Convenzioni per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità tra il Tribunale di ALESSANDRIA e II Comune di Fresonara - 4 ottobre 2023

4 ottobre 2023

CONVENZIONE TRA IL TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
E

COMUNE DI FRESONARA

PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITA’ AI SENSI DEGLI ART. 54 DEL D.LGS 28 AGOSTO 2000 N. 274 E ART. 2 DEL D.M. 26 MARZO 2001

Premesso

  • che a norma dell’art. 54 del D.Lgs. 28 agosto 2000 n. 274, il giudice di pace può applicare, su richiesta dell’imputato, e nelle ipotesi previste dall’art. 52 e 55 del D. Lgs. 28 agosto 2000, n. 274 la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato;
  • che l’art. 2 della legge 145 del 2004, nel modificare l’art. 165 del c.p., ha consentito di subordinare la sospensione condizione della pena alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività, a tal fine dichiarando applicabili gli articoli 44 e 54 (commi 2,3,4 e 6) del D.Lgs. n. 274/2000 e le relative convenzioni;
  • che l’art. 73 comma 5 bis inserito dall’art. 4 bis, comma 1, lett. G), del D.L. 30 dicembre 205, n. 272 il giudice può applicare la pena del lavoro di pubblica utilità in sostituzione della pena detentiva e pecuniaria;
  • che l’art. 224 bis del D.Lgs 285 del 1992 (Codice della Strada), così come modificato dalla Legge 21 febbraio 2006, n. 102, prevede che nel pronunciare sentenza di condanna alla pena della reclusione per un delitto colposo commesso con violazione delle norme del codice, il giudice può disporre altresì la sanzione amministrativa accessoria del lavoro di pubblica utilità;
  • che l’art. 186 comma 9 bis del D.Lgs 285 del 1992 (Codice della Strada), così come modificato dalla Legge 29.07.2010 n. 120, e l’art. 56 bis L. 689/81 prevedono che la pena detentiva o pecuniaria possa essere sostituita con quella del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di un’attività non retribuita a favore della collettività da svolgere, presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni le città metropolitane, presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, o presso i centri specializzati di lotta alle dipendenze;
  • che l’art. 2 comma 1 del D.M. 26 marzo 2001, emanato a norma dell’art. 54 comma 6, del citato decreto legislativo, stabilisce che l’attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia, o su delega di quest’ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicate nell’art. 1, del citato decreto ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;
  • che il Ministero della Giustizia ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni con provvedimento del 16 luglio 2001;
  • che il Comune di Fresonara presso il quale potrà essere svolto il lavoro di pubblica utilità, rientra tra gli enti indicati nell’art. 54 del citato Decreto Legislativo;

TRA

Il Ministero della Giustizia che interviene al presente atto nella persona del dr. Antonio MAROZZO, Presidente del Tribunale di Alessandria, con sede legale in Alessandria, Corso Crimea n. 81, codice fiscale 80007660063, giusta la delega di cui alla premessa,

E

Il Comune di Fresonara, che interviene nel presente atto nella persona del Sindaco pro tempore Paola PENOVI, con sede legale in Fresonara, Piazza Italia n. 9, Codice fiscale 80009680069 - come da copia conforme della delibera della Giunta Comunale n. 34 del 27.09.2023, allegata alla presente Convenzione, della quale costituisce parte integrante,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art.1
Attività da svolgere

Il Comune di Fresonara consente che un numero massimo di 1 (uno) condannati possano svolgere presso la stessa lavoro di pubblica utilità ai sensi delle norme indicate in premessa e prestino la loro attività non retribuita in favore della collettività, in conformità del decreto ministeriale citato in premessa: Manutenzione del verde pubblico, del demanio e del patrimonio comunale.

Art.2
Modalità di svolgimento

L’attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta secondo le modalità indicate nella sentenza di condanna nella quale il giudice, sulla base delle opportunità previste dal precedente articolo, indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità.

