Convenzioni per lo svolgimento di lavoro di pubblica utilità tra il Tribunale di PALERMO e l'Associazione Culturale San Giovanni Apostolo - 21 luglio 2023 - 22 luglio 2024

22 luglio 2024

TRIBUNALE DI PALERMO
PRESIDENZA

 

e

ASSOCIAZIONE CULTURALE “SAN GIOVANNI APOSTOLO” ONLUS

Convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, ai sensi dagli artt. 168-bis c.p., art. 464-bis c.p.p., e art. 2, comma, 1 del D. M. 8 giugno 2015 n. 88 del Ministro delle Giustizia

Premesso

Che, nei casi previsti dell'art. 166 bis del codice penale, su richiesta dell'imputato, il giudice può sospendere il procedimento e disporre la messa alla prova, sulla base di un programma di trattamento predisposto dall'Ufficio di esecuzione penale esterna, subordinato all'espletamento di una prestazione di pubblica utilità;

che, ai sensi dell'166 bis, comma 3, il lavoro di pubblica utilità consiste in una prestazione non retribuita in favore della collettività di durata non inferiore a dieci giorni, anche non continuativi, da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni, le aziende sanitarie o presso enti o organizzazioni, anche internazionali, che operano in Italia, di assistenza sociale, sanitaria e di volontariato, nel rispetto delle specifiche professionalità ed attitudini lavorative dell'imputato:

che, ai sensi dell'art. 8 della legge 28 aprile 2014 n. 67 e dell'art. 2 comma 1 del D.M. 3 giugno 2015. n. 88 del Ministro della Giustizia, l'attività non retribuita in favore della collettività per la messa alla prova è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministro della Giustizia, o su delega di quest'ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondarlo sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicate nell'art.1, comma 1, del citato decreto ministeriale;

che il Ministro della Giustizia, con l'atto allegato, ha delegato i Presidenti dei Tribunali a stipulare le convenzioni previste dall'art. 2, comma 1 del D.M. 88/2015, per lo svolgimento dei lavori di pubblica utilità per gli imputati ammessi alla prova ai sensi dell'art. 168 bis codice penale;

che l'Ente firmatario della presente convenzione rientra tra quelli indicati dalle norme di riferimento;

tutto ciò premesso, quale parte integrante della presente convenzione, tra il Ministero della Giustizia, che interviene nella persona del dott. Piergiorgio Morosini Presidente del Tribunale di Palermo, giusta delega di cui all'atto in premessa, e l'Ente nella persona del legale rappresentante Fazio Antonietta,

 si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1

L'Ente consenta che i soggetti svolgano presso le proprie strutture l'attività non retribuita in favore della collettività per l'adempimento degli obblighi previsti dall'art. 168 bis codice penale.

Le sedi presso le quali potrà essere svolta l'attività lavorativa sono complessivamente 1, dislocate sul territorio, come da elenco allegato.

L'ente informerà periodicamente la cancelleria del Tribunale e l'ufficio di esecuzione penale esterna sulla situazione dei posti di lavoro disponibili presso i propri centri per favorire l'attività di orientamento e avvio degli imputati al lavoro di pubblica utilità e indirizzare le istanze pendenti presso gli uffici giudiziari.

Art. 2

I soggetti ammessi allo svolgimento dei lavori di pubblica utilità presteranno presso le strutture dell'Ente le attività, indicate nell’allegato tecnico, rientranti nei settori di impiego indicati dall'art. 2, comma 4, del D.M. n. 88/2015.

L'Ente si impegna a comunicare ogni eventuale variazione delle prestazioni alla cancelleria del Tribunale e all' Ufficio di esecuzione penale esterna.

Art. 3

L'attività non retribuita in favore della collettività saranno svolte in conformità con quanto disposto nel programma di trattamento e nell' ordinanza di ammissione alla prova; il programma specificherà le mansioni alle quali viene adibito il soggetto, fra quelle indicate nell’allegato tecnico, la durata e l’orario di svolgimento della prestazione lavorativa, nel rispetto delle esigenze di vita dei richiedenti, dei diritti fondamentali e della dignità della persona.

