Convenzioni per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità tra il Tribunale di ROVERETO e la Cooperativa Sociale Dal Barba - 27 luglio 2023 - 24 febbraio 2026

24 febbraio 2026

TRIBUNALE DI ROVERETO

 

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITA'

AI SENSI DEGLI ARTT. 54 DEL D.L.VO 28 AGOSTO 2000, N.274, DELL'ARTICOLO 2 DEL DECRETO MINISTERIALE 26 MARZO 2001, DELLA LEGGE 29 LUGLIO 2010 N. 120 E DELL’ART. 168-BIS DEL CODICE PENALE.

Premesso che

  • l'art.2, comma 1, del decreto ministeriale 26 marzo 2001, emanato a norma dell' artt. 54, comma 6, del citato Decreto legislativo, stabilisce che l'attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia, o su delega di quest'ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicati nell'art. 1, comma 1, del citato decreto ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;
  • il Ministro della Giustizia con l'allegato atto ha delegato i Presidenti dei tribunali alla stipula delle convenzioni in questione;
  • Visto, L’art.168 bis cp, che contempla la possibilità della sospensione del procedimento per reati punibili con la sola pena edittale pecuniaria o con la pena edittale detentiva non superiore a quattro anni, stabilisce che detta messa alla prova è “inoltre” subordinata dalla prestazione di lavoro di pubblica utilità.
  • Visto, il Regolamento del Ministero della Giustizia recante la disciplina delle convenzioni in materia di pubblica utilità ai fini della messa alla prova dell’imputato, emesso ai sensi dell’art 8 della Legge 2014/67.
  • Visto il Protocollo d’intesa stipulato in data 30.10.2017 tra il Tribunale di Rovereto, la Procura di Rovereto, l’Ordine degli avvocati di Rovereto, le Camere Penali di Trento e Rovereto e l’ufficio Esecuzione Penale Esterna, teso a disciplinare uniformemente nell’ambito del circondario di Rovereto l’applicazione della disciplina della messa alla prova, che costituisce parte integrante della presente convenzione, al quale si rimanda per la regolamentazione degli aspetti organizzativi di cui all’art.4 del su citato regolamento.

tutto ciò premesso, parte integrante e sostanziale del presente atto,

Tra

Il Tribunale di Rovereto, C.F. - P. IVA n. 85004580222, nel seguito indicato come Tribunale, nella persona del Presidente dott. Giulio Adilardi, domiciliato per la carica in Rovereto, Corso Rosmini n° 65;

e

La Cooperativa Sociale Dal Barba, C.F. 02443810227 – P. IVA n. 02443810227 nel seguito indicata come Cooperativa, nella persona del Presidente sig. Pontara Alessandro domiciliato per la carica in Rovereto via Klame autorizzata da deliberazione del Consiglio di Amministrazione,

si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1

La Cooperativa consente che un massimo di n. 10 (dieci) condannati alla pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità ai sensi dell’art.186 e 187 C.d.S. nonché di imputati di reati per i quali è stata disposta la messa in prova ai sensi dell’art.168 bis c.p., prestino presso di sé la loro attività non retribuita in favore della collettività.

La Cooperativa specifica che presso le sue strutture l'attività non retribuita in favore della collettività, in conformità con quanto previsto dall’art.2 del Decreto del Ministero della Giustizia n.88 del 8 giugno 2015, ha ad oggetto le seguenti prestazioni:

  1. prestazioni di lavoro per finalità sociali e socio-sanitarie nei confronti di persone alcoldipendenti e tossicodipendenti, diversamente abili, malati, anziani, minori, stranieri;
  2. prestazioni di lavoro per la fruibilità e la tutela del patrimonio ambientale;
  3. prestazioni di lavoro inerenti a specifiche competenze o professionalità del soggetto.

Art. 2

L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto nella sentenza di condanna, nella quale il giudice, a norma dell'articolo 33 della citata legge, indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità.

Art. 3

La Cooperativa che consente alla prestazione dell'attività non retribuita individua nel funzionario responsabile dei servizi alla persona e negli operatori dei servizi sociali e di animazione e dei servizi economali le persone incaricate di coordinare le prestazioni dell'attività lavorativa dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni.

