Protocollo d'intesa tra Tribunale e Procura della Repubblica di CASTROVILLARI, Tribunale di sorveglianza di Catanzaro, Ufficio di Sorveglianza, Uffici di esecuzione penale esterna di Cosenza, Provveditorato regionale dell’amministrazione penitenziaria per la Calabria, Ordine degli avvocati e Camera penale di Castrovillari e Rossano - Sportello MAP e pene sostitutive - 24 maggio 2023

24 maggio 2023

PROTOCOLLO DI INTESA

TRA

TRIBUNALE E PROCURA DELLA REPUBBLICA DI CASTROVILLARI

TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA DI CATANZARO

UFFICIO DI SORVEGLIANZA DI COSENZA

UFFICIO INTERDISTRETTUALE DI ESECUZIONE PENALE ESTERNA PER LA CALABRIA DI CATANZARO

UFFICIO LOCALE DI ESECUZIONE PENALE ESTERNA DI COSENZA

PROVVEDITORATO REGIONALE DELL’AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA PER LA CALABRIA DI CATANZARO

ORDINE DEGLI AVVOCATI DI CASTROVILLARI

CAMERA PENALE DI CASTROVILLARI E ROSSANO

(LEGGE 28 APRILE 2014 N. 67 e D.LGS. 10 OTTOBRE 2022 N. 150)

VISTA la legge 28 aprile 2014, n. 67 recante “deleghe al governo in materia di pene detentive non carcerarie e di riforma del sistema sanzionatorio”. Disposizioni in materia di sospensione del procedimento con Messa alla Prova e nei confronti degli irreperibili.

VISTO il D.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, di attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante “delega al Governo per l’efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari”.

VISTI gli artt. 27 D.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, 456 comma 2 c.p.p. e 458-bis comma 2 c.p.p., che disciplinano la facoltà dell’imputato di richiedere la sospensione del procedimento con messa alla prova nel corso del giudizio immediato ovvero in caso di dissenso del pubblico ministero o di rigetto del giudice, dell’istanza di applicazione della pena su richiesta delle parti.

VISTI gli artt. 29 e 41 D.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, nonché artt. 464-bis comma 1 c.p.p., 464-ter.1 c.p.p. e 141-bis comma 1 bis disp. att. c.p.p., che disciplinano la proposta del pubblico ministero della sospensione del procedimento con messa alla prova della persona sottoposta ad indagini.

VISTI gli artt. 32 D.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, e 550 comma 2 c.p.p., che estendono indirettamente l’ambito di applicazione della sospensione del procedimento con messa alla prova, mediante ampliamento della categoria di reati astrattamente ammissibili all’istituto.

VISTI gli artt. 41 D.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, e 141-ter comma 1 bis disp. att. c.p.p., che stabiliscono che gli Uffici di esecuzione penale esterna forniscono le indicazioni loro richieste dal pubblico ministero ai sensi dell’art. 464-ter.1 comma 1 c.p.p. entro il termine di trenta giorni.

VISTO l’art. 90 del D.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, che detta le disposizioni transitorie in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova, applicabili ai procedimenti penali pendenti nel giudizio di primo grado e in grado di appello alla data di entrata in vigore del decreto legislativo.

VISTI gli artt. 25 D.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, e 448 comma 1 bis c.p.p., che disciplinano l’applicazione concordata di una pena sostitutiva su richiesta delle parti.

VISTI gli artt. 28 D.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, e 459 commi 1 bis e 1 ter c.p.p., che disciplinano la sostituzione della pena detentiva a seguito di emissione di decreto penale di condanna, con il lavoro di pubblica utilità sostitutivo ex art. 56-bis L. n. 689/1981.

VISTI gli artt. 31 D.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, e 545-bis c.p.p., che disciplinano il procedimento di sostituzione della pena detentiva con una delle pene sostitutive previste dalla L. n. 689/1981.

VISTI gli artt. 34 D.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, e 593 comma 3 c.p.p., che prevedono la inappellabilità delle sentenze di condanna alla pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità.

VISTI gli artt. 71 D.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, artt. 53, 55, 56, 56-bis, 56-ter, 56-quater, 57, 58, 59, 61, 61-bis, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 76 della Legge n. 689/1981, che prevedono la disciplina applicabile alle nuove pene sostitutive della semilibertà, della detenzione domiciliare, del lavoro di pubblica utilità e della pena pecuniaria, tanto in fase istruttoria davanti al giudice della cognizione, quanto in fase esecutiva davanti alla magistratura di sorveglianza.

VISTI gli artt. 38, 39 e 71 D.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, artt. 102, 103, 103-bis, 103-ter, 107 e 108 della Legge n. 689/1981, e artt. 660 e 678 comma 1 bis c.p.p., che disciplinano la conversione della pena pecuniaria principale ovvero sostitutiva, in una delle pene sostitutive previste dagli articoli precedenti – esclusa la pena pecuniaria sostitutiva –, nonché le conseguenze derivanti dalla mancata osservanza delle prescrizioni relative alle pene convertite.

VISTI gli artt. 78 D.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, e 47 comma 3 ter L. n. 354/1975, che disciplinano la concessione della misura alternativa alla detenzione dell’affidamento in prova al servizio sociale, a chi abbia espiato almeno metà della pena sostitutiva della semilibertà o della detenzione domiciliare e abbia serbato un comportamento tale per cui l’affidamento in prova appaia più idoneo alla sua rieducazione e assicuri comunque la prevenzione del pericolo di commissione di altri reati.

VISTO l’art. 95 D.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, che detta le disposizioni transitorie in materia di pene sostitutive delle pene detentive brevi, applicabili ai procedimenti penali pendenti in primo grado o in grado di appello al momento dell’entrata in vigore del presente decreto.

