Convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità tra il Tribunale di SALERNO e l’Associazione Datoriale Confartigianato Imprese Salerno - 3 luglio 2023

3 luglio 2023

TRIBUNALE  DI SALERNO

CONVENZIONE

Tra il Tribunale di Salerno e il l’Associazione Datoriale Confartigianato Imprese Salerno per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità ai sensi degli articoli delle disposizioni legislative richiamate nelle premesse della Convenzione

Premesso che la disciplina normativa sui lavori di pubblica utilità si fonda su alcune precise disposizioni legislative:

A norma dell’art. 54 del D.L.vo 274 del 2000, il giudice di pace può applicare, su richiesta dell’imputato, e nelle ipotesi previste dall’art. 52 e 55 del D.L.vo 274 del 2000 la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, i Comuni o presso Enti o organizzazioni di assistenza sociale o volontariato.

L’art. 2 della legge 145 del 2004, nel modificare l’art. 165 del codice penale, ha consentito di subordinare la sospensione condizionale della pena alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività, a tal fine dichiarando applicabili gli articoli 44 e 54 (commi 2,3,4 e 6) del D.L.vo 274 del 2000 e le relative convenzioni.

L’art. 73 comma 5-bis d.p.r. 309 del 1990 inserito dall’art. 4 bis, comma 1, lett. g), del D.L. 272 del 2005 ha attribuito al giudice il potere di applicare la pena del lavoro di pubblica utilità in sostituzione della pena detentiva e pecuniaria.

L’art. 224-bis del D.L.vo 285 del 1992 (Codice della Strada), così come modificato dalla Legge 102 del 2006, prevede che nel pronunciare sentenza di condanna alla pena della reclusione per un delitto colposo commesso con violazione delle norme del presente codice, il giudice può disporre altresì la sanzione amministrativa accessoria del lavoro di pubblica utilità.

L’art. 186 comma 9-bis del D.L.vo 285 del 1992 (Codice della Strada), così come modificato dalla Legge 120 del 2010, prevede che la pena detentiva o pecuniaria possa essere sostituita con quella del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di un’attività non retribuita a favore della collettività da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell’educazione stradale presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, o presso i centri specializzati di lotta alle dipendenze. Il buon esito della misura comporta l’estinzione del reato, il dimezzamento del periodo di sospensione della patente di guida e la revoca della confisca obbligatoria del veicolo condotto dal reo al momento del fatto, se di sua proprietà.

L’art. 187 comma 8-bis del D.L.vo 285 del 1992 (Codice della Strada), così come modificato dalla Legge 120 del 2010, prevede che la pena detentiva o pecuniaria possa essere sostituita con quella del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di un’attività non retribuita a favore della collettività da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell’educazione stradale presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, o presso i centri specializzati di lotta alle dipendenze nonché nella partecipazione ad un programma terapeutico e socio-riabilitativo del soggetto tossicodipendente. Il buon esito della misura comporta l’estinzione del reato, il dimezzamento del periodo di sospensione della patente di guida e la revoca della confisca obbligatoria del veicolo condotto dal reo al momento del fatto, se di sua proprietà.

L’art. 6 comma 7 della Legge 401 del 1989 (Interventi nel settore del giuoco e delle scommesse clandestine e tutela della correttezza nello svolgimento di manifestazioni sportive) stabilisce che con la sentenza di condanna per i reati di cui al comma 6 il giudice può disporre la pena accessoria di cui all’art. 1 comma 1-bis, lettera a), del decreto legge 122 del 1993 convertito, con modificazioni, dalla legge 205 del 1993.

Il d.l. 122 del 1993 aveva previsto all’art. 1- bis la possibilità per il giudice di condannare al lavoro di pubblica utilità, quale pena accessoria, l’autore del delitto di costituzione di un’organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi l’incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi (art.3.1.654 del 1975) e di istigazione, tentativo, commissione o partecipazione a fatti di genocidio (1.962 del 1967).

L’alt. 168 bis del codice penale, inserito dall’art. 3 della Legge 67/2014, ha introdotto, per gli adulti, nei procedimenti per reati puniti con la sola pena edittale pecuniaria o con la pena edittale detentiva non superiore nel massimo a quattro anni, sola, congiunta o in alternativa alla pena pecuniaria, nonché per delitti indicati al comma 2 dell’art. 550 del Codice di procedura penale, l’istituto della messa alla prova e le norme che lo disciplinano.