L'ufficio di esecuzione penale esterna che redige il programma di trattamento cura, per quanto possibile, la conciliazione tra le diverse esigenze dell'imputato e dell'ente, sia nella fase di istruzione del procedimento di messa alla prova, sia durante l'esecuzione dell’attività di pubblica utilità, anche in funzione di eventuali variazioni del programma dell’attività lavorativa, da sottoporre all' approvazione del giudice competente.

Come stabilito dalla normativa vigente, è fatto divieto all'Ente di corrispondere ai soggetti impegnati nelle prestazioni lavorative una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta. Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione, si rinvia a quanto stabilito dal D.M. 88/2015 e dalle norme che regolano la disciplina del lavoro di pubblica utilità degli imputati ammessi alla sospensione del processo e messa alla prova.

Art. 4

L'Ente garantisce la conformità delle proprie sedi alle norme in materia di sicurezza e di igiene degli ambienti di lavoro e si impegna ad assicurare la predisposizione delle misure necessarie a tutelare, anche attraverso dispositivi di protezione individuali, l'integrità dei soggetti ammessi alla prova, secondo quanto previsto dal Decreto legislativo 9 aprite 2008, n. 31.

Gli oneri per la copertura assicurativa contro gli infortuni e le malattie professionali, nonché riguardo alla responsabilità civile verso terzi, dei soggetti avviati al lavoro di pubblica utilità, sono a carico dell'ente che provvederà, in caso di eventuale sinistro, ad effettuare tempestivamente le comunicazioni agli uffici competenti.

Se previsti, l'Ente potrà beneficiare di eventuali finanziamenti pubblici per far fronte ai predetti costi.

Art. 5

L'ente comunicherà all’UEPE i nominativi dei referenti, incaricati di coordinare la prestazione lavorativa degli imputati e di impartire le relative istruzioni.

l referenti si impegnano a segnalare immediatamente, anche per le vie brevi, all'ufficio di esecuzione penale esterna, incaricato del procedimento, l'eventuale rifiuto a svolgere la prestazione di pubblica utilità da parte dei soggetti ammessi alla prova e di ogni altra grave inosservanza degli obblighi assunti.

Segnaleranno, inoltre, con tempestività, le assenze e gli eventuali impedimenti alla prestazione d'opera, trasmettendo la documentazione sanitaria o giustificativa indicata dall'art. 3, comma 6, del decreto ministeriale. In tale caso, d'intesa tra le parti, verranno concordate le modalità di recupero della prestazione lavorativa, da rendere nel termine fissato dal giudice, ai sensi dell'art. 464 -quinquies del codice di procedura penale.

L'ente consentirà l'accesso presso le proprie sedi ai funzionari dell'Ufficio di esecuzione penale esterna incaricati di svolgere l'attività di controllo che sarà effettuata, di norma, durante l'orario di lavoro, nonché la visione e l'eventuale estrazione di copia del registro delle presenze, o degli atti annotati dall'equivalente strumento di rilevazione elettronico, che l'ente si impegna a predisporre.

L'ufficio di esecuzione penale esterna informerà l'ente sul nominativo del funzionario incaricato di seguire l'andamento della messa alla prova per ciascuno dei soggetti inseriti.

L'Ente si impegna, altresì, a comunicare ogni eventuale variazione dei nominativi dei referenti all' ufficio di esecuzione penale esterna.

Art. 6

I referenti indicati all'art. 4 della convenzione, al termine del periodo previsto per l'esecuzione del lavoro di pubblica utilità, forniranno le informazioni inerenti l'assolvimento degli obblighi dell'imputato all'ufficio di esecuzione penale esterna, che assicura le comunicazioni all'autorità giudiziaria competente, con le modalità previste dall'art. 141 ter, commi 4 e 5, del Decreto legislativo 28 luglio 1896, n. 271.

Art. 7

In caso di grave o reiterata inosservanza delle condizioni stabilite, la convenzione potrà essere risolta da parte del Ministero della Giustizia, o dal Presidente del Tribunale da esso delegato, fatte salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, dalle persone preposte al funzionamento dell'ente.