CONCORDATO che, per questo protocollo, per “Tribunale” deve intendersi “Tribunale di Castrovillari”; per “Tribunale di Sorveglianza” deve intendersi “Tribunale di Sorveglianza di Catanzaro”; per “Magistrato o Ufficio di Sorveglianza” deve intendersi “Magistrato o Ufficio di Sorveglianza di Cosenza”; per “Procura” deve intendersi “Procura della Repubblica di Castrovillari”; per “UEPE” deve intendersi “Ufficio di Esecuzione Penale Esterna di Cosenza”; per “Sportello” deve intendersi “Sportello MAP e pene sostitutive presso il Tribunale di Castrovillari”; per “PRAP” deve intendersi “Provveditorato Regionale dell’Amministrazione Penitenziaria per la Calabria di Catanzaro”.

Tutto ciò premesso, i rappresentanti delle Istituzioni e delle Associazioni sopra indicate in data 24.05.2023 concordano le seguenti modalità operative.

Art. 1
Sportello MAP e pene sostitutive

Sportello MAP e pene sostitutive

  1. Presso la sede del Tribunale viene istituito uno “Sportello MAP e pene sostitutive” a cura dell’UEPE, quale punto di riferimento specifico per imputati, difensori, magistrati, associazioni ed enti, interessati ad ottenere tutte le informazioni in relazione alla misura della MAP e alle pene sostitutive delle pene detentive brevi; acquisire la modulistica necessaria all’avvio delle relative procedure; predisporre la domanda di ammissione alla MAP.
  2. Tale sportello potrà diventare sede di programmazione e sperimentazione di iniziative formative rivolte ai diversi attori coinvolti e ad esso potranno essere indirizzate eventuali criticità legate all’attuazione della MAP e all’applicazione delle pene sostitutive.
  3. Lo Sportello sarà attivo un giorno alla settimana in un locale predisposto allo scopo dal Tribunale con la presenza di personale, volontari ex art. 78 O.P. e di servizio civile, esperti ex art. 80 O.P. dell’UEPE, nonché personale del Nucleo di Polizia Penitenziaria.
  4. In aggiunta allo Sportello del Tribunale, ogni martedì dalle ore 15:00 alle ore 17:00 sarà attivo uno Sportello presso la sede dell’UEPE, dedicato ad appuntamenti programmati con i difensori, per qualsiasi attività o informazione ricollegabile alla misura della messa alla prova.

Art. 2
Istanza di sospensione del procedimento con messa alla prova presentata dall’indagato/imputato

  1. La richiesta di elaborazione del programma per la Messa alla Prova dovrà essere formulata utilizzando, prioritariamente, il modulo MAP 1, allegato al presente protocollo operativo, e presentata allo Sportello del Tribunale o presso l’UEPE o inoltrata in alternativa all’indirizzo PEC dell’Ufficio. La richiesta dovrà contenere:
    1. dati anagrafici dell’imputato/indagato (inclusi residenza e/o domicilio, recapito telefonico, posta elettronica, fotocopia del documento di identità);
    2. indicazione del difensore, dei suoi recapiti telefonici e dell’indirizzo di posta elettronica certificata ove inviare le comunicazioni previste dal presente protocollo;
    3. indicazioni relative allo svolgimento di attività lavorativa, di studio, di disoccupazione, fornendo, in caso di particolari inabilità lavorative, patologie invalidanti o afferenti all’abuso di sostanze, idonea documentazione dei servizi specialistici (Ser.D, CSM, etc.);
    4. impegno e disponibilità a svolgere azioni riparatorie o risarcitorie del danno arrecato, ovvero ove il risarcimento non sia possibile specificare le ragioni che non lo consentono;
    5. impegno e disponibilità ad intraprendere, ove possibile, un percorso di mediazione con la persona offesa;
    6. autocertificazione dell’interessato ai sensi dell’art. 76 DPR 445/2000 con la quale lo stesso attesta di non aver mai usufruito in precedenza dell’istituto della messa alla prova e di non aver già formulato analoga richiesta in altri procedimenti (nel caso in cui il medesimo soggetto abbia altre richieste pendenti di messa alla prova, occorre indicare il numero di R.G e l’Autorità procedente);
    7. fotocopia di un atto processuale dal quale risulti l’imputazione e il numero del procedimento penale;
    8. dichiarazione di disponibilità a svolgere nel periodo di messa alla prova un lavoro di pubblica utilità presso un ente e/o associazione convenzionati con il Tribunale che, in base a quanto previsto dal DM 11/06/2015, potrà essere anche un ente già convenzionato per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità ai sensi dell’art. 54 D.lgs. n. 274/2000. Si precisa che in questa fase preliminare non è necessario allegare la dichiarazione di disponibilità dell’ente presso il quale l’imputato/indagato intende svolgere il lavoro di pubblica utilità, in quanto la stessa potrà essere trasmessa contestualmente all’atto della formulazione del programma di trattamento;
    9. se noti, nominativo del Giudice competente per il procedimento e data dell’udienza per la valutazione dell’ammissibilità dell’istanza, se già fissata.
  2. In caso di inoltro all’UEPE a mezzo PEC; nell’oggetto della PEC devono essere indicati i dati anagrafici completi dell’indagato/imputato (nome, cognome, luogo e data di nascita) e il numero del procedimento (RGNR).
  3. La richiesta deve essere sottoscritta personalmente dall’interessato. Se presentata dal difensore munito di procura speciale, quest’ultimo deve allegare anche la fotocopia della procura speciale e del documento di identità dell’imputato.
  4. In caso di inoltro all’UEPE tramite PEC, l’accettazione e la consegna del sistema ha valore di ricevuta, da allegare alla richiesta di Messa alla Prova al Giudice come attestazione di avvenuta richiesta di programma all’UEPE, senza ulteriori formalità.
  5. Nell’ipotesi di deposito presso la sede dell’UEPE o presso lo Sportello, viene rilasciata attestazione e/o contestuale numero di protocollo dell’avvenuta presentazione della richiesta di cui al punto 1, che l’interessato o il suo difensore, unitamente alla richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova e alla documentazione di cui sopra, avrà cura di depositare all’Autorità giudiziaria procedente almeno 7 giorni prima dell’udienza.
  6. Nell’ipotesi di deposito presso lo Sportello, l’istanza MAP dovrà essere presentata in duplice copia e all’istante o suo delegato verrà rilasciata una ricevuta su carta intestata dell’UEPE, con data e firma del Funzionario o altro addetto che abbia ricevuto l’istanza, che provvederà successivamente anche alla protocollazione sul sistema CALLIOPE; resta inteso che la protocollazione sul sistema, pur successiva, non incide sulla efficacia processuale del deposito, che coincide con la materiale presentazione dell’istanza presso lo Sportello.