La Cooperativa si impegna a comunicare tempestivamente al Presidente del Tribunale eventuali integrazioni o modifiche dei titolari di funzioni organizzative incaricati di coordinare l’attuazione della presente convenzione.

Art. 4

Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, la Cooperativa si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale dei condannati, curando altresì che l'attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla convenzione.

In nessun caso l'attività potrà svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona.

La Cooperativa si impegna altresì a che i condannati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.

Art. 5

E' fatto divieto alla Cooperativa di corrispondere ai condannati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta.

E' obbligatoria ed è a carico della Cooperativa che essa provveda all’assicurazione dei condannati, presso l’INAIL, per la copertura contro gli infortuni e le malattie professionali, nonché alla copertura assicurativa mediante polizza collettiva con riguardo alla responsabilità civile verso i terzi.

Art. 6

I soggetti incaricati, ai sensi dell'articolo 3 della presente convenzione, di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni dovranno redigere, terminata l'esecuzione della pena, una relazione che documenti l'assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato.

Art. 7

Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato, salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte, secondo il relativo ordinamento, al funzionamento dell'ente.

Art. 8

La presente convenzione avrà la durata di anni 3 (TRE) a decorrere dalla data della sottoscrizione e sarà tacitamente rinnovata per la stessa durata di anni, in mancanza di disdetta di una delle parti da comunicarsi almeno 90 giorni prima della scadenza.

Copia della presente convenzione viene trasmessa alla cancelleria del Tribunale, per essere inclusa nell'elenco degli enti convenzionati di cui all'articolo 7 del decreto ministeriale citato in premessa, nonché al Ministero della Giustizia – Direzione generale degli affari penali.

Le Parti danno atto che il presente atto non è soggetto a registrazione obbligatoria ai sensi dell’art. 1 Tabella Allegata al D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 e successive modificazioni, in quanto posto in essere tra Azienda e Ministero per attività istituzionale e non riguardante la gestione dei rispettivi patrimoni.

Esente in modo assoluto da imposta di bollo ai sensi dell’art. 16 della Tabella Allegato B del D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni.

Il presente atto, composto di sei pagine dattiloscritte viene letto, confermato e sottoscritto.

Rovereto, 27.07.2023

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE DI ROVERETO
Giulio Adilardi

Il PRESIDENTE DELLA COOPERATIVA SOCIALE DAL BARBA Soc. Coop. Soc.
Pontara Alessandro

 

Identificativo della convenzione: 17634340

CONVENZIONE per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità,

ai sensi dell'art. 56-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689 e dell'art. 2, comma 1 D.M. 27.07.2023

PREMESSO

che nei casi previsti dall'art. 53 della legge 24 novembre 1981, n. 689, con il consenso dell'imputato, il giudice può sostituire la pena detentiva, determinata entro il limite di tre anni, con il lavoro di pubblica utilità di cui all'art. 56-bis;

che ai sensi dell'art. 56-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689, dell'art. 1 D.M. 27/7/2023, il lavoro di pubblica utilità consiste nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, le città metropolitane, i comuni, le aziende sanitarie o altri soggetti pubblici, nonché presso enti o organizzazioni privati, senza scopo di lucro, anche internazionali ma attivi in Italia, di assistenza sociale e volontariato;

che ai sensi dell'art. 2, comma 1 del D.M. 27 luglio 2023, l'attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia o, su delega di quest'ultimo e nel rispetto del modello di convenzione allegato alla delega, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicati nell'art. 1, comma 1, del citato decreto ministeriale;

che il Ministro della Giustizia, con l'atto allegato, ha delegato i Presidenti dei Tribunali a stipulare le convenzioni previste dall'art. 2, comma 1, del D.M. 27 luglio 2023, per lo svolgimento dei lavori di pubblica utilità, per i condannati ammessi al lavoro di pubblica utilità sostitutivo della pena detentiva breve ai sensi dell'art. 56-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689, giusto provvedimento di delega del Ministro della Giustizia dd. 11.06.2025;

che L’Ente firmatario della presente convenzione rientra tra quelli indicati dalle norme di riferimento.