Art.3
Soggetti incaricati di coordinare le prestazioni

Il Comune di Fresonara dispone che l’attività di coordinamento della prestazione lavorativa dei condannati verrà svolta dai seguenti dipendenti:

GUIDO Giuseppe

Il Comune di Fresonara si impegna a comunicare tempestivamente al Presidente del Tribunale eventuali integrazioni o modifiche dei nominativi ora indicati.

Art. 4
Modalità di trattamento

Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, il Comune di Fresonarasi impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l’integrità fisica e morale dei condannati, curando altresì che l’attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla convenzione. In nessun caso l’attività potrà svolgersi in modo da impedire l’esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona.

Il Comune di Fresonara si impegna altresì a che i condannati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, stante la predisposizione di tali servizi.

Art. 5
Divieto di retribuzione - assicurazioni sociali

E’ fatto divieto al Comune di Fresonara di corrispondere ai condannati una retribuzione, in qualsiasi forma per l’attività svolta. E’ obbligatoria ed è a carico del Comune di Fresonara l’assicurazione dei condannati contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso terzi.

Art. 6
Verifiche e relazione sul lavoro svolto

L’Ente convenzionato presso cui il condannato presta l’attività ha l’obbligo di comunicare quanto prima all’autorità di pubblica sicurezza competente le eventuali violazioni degli obblighi del condannato.

I soggetti incaricati, ai sensi dell’art. 3 della presente convenzione, di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e di impartire loro le relative istruzioni dovranno redigere, terminata l’esecuzione della pena, una dichiarazione che documenti l’assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato.

Art. 7
Risoluzione della convenzione

Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato, salvo le eventuali responsabilità, a termini di legge, dalle persone preposte, secondo il relativo ordinamento, al funzionamento dell’ente.

Art. 8
Durata della convenzione

La convenzione avrà la durata di anni 3 (tre) a decorrere dalla data dell’ultima sottoscrizione della stessa.

Copia della presente convenzione viene trasmessa alla cancelleria del Tribunale, per essere inclusa nell’elenco degli enti convenzionati di cui all’art. 7 del decreto citato in premessa, nonché al Ministero della Giustizia Direzione generale degli affari penali.

Alessandria lì, 3/10/2023

Per il COMUNE DI FRESONARA
Il Sindaco Paola PENOVI

Per il TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
Il Presidente del Tribunale Antonio MAROZZO

Firmato digitalmente

 

CONVENZIONE

TRA IL TRIBUNALE DI ALESSANDRIA

e

COMUNE DI FRESONARA

PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITA’ AI SENSI DEGLI ARTT. 168-bis c.p.,art. 464-bis c.p.p. e art. 2, comma 1 del D.M. 8 giugno 2015 n. 88 del Ministero della Giustizia

Premesso

  • che nei casi previsti dall’art. 168 bis del c.p., su richiesta dell’imputato, il giudice può sospendere il procedimento e disporre la messa alla prova, sulla base di un programma di trattamento predisposto dall’Ufficio di esecuzione penale esterna, subordinato all’espletamento di una prestazione di pubblica utilità;
  • che, ai sensi dell’art. 168 bis, comma 3, il lavoro di pubblica utilità consiste in una prestazione non retribuita in favore della collettività, di durata non inferiore a dieci giorni, anche non continuativi, da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni, le aziende sanitarie o presso enti o organizzazioni, anche internazionali, che operano in Italia, di assistenza sociale, sanitaria e di volontariato, nel rispetto delle specifiche professionalità ed attitudini lavorative dell’imputato;
  • che, ai sensi dell’art. 8 della legge 28 aprile 2014 n. 67 e dell’art. 2 comma 1 del D.M. 8 giugno 2015 n. 88 del Ministero della Giustizia, l’attività non retribuita in favore della collettività per la messa alla prova è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia, o su delega di quest’ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicate nell’art. 1, comma 1 del citato decreto ministeriale;
  • che il Ministro della Giustizia ha delegato i Presidenti dei Tribunali a stipulare le convenzioni previste dall’art. 2, comma 1 del D.M. 88/2015, per lo svolgimento dei lavori di pubblica utilità per gli imputati ammessi alla prova ai sensi dell’art. 168 bis codice penale;
  • che l’Ente firmatario della presente Convenzione rientra tra quelli indicati dalle norme di riferimento;
  • tutto ciò premesso, quale parte integrante della presente convenzione,