Art. 3
Sospensione del procedimento con messa alla prova su proposta del pubblico ministero nel corso delle indagini preliminari

  1. Il pubblico ministero, qualora intenda proporre alla persona sottoposta ad indagini, con l’avviso previsto dall’art. 415 bis c.p.p., la sospensione del procedimento con messa alla prova, si avvale dell’UEPE per la formulazione della proposta con l’indicazione della durata e dei contenuti essenziali del programma trattamentale, soltanto nelle ipotesi di reato rientranti nelle fasce E-F del successivo art. 4 comma 4, a meno che il pubblico ministero non ritenga di doversene avvalere anche nelle ipotesi di reato rientranti nelle fasce restanti.
  2. Il pubblico ministero e l’UEPE, se interpellato, individueranno la durata del periodo di messa alla prova nel rispetto delle fasce indicate all’art. 4 comma 4 e definiranno i contenuti essenziali del programma trattamentale mediante individuazione della tipologia del lavoro di pubblica utilità più adatta alle competenze professionali ed alle attitudini lavorative del soggetto, nonché ogni altra utile attività idonea al percorso di reinserimento.
  3. Qualora intenda avvalersi del supporto dell’UEPE in fase di formulazione della proposta, il pubblico ministero dovrà presentare la richiesta allo Sportello o presso l’UEPE o in alternativa all’indirizzo PEC dell’Ufficio.
  4. La richiesta dovrà contenere:
    1. dati anagrafici della persona sottoposta alle indagini (inclusi residenza e/o domicilio, recapito telefonico, posta elettronica);
    2. ove già nominato, l’indicazione del difensore, dei suoi recapiti telefonici e dell’indirizzo di posta elettronica certificata ove inviare le comunicazioni previste dal presente protocollo;
    3. ove già in possesso di tali informazioni, anche le indicazioni relative allo svolgimento di attività lavorativa, di studio, di attestazione dello stato di disoccupazione, fornendo, in caso di particolari inabilità lavorative, patologie invalidanti o afferenti all’abuso di sostanze, idonea documentazione dei servizi specialistici (Ser.D, CSM, etc.).

Art. 4
Requisiti di ammissibilità e fasce di reato

  1. Il Giudice del Tribunale, ricevuta l’attestazione di richiesta di sospensione del procedimento con richiesta del beneficio di Messa alla Prova, valuterà l’ammissibilità della richiesta rispetto ai seguenti elementi:
    1. che non ricorrano le condizioni per una pronuncia ex art. 129 c.p.p.;
    2. che sussistano i presupposti di ammissibilità di cui agli artt. 464 quater c.p.p. e 168 bis c.p., si tratti di procedimento per reati puniti con pena edittale pecuniaria o detentiva nel massimo a quattro anni o dei delitti di cui al comma 2 dell’art. 550 c.p.p.;
    3. l’indagato/imputato abbia espresso il suo consenso;
    4. l’indagato/imputato non sia stato già ammesso alla prova;
    5. non ricorra uno dei casi di cui agli articoli 102, 103, 104, 105 e 108 c.p. .
  2. In caso di deliberazione positiva il Giudice fisserà, di regola non prima di 6 mesi, l’udienza per l’ammissione alla Messa alla Prova, disponendo la citazione dell’interessato e dell’eventuale persona offesa.
  3. Al fine di agevolare le indicazioni relative alla durata della messa alla prova e di consentire all’UEPE di inviare al Tribunale il programma personalizzato di trattamento dell’indagato/imputato, in modo meramente indicativo i reati vengono suddivisi nelle fasce di cui alla sottoindicata tabella, facendo riferimento alla pena edittale massima prevista per i reati per i quali l’istituto è applicabile.
  4. Le fasce determinate dal Tribunale sono le seguenti:

Fasce

Minimo

Massimo

Fascia A - Contravvenzioni punite con l’ammenda

10 giorni

1 mese

Fascia B - Contravvenzioni punite con pena pecuniaria o congiunta, delitti puniti con la sola pena della multa

1 mese

4 mesi

Fascia C - Delitti puniti con la pena della reclusione non superiore a due anni

3 mesi

6 mesi

Fascia D - Delitti puniti con la pena della reclusione da due a tre anni

5 mesi

8 mesi

Fascia E - Delitti puniti con la pena della reclusione da tre a quattro anni

7 mesi

12 mesi

Fascia F – Delitti puniti con la pena della reclusione superiore a quattro anni (art. 550 comma 2 c.p.p.)

