Convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità tra il Tribunale di LUCCA e l’Associazione Parkinson Lucca E.T.S. - 17 novembre 2023

17 novembre 2023

TRIBUNALE DI LUCCA

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITA’ E MESSA ALLA PROVA
Ai sensi degli artt. 54 del D. Lgs. 28 agosto 2000 n. 274, 2 D.M. 26 marzo 2001, 2 D.M. 8 giugno 2015 n.88

Tra

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

e

Associazione Parkinson Lucca E.T.S.

Premesso

  • che a norma dell’art. 54 del D. Lgs. n. 274 del 28 agosto 2000, il Giudice può applicare, su richiesta dell’imputato, la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso Enti o Organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato;
  • che l’art. 2 comma 1 del DM 26 marzo 2001, emanato a norma dell’art. 54, comma 6, del D.lgs. n. 274 del 28 agosto 2000 stabilisce che l’attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia, o su delega di quest’ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicati nell’art. 1, comma 1, del citato Decreto Ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;
  • che l’art. 186 comma 9bis CdS prevede: “Al di fuori dei casi previsti dal comma 2-bis del presente articolo, la pena detentiva e pecuniaria può essere sostituita, anche con il decreto penale di condanna, se non vi è opposizione da parte dell’imputato, con quella del lavoro di pubblica utilità di cui all’articolo 54 del decreto legislativo 28.08.2000 n. 274(…);
  • che l’art. 187 comma 8bis CdS prevede: “Al di fuori dei casi previsti dal comma 1-bis del presente articolo, la pena detentiva e pecuniaria può essere sostituita, anche con il decreto penale di condanna, se non vi è opposizione da parte dell’imputato, con quella del lavoro di pubblica utilità di cui all’articolo 54 del decreto legislativo 28.08.2000 n. 274”;
  • che l’art. 3 della legge 28.04.2014 n. 67 ha modificato il Codice penale in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova, prevedendo l’inserimento dopo l’art. 168 del codice penale, dell’art. 168bis, il quale stabilisce che “Nei procedimenti per reati puniti con la sola pena edittale pecuniaria o con la pena edittale detentiva non superiore nel massimo a quattro anni, sola, congiunta o alternativa alla pena pecuniaria, nonché per i delitti indicati dal comma 2 dell’articolo 550 del codice di procedura penale, l’imputato può chiedere la sospensione del processo con messa alla prova…OMISSIS…La concessione della messa alla prova è inoltre subordinata alla prestazione di lavoro di pubblica utilità. Il lavoro di pubblica utilità consiste in una prestazione non retribuita, affidata tenendo conto anche delle specifiche professionalità ed attitudini lavorative dell’imputato, di durata non inferiore a dieci giorni, anche non continuativi, in favore della collettività, da svolgere  presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni…OMISSIS..la prestazione è svolta con modalità che non pregiudichino le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute dell’imputato e la sua durata giornaliera non può superare le otto ore. La sospensione del procedimento con messa alla prova dell’imputato non può essere concessa più di una volta…OMISSIS”
  • che l’art. 2 comma 1 del Decreto del Ministero della Giustizia 26/03/2001 stabilisce che l’attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipularsi con il Ministero della Giustizia o, su delega di quest’ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o organizzazione di cui all’art. 1 dello stesso decreto presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;
  • che il Ministro della Giustizia ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni in questione;
  • che l’ente presso il quale potrà essere svolto il lavoro di pubblica utilità rientra tra quelli indicati nell’art. 54 del citato Decreto Legislativo;

SI STIPULA

la presente Convenzione tra il Ministero della Giustizia, che interviene nel presente atto nella persona del dott. Gerardo Boragine, Presidente del Tribunale di Lucca, giusta la delega di cui in premessa e la Associazione Parkinson Lucca E.T.S., c.f. 92070890469, con sede legale in Lucca, Via di San Filippo n. 251, nella persona della Sig.ra Sara Ceragioli, nata a *OMISSIS* il *OMISSIS*, c.f. CRGSRA50T50E715B, in qualità di legale rappresentante dell’Associazione:

Art. 1
Attività da svolgere

L’Ente consente che un numero massimo di 2 condannati alla pena del lavoro di pubblica utilità o soggetti sottoposti alla Messa alla prova ai sensi dell’articolo 54 del Decreto Legislativo citato in premessa, prestino la loro attività non retribuita in favore della collettività nella sede operativa situata c/o A.P.I.C.I., Via di Tiglio n. 1075 - Lucca.