L’Ente potrà recedere dalla presente convenzione, prima del termine di cui all'art. 8, in caso di cessazione dell'attività.

Art. 8

Nell'ipotesi di cessazione parziale o totale delle attività dell’Ente, di recesso o di risoluzione della presente convenzione, tali da rendere impossibile la prosecuzione dell'attività di lavoro, l'ufficio di esecuzione penale esterna informa tempestivamente il giudice che ha disposto la sospensione del processo con la messa alla prova, per l'adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 4, comma 3, del D.M. n. 88/2015.

Art. 9

La presente convenzione avrà la durata di anni 5 (cinque) a decorrere dalla data di sottoscrizione e potrà essere rinnovata d'intesa tra i contraenti.

Essa si intende automaticamente aggiornata nel caso di intervenute variazioni della disciplina di riferimento in tema di lavoro di pubblica utilità e di sospensione del processo con messa alla prova.

Copia della convenzione viene inviata al Ministero della Giustizia per la pubblicazione sul sito internet del Ministero e inclusa nell'elenco degli enti convenzionati presso la cancelleria del Tribunale; viene inviata, inoltre, al Ministero della Giustizia - Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria - Direzione Generale degli Affari Penali e al Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria - Direzione Generale dell’Esecuzione Penale Esterna, nonché all'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna competente.

Palermo, 21/07/2023

Il Rappresentante dell'Ente
Fazio Antonietta

Il Presidente del Tribunale
Piergiorgio Morosini

 

ALLEGATO TECNICO

ENTE SOTTOSCRITTORE
- Ragione sociale Associazione Culturale “San Giovanni Apostolo” onlus
- SCOPO/MISSION Recupero marginalità sociale, lotta alla povertà materiale ed educativa
- Sede Legale: Via Barisano da Trani, 1 Palermo 90145
- P.IVA/ C.F 97160620825. tel.
- RESPONSABILE Antonietta Fazio
- TUTOR. Antonietta Fazio
- Mail dell’ente sangiovanniapostolo@gmail.com

CONDIZIONI DI IMPIEGO
Sede di impiego lavoratori di pubblica utilità: via Barisano da Trani, 1 90145 Palermo
Tutor. Antonietta Fazio

Numero max. di lavoratori impiegabili contemporaneamente 7

  • Con competenze generiche n 3 ( da adibire a pulizia e manutenzione locali del centro aggregativo)
  • Con competenza specifiche n 4 (supporto alle attività di sostegno scolastico e ai laboratori ludici-sportivi )

Periodo di disponibilità dell’Ente
Per tutto l’anno solare
Giorni lavorativi disponibili per settimana Dal lunedì al venerdì 

ORARI 
mattina dalle 8,30 alle 12,30 pomeriggio dalle 15,00 alle 18,30

 

TRIBUNALE DI PALERMO
PRESIDENZA

e

ASSOCIAZIONE SAN GIOVANNI APOSTOLO ETS

ACCORDO per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità
ai sensi del decreto ministeriale 26 marzo 2001

Premesso

che fra il Tribunale di PALERMO e L'UEPE di Palermo è stato sottoscritto un accordo quadro per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità ai sensi del decreto Mi­nisteriale 26 marzo 2001, in data 13/06/2012;

che, ai sensi di tale accordo, l'UEPE fra l'altro si è impegnato a favorire l'attuazione delle norme sul lavoro di pubblica utilità, incentivando enti, cooperative sociali e orga­nizzazioni di volontariato ad aderire a tale iniziativa;

che a norma dell'art. 54 del D.L.vo 28 agosto 2000 n. 274 e dell'art. 224 bis del D.Lgs. n. 285 del 30.4.1992 (nuovo Codice della Strada) il Giudice di Pace e - in applicazione della legge 11 giugno 2004 n .145 e dell'art. 73 comma V bis del D.P.R. 309 del 1990 e degli Art. 186 e 187 del D.Lgs. n. 285 del 30.4.1992 (nuovo Codice della Strada) - il Giudice monocratico può applicare, su richiesta dell'imputato, la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, te Province, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato;

che l’art. 2, comma 1 del D.M. 26 marzo 2001 emanato a norma dell'art 54, comma 6, del citato Decreto Legislativo, stabilisce che l’attività non retribuita in favore della col­lettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia, o su delega di quest'ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono pre­senti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicati nell’art. 1, comma 1 del citato decreto ministeriale presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità:

che il Ministro della Giustizia, con atto del 16 luglio 2001, ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni in questione;