10 mesi

24 mesi

  1. Il provvedimento del Giudice contenente l’esito della deliberazione di inammissibilità verrà comunicato tempestivamente dalla Cancelleria all’UEPE.

Art. 5
Inchiesta MAP

  1. Solo dopo aver acquisito comunicazione della data di udienza, il Funzionario incaricato al momento dell’avvenuta presentazione dell’istanza di Messa alla Prova, acquisirà notizie anamnestiche ovvero avvierà, se ritenuta necessaria da parte della Magistratura, anche un’indagine socio-comportamentale nelle modalità ritenute più opportune in relazione alla particolarità del caso. Per il programma di trattamento, dovrà essere acquisito il consenso dell’interessato e l’adesione dell’ente presso il quale l’indagato/imputato è chiamato a svolgere il lavoro di pubblica utilità.
  2. Nelle ipotesi in cui la richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova sia promanata da una iniziativa del pubblico ministero, l’inchiesta del Funzionario incaricato dovrà prevedere l’elaborazione del programma di trattamento formulato d’intesa con l’indagato/imputato nei termini di seguito precisati.
  3. La relazione di indagine socio-comportamentale dovrà contenere, se le circostanze lo richiedano (per la natura del reato o sulla base di altri elementi) le indicazioni relative a:
    1. condizioni economiche dell’imputato e del suo nucleo familiare;
    2. capacità e possibilità dell’imputato di adempiere al risarcimento del danno, di svolgere attività riparatorie o attività di mediazione.
  4. Il programma di trattamento, allegato al presente protocollo, verrà opportunamente adattato al caso particolare (personalità dell’indagato/imputato, sue condizioni di vita, lavoro, titolo di reato, etc.), ed integrato dall’UEPE, anche con il contributo, se ritenuto necessario, dell’esperto psicologo dell’UEPE, in considerazione della peculiarità del caso, con l’indicazione delle modalità di svolgimento del lavoro di pubblica utilità ed eventualmente dell’attività di volontariato se reperita, con l’indicazione delle modalità di riparazione o di risarcimento del danno, ove possibile, e con l’indicazione delle modalità di attuazione della mediazione, se attuabile nel caso concreto.
  5. Il programma, qualora si riscontrino patologie psichiatriche o dipendenze, dovrà necessariamente comprendere la riabilitazione presso strutture pubbliche, in conformità al programma individualizzato stabilito dalle articolazioni competenti dell’ASP, eventualmente anche in regime residenziale.
    Esso, inoltre, non dovrà prevedere restrizioni della libertà personale.
  6. Le autorizzazioni per la modifica del domicilio (salva l’ipotesi in cui si debba verificare la compatibilità con la tutela della persona offesa) o quelle relative al lavoro di pubblica utilità, potranno essere concesse direttamente dall’UEPE, il quale ne darà comunicazione all’autorità giudiziaria.
  7. Il programma di trattamento, firmato dall’interessato (a cui viene consegnata copia), unitamente alla relazione sociale, dovranno essere trasmessi all’autorità giudiziaria procedente dieci giorni prima della data dell’udienza ovvero, nell’ipotesi di proposta di sospensione del procedimento con messa alla prova avanzata dal pubblico ministero, entro i termini di legge, decorrenti dalla richiesta del Giudice per le indagini preliminari all’UEPE, di formulazione del programma di trattamento ( art. 464-ter.1 c.p.p.).

Art. 6
Ammissione al beneficio

  1. Il Giudice, all’udienza fissata per l’ammissione della Messa alla Prova, sentite le parti presenti ed eventualmente anche la persona offesa, valutata l’idoneità del programma di trattamento elaborato dall’UEPE, anche all’esito delle eventuali integrazioni e modifiche stabilite con il consenso dell’interessato, dispone la sospensione del procedimento con Messa Alla Prova, indicando il periodo di sospensione e la durata della prestazione del lavoro di pubblica utilità.
  2. Qualora la richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova sia promanata da una iniziativa del pubblico ministero, il Giudice, se non deve verificare la volontarietà dell’adesione dell’indagato/imputato e se non ritiene necessaria un’integrazione o una modifica del programma di trattamento, dispone con ordinanza la sospensione del procedimento con Messa alla Prova senza fissare udienza, indicando il periodo di sospensione e la durata della prestazione del lavoro di pubblica utilità.
  3. Con l’Ordinanza di ammissione il Giudice fissa la data dell’udienza per la valutazione dell’esito della Messa alla Prova, tenendo conto dei tempi di firma del verbale di sottoposizione alle prescrizioni, della procedura amministrativa rispetto agli obblighi assicurativi e dell’entità del periodo di sospensione con messa alla prova e fissando la nuova udienza di regola non prima di 90 giorni dalla data di prevedibile conclusione del programma.
  1. La Cancelleria del Giudice trasmetterà tempestivamente all’UEPE l’Ordinanza relativa con l’allegato programma di trattamento definitivo al fine della sua sottoscrizione da parte dell’indagato/imputato. L’ordinanza dovrà contenere le generalità complete della persona destinataria del provvedimento (cognome, nome, luogo e data di nascita), evitando le formule “in atti generalizzato” o che rimandino ai numeri del procedimento penale (esempio RGNR – RGT – RGGIP, ecc), attesa l’impossibilità per l’UEPE di accedere alle banche dati dei Tribunali.