Il predetto istituto della messa alla prova, ricalcante la messa alla prova per i minorenni, già prevista dall’art. 28 del DPR 448/1988, nell’ambito delle disposizioni del processo penale minorile:

  • Comporta, da parte dell’imputato, la prestazione di condotte volte all’eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose derivanti dal reato, nonché, ove possibile, il risarcimento del danno cagionato;
  • Comporta altresì, l’affidamento dell’imputato al servizio sociale per lo svolgimento di un programma che può implicare, tra l’altro, attività di volontariato di rilievo sociale ovvero l’osservanza di prescrizioni relative ai rapporti con il servizio sociale o con struttura sanitaria, alla dimora, alla libertà di movimento e a divieto di frequentare determinati locali,
  • È subordinato, inoltre, alla prestazione non retribuita di lavoro di pubblica utilità, tenuto conto delle specifiche professionalità ed attitudini lavorative dell’imputato, non inferiore a dieci giorni, anche non continuativi, da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni, le aziende sanitarie o presso enti o organizzazioni, anche internazionali, che operano in Italia, di assistenza sociale, sanitaria e di volontariato, secondo modalità che non pregiudichino le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute dell’imputato e per una durata giornaliera non superiore ad otto ore;

Considerato che, inoltre, per regolamentare i rapporti tra l’autorità giudiziaria e i soggetti destinatari dei lavori di pubblica utilità sono stati emanati :

il DM 26 marzo del 2001 il cui art. 2 comma 1 stabilisce che l’attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia, o su delega di quest’ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicate nell’art.1, comma 1, del citato decreto ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;

 il DM 8 giugno 2015 n. 88 il cui art. 2 comma 1 stabilisce che l’attività non retribuita in favore della collettività è svolta secondo quanto stabilito nelle convenzioni stipulate con il Ministero della Giustizia o, su delega di quest’ultimo con il Presidente del Tribunale, nell’ambito e a favore delle strutture esistenti in seno alle amministrazioni, agli enti o alle organizzazioni indicate nell’articolo 1 comma 1. Tali convenzioni sono sottoscritte anche da amministrazioni, enti ed organizzazioni che hanno competenza nazionale, regionale o interprovinciale, con effetto per le rispettive articolazioni periferiche;

Considerato che, infine, il Ministero della Giustizia ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni con provvedimenti del 16 luglio 2001 e DM 8 giugno 2015 n. 88

Considerato che l’Associazione Datoriale Confartigianato Imprese Salerno, rientra tra quelli indicati dalle norme di riferimento presso i quali potrà essere svolto il lavoro di pubblica utilità.

Tutto quanto premesso e considerato, le Parti (Tribunale di Salerno e l’Associazione Datoriale Confartigianato Imprese Salerno) sottoscrivono il presente Protocollo

Tra

tra il Ministero della Giustizia che interviene al presente atto, nella persona del Dott. Giuseppe Ciampa, Presidente del Tribunale di Salerno, giusta la delega di cui in premessa

E

L’Associazione Datoriale Confartigianato Imprese Salerno nella persona del Dott. Franco Risi Legale rappresentante pro-tempore,

Si conviene e si stipula quanto di seguito :

Art. 1

L’Associazione Datoriale Confartigianato Imprese Salerno d’ora in avanti indicato come “Ente” consente che n. 2 (due) soggetti, che saranno dislocati tra la sede di Corso Garibaldi, 30 Salerno e la sede amministrativa di Via Michelangelo Testa, 11 Salerno, per i quali sia stata disposta l’effettuazione dei lavori di pubblica utilità ai sensi delle disposizioni che precedono, prestino presso di sé la loro attività non retribuita in favore della collettività. L'Ente specifica che presso le sue strutture l'attività non retribuita in favore della collettività in conformità con quanto previsto dall’articolo l del DM 26 marzo 2001 e art. 2 comma 4 del DM 8 giugno 2015 n. 88 citati in premessa, ha ad oggetto le seguenti prestazioni:

  1. Altre prestazioni di lavoro di pubblica utilità pertinenti la specifica professionalità del soggetto;

Art. 2

L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta:

ai sensi del D.Lgs. 274/2000 e DM 26 marzo 2001, in conformità con quanto disposto nella sentenza di condanna, nella quale il giudice, a norma dell'articolo 33, comma 2, del citato decreto legislativo, indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità;

ai sensi dell’art. 464 bis e ss. del cp e DM 8 giugno 2015 n. 88, in conformità con quanto disposto nel programma di trattamento e nell’ordinanza di ammissione alla messa alla prova: il programma specificherà le mansioni alle quali viene adibito il soggetto, fra quelle sopra indicate, la durata e l’orario di svolgimento della prestazione lavorativa, nel rispetto delle esigenze di vita dei richiedenti, dei diritti fondamentali e della dignità della persona. Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione, si rinvia a quanto stabilito dal DM 8 giugno 2015 n. 88 e alle norme che regolano la disciplina del lavoro di pubblica utilità degli imputati ammessi alla sospensione del processo e messa alla prova;

Art. 3

L'ente che consente alla prestazione dell'attività non retribuita individua la Dott.ssa Piera Verderosa nata ad Oliveto Citra (SA) il 23/1/1969, residente a C.da Bagni, 8 Colliano (SA), C.F.: VRD PRI 69A63G039E quale persona incaricata di coordinare la prestazione dell'attività lavorativa del condannato/imputato, d’ora in avanti indicato come “soggetto” e di impartire a costui le relative istruzioni;

L'ente si impegna a comunicare tempestivamente al Presidente del Tribunale eventuali integrazioni o modifiche del nominativo ora indicato;

Art. 4

Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità l'Ente si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale del soggetto, curando, altresì, che l'attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla convenzione.

