Protocollo tra il Tribunale, la Procura, il Consiglio dell’ordine degli avvocati, la Camera penale e l’Uepe di SONDRIO - 7 maggio 2015

7 maggio 2015

ISTITUTO DELLA MESSA ALLA PROVA (Legge n.67/14)

LINEE GUIDA PER IL TRIBUNALE Dl SONDRIO

PROTOCOLLO D'INTESA

I Magistrati addetti al settore penale del Tribunale, la Procura, l'Ordine degli Avvocati, la Camera Penale, lo UEPE, preso atto della entrata in vigore delle nonne sulla "messa alia prova" (artt. da 3 a 8 della legge 67/ 14), concordano sulle seguenti "linee guida" per la pratica attuazione dell'istituto.

Resta ferma la libertà di ogni giudicante di interpretare le nuove norme nell'esercizio dei suoi poteri. Si tratta di indicazioni pratiche per agevolare il lavoro di tutti.

Sono state quindi individuate le seguenti modalità operative:

  1. L'imputato che intende richiedere la sospensione del procedimento per essere messo alia prova presenta allo UEPE di Como, prima della udienza fissata, istanza scritta con firma autenticata - o istanza sottoscritta e presentata personalmente - d'attivazione del procedimento previsto dall'art. 464-bis comma 4 c.p.p. per la definizione del programma di trattamento; l'istanza presentata all'UEPE deve essere corredata con gli atti penali, con la citazione a giudizio o qualsiasi documento che indichi la natura del procedimento in corso.
  2. la domanda può essere presentata anche dal difensore munito di procura speciale da allegare alia stessa;
  3. è possibile inviare a UEPE Ia istanza di predisposizione del programma, con firma autenticata, anche a mezzo fax o posta elettronica (anche non certificata)
  4. lo UEPE rilascia all'imputato un attestato di presentazione della richiesta (art.464-bis comma 4) da produrre al Giudice per il rinvio del processo;
  5. il Giudice a cui e presentata tale certificazione può rigettare da subito l'istanza se non la ritiene ammissibile (in quel caso il provvedimento viene comunicato a UEPE, a cura della parte richiedente, perché interrompa la elaborazione)
  6. se il Giudice ritiene ammissibile la richiesta rinvia il processo per un periodo da 5 a 6 mesi e fissa altra udienza al fine di consentire stesura del programma;
  7. in tal caso il Giudice dispone la sospensione della prescrizione ex 159 comma 1 n. 3 c.p.
  8. il Giudice comunica a UEPE l'esito della udienza, la data del rinvio e l'indicazione dell'ufficio a cui mandare il programma . La comunicazione avverrà per posta elettronica
  9. nel caso debba essere definito il programma, il difensore dell'imputato produce a UEPE la documentazione richiesta e il nominativo dell'ente disponibile per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità (meglio se convenzionato, ma l'esistenza di una convenzione non è una condizione necessaria per la elaborazione del programma); l'elenco degli enti e prontamente reperibile sul sito del Tribunale.
  10. si ricorda che lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità a favore della collettività presso enti indicati dall'art. 168 bis c.p.è prescrizione obbligatoria.
  11. Il programma, una volta redatto, viene consegnato all'interessato e prodotto in udienza al Giudice, unitamente alia indagine socio familiare svolta da UEPE;
  12. se il Giudice approva il programma, ed emette ordinanza ex 464-quater comma 3 c.p.p., già contenente le prescrizioni impartite, determinando la durata della messa alla prova. L'ordinanza viene trasmessa a cura della cancelleria all'imputato, con l'indicazione che entro 10 giorni dalla notifica dovrà presentarsi all'UEPE per la sottoscrizione del programma, e all'UEPE. Contestualmente a tale ordinanza il Giudice rinvia a udienza e fissa per la verifica della messa alia prova ex art. 464-septies c.p.p.
  13. dopo la approvazione del Giudice l'imputato deve sottoscrivere le prescrizioni presso UEPE (nella sua sede di Como, via S. Elia n. 11); l'UEPE invia copia del verbale di sottoposizione al Giudice e alla Procura
  14. il giudice, ricevuta la comunicazione indicante la data di sottoscrizione del verbale, comunica all'UEPE la data in cui la prova dovrà cessare.
  15. al termine della messa alia prova lo UEPE redige la relazione finale, in ogni caso non prima di trenta giorni dal termine .
  16. lo UEPE e competente per verificare la durata dei lavori di pubblica utilità o di volontariato, tenendo canto delle ore effettivamente lavorate dall'imputato.
  17. nel caso di richiesta in corso di indagini ex 464-ter c.p.p. (fino alia notifica dell'avviso ex art. 415-bis c. p .p .) il programma dovrà essere elaborato prima della presentazione della istanza, al fine di consentire al p.m. di esprimere il proprio consenso/dissenso motivato .
  18. il Giudice, ricevuto il piano di trattamento, potrà integrarlo e inserire prescrizioni concernenti la riparazione del danno, le condotte riparatorie e/o la eliminazione delle conseguenze dannose del reato.
  19. nel presentare la richiesta di messa alia prova al Giudice il difensore, per conto dell' indagato o dell'imputato, può preventivamente rinunciare alia udienza ex 127 c.p.p. (ove non sia già fissata) e a quella finale di verifica ex art. 464- septies c.p.p.
  20. nel corso delle indagini preliminari, ove non sia fissata la udienza e I 'indagato vi abbia rinunciato, se il Giudice modifica le prescrizioni del programma , attende in ogni caso il parere del difensore prima di disporre la messa alla prova

