Convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità tra il Tribunale di UDINE e l’Ente AUXILIA onlus - 24 luglio 2017

24 luglio 2017

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI LAVORI DI PUBBLICA UTILITÀ

ai sensi dell’ art. 54 del D.Lgs. 28 agosto 2000 n° 274, degli artt. 186 e 187 del D.Lgs.30 aprile 1992 n. 285, dell’art.73 comma 5 bis del DPR 309/1190, dell’art. 165 del codice penale e dell’articolo 2 del D.M. 26 marzo 2001

Premesso

  • che, a norma dell'art. 54 del d.lgs. 22 agosto 2000, n° 274, il giudice di pace può applicare, su richiesta dell'imputato, la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato;
  • che, a norma degli articoli 186 e 187 del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 (nuovo codice della strada) il giudice del Tribunale può sostituire la pena detentiva e pecuniaria, anche con il decreto penale di condanna, se non vi è opposizione da parte dell’imputato, con quella del lavoro di pubblica utilità di cui all’art. 54 del d. lgs. N. 274/2000;
  • che a norma dell’art.73, comma 5 bis del DPR 309/1990 (Testo unico sugli stupefacenti) il giudice del tribunale può applicare, anziché le pene detentive e pecuniarie, quelle del lavoro di pubblica utilità di cui all’art. 54 del decreto legislativo n. 274/2000, secondo le modalità ivi previste;
  • che a norma dell’articolo 165 del Codice penale il giudice del Tribunale può concedere la sospensione condizionale della pena subordinandola alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato comunque non superiore alla durata della pena sospesa;
  • che con decreto ministeriale del 26 marzo 2001 sono state introdotte norme per la determinazione delle modalità di svolgimento del lavoro di pubblica utilità;
  • che l'art. 2, comma 1, del decreto ministeriale 26 marzo 2001 stabilisce che l'attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia, o su delega di quest'ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicate nell'art. 1, comma 1, del citato decreto ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;
  • che il Ministero della Giustizia con nota del 16 luglio 2001 ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni in questione;
  • che l’ente firmatario della presente convenzione è disponibile ad accogliere lavoratori di pubblica utilità alle condizioni e per le mansioni sotto meglio precisate;
  • che l'ente presso il quale potrà essere svolto il lavoro di pubblica utilità rientra tra quelli indicati nell'art. 54 del citato decreto legislativo;

TRA

Il Tribunale di Udine, Codice fiscale 80016640304, nel seguito indicato come Tribunale, nella persona del Presidente, dott. Paolo Corder, domiciliato per la carica in Largo Ospedale Vecchio n. 1,

E

L’Ente AUXILIA ONLUS C.F. 90106360325, qui rappresentata dal sig Massimiliano Fanni Canelles nato a Trieste il 22/08/1965 che interviene nella sua carica di Presidente e legale rappresentante

si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1

L’Ente/Associazione AUXILIA (di seguito indicata anche come “l’Ente”) consente che un numero massimo di 3 persone alle quali è stata applicata la pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità ai sensi dell'art. 54 del decreto legislativo n. 274/2000, degli art. 186 e 187 del decreto legislativo n. 285/1992 o dell’art. 73 comma 5 bis del DPR 309/1190, ovvero nei cui confronti la sospensione condizionale della pena è stata subordinata alla prestazione del lavoro di pubblica utilità ai sensi dell’art. 165 del codice penale, prestino presso di sé la loro attività non retribuita in favore della collettività.
Le sedi presso le quali potrà essere svolta l'attività lavorativa sono: Via Monastero Maggiore, 38 - Cividale del Friuli(Ud)
L'ente informerà periodicamente la cancelleria del Tribunale e l'Ufficio di esecuzione penale esterna di Udine sulla situazione dei posti di lavoro disponibili presso i propri centri per favorire l'attività di orientamento e avvio degli imputati al lavoro di pubblica utilità e indirizzare le istanze pendenti presso gli uffici giudiziari.

