Convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità tra il Tribunale di MILANO e l'Associazione per lo Sviluppo e la Salvaguardia degli Interessi degli Handicappati - 18 luglio 2023

18 luglio 2023

TRIBUNALE DI MILANO

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITA’

Ai sensi degli artt. 54 del D. Lgs. 28 agosto 2000 n. 274, 2 D.M. 26 marzo 2001

Premesso che

  1. l’art 186 - comma 9 bis - e l’art. 187 - comma 8 bis – D.Lgs n. 285/1992 (c.d. Codice della Strada), prevedono che la pena detentiva e pecuniaria per la guida in stato di ebbrezza possano essere sostituite, se non vi è opposizione da parte dell'imputato, “con quella del lavoro di pubblica utilità di cui all'articolo 54 del Decreto Legislativo 28 agosto 2000, n. 274, secondo le modalità ivi previste e consistente nella prestazione di un’attività non retribuita a favore della collettività da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell'educazione stradale presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso Enti o Organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, o presso i centri specializzati di lotta alle dipendenze;”
  2. tale istituto, voluto dal legislatore, va incentivato e diffuso in quanto:
    • porta un’immediata utilità alla collettività;
    • dimostra come il responsabile del reato viene effettivamente punito, ma in modo utile e vantaggioso per la società;
    • è conveniente per lo stesso condannato che, a fronte della trasgressione commessa, può sviluppare un’attività risocializzante e utile anche sotto il profilo personale, ottenendo un trattamento di particolare favore (estinzione del reato, dimezzamento del periodo di sospensione della patente, revoca della confisca del veicolo).
  3. a norma dell’art. 54 D. Lgs. 28 agosto 2000 n. 274, in applicazione della legge 11 giugno 2004 n. 145 e dell’art. 73 - comma 5 bis – del D.P.R. n. 309/1990 così come modificato dal D.L. 30.12.2005 n. 272 convertito con legge 21.2.2006 n. 49, il giudice di pace ed il giudice monocratico possono applicare, su richiesta dell’imputato, la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso enti ed organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato;
  4. l’art. 2 - comma 1 - del Decreto Ministeriale 26 marzo 2001, emanato a norma dell’art. 54 - comma 6 - del citato Decreto Legislativo stabilisce che l’attività non retribuita in favore della collettività sia svolta sulla base di convenzioni da stipularsi con il Ministero della Giustizia, o, su delega di questo, con il Presidente del Tribunale nell’ambito e a favore delle strutture esistenti in seno alle amministrazioni, agli enti e alle organizzazioni indicati nell’art. 1 comma 1, del D.M. citato;
  5. il Ministro della Giustizia ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni;
  6. il Tribunale di Milano con bando aperto del 14 giugno 2012 e successive integrazioni, ha invitato tutti gli enti pubblici e le associazioni private del territorio a manifestare la propria disponibilità a stipulare una convenzione con il Tribunale di Milano per far svolgere presso le proprie strutture lavori di pubblica utilità

considerato che

l’ente “Associazione per lo Sviluppo e la Salvaguardia degli Interessi degli Handicappati ODV” presso il quale può essere svolto il lavoro di pubblica utilità rientra tra quelli indicati nelle disposizioni citate in premessa, e ha espresso la propria disponibilità in tal senso,

si stipula

la presente convenzione (di seguito “la Convenzione”) tra il Ministero della Giustizia, che interviene nel presente atto nella persona del Dott. Fabio Roia, Presidente f.f. del Tribunale Ordinario di Milano, giusta la delega di cui in premessa (di seguito “il Tribunale”) e “Associazione per lo Sviluppo e la Salvaguardia degli Interessi degli Handicappati ODV” con sede legale in San Donato Milanese (MI) alla via Unica Bolgiano n. 2 nella persona del Legale Rappresentante Dott.ssa Elisabetta Giacobone

Art. 1
Attività da svolgere

L’Ente dà la disponibilità ad accogliere contemporaneamente (senza corresponsione di corrispettivo da parte del condannato, né di altri, neppure per l’attività orientativa o comunque propedeutica all’inserimento) fino ad un massimo di n.1 condannato alla pena del lavoro di pubblica utilità che presterà la loro attività non retribuita in favore della collettività presso le proprie strutture. L’Ente si dichiara disponibile ad estendere la disponibilità ad altre postazioni a seguito di verifica della buona funzionalità della collaborazione.