CONSIDERATO

che l’Associazione San Giovanni Apostolo ETS, con sede a Palermo, via Barisano da Trani, n. 1- C.F. 97160620825 qui rappresentata dalla sig.ra Fazio Antonietta, nata a il , che interviene nella sua carica di legale rappresentante, è disponibile ad accogliere lavoratori di pubblica utilità alle condizioni e per le mansioni sotto meglio precisate

SI CONVIENE

quanto segue tra il Ministero della Giustizia, che interviene al presente atto nella perso­na del dott. Piergiorgio Morosini, Presidente del Tribunale di PALERMO, giusta delega di cui in premessa e l’Associazione San Giovanni Apostolo ETS, che interviene al presente atto nella persona della Sig.ra Antonietta Fazio, come sopra identificata e rappresentata

CONVENZIONE

ART. 1
Attività da svolgere

La sig.ra Antonietta Fazio, Legale Rappresentante dell’Associazione San Giovanni Apostolo ETS in premessa precisato, consente che i condannati alla pena del lavoro di pubblica utilità prestino la loro attività non retribuita in favore della collet­tività nell'ambito della propria struttura organizzativa.

La sig.ra Antonietta Fazio , Legale Rappresentante dell’Associazione San Giovanni Apostolo ETS specifica che, presso le proprie strutture, l'attività non retri­buita in favore della collettività, verrà svolta in conformità con quanto previsto dall'articolo 1 del decreto ministeriale citato in premessa ed ha ad oggetto le seguenti pre­stazioni:

si veda quanto specificato nell'Allegato Tecnico per la disciplina di applicazione della convenzione.

ART. 2
Modalità di svolgimento

L'attività non retribuita in favore della collettività è svolta in conformità con quanto di­sposto nella sentenza di condanna, nella quale il giudice, a norma dell'articolo 33, comma 2, del decreto legislativo, indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità, la struttura dove la stessa è svolta e le persone incaricate di coordinare la prestazione dell'attività lavorativa dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni.

L'attività del condannato al lavoro di pubblica utilità può essere anche di solo supporto amministrativo ed organizzativo,

Tenuto conto del contesto economico attuale, caratterizzato da una congiuntura econo­mica ed occupazionale particolare, e valutato che gli interventi per i quali i condannati sono tenuti a svolgere «attività non retribuita», le prestazioni di cui al presente accordo non devono sottrarre posti di lavoro e consistono in attività di supporto all'operatore ti­tolare del servizio a cui il condannato è destinato.

ART. 3
Coordinatori delle prestazioni

L’Ente Associazione San Giovanni Apostolo ETS che consente alla prestazione dell'attività non retribuita in­dividua, ai sensi dell'art. 2, comma 2 del D.M. 26 marzo 2001, nel proprio legale rappre­sentante la persona incaricata di coordinare la prestazione dell’attività lavorativa dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni.

L’Associazione San Giovanni Apostolo ETS per il tramite del suddetto legale rappresentante incaricato di coordinare le prestazioni individua un operatore che, sulla scorta di incarico, ha il com­pito di inserire il condannato nei diversi ambiti lavorativi. Questi mantiene i rapporti con gli operatori dei vari servizi, segnala eventuali inadempienze all'UEPE e al giudice e, in generale, segue il condannato durante il periodo di inserimento.

L’Associazione San Giovanni Apostolo ETS si impegna a comunicare tempestivamente al Presidente del Tribunale eventuali integrazioni o modifiche dei titolari di funzione organizzative incari­cati di coordinare l'attuazione della presente convenzione.

ART.4
Modalità di trattamento

Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, l’Associazione San Giovanni Apostolo ETS si im­pegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale dei condannati, curando altresì che l'attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla convenzione.