Art. 2

I soggetti ammessi allo svolgimento dei lavori dì pubblica utilità svolgeranno, presso le strutture dell'Ente, le seguenti attività, rientranti nei settori di impiego indicati dall’art. 1 del d.m. 26 marzo 2001 (G.U. n.80 del 5/4/2001):

  • attività di supporto di natura amministrativa e segreteria all'interno degli  uffici dell'Associazione, finalizzata allo svolgimento dei fini istituzionali della stessa
  • attività di contatto con gli associati e con terze persone nell'ambito dei fini istituzionali
  • attività di diffusione e divulgazione sul territorio delle attività dell'Associazione, volta alla sensibilizzazione del pubblico sulle tematiche di interesse associativo e finalizzata al proselitismo ed all'ampliamento del numero di associati.

I soggetti nei cui confronti la pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità è stata applicata ai sensi degli articoli 186 e 187 del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 potranno effettuare inoltre prestazioni nel campo della sicurezza e dell’educazione stradale.
L’Ente si impegna a comunicare ogni eventuale variazione dell’elenco delle prestazioni alla cancelleria del tribunale e all’ufficio di esecuzione penale esterna

Art. 3

L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto con la sentenza di condanna, nella quale il Giudice di Pace, a norma dell'art. 33, comma 2, del citato decreto legislativo, indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità, e il Giudice del Tribunale indica le modalità di svolgimento del lavoro di pubblica utilità.

Art. 4

L’Ente che consente alla prestazione dell’attività non retribuita si riserva di individuare, prima dell’avvio dei singoli inserimenti, le persone incaricate di coordinare la prestazione dell’attività lavorativa dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni.
L’Ente si impegna a comunicare tempestivamente al Presidente del Tribunale eventuali integrazioni o modifiche dei nominativi indicati.
L'ufficio di esecuzione penale esterna informerà l'ente sul nominativo dei funzionario di servizio sociale incaricato di seguire l'andamento dell’esecuzione della pena sostitutiva per ciascuno dei soggetti ammessi.

Art. 5

Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, l’Ente si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale dei condannati, curando altresì che l'attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla convenzione.
E' obbligatoria ed è a carico dell’Ente l'assicurazione dei condannati contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi.
L’Ente provvederà, in caso di eventuale sinistro, ad effettuare tempestivamente le comunicazioni agli uffici competenti.
L’Ente si impegna altresì a che le persone ammesse al lavoro di pubblica utilità possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.
In nessun caso l’attività potrà svolgersi in modo da impedire l’esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona.

Art. 6

E' fatto divieto all’Ente di corrispondere ai condannati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta.

Art. 7

I soggetti incaricati, ai sensi dell'art. 3 della presente convenzione, di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni dovranno redigere, terminata l'esecuzione della pena, una relazione che documenti l'assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato.

Art. 8

In caso di grave o reiterata inosservanza delle condizioni stabilite, la presente convenzione potrà essere risolta da parte del Ministero della giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato, salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte, secondo il relativo ordinamento, al funzionamento dell’Ente.
L'Ente potrà recedere dalla presente convenzione, prima del termine di cui all'art. 9, in caso di cessazione dell'attività.

Art. 9

La presente convenzione avrà la durata di 4 anni a decorrere dalla data di sottoscrizione.
Essa si intende automaticamente aggiornata nel caso di intervenute variazioni della disciplina di riferimento in tema di lavoro di pubblica utilità.

Copia della presente convenzione viene trasmessa alla cancelleria del Tribunale, per essere inclusa nell'elenco degli enti convenzionati di cui all'art. 7 del d.m. 26 marzo 2001, nonché al Ministero della Giustizia - Direzione Generale degli affari penali ed agli Uffici dei Giudici di Pace del circondario.

Udine - Cividale del Friuli, 24 luglio 2017

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Responsabile dell’Ente
Massimiliano Fanni Canelles

Il Presidente del Tribunale
Paolo Corder