TRA

Il Ministero della Giustizia che interviene al presente atto nella persona del dr. Antonio Marozzo, Presidente del Tribunale di Alessandria, con sede legale in Alessandria, Corso Crimea n. 81, codice fiscale 80007660063, giusta delega di cui alla premessa,

E

Il Comune di Fresonara che interviene nel presente atto nella persona della sig.ra Paola Penovi, Sindaco pro tempore del Comune di Fresonara con sede legale in Fresonara, Piazza Italia n. 9, codice fiscale 80009680069, come da deliberazione della Giunta Municipale n. 36 del 27/10/2023, allegata in copia conforme alla presente Convenzione, della quale costituisce parte integrante

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1

Il Comune di Fresonara consente che n. 1 (uno) soggetti svolgano presso le proprie strutture l’attività non retribuita in favore della collettività, per l’adempimento degli obblighi previsti dall’art. 168 bis c.p..

Le sedi presso le quali potrà essere svolta l’attività lavorativa sono complessivamente una, dislocate sul territorio come da elenco allegato.

Il Comune di Fresonara informerà periodicamente la cancelleria del Tribunale e l’Ufficio di esecuzione penale esterna sulla situazione dei posti di lavoro disponibili presso i propri centri per favorire l’attività di orientamento e avvio degli imputati al lavoro di pubblica utilità, e indirizzare le istanze pendenti presso gli uffici giudiziari.

Art. 2

I soggetti ammessi allo svolgimento dei lavori di pubblica utilità presteranno, presso le strutture del Comune di Fresonara le seguenti attività, rientranti nei settori di impiego indicati dall’art. 2, comma 4, del D.M. n. 88/2015:

- Lettera d) ed e) del D.M. sopra citato

Il Comune di Fresonara si impegna a comunicare ogni eventuale variazione dell’elenco delle prestazioni alla cancelleria del Tribunale e all’Ufficio di esecuzione penale esterna.

Art. 3

L’attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta secondo le modalità indicate nel programma di trattamento e nell’ordinanza di ammissione alla prova; il programma specificherà le mansioni alle quali viene adibito il soggetto, tra quelle sopra elencate, la durata e l’orario di svolgimento della prestazione lavorativa, nel rispetto delle esigenze di vita dei richiedenti, dei diritti fondamentali e della dignità della persona.

L’Ufficio di esecuzione penale esterna, che redige il programma di trattamento, cura per quanto possibile la conciliazione tra le diverse esigenze dell’imputato e dell’ente, sia nella fase di istruzione del procedimento di messa alla prova, sia durante l’esecuzione dell’attività di pubblica utilità, anche in funzione di eventuali variazioni del programma dell’attività lavorativa, da sottoporre all’approvazione del giudice competente.

Come stabilito dalla normativa vigente, è fatto divieto al Comune di Fresonara di corrispondere ai soggetti impegnati nelle prestazioni lavorative una retribuzione, in qualsiasi forma, per l’attività da essi svolta.

Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione si rinvia a quanto stabilito dal D.M. n. 88/2015 e dalle norme che regolano la disciplina del lavoro di pubblica utilità degli imputati ammessi alla sospensione del processo e messa alla prova.

Art. 4

Il Comune di Fresonara garantisce la conformità delle proprie sedi alle norme in materia di sicurezza e di igiene degli ambienti di lavoro e si impegna ad assicurare la predisposizione delle misure necessarie a tutelare, anche attraverso dispositivi di protezione individuali, l’integrità dei soggetti ammessi alla prova, secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81.

Gli oneri per la copertura assicurativa contro gli infortuni e le malattie professionali, nonché riguardo alla responsabilità civile verso terzi, dei soggetti avviati al lavoro di pubblica utilità, è a carico del Comune di Fresonara, che provvederà, in caso di eventuale sinistro, ad effettuare tempestivamente le comunicazioni agli uffici competenti.

Se previsti, il Comune di Fresonara potrà beneficiare di eventuali finanziamenti pubblici per far fronte ai predetti costi.