In nessun caso l'attività potrà svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamenta­li diritti umani o da ledere la dignità della persona, conformemente a quanto dispone l'art. 54, commi 2 e ss. del citato Decreto Legislativo,

L’Associazione San Giovanni Apostolo ETS si impegna altresì a che i condannati possano fruire del trat­tamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condi­zioni praticate per il personale alle proprie dipendenze ove tali servizi siano già a dispo­sizione.

ART. 5
Divieto di retribuzione - Assicurazioni sociali

È fatto divieto all’Associazione San Giovanni Apostolo ETS di corrispondere ai condannati una retribuzio­ne, in qualsiasi forma per l'attività da essi svolta.

È obbligatoria ed è a carico dell’Ente ospitante l’assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali dei soggetti avviati al LPU nell’ambito della Messa alla Prova, nonché riguardo la responsabilità civile verso terzi.

L’Ente potrà beneficiare, per quanto concerne l’assicurazione contro gli infortuni e malattie professionali, dell’apposito Fondo istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, previsto dall’art.1, comma 86 della legge di bilancio 2017 e confermato per gli anni 2018 e 2019 art.1 – comma 181 della legge di bilancio 2018 e reso stabile, a decorrere dal 2020, dal decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 124.

ART. 6
Violazione degli obblighi

I soggetti incaricati, ai sensi dell'articolo 3 della presente convenzione, di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e di impartire le relative istruzioni ai condannati hanno l'obbligo di comunicare senza ritardo all'UEPE di Palermo ed al giudice che ha applicato la sanzione, le eventuali violazioni degli obblighi del condannato, secondo quanto previsto dalla normativa citata in premessa.

ART. 7
Relazione sul lavoro svolto

I soggetti incaricati, ai sensi dell'articolo 3 della presente convenzione, di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e di impartire le relative istruzioni ai condannati, redigono, terminata l'esecuzione della pena, una relazione da inviare all’UEPE di Palermo e al giudice che ha applicato la sanzione che documenti l'assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato.

ART.8
Risoluzione della convenzione

Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente convenzio­ne potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero delia Giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato, salve le eventuali responsabilità a termini di legge, delle persone preposte secondo il relativo ordinamento al funzionamento della Associazione San Giovanni Apostolo ETS

ART. 9
Relazione sull’applicazione della convenzione

L’Associazione San Giovanni Apostolo ETS, d'intesa con l’UEPE di Palermo, predispone semestralmen­te una relazione sullo svolgimento delle attività previste dalla presente convenzione, da comunicare al Presidente del Tribunale

ART.10
Durata dell'accordo

Il presente accordo ha la durata di 5 (cinque) anni a decorrere dalla data di sottoscrizione ed è rinnovabile.

Essa si intende automaticamente aggiornata nel caso di intervenute variazioni della disciplina di riferimento in tema di lavoro di pubblica utilità.

Copia del presente accordo viene trasmessa alla cancelleria del Tribunale, per essere in­cluso nell'elenco degli enti convenzionati di cui all’art.7 del decreto ministeriale citato in premessa, nonché al Ministero della Giustizia - Direzione Generali Affari Penali.

Palermo, 22/07/2024

Il Legale Rappresentante 
Fazio Antonietta

Il Presidente del Tribunale
Piergiorgio Morosini

ALLEGATO TECNICO 22.07.2024

ENTE SOTTOSCRITTORE:

CONDIZIONI DI IMPIEGO:

Sede di impiego lavoratori di pubblica utilità: via Barisano da trani, 1 90145 Palermo

Tutor: ANTONIETTA FAZIO fazioantonietta67@gmail.com

Numero massimo di lavoratori impiegabili contemporaneamente: 15

con competenze generiche: n° 7 da adibire a pulizia e manutenzione locali

con competenze specifiche: n° 8 supporto ALLA DIDATTICA, AI LABORATORI SPORTIVI, LUDICO-RICREATIVI, MUSICALI)

Periodo di disponibilità dell’Ente
X Per tutto l’anno solare
Giorni lavorativi disponibili per settimana Dal LUNEDI al VENERDI

ORARI
Mattina dalle 8,30 alle 12,30
Pomeriggio dalle 14,30 alle 18,30