Tutto ciò premesso, quale parte integrante della presente convenzione,

tra

il Ministero della Giustizia, che interviene nella persona del dott. Giulio ADILARDI, Presidente del Tribunale di Rovereto, giusta delega di cui all'atto in premessa,

e

La Cooperativa Sociale COOPERATIVA SOCIALE DAL BARBA, cod. fiscale 02443810227 – P.IVA 02443810227, nel seguito indicata come Cooperativa, nella persona del Presidente sig. ALESSANDRO PONTARA, domiciliato per la carica in VILLA LAGARINA, via PESENTI N°1, autorizzata da deliberazione del Consiglio di Amministrazione,

si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1

La Cooperativa consente che n. 2 (DUE) soggetti svolgano presso le proprie strutture l'attività non retribuita in favore della collettività, per l'adempimento degli obblighi previsti dall'art. 56-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Le sedi presso le quali potrà essere svolta l'attività lavorativa sono complessivamente, dislocate sul territorio come da elenco allegato.

La Cooperativa informerà periodicamente la cancelleria del Tribunale e l'ufficio di esecuzione penale esterna, sulla situazione dei posti di lavoro disponibili presso le proprie sedi per favorire l'attività di orientamento e avvio dei condannati al lavoro di pubblica utilità sostitutivo, nonché indirizzare le istanze pendenti presso gli uffici giudiziari.

Art. 2

I soggetti ammessi allo svolgimento del lavoro di pubblica utilità sostitutivo presteranno, presso le strutture della Cooperativa, le seguenti attività, rientranti nei settori di impiego indicati dall'art. 1, comma 2, del DM 27 luglio 2023:

LAVAPIATTI, AIUTO CUCINA, CAMERIERE, MANUTENZIONE

La Cooperativa si impegna a comunicare ogni eventuale variazione dell'elenco allegato e delle prestazioni, alla cancelleria del Tribunale e all'ufficio di esecuzione penale esterna.

Art. 3

L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto nel programma di trattamento della pena-programma e della sentenza di condanna al lavoro di pubblica utilità sostitutivo, ai sensi dell'art. 56-bis, della legge 24 novembre 1981, n. 689; il programma specificherà le mansioni alle quali viene adibito il soggetto, fra quelle sopra elencate, la durata e l'orario di svolgimento della prestazione lavorativa gratuita, nel rispetto delle esigenze di vita dei condannati, dei diritti fondamentali e della dignità della persona.

L'ufficio di esecuzione penale esterna, chiamato a redigere il programma di trattamento, cura per quanto possibile la conciliazione tra le diverse esigenze del condannato e della Cooperativa, sia nella fase di istruzione del procedimento per il lavoro di pubblica utilità, quale pena sostitutiva applicabile ai sensi dell'articolo 56~bis della Legge 24 novembre 1981, n. 689, sia durante l'esecuzione del lavoro di pubblica utilità, anche in funzione di eventuali variazioni del programma dell'attività lavorativa, da sottoporre all'approvazione del giudice competente.

Come stabilito dalla normativa vigente, è fatto divieto alla Cooperativa di corrispondere ai soggetti impegnati nelle prestazioni lavorative una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta.

Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione, si rinvia a quanto stabilito dal D.M. 27 luglio 2023 e dalle norme che regolano la disciplina del lavoro di pubblica utilità sostitutivo di pena detentiva breve.

Art. 4

La Cooperativa garantisce la conformità delle proprie sedi alle norme in materia di sicurezza e di igiene degli ambienti di lavoro, e si impegna ad assicurare la predisposizione delle misure necessarie a tutelare, anche attraverso dispositivi di protezione individuali, l'integrità dei condannati al lavoro di pubblica utilità sostitutivo, secondo quanto previsto dal Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Gli oneri per la copertura assicurativa contro gli infortuni e le malattie professionali, nonché riguardo alla responsabilità civile verso, terzi, dei soggetti avviati al lavoro di pubblica utilità, è a carico della Cooperativa, che provvederà, in caso di eventuale sinistro, ad effettuare tempestivamente le comunicazioni agli uffici competenti.