Art. 7
Svolgimento della misura

  1. Entro 10 giorni dall’emissione dell’Ordinanza di Messa alla Prova l’indagato/imputato dovrà presentarsi presso l’UEPE o presso lo Sportello per sottoscrivere il verbale di accettazione delle prescrizioni. Una copia del verbale, redatto in duplice copia originale, sarà trasmessa al Giudice che ha emesso il provvedimento.
  2. L’UEPE provvede ad inviare la comunicazione di avvio della Messa alla Prova anche all’Ente/Associazione presso il quale l’indagato/imputato svolgerà il lavoro di pubblica utilità con l’invito di fornire riscontro sull’effettivo inizio. L’UEPE provvederà, ove previsto, ad inviare la comunicazione di avvio della misura all’associazione dove l’indagato/imputato presterà attività di volontariato e/o all’Ente dove sarà effettuata l’attività di mediazione.
  3. L’UEPE informa il Giudice sull’andamento della misura solo nel caso di andamento negativo, o se la prova abbia una durata inferiore e proponendo, ove necessario, modifiche al programma di trattamento o se intenda proporre la conclusione della misura per l’anticipato raggiungimento degli obiettivi del programma.
  4. Alla scadenza del periodo di Messa alla Prova, almeno 10 giorni prima della data fissata per l’udienza di valutazione, l’UEPE trasmette al Giudice una relazione finale sull’andamento e sull’esito del periodo di esecuzione della prova.
  5. Nell’udienza all’uopo fissata, il Giudice, se la Messa alla Prova ha avuto esito positivo, dichiara estinto il reato con sentenza. Se la Messa alla Prova ha avuto esito negativo, emette l’Ordinanza con cui dispone che il procedimento penale riprenda il suo corso.
  6. L’esito del procedimento sarà comunicato, a cura della Cancelleria del Giudice, all’UEPE al fine dell’aggiornamento della banca dati dello SDI (sistema informativo interforze).

Art. 8
Procedimento di applicazione di una pena sostitutiva senza l’ausilio dell’UEPE

  1. Il difensore dell’imputato, preferibilmente all’udienza di discussione finale, si impegna ad anticipare – nelle forme prescritte – la disponibilità dell’imputato alla eventuale sostituzione della pena detentiva breve, avendo cura di prestare un consenso specifico, da cui si ricavi espressamente per quali delle pene sostitutive sia concesso e per quali invece debba intendersi negato, allegando ogni elemento utile che possa consentire al giudice di decidere in ordine alla sostituzione della pena detentiva. In particolare:
    1. fornisce ogni notizia utile sulle condizioni di vita, personali, familiari, sociali, economiche e patrimoniali dell’imputato;
    2. attesta la disponibilità dell’imputato a svolgere attività lavorative, di studio, di formazione professionale o comunque utili alla rieducazione e al reinserimento sociale ovvero, ove necessario, programmi terapeutici, specificando luogo e modalità di svolgimento di tali attività;
    3. indica la disponibilità di un domicilio idoneo proprio o del nucleo familiare;
    4. nell’eventualità che possa applicarsi il lavoro di pubblica utilità sostitutivo, acquisisce la disponibilità di una delle associazioni convenzionate con i Tribunali o direttamente con il Ministero della Giustizia, anche mediante il contributo del referente del lavoro di pubblica utilità dell’Ufficio, nonché dell’ausilio delle banche dati rese disponibili dal Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità e del Portale dei Lavori di Pubblica Utilità reso disponibile sul sito web del Ministero della Giustizia; propone un programma di trattamento compatibile con le competenze professionali e le attitudini lavorative del condannato, anche in relazione al fatto di reato e alle esigenze della struttura presso cui si svolgerà il lavoro di pubblica utilità.
  2. Quando ricorrono le condizioni oggettive e soggettive per l’applicazione di una pena sostitutiva di una pena detentiva breve, il Tribunale, qualora sia in possesso di elementi sufficienti per decidere immediatamente senza l’ausilio dell’UEPE, acquisiti anche ai sensi del precedente comma 1, sostituisce la pena detentiva con una delle pene sostitutive e ne dà avviso all’UEPE che, in esito al passaggio in giudicato della sentenza e alla successiva ordinanza di esecuzione del Magistrato di Sorveglianza ovvero immediatamente in caso di condanna alla pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, prende in carico il soggetto per la predisposizione del programma di trattamento; in caso di condanna alla pena sostitutiva della detenzione domiciliare o della semilibertà, ne dà avviso anche all’Ufficio di Sorveglianza; in caso di condanna alla pena sostitutiva della semilibertà, ne dà avviso anche al PRAP.
  3. Quando l’imputato e il pubblico ministero concordano l’applicazione di una pena sostitutiva ai sensi dell’art. 448 comma 1 bis c.p.p. e il giudice sia in possesso di elementi utili per decidere immediatamente, si applica quanto previsto dal precedente comma 2.
  4. Nella sentenza di condanna ad una delle pene sostitutive, il Tribunale fissa le prescrizioni comuni indicate dall’art. 56-ter della Legge n. 689/1981, quelle specifiche individuate per ciascuna pena sostitutiva e ogni altra prescrizione utile al reinserimento sociale del condannato, oltre ad inserire l’ordine all’organo di polizia preposto alla notifica, di ingiungere al condannato a presentarsi immediatamente presso l’UEPE, in caso di condanna alla pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità; viceversa, in caso di condanna alla pena sostitutiva della detenzione domiciliare o della semilibertà, il medesimo ordine, rivolto all’organo di polizia preposto alla notifica, sarà contenuto nell’ordinanza di esecuzione del Magistrato di Sorveglianza, che valuta l’attualità delle prescrizioni e, ove necessario, modifica le modalità di esecuzione e/o prescrizioni della pena, individuando, altresì, per il condannato semilibero, l’Istituto Penitenziario più vicino al suo domicilio.
  5. Ai sensi dell’art. 56 bis comma 3 L. n. 689/81, in caso di conversione della pena detentiva con il lavoro di pubblica utilità sostitutivo, il giudice indica l’esatto ammontare delle ore di lavoro di pubblica utilità cui il soggetto deve essere condannato, specificando, ove possibile, la frequenza settimanale dell’impegno; su richiesta del condannato, lo ammette, ove ritiene opportuno, ad una frequenza superiore al limite massimo di quindici ore settimanali.
  6. Al condannato che, in ottemperanza all’ordine del giudice, si presenti immediatamente presso l’UEPE o presso lo Sportello, è rilasciata copia del verbale di avvenuta presentazione e di presa in carico, unitamente a copia della sentenza e dell’ordinanza esecutiva.
  7. Nei casi disciplinati da tale articolo, che non prevedono l’ausilio dell’UEPE in fase istruttoria, l’UEPE, per la formulazione del programma di trattamento, si uniforma alle prescrizioni dettate dalla magistratura di cognizione e/o di sorveglianza e, ove necessario, propone al Tribunale competente le modifiche e gli accorgimenti utili al percorso di reinserimento sociale del condannato.

