documentazione prodotta all’udienza dall’imputato o il suo difensore ritenuta utile per l’esecuzione.

2.3 Sospensione del processo e rinvio dell’udienza

Se non è possibile decidere immediatamente, il giudice sospende il processo e i termini fissati per il deposito della motivazione e fissa una apposita udienza non oltre 60 giorni.

L'udienza di rinvio di regola sarà fissata alla data più prossima al sessantesimo giorno.

Il P.M., all'esito dell'esame della documentazione prodotta dalla difesa, esprime parere sulla sostituzione.

 

2.4 Istruttoria

Quando l’A.G. valuta di non disporre di elementi sufficienti per la sostituzione, può acquisire dalle banche dati, dalle FF.OO. e dall’UEPE tutte le informazioni in relazione alle condizioni di vita, personali, familiari, sociali, economiche e patrimoniali dell'imputato. A tal fine, per quanto attiene al coinvolgimento dell’UEPE, nell’ottica di una maggiore celerità del procedimento, si conviene di limitare le richieste di informazioni alle situazioni in cui l’A.G. ritenga specificamente necessario il contributo dell’UEPE, indicativamente per pene volte all’applicazione della semilibertà e detenzione domiciliare sostitutiva.

Nel caso di coinvolgimento dell’UEPE il giudice sospende il processo ex art. 545bis cc.1 e 2 c.p.p., e fissa un’apposita udienza entro 60 giorni, trasmettendo all’UEPE:

  • il dispositivo di sentenza, nonché il verbale di udienza;
  • tutta la documentazione prodotta all’udienza dall’imputato o dal suo difensore ritenuta utile per l’elaborazione del programma.

Qualora l’A.G. provveda a richiedere alla Polizia Giudiziaria e ai soggetti indicati dall’art. 94 D.P.R. n. 309/1990, le informazioni e i documenti indicati all’art. 545-bis c.p.p., tale richiesta conterrà l’indicazione di trasmettere tale documentazione anche all’UEPE.

2.4.1 Contenuti e modalità dell’attività istruttoria

Almeno 10 giorni prima dell’udienza fissata l’UEPE provvederà a trasmettere il programma di trattamento e le informazioni richieste.

Qualora l’interessato sia sottoposto a misura cautelare, l’ordinanza dovrà prevedere l’autorizzazione del soggetto a recarsi presso l’UEPE/Presidio, previa convocazione, o l’autorizzazione dell’operatore dell’UEPE a recarsi presso l’istituto ove l’interessato è ristretto.

2.4.2 (Elaborazione del programma di trattamento)

Nell’ottica di una maggiore celerità del procedimento, si conviene che:

  1. di norma, il programma di trattamento sarà richiesto all’UEPE, ai fini dell’applicazione della semilibertà e della detenzione domiciliare sostitutive, fatta salva ogni diversa valutazione;
  2. non sarà, di norma e, fatta salva ogni diversa valutazione, richiesto il programma di trattamento per il lavoro di pubblica utilità sostitutivo, considerato che la dichiarazione di disponibilità dell’ente presso cui il condannato svolgerà l’attività dovrà indicare gli elementi necessari alla valutazione del giudice (tipologia di attività, tempi, luoghi e modalità di svolgimento).

L’UEPE formulerà il programma di trattamento in modo tale da assicurare la necessaria flessibilità e limitare il più possibile, nella fase esecutiva, richieste di modifica al giudice competente.

In ogni caso, anche quando il programma non fosse stato richiesto nella fase antecedente alla sostituzione della pena, l’A.G. potrà richiederlo o l’UEPE potrà proporlo anche successivamente, qualora ciò si renda necessario per garantire la finalità rieducativa e la prevenzione del pericolo di recidiva.

Qualora non sia stato possibile elaborare il programma di trattamento entro il termine indicato dall’A.G, l’UEPE ne informa il giudice, indicandone le ragioni e richiedendo l’assegnazione di un ulteriore termine non superiore a 30 giorni.

2.5 (Integrazione del dispositivo e trasmissione atti successivi)

All’udienza fissata, il giudice, qualora decida di sostituire la pena detentiva, integra il dispositivo della sentenza indicando la pena sostitutiva con relativi obblighi e prescrizioni, secondo i modelli allegati.

I provvedimenti dell’A.G. divenuti irrevocabili e trasmessi all’UEPE dovranno necessariamente indicare, ai fini della presa in carico, i dati anagrafici (nome, cognome, data di nascita, domicilio) del condannato e l’indicazione del suo difensore, nonché il dispositivo letto in udienza e il capo di imputazione.