Se previsti, la Cooperativa potrà beneficiare di eventuali finanziamenti pubblici per far fronte ai già menzionati costi.

Art. 5

La Cooperativa comunicherà alla cancelleria del Tribunale e all'ufficio di esecuzione penale esterna il nominativo dei referenti, incaricati di coordinare la prestazione lavorativa dei condannati e di impartire le relative istruzioni.

I referenti si impegnano a segnalare immediatamente, all'ufficio di esecuzione penale esterna, nonché all'organo di Polizia individuato per i controlli, l'eventuale rifiuto a svolgere il lavoro di pubblica utilità sostitutivo da parte dei condannati e di ogni altra inosservanza degli obblighi assunti.

Segnaleranno, inoltre, con tempestività, le assenze e gli eventuali impedimenti alla prestazione d'opera, trasmettendo la documentazione sanitaria o giustificativa indicata dall'art. 3, comma 6, del decreto ministeriale citato. In tale caso, d'intesa tra le parti, verranno concordate le modalità di recupero della prestazione lavorativa, da rendere nel termine fissato dal giudice.

La Cooperativa consentirà l'accesso presso le proprie sedi all’autorità designata dal giudice per i controlli che saranno effettuati, di norma, durante l'orario di lavoro, nonché la visione e l'eventuale estrazione di copia degli atti annotati dallo strumento di rilevazione elettronico, che la Cooperativa si impegna a predisporre, o, in subordine, del registro delle presenze.

L'ufficio di esecuzione penale esterna informerà la Cooperativa sul nominativo del funzionario incaricato di seguire l'andamento del lavoro di pubblica utilità sostitutivo per ciascuno dei soggetti inseriti.

Art. 6

I referenti indicati all'art. 5 della convenzione, al termine del periodo previsto per l'esecuzione del lavoro di pubblica utilità, forniranno le informazioni inerenti all'assolvimento degli obblighi del condannato all'ufficio di esecuzione penale esterna, che assicura le comunicazioni all'autorità giudiziaria competente secondo l'art. 4, comma 5, del decretò ministeriale 27 luglio 2023.

Art. 7

In caso di grave o reiterata inosservanza delle condizioni stabilite, la convenzione potrà essere risolta da parte del Ministero della giustizia, o del Presidente del Tribunale da esso delegato, fatte salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte al funzionamento della Cooperativa.

La Cooperativa potrà recedere dalla presente convenzione, prima del termine di cui all'art. 9, in caso di cessazione dell'attività.

Art. 8

Nell'ipotesi di cessazione parziale o totale delle attività della Cooperativa, di recesso o di risoluzione della presente convenzione, tali da rendere impossibile la prosecuzione dell'attività di lavoro, l'ufficio di esecuzione penale esterna, nonché l'organo di Polizia individuato per i controlli, appena ne riceve notizia, ne dà immediata comunicazione al giudice competente per l'esecuzione.

Art. 9

La presente convenzione avrà la durata di anni 5 (cinque) a decorrere dalla data di sottoscrizione e potrà essere rinnovata d'intesa tra i contraenti.

Essa si intende automaticamente aggiornata nel caso di intervenute variazioni della disciplina di riferimento in tema di lavoro di pubblica utilità sostitutivo di pena detentiva breve.

Copia della convenzione viene inviata al Ministero della Giustizia per la pubblicazione sul sito internet del Ministero e inclusa nell'elenco degli enti convenzionati presso la cancelleria di ciascun Tribunale.

Rovereto, lì 24 febbraio 2026

Il PRESIDENTE della Coop. Sociale
DAL BARBA ALESSANDRO PONTARA

Il PRESIDENTE del TRIBUNALE di ROVERETO
Giulio Adilardi

ALLEGATO:

Sedi presso le quali potrà essere svolta l’attività lavorativa:

  • COOPERATIVA SOCIALE DAL BARBA, VIA PESENTI N°1 VILLA LAGARINA (TN)