Art. 9
Procedimento di applicazione di una pena sostitutiva con l’ausilio dell’UEPE

  1. Quando ricorrono le condizioni oggettive e soggettive per l’applicazione di una pena sostitutiva di una pena detentiva breve, il Tribunale, qualora non sia in possesso di elementi sufficienti per decidere immediatamente, sospende il processo e fissa un’apposita udienza non oltre sessanta giorni, dandone contestuale avviso all’UEPE.
  2. Nell’avviso di cui al comma che precede, il Tribunale avrà cura di allegare, al verbale di udienza, gli atti dai quali risultino:
    1. generalità complete della persona destinataria del provvedimento (cognome, nome, luogo e data di nascita), evitando le formule “in atti generalizzato” o che rimandino ai numeri del procedimento penale (esempio RGNR – RGT – RGGIP, ecc.), attesa l’impossibilità per l’UEPE di accedere alle banche dati dei Tribunali;
    2. recapiti telefonici e indirizzi e-mail dell’imputato e del difensore;
    3. capo di imputazione, dispositivo di condanna, data di rinvio;
    4. consenso o diniego espresso alla sostituzione di una o più delle pene sostitutive, ai sensi del precedente articolo 8 comma 1;
    5. nel caso in cui il soggetto si trovi o si sia trovato, per il reato oggetto del procedimento, in stato di misura cautelare, dovrà essere allegata anche la relativa ordinanza di convalida dell’arresto e di eventuale applicazione di misura cautelare, al fine di conoscere la posizione giuridica dell’imputato; nel caso in cui il soggetto sia detenuto per altra causa, dovrà essere specificato l’Istituto Penitenziario di appartenenza;
    6. ogni altra documentazione acquisita al fascicolo processuale, utile all’espletamento delle attività demandate all’UEPE.
  3. Qualora il Tribunale consulti l’UEPE per decidere sull’an della sostituzione della pena detentiva ed eventualmente sulla scelta della pena sostitutiva da applicare nel caso concreto, nell’avviso di cui al comma 1 richiede all’UEPE tutte le informazioni necessarie in relazione alle condizioni di vita, personali, familiari, sociali, economiche e patrimoniali dell’imputato. In questo caso, il Funzionario incaricato dell’UEPE avvia una breve indagine socio-familiare nelle modalità ritenute più opportune in relazione alle particolarità del caso. La relazione di indagine socio-familiare deve contenere, se le circostanze lo richiedano (per la natura del reato o sulla base di altri elementi), le informazioni enucleate nel precedente articolo 8 comma 1 lett. a), b), c), oltre che una sintetica valutazione delle competenze professionali e delle attitudini lavorative dell’imputato, per l’eventuale svolgimento del lavoro di pubblica utilità.
  4. Il Funzionario incaricato trasmette la relazione al Tribunale, almeno 10 giorni prima della data fissata per l’udienza di sentencing.
  5. Nel caso previsto dall’art. 459 comma 1 ter c.p.p., il giudice del Tribunale concede l’eventuale termine richiesto dalla difesa per acquisire la disponibilità dell’ente allo svolgimento del lavoro di pubblica utilità sostitutivo, apponendo in calce all’istanza del difensore provvedimento di autorizzazione e data; l’imputato, personalmente o per il tramite del procuratore speciale, all’atto della presentazione presso l’UEPE o lo Sportello, deposita l’istanza con l’attestazione della concessione del termine.
  6. Il Tribunale, all’udienza di sentencing ovvero nel caso in cui consulti l’UEPE per decidere esclusivamente sul quomodo della pena sostitutiva già individuata, nell’avviso di cui al comma 1 richiede all’UEPE la formulazione del programma di trattamento della pena sostitutiva irrogata e, in caso di lavoro di pubblica utilità sostitutivo, anche la relativa disponibilità dell’ente.
  7. Nelle ipotesi di cui al precedente comma, il Funzionario incaricato dell’UEPE:
    1. in caso di condanna alla pena sostitutiva della semilibertà, sulla base della disponibilità prestata dall’imputato a svolgere le attività di cui all’art. 8 comma 1 lett. b) accertata mediante colloquio e/o altri strumenti, ne valuta, unitamente alla Direzione della Casa Circondariale competente, la compatibilità con la permanenza del condannato in carcere determinata dal Tribunale (almeno otto ore al giorno), con particolare riferimento agli orari e agli spostamenti necessari per lo svolgimento delle attività nell’ambito del programma di trattamento individualizzato.
    2. In caso di condanna alla pena sostitutiva della detenzione domiciliare, sulla base della disponibilità prestata dall’imputato a svolgere le attività di cui all’art. 8 comma 1 lett. b) accertata mediante colloquio e/o altri strumenti, ne valuta la compatibilità con la permanenza del condannato nel domicilio proprio o del nucleo familiare determinata dal Tribunale (almeno dodici ore al giorno), avuto riguardo a comprovate esigenze familiari, di studio, di formazione professionale, di lavoro e/o di salute; valuta, inoltre, le indispensabili esigenze di vita e di salute, nell’ambito della statuizione di concessione all’imputato di un minimo di quattro ore al giorno, anche non continuative, durante le quali può lasciare il domicilio; supporta, infine, l’autorità giudiziaria nell’individuazione di adeguate soluzioni abitative, anche comunitarie, in caso di immobile occupato abusivamente ovvero in assenza di idoneo domicilio.
    3. In caso di condanna alla pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, raccoglie le informazioni sulle associazioni convenzionate con i Tribunali o direttamente con il Ministero della Giustizia, anche mediante il contributo del referente del lavoro di pubblica utilità dell’Ufficio, nonché dell’ausilio delle banche dati rese disponibili dal Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità e del Portale dei Lavori di Pubblica Utilità reso disponibile sul sito web del Ministero della Giustizia; valuta le competenze professionali e le attitudini lavorative del condannato, anche in relazione al fatto di reato e alle esigenze della struttura dove si svolgerà il lavoro di pubblica utilità; propone al condannato la soluzione migliore e formula d’intesa il programma di trattamento.
  8. All’esito delle attività enucleate nelle lettere a), b), c) del precedente comma, il Funzionario incaricato trasmette il programma di trattamento al Tribunale per l’approvazione, almeno 5 giorni prima della data fissata per l’udienza di sentencing; si applica, in quanto compatibile, l’art. 8 comma 4. Tale termine resta valido anche per l’ipotesi disciplinata dall’art. 459 comma 1 ter c.p.p.
  9. In caso di condanna alla pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, si applica il precedente art. 8 comma 5.
  10. Il Tribunale, ove strettamente necessario, chiede ausilio all’UEPE anche qualora debba acquisire dai soggetti indicati dall’articolo 94 del D.P.R. n. 309/1990, la certificazione di disturbo da uso di sostanze o di alcol ovvero da gioco d’azzardo, nonché il programma terapeutico, che il condannato abbia già in corso o a cui intenda sottoporsi.
  11. Per la formulazione del programma di trattamento, l’UEPE tiene conto dell’eventuale documentazione depositata dalle parti ai sensi dell’art. 545-bis comma 2 ultimo periodo c.p.p., e, all’occorrenza, informa tempestivamente l’autorità giudiziaria procedente.

