Convenzioni per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità tra il Tribunale di FOGGIA e l'Ente Protezione Civile Lesina Francesco Giagnorio - 28 marzo 2023 - 10 marzo 2026
10 marzo 2026
TRIBUNALE DI FOGGIA
CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITA’
AI SENSI DELL’ART. 54 DEL D.Lgs 28 AGOSTO 2000, N. 274, E DELL'ART. 2 DEL DECRETO MINISTERIALE 26 MARZO 2001 e LEGGE 67 del 28 APRILE 2014
Tra il Tribunale di Foggia e l’Associazione di volontariato Protezione Civile Lesina “Francesco Giagnorio”.
Premesso
- che, a norma dell’art. 54 del D. Lgs 28 agosto 2000, n. 274, il giudice di pace può applicare, su richiesta dell’imputato, la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato e che analoga previsione è stata - da ultimo - introdotta con Legge n. 120/2010 con riferimento agli illeciti in materia di sicurezza stradale;
- che l’art. 2, comma 1, del Decreto Ministeriale 26 marzo 2001, emanato a norma dell’art. 54, comma 6, del citato Decreto Legislativo, stabilisce che l’attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia, o su delega di quest’ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicati nell’art. 1, comma 1, del citato decreto ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;
- che la Legge n.67/14 prevede per l’Istituto della “messa alla prova” prestazioni non retribuite in favore della collettività;
- che il Ministro della Giustizia con l’atto in premessa citato ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni in questione;
- che l’ente presso il quale potrà essere svolto il lavoro di pubblica utilità rientra tra quelli indicati nell’art. 54 del citato Decreto Legislativo;
TRA
il Ministero della Giustizia che interviene al presente atto nella persona del Dott. Sebastiano GENTILE, Presidente del Tribunale di Foggia, giusta la delega di cui in premessa
E
L’Associazione di volontariato “Protezione Civile Lesina – Francesco GIAGNORIO” con sede in Lesina (FG) alla Via g. Rossini n. 31, C.F. 93050530711, nella persona del Presidente – pro tempore Aniello Costantino MONTORO, il quale dichiara che l’Ente rappresentata è attualmente in possesso dei requisiti d’iscrizione al Registro Generale delle Organizzazioni di Volontariato di cui all’art.2, comma 3, della Legge Regione Puglia n.11 del 1994, nonché iscritta al RUNTS, si conviene e si stipula quanto segue.
Art. 1
L’ente consente che n. 5 condannati alla pena del lavoro di pubblica utilità ai sensi dell’articolo 54 del decreto legislativo citato in premessa e / o imputati con sospensione del procedimento penale con “messa alla prova”, prestino presso di sé la loro attività non retribuita in favore della collettività.
Il numero massimo di lavoratori impiegabili contemporaneamente è di n. 5 unità.
L’ente specifica che presso le sue strutture l’attività non retribuita in favore della collettività, in conformità con quanto previsto dall’articolo 1 del decreto ministeriale citato in premessa, ha ad oggetto le seguenti prestazioni:
- attività di Protezione Civile;
- assistenza alla popolazione in caso di calamità;
- tutela del patrimonio ambientale e culturale;
- prevenzione incendi e salvaguardia del patrimonio boschivo;
- attività di manutenzione mezzi e sede associativa.
L'orario di lavoro potrà essere articolato individualmente in relazione alle esigenze delle predette attività da svolgere e in modo tale da non pregiudicare le esigenze di vita dei condannati e degli imputati ammessi alla prova
Dal Lunedì al Sabato
dalle ore 15:30 alle ore 20:30 per un totale di n 6 giorni alla settimana
Art. 2
L’attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto nel provvedimento di condanna e/o di messa alla prova, nella quale il giudice, a norma dell’articolo 33, comma 2, del citato decreto legislativo, indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità.
Art. 3
L’ente che consente alla prestazione dell’attività non retribuita individua nel sig. Aniello Costantino MONTORO, Presidente dell’Ente n. telefonico 3927055647, il responsabile del coordinamento delle persone incaricate, nei vari servizi dell’Ente/associazione distribuiti sul territorio, del coordinamento diretto delle prestazioni dell’attività lavorativa dei condannati e degli ammessi alla prova e di impartire a costoro le relative istruzioni.
Il referente succitato sarà il preposto a garantire i rapporti con il Presidente del Tribunale e la Direzione dell’Ufficio locale di Esecuzione Penale Esterna di Foggia.
L’ente si impegna a comunicare tempestivamente al Presidente del Tribunale eventuali integrazioni o modifiche dei nominativi ora indicati.
L’ente si impegna altresì a comunicare tempestivamente attraverso le suddette persone incaricate all'Ufficio Locale di Esecuzione Penale Esterna di Foggia (via Degli Aviatori n.126 telefono: 0881/725314-723378-708610 mail: uepe.foggia@giustizia.it) qualsiasi violazione, inosservanza o irregolarità nell'esecuzione dell'attività da parte dei soggetti inseriti presso di sé; si impegna inoltre a consentire in qualsiasi momento le attività di controllo da parte del personale incaricato dal predetto UEPE. L'Ente si impegna, altresì, a comunicare tempestivamente eventuali integrazioni o modifiche dei nominativi sopra indicati al Presidente del Tribunale ed al Direttore dell'UEPE, se coinvolto ai sensi delle norme citate.
Art. 4
Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, l’ente si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l’integrità fisica e morale dei condannati/imputati con messa alla prova, curando altresì che l’attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla convenzione.
In nessun caso l’attività potrà svolgersi in modo da impedire l’esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona.
L’ente si impegna altresì a che i condannati/imputati con messa alla prova possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.
E’ obbligatoria ed è a carico dell’Ente l’assicurazione dei condannati contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi.
Art. 5
E’ fatto divieto all’Ente di corrispondere ai condannati/imputati con messa alla prova una retribuzione, in qualsiasi forma, per l’attività da essi svolta.
Art. 6
I soggetti incaricati, ai sensi dell’articolo 3 della presente convenzione, di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati/imputati con messa alla prova e di impartire a costoro le relative istruzioni dovranno redigere, terminata l’esecuzione della pena, una relazione che documenti l’assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto. Al termine dell’attività di L.P.U. l’Ente si impegna ad inviare tempestivamente una relazione conclusiva alla Direzione dell'ULEPE, in modo che l'Ufficio ne riferisca al Giudice.
Art. 7
Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato, salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte, secondo il relativo ordinamento, al funzionamento dell'Ente.
Art. 8
La presente convenzione avrà la durata di cinque anni a decorrere dalla data della sottoscrizione, rinnovabile allo scadere del periodo di convenzione, d’intesa tra le parti .
Copia della presente convenzione viene trasmessa alla cancelleria del Tribunale, per essere inclusa nell’elenco degli enti convenzionati di cui all’articolo 7 del decreto ministeriale citato in premessa, nonché Alla Direzione dell'Ufficio Locale di Esecuzione Penale Esterna di Foggia;
al Ministero della Giustizia – Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria – Direzione Generale degli Affari Penali. al Ministero della Giustizia – Dipartimento della Giustizia Minorile e di Comunità – Direzione Generale dell'Esecuzione Penale Esterna e della Messa alla prova.
Foggia, 28.03.2023
IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE DI FOGGIA
Dott. Sebastiano L. Gentile
IL PRESIDENTE – Protezione Civile Lesina “ Francesco GIAGNORIO”
Aniello Costantino MONTORO
Identificativo della convenzione: 17649032
Convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità
ai sensi dell'art. 56-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689 e dell'art. 2, comma 1 D.M. 27.07.2023