Art. 5

Il Comune di Fresonara comunicherà all’UEPE il nominativo dei referenti, incaricati di coordinare la prestazione lavorativa degli imputati, e di impartire le relative istruzioni.

I referenti si impegnano a segnalare immediatamente, anche per le vie brevi, all’ufficio di esecuzione penale esterna incaricato del procedimento, l’eventuale rifiuto a svolgere la prestazione di pubblica utilità da parte dei soggetti ammessi alla prova, e di ogni altra grave inosservanza degli obblighi assunti.

Segnaleranno, inoltre, con tempestività, le assenze e gli eventuali impedimenti alla prestazione d’opera, trasmettendo la documentazione sanitaria o giustificativa indicata dall’art. 3, comma 6 del decreto ministeriale. In tale caso, d’intesa tra le parti, verranno concordate le modalità di recupero della prestazione lavorativa, da rendere nel termine fissato dal giudice ai sensi dell’art. 464 quinquies del codice di procedura penale.

Il Comune di Fresonara consentirà l’accesso presso le proprie sedi ai funzionari dell’Ufficio di Esecuzione Penale Esterna incaricati di svolgere l’attività di controllo che sarà effettuata, di norma, durante l’orario di lavoro, nonché la visione e l’eventuale estrazione di copia del registro delle presenze, o degli atti annotati dall’equivalente strumento di rilevazione elettronico, che il Comune di Fresonara si impegna a predisporre.

L’Ufficio di Esecuzione Penale Esterna informerà il Comune di Fresonara sul nominativo del funzionario incaricato di seguire l’andamento della messa alla prova per ciascuno dei soggetti inseriti.

Il Comune di Fresonara si impegna, altresì, a comunicare ogni eventuale variazione dei nominativi dei referenti all’ufficio di esecuzione penale esterna.

Art. 6

I referenti indicati all’art. 4 della Convenzione, al termine del periodo previsto per l’esecuzione del lavoro di pubblica utilità, forniranno le informazioni inerenti l’assolvimento degli obblighi dell’imputato, all’Ufficio di esecuzione penale esterna, che assicura le comunicazioni all’autorità giudiziaria competente, con le modalità previste dall’art. 141 ter, commi 4 e 5, del Decreto legislativo 28 luglio 1989 n. 271

Art. 7

In caso di grave o reiterata inosservanza delle condizioni stabilite, la Convenzione potrà essere risolta da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato, fatte salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte al funzionamento dell’Ente.

Il Comune di Fresonara potrà recedere dalla presente Convenzione prima del termine di cui all’art 9, in caso di cessazione dell’attività.

Art. 8

Nell’ipotesi di cessazione parziale o totale delle attività dell’Ente, di recesso o di risoluzione della presente Convenzione, tali da rendere impossibile la prosecuzione dell’attività di lavoro, l’Ufficio di esecuzione penale esterna informa tempestivamente il giudice che ha disposto la sospensione del processo con la messa alla prova, per l’adozione dei provvedimenti previsti dall’art. 4, comma 3 del D.M. n. 88/2015.

Art. 9

La presente Convenzione avrà la durata di anni 3 (tre) a decorrere dalla data dell’ultima sottoscrizione della stessa e potrà essere rinnovata d’intesa tra i contraenti.

Essa si intende automaticamente aggiornata nel caso di intervenute variazioni della disciplina di riferimento in tema di lavoro di pubblica utilità e di sospensione del processo con messa alla prova.

Copia della Convenzione viene inviata al Ministero della Giustizia per la pubblicazione sul sito internet del Ministero e inclusa nell’elenco degli enti convenzionati presso la cancelleria del Tribunale; viene inviata, inoltre, al Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, Direzione Generale degli Affari Penali e al Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, Direzione Generale dell’Esecuzione Penale Esterna, nonché all’Ufficio di esecuzione Penale Esterna competente.

Alessandria, 4/10/2023

Il Rappresentante del Comune di Fresonara
Il Sindaco Paola Penovi

per il Tribunale di Alessandria
Il Presidente del Tribunale Antonio MAROZZO

Firmato digitalmente