Art. 10
Esecuzione di una pena sostitutiva

  1. L’ordinanza di esecuzione della pena sostitutiva della semilibertà o della detenzione domiciliare emessa dal Magistrato di Sorveglianza ovvero la sentenza irrevocabile o il decreto penale di condanna alla pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità emessi dal Tribunale, sono tempestivamente trasmessi all’UEPE, che deve prendere in carico il condannato, al quale è imposto di presentarsi immediatamente presso l’UEPE o lo Sportello, per la sottoscrizione del verbale di avvenuta presentazione e di presa in carico. Il Funzionario incaricato fissa un tempestivo colloquio con il condannato, per la pianificazione degli interventi previsti dal programma di trattamento e per la definizione dei compiti dell’UEPE, anche in ordine alle verifiche sui luoghi di svolgimento delle attività lavorative, formative o di altra natura, organizzate con l’ausilio del Nucleo di Polizia Penitenziaria.
  2. Ai sensi dell’art. 62 L. n. 689/1981, il difensore del condannato si impegna tempestivamente a fornire al Magistrato di Sorveglianza ogni elemento utile alla valutazione dell’attualità delle prescrizioni, per suggerirne la conferma o l’eventuale modifica, con riferimento alle attuali condizioni di vita, personali, familiari, sociali, economiche e patrimoniali, documentando lo svolgimento o attestando la disponibilità a svolgere attività lavorative, di studio, di formazione professionale o comunque utili alla rieducazione e al reinserimento sociale ovvero, ove necessario, di programmi terapeutici, specificando luogo e modalità di svolgimento di tali attività.
  3. Il Funzionario incaricato riferisce al Magistrato di Sorveglianza sull’andamento della pena sostitutiva della semilibertà o della detenzione domiciliare, preferibilmente in occasione dell’inoltro dell’istanza di liberazione anticipata per il semestre di riferimento, nonché al termine della pena stessa come relazione conclusiva. In caso di condanna alla pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, il Funzionario incaricato, per le pene superiori ad anni uno, riferisce periodicamente al Tribunale che ha applicato la pena, nonché al termine del lavoro di pubblica utilità sostitutivo, per le determinazioni di competenza dell’autorità giudiziaria.
  4. Il Funzionario incaricato riferisce, altresì, al Magistrato di Sorveglianza o al Tribunale procedente a seconda della pena in concreto applicata, sulle violazioni degli obblighi e delle prescrizioni inerenti al relativo programma di trattamento, per l’eventuale decisione di revoca della pena sostitutiva e contestuale conversione con altra pena sostitutiva più grave o con la pena detentiva sostituita, ai sensi degli artt. 66 e 72 della Legge n. 689/1981. Sotto diverso profilo, trasmette tempestivamente alla magistratura competente l’eventuale istanza redatta dal condannato per la modifica delle modalità di esecuzione delle pene sostitutive ai sensi dell’art. 64 Legge n. 689/1981 ovvero per la concessione di un periodo di licenza per la durata necessaria e comunque non superiore nel complesso a 45 giorni all’anno, per giustificati motivi attinenti alla salute, al lavoro, allo studio, alla formazione, alla famiglia o alle relazioni affettive; si applica l’art. 53-bis della Legge n. 354/1975. In caso di condanna alla pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, si applica l’art. 69 comma 2 della Legge n. 689/1981.
  5. L’UEPE trasmette tempestivamente al Magistrato di Sorveglianza l’eventuale istanza di concessione di affidamento in prova al servizio sociale ai sensi dell’art. 47 comma 3 ter della Legge n. 354/1975, avanzata, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, dal condannato alla pena sostitutiva della semilibertà o della detenzione domiciliare, che abbia espiato almeno metà della pena; per la formulazione del relativo programma di trattamento e per la successiva approvazione, si applica quanto già previsto dalle norme dell’Ordinamento Penitenziario.