II programma elaborato da UEPE, essendo predisposto prima della sentenza, non può prevedere la durata della messa alia prova. La durata della messa alia prova sarà determinata dal Giudice.

È però necessario, almeno per quanto riguarda Ia durata del lavoro di pubblica utilità, avere dei parametri di durata.

In caso di opposizione a decreto penale lo UEPE e il richiedente possono utilizzare come parametro quello della pena irrogata .

Negli altri casi, al fine di uniformare il più possibile le indicazioni relative alia durata della messa alla prova e fornire a tutti gli operatori un quadro di riferimento dei limiti temporali , si sono suddivisi i reati per fasce facendo riferimento alla pena edittale massima prevista per i reati per i quali l'istituto è applicabile. II massimo è stato individuato in 18 mesi a fronte di una previsione di legge di 24 per mantenere la possibilità di proroga da parte del Giudice ove necessario.

Peraltro, occorre ribadire la necessità che il Giudice intervenga con una determinazione della durata più adeguata al caso singolo, soprattutto in relazione a quei reati per i quali vi e una rilevante divaricazione tra minimo e massimo e che si presentino di disvalore modesto.

FASCIA A)

Contravvenzioni punite con la sola ammenda: periodo di messa alla prova da 15 giorni a 1 mese.

Lavori di pubblica utilità per almeno quindici giorni, pari a 30 ore.

FASCIA B)

Contravvenzioni punite con pena alternativa o congiunta o delitti puniti con la sola multa: periodo di messa alla prova da 1 a 4 mesi.

Lavori di pubblica utilità per almeno trenta giorni, pari a 60 ore.

FASCIA C)

Delitti puniti con la reclusione non superiore a 2 anni: periodo di messa alla prova da 4 a 6 mesi.

Lavori di pubblica utilità per almeno sessanta giorni, pari a 120 ore.

FASCIA D)

Delitti puniti con Ia reclusione da 2 a 3 anni: periodo di messa alia prova da 6 a 8 mesi.

Lavori di pubblica utilità per almeno novanta giorni, pari a 180 ore.

FASCIA E)

Delitti puniti con la reclusione da 3 a 4 anni: periodo di messa alla prova da 8 a 12 mesi.

Lavori di pubblica utilità per almeno centoventi giorni, pari a 240 ore.

FASCIA F)

Delitti puniti con la reclusione superiore a 4 anni: periodo di messa alia prova da 12 a 18 mesi.

Lavori di pubblica utilità per almeno centottanta giorni, pari a 360 ore.

PRECISAZIONI

  1. Ove sorga l'esigenza per l'imputato, o magari anche per l'ente, di modificare il programma durante il periodo di sospensione per aspetti di dettaglio (ad esempio relativi solo ai giorni, alle ore o alle mansioni e quindi al di fuori dell'ambito dell'art. 464 quinquies comma 3) e sufficiente comunicare le modifiche allo UEPE il quale poi relazionerà il magistrato nell ‘ambito delle informazioni previste dall'art. 141 ter Disp. Att. C.p.p.
  2. Ove le integrazioni del Giudice al programma siano particolarmente onerose e tali da determinare il venir meno del consenso dell'imputato si procederà ad un rinvio su richiesta della difesa per consentire all'imputato di valutare le modifiche del programma: anche in tal caso verrà sospesa la prescrizione ex 159 comma 1 n.3 c.p.
  3. La Procura avviserà gli indagati della possibilità di usufruire della messa alia prova sia nell'avviso di cui all' 415-bis c.p.p. che nella procedura di identificazione ed elezione di domicilio tramite la polizia giudiziaria appositamente delegata.

Sondrio, li 7 maggio 2015

Tribunale penale di Sondrio
II Presidente Vicario delegato

Procura della Repubblica
c/o ilTribunale di Sondrio
il Procuratore repubblica f.f.

Camera Peneladi Sondrio
II Presidente

Ordine degli Avvocati Sondrio
II Presidente

UEPE Como Lecco Sondrio Varese
Il Dirigente