2.6 (Esecuzione delle pene sostitutive)

In riferimento alla fase esecutiva del lavoro di pubblica utilità sostitutivo, le parti potranno adeguare le modalità di svolgimento dell’attività già pattuite in considerazione delle esigenze dell'Ente e del condannato, fermo restando l'obbligo di svolgere il numero complessivo di ore di lavoro stabilite in sentenza. Le relazioni di cui all’art. 63, L. 689/81, sono redatte da parte dell’UEPE ogniqualvolta vi siano informazioni significative da comunicare all’A.G.

Per ciò che concerne l’esecuzione delle pene sostitutive della semilibertà e della detenzione domiciliare, si rinvia agli accordi con la magistratura di sorveglianza.

 

  1. Adempimenti delle cancellerie

La cancelleria del Giudice invia le richieste all’UEPE territorialmente competente, da identificarsi nell’ufficio competente territorialmente in base al luogo dove l’interessato dichiari di fissare il domicilio per l’esecuzione della pena sostitutiva, anche se si tratta di soggetto detenuto altrove, specificando:

  • generalità complete dell’imputato e domicilio noto agli atti
  • difensore nominato e recapiti
  • capo di imputazione

Eventuale esistenza di una misura cautelare in atto a carico dell’interessato ovvero di altri coimputati nello stesso processo

  • tipologia di richiesta effettuata dal Giudice
  • data di rinvio udienza per la decisione ex art. 545bis c.p.p.
  1. Compiti dell’UEPE:

L’UEPE potrà essere interessato in tutti i casi in cui è necessario colmare eventuali lacune istruttorie e al fine di acquisire informazioni sull’imputato, indispensabili a determinare i contenuti e le condizioni della pena sostitutiva e il programma di trattamento della detenzione domiciliare e della semilibertà indicando, in quest’ultimo caso, anche l’istituto più vicino al domicilio del soggetto.

Una volta ricevuta la richiesta da parte della cancelleria, l’UEPE:

  • apre il fascicolo con la documentazione ricevuta
  • acquisisce la documentazione inviata dalla difesa
  • effettua le verifiche necessarie
  • redige il programma di trattamento
  • riceve le sentenze o i decreti penali di condanna per LPU e verifica l’andamento della sanzione sostitutiva del LPU ai sensi dell’art. 63
  • restituisce le informazioni o la relazione al giudice procedente
  1. (Osservatorio per il monitoraggio dell’applicazione del protocollo)

In considerazione delle innovazioni introdotte è istituito un osservatorio che effettuerà monitoraggi semestrali per verificare l’andamento delle prassi concordate e, eventualmente, apportare i necessari aggiornamenti al presente accordo.

L’osservatorio sarà costituito da un rappresentante di ciascuna delle parti firmatarie.

  1. (Formazione comune)

Nell’ottica di favorire un approccio comune e un dialogo costruttivo tra le parti firmatarie sulle modalità applicative di misure e sanzioni di comunità, esse realizzeranno uno o più incontri di formazione comune.

  1. (Convenzioni per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità)

Le parti si impegnano a intraprendere iniziative volte all’aggiornamento e all’ampliamento degli enti convenzionati per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità e a strutturare forme agili e condivise di individuazione delle disponibilità da parte dell’utenza.

  1. (Notificazioni e comunicazioni non obbligatorie)

Le parti convengono che tutte le notificazioni e comunicazioni che non debbano, per espressa previsione normativa, essere effettuate ovvero depositate in cancelleria, avvengono a mezzo di posta elettronica ordinaria ovvero posta elettronica certificata ai seguenti indirizzi:

Tribunale di Benevento
Indirizzi PEO/PEC:
Sezione Penale: dibattimento.penale.tribunale.benevento@giustizia.it
dibattimento.tribunale.benevento@giustiziacert.it

Procura della Repubblica di Benevento
Indirizzi PEO/PEC:
procura.benevento@giustizia.it
prot.procura.benevento@giustiziacert.it

ULEPE di Benevento
Indirizzo PEC : prot.uepe.benevento@giustiziacert.it

Difensore: indirizzo di posta elettronica certificata del difensore, così come risultante dai pubblici registri e comunicato nella richiesta di programma di trattamento.

  1. (Pubblicizzazione del protocollo)

Le parti si impegnano a rendere disponibili sui rispettivi siti web il presente protocollo e la modulistica ad esso allegata.

Il presente protocollo entra in vigore dalla data di sottoscrizione.

Allegati:

  1. modello istanza MAP;
  2. modello di programma di trattamento;
  3. modelli di dispositivi di applicazione delle pene sostitutive
  4. modelli di richiesta di informazioni all’UEPE e alla PG

 

Il Presidente del Tribunale
D.ssa Marilisa Rinaldi

Il Procuratore della Repubblica
Dr. Aldo Policastro

Il Presidente del Consiglio Ordine Avvocati
Avv. Stefania Pavone

Il Presidente della Camera Penale
Avv. Simona Barbone