Art. 11
Conversione di una pena pecuniaria principale o sostitutiva

  1. Qualora il condannato ad una pena pecuniaria sostitutiva di una pena detentiva breve, alla scadenza del termine fissato dall’ordine di esecuzione del Pubblico Ministero di cui all’art. 660 c.p.p., ometta di pagare la pena pecuniaria sostitutiva o una rata di essa (se è stato concesso il pagamento rateale), il Magistrato di Sorveglianza converte la pena pecuniaria sostitutiva nella semilibertà sostitutiva o nella detenzione domiciliare sostitutiva, nel caso in cui accerti lo stato di insolvenza del condannato; viceversa, converte la pena pecuniaria sostitutiva nel lavoro di pubblica utilità sostitutivo o, se il condannato si oppone, nella detenzione domiciliare sostitutiva, nel caso in cui accerti lo stato di insolvibilità del condannato.
  2. L’ordinanza di conversione della pena pecuniaria sostitutiva non pagata in altra pena sostitutiva è immediatamente trasmessa all’UEPE e, in caso di applicazione della semilibertà sostitutiva, anche al PRAP. In caso di applicazione della pena sostitutiva della semilibertà o della detenzione domiciliare, il Magistrato di Sorveglianza chiede all’UEPE il programma di trattamento soltanto qualora la pena convertita ecceda i sei mesi, a meno che non ritiene di doverlo richiedere anche quando la sostituzione avviene in misura minore; nell’ipotesi della detenzione domiciliare sostitutiva, ove necessario, chiede di verificare la disponibilità di domicilio idoneo da parte del condannato o del suo nucleo familiare. In caso di condanna alla pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, chiede all’UEPE di verificare la disponibilità dell’ente presso il quale il condannato è chiamato a svolgere il lavoro di pubblica utilità.
  3. Qualora il condannato ad una pena pecuniaria principale, alla scadenza del termine fissato dall’ordine di esecuzione del Pubblico Ministero di cui all’art. 660 c.p.p., ometta di pagare la pena pecuniaria principale o una rata di essa (se è stato concesso il pagamento rateale), il Magistrato di Sorveglianza converte la pena pecuniaria principale nella semilibertà sostitutiva, nel caso in cui accerti lo stato di insolvenza del condannato; viceversa, converte la pena pecuniaria principale nel lavoro di pubblica utilità sostitutivo o, se il condannato si oppone, nella detenzione domiciliare sostitutiva, nel caso in cui accerti lo stato di insolvibilità del condannato. In tali casi, si applica il precedente comma 2.
  4. Il Funzionario dell’UEPE incaricato della pena sostitutiva derivante dalla conversione di una pena pecuniaria principale o sostitutiva non pagata, riferisce al Magistrato di Sorveglianza sulle violazioni degli obblighi e delle prescrizioni inerenti al relativo programma di trattamento, per l’eventuale decisione di revoca della pena sostitutiva convertita e di contestuale riconversione in eguale periodo di reclusione o arresto, a seconda della specie della pena pecuniaria originariamente inflitta, ovvero, in caso di detenzione domiciliare sostitutiva o di lavoro di pubblica utilità sostitutivo, di conversione in altra pena sostitutiva più grave.
  5. Si applica, in quanto compatibile, il precedente articolo 10.

Art. 12
Aggiornamento periodico

  1. Le parti si impegnano a collaborare per il miglioramento delle prassi operative, nonché ad organizzare incontri periodici, anche da remoto con propri rappresentanti, per analizzare le criticità emerse ed avanzare proposte migliorative, in uno spirito di massima condivisione e collaborazione.

Art. 13
Comunicazioni istituzionali

  1. Le comunicazioni rivolte all’UEPE per gli scopi istituzionali previsti dal presente Protocollo d’Intesa sono effettuate in via telematica all’indirizzo PEC uepe.cosenza@giustiziacert.it, ovvero in presenza presso la sede dell’Ufficio sita in Cosenza alla Via G. Mancini n. 320 o presso lo Sportello del Tribunale.

Castrovillari, 24 maggio 2023

Presidente del Tribunale
Dr. Massimo Lento

Procuratore della Repubblica
Dr. Alessandro D’Alessio

Tribunale di Sorveglianza di Catanzaro
per delega del Presidente D.ssa Laura Antonini, Dott.ssa Antonietta Dodaro

Magistrato Dirigente dell’Ufficio di Sorveglianza
Dott.ssa Francesca Marrazzo

Direttore dell’UIEPE, per delega del Direttore Dr. Emilio Molinari
Dr. Salvatore Caserta

Direttore dell’UEPE di Cosenza
Dr. Antonio Antonuccio

Provveditore Regionale dell’Amministrazione Penitenziaria per la Calabria
per delega del Dr. Liberato Guerriero, Dr. Mario Antonio Galati

Presidente dell’Ordine degli Avvocati
Avv. Nicoletta Bauleo

Presidente della Camera Penale Castrovillari
Avv. Liborio Bellusci

Presidente della Camera Penale Rossano
Avv. Giovanni Zagarese