In nessun caso l'attività potrà svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona.

Il soggetto impegnato in attività che richiedono l’uso di dispositivi di sicurezza e/o protezione individuale, è tenuto a dotarsene secondo le istruzioni fornite dall’Ente, che provvederà a riscontrarne la conformità a quanto previsto dalla normativa vigente.

L'ente si impegna altresì a che il soggetto possa fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alla proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.

Art. 5

È fatto divieto all'Ente di corrispondere ai soggetti una retribuzione in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta.

È obbligatoria l’assicurazione dei soggetti impegnati in lavori di pubblica utilità ed è a carico del Fondo istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, finalizzato a reintegrare l’INAIL dell’onere conseguente la copertura degli obblighi assicurativi contro le malattie professionali e gli infortuni, così come recentemente introdotto dalla Legge di Bilancio 2017 che, al comma 86 dell’art. 1, modifica il comma 312 dell’art. 1 della legge n. 208 del 2015 (Legge di stabilità 2016), salvo successive e diverse determinazioni.

Restano invece a carico del bilancio dell’Ente le spese assicurative riguardo alla responsabilità civile verso i terzi.

Art. 6

L’Ente ha l’obbligo di comunicare, quanto prima, all’UEPE le eventuali violazioni degli obblighi inerenti la prestazione lavorativa del soggetto (ad es., se egli, senza giustificato motivo, non si reca nel luogo dove deve svolgere il lavoro di pubblica utilità o lo abbandona o si rifiuta di prestare le attività di cui è incaricato, ecc) e che possono comportare la revoca dei lavori di Pubblica Utilità.

Il Referente Incaricato, ai sensi dell'articolo 3 della presente Convenzione, di coordinare le prestazioni lavorative del soggetto e di impartire a costui le relative istruzioni dovrà redigere, al termine del periodo previsto per l’esecuzione del lavoro di pubblica utilità, una relazione che documenti l'assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal soggetto, da trasmettere all’ufficio di esecuzione penale esterna, che assicura le comunicazioni all’autorità giudiziaria competente;

Art. 7

Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente Convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato, salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte, secondo il relativo ordinamento, al funzionamento dell'ente.

Art. 8

La presente Convenzione avrà la durata di anni 5 a decorrere dalla data di sottoscrizione di detta Convenzione.

Essa si intende automaticamente aggiornata nel caso di intervenute variazioni della disciplina di riferimento in tema di lavoro di pubblica utilità.

Le parti richiedono l’esenzione dell’imposta di bollo ai sensi dell’art. 16 della tabella allegato B del D.P.R.642/1972

Copia della presente convenzione viene trasmessa alla Cancelleria del Tribunale, per essere inclusa nell'elenco degli Enti convenzionati di cui all'articolo 7 del Decreto Ministeriale citato in premessa, nonché al Ministero della Giustizia – Direzione Generale degli affari penali.

Salerno, lì 03.07.2023

Il Presidente del Tribunale di Salerno
dott. Giuseppe Ciampa

Il Presidente di Confartigianato Imprese Salerno
dott. Franco Risi

 

ALLEGATO 1

PRESTAZIONI DI LAVORO DI PUBBLICA UTILITÀ

ARTICOLO 1 DEL DM 26 MARZO 2001 in combinato disposto con l’ARTICOLO 2 COMMA 4 DEL DM 8 GIUGNO 2015 N. 88

  1. Prestazioni di lavoro per finalità sociali e socio-sanitarie nei confronti di persone alcoldipendenti e tossicodipendenti, diversamente abili, malati, anziani, minori, stranieri;
  2. Prestazioni di lavoro per finalità di protezione civile, anche mediante soccorso alla popolazione in caso di calamità naturali, di tutela del patrimonio ambientale, ivi compresa la collaborazione ad opere di prevenzione e incendi, di salvaguardia del patrimonio boschivo e forestale o di particolari produzioni agricole, di recupero del demanio marittimo, e di custodia di musei, gallerie o pinacoteche;
  3. Prestazioni di lavoro in opere di tutela della flora e della fauna, con particolare riguardo alla aree protette e di prevenzione del randagismo degli animali;
  4. Prestazioni di lavoro per la fruibilità e la tutela del patrimonio culturale e archivistico, inclusa la custodia di biblioteche, musei, gallerie e pinacoteche;
  5. Prestazione d lavoro nella manutenzione e nel decoro di ospedali e case di cura o di beni del demanio e del patrimonio pubblico ivi compresi giardini, ville e parchi, con esclusione di immobili utilizzati dalle Forze Armate o dalle Forze di Polizia;
  6. Altre prestazioni di lavoro di pubblica utilità pertinenti la specifica professionalità del soggetto