L’attività non retribuita in favore della collettività, in conformità con quanto previsto dall’articolo 1 del Decreto Ministeriale citato in premessa, ha ad oggetto le seguenti prestazioni:

  • aiuto alle persone affette da malattia di Parkinson nello svolgimento delle varie attività (attività motoria, logopedia, motricità fine, stimolazione cognitiva …….) ed aiuto negli spostamenti ai malati con gravi deficit motori.

Da notare che le attività verrebbero svolte sotto la sorveglianza ed il controllo dei terapisti incaricati di svolgere le attività riabilitative.

Le attività si svolgono il pomeriggio dalle ore 15.00 alle ore 17.00 ad esclusione del sabato, della domenica e dei giorni festivi.

Art. 2
Modalità di svolgimento

L’attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto nella sentenza o nel decreto penale di condanna, ove il giudice, a norma dell’articolo 33, comma 2, del citato Decreto Legislativo, indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità, specificata in ore/giorni, limite massimo di ore settimanali da lavorare ed eventuale deroga al superamento dello stesso, su richiesta dell’interessato.

Art. 3
Soggetti incaricati di coordinare le prestazioni

L’Ente, che consente alla prestazione dell’attività non retribuita, individua nel seguente soggetto la persona incaricata di coordinare la prestazione dell’attività lavorativa dei condannati e di impartire loro le relative istruzioni: Sara Ceragioli, Presidente dell’Associazione.

L’Ente si impegna a comunicare tempestivamente al Presidente del Tribunale eventuali integrazioni o sostituzioni del nominativo ora indicato.

Art. 4
Modalità del trattamento

Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, l’Ente si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l’integrità fisica e morale dei condannati, curando altresì che l’attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla Convenzione.

In nessun caso l’attività potrà svolgersi in modo da impedire l’esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona, conformemente a quanto disposto dall’art. 54 - commi 2, 3 e 4 - del citato Decreto Legislativo 28 agosto 2000 n. 274.

L’Ente si impegna altresì a che i condannati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni pratiche per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.

Art. 5
Divieto di retribuzione - Assicurazioni sociali

È fatto divieto all’Ente di corrispondere ai condannati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l’attività da essi svolta. Fatto salvo ogni obbligo di legge, sono obbligatorie e sono a carico dell’Ente ospitante l’assicurazione dei condannati contro gli infortuni e le malattie professionali, nonché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi.

Art. 6
Verifiche e relazione sul lavoro svolto

Al termine del periodo indicato, i soggetti incaricati ai sensi dell’articolo 3 della presente Convenzione di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e di impartire le relative istruzioni dovranno redigere una relazione che documenti l’assolvimento degli obblighi inerenti al lavoro svolto dal condannato o dal soggetto sottoposto alla messa alla prova.

Art. 7
Risoluzione della Convenzione

Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato, salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte, secondo il relativo ordinamento, al funzionamento dell’Ente. 

Art. 8
Durata della Convenzione

La presente Convenzione avrà durata dalla data di sottoscrizione e fino alla data di scadenza fissata per il 31/12/2027, salvo rinnovo per il quinquennio successivo.

Copia della presente convenzione viene trasmessa alla cancelleria del Tribunale, per essere inclusa nell’elenco degli Enti convenzionati di cui all’articolo 7 del Decreto ministeriale citato in premessa, nonché al Ministero della Giustizia – Direzione Generale degli Affari Penali.

Il Presidente del Tribunale
Gerardo Boragine
firmata digitalmente il 17/11/2023

l’Associazione Parkinson Lucca E.T.S.
Sara Ceragioli
firmata digitalmente il 16/11/2023