In conformità con quanto previsto dall’articolo 1 del Decreto Ministeriale citato in premessa, l’Ente specifica che l’attività non retribuita in favore della collettività ha per oggetto le seguenti prestazioni:

- attività laboratoriali in cui sono presenti persone con disabilità cognitiva, fisica, e relazionale e gli educatori di riferimento;

- eventuali lavori di ufficio a supporto della struttura.

Art. 2
Modalità di svolgimento

L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta dai condannati in conformità con quanto disposto rispettivamente nella sentenza di condanna.

Deputato al controllo dei lavori di pubblica utilità oggetto della presente convenzione è l’Ufficio Esecuzione Penale Esterna (U.E.P.E.) di Milano.

Il Tribunale trasmette tempestivamente la sentenza o il decreto penale di condanna all’U.E.P.E. e al referente dell’Ente.

Qualora si rendesse necessario apportare modifiche alla struttura di svolgimento o al calendario dei lavori rispetto a quanto indicato nel progetto consegnato al Giudice, l’Ente effettuerà apposita e tempestiva comunicazione all’U.E.P.E. o ad altro soggetto eventualmente competente.

Art. 3
Soggetti incaricati di coordinare le prestazioni

I soggetti indicati dal comma 2 dell’art. 2 del D.M. 26 marzo 2001, incaricati di coordinare la prestazione lavorativa del condannato e di impartire a quest’ultimo le relative istruzioni sono:

  • Massimo Diani (Direttore)

L’Ente si impegna a comunicare tempestivamente al Tribunale eventuali integrazioni o sostituzioni dei nominativi ora indicati.

Art. 4
Modalità del trattamento

Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, l'Ente si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l’integrità fisica e morale dei condannati, curando altresì che l’attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla Convenzione. In nessun caso l'attività potrà svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona, conformemente a quanto dispone l’art. 54 - commi 2, 3 e 4 - del citato Decreto Legislativo 28 agosto 2000 n. 274.

L’Ente si impegna altresì a che i condannati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.

Art. 5
Divieto di retribuzione – Assicurazioni sociali - Altri Obblighi

E' fatto divieto all’Ente di corrispondere ai condannati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l’attività da essi svolta. Fatto salvo ogni altro obbligo di legge, sono obbligatorie e sono a carico dell’Ente ospitante l’assicurazione dei condannati contro gli infortuni e le malattie professionali, nonché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi.

Art. 6
Verifiche e relazione sul lavoro svolto

L’Ente ha l’obbligo di comunicare quanto prima allo UEPE le eventuali violazioni degli obblighi del condannato secondo l’art. 56 del citato Decreto Legislativo (se tale soggetto, senza giustificato motivo, non si reca nel luogo dove deve svolgere il lavoro di pubblica utilità o lo abbandona o si rifiuta di prestare le attività di cui è incaricato, ecc.).

Al termine del periodo indicato, i soggetti incaricati ai sensi dell’art. 3 della Convenzione di coordinare le prestazioni lavorative e di impartire le relative istruzioni dovranno redigere una relazione da inviare all’UEPE che documenti l’assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto. L’UEPE ne curerà la trasmissione al giudice.

Art. 7
Risoluzione della Convenzione

Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla Convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato, salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte secondo il relativo ordinamento al funzionamento dell’Ente.

Art. 8
Durata della Convenzione

La Convenzione avrà la durata di anni due a decorrere dalla data della sua sottoscrizione e sarà considerata tacitamente rinnovata, fatta salva la facoltà di recesso di una delle parti da comunicare entro tre mesi prima della scadenza originaria o rinnovata.

L’Ente si dichiara disponibile ad estendere la disponibilità ad altre postazioni a seguito di verifica della buona funzionalità della collaborazione anche in tempi antecedenti alla scadenza della stessa.

Copia della Convenzione è trasmessa alla Cancelleria del Tribunale per essere inclusa nell’elenco degli enti convenzionati di cui all’art. 7 del Decreto Ministeriale, nonché al Ministero della Giustizia – Direzione Generale per gli affari penali.

Milano, 18 luglio 2023

per l’Ente
Il legale Rappresentante
Elisabetta Giacobone

per il Tribunale di Milano
Il Presidente f.f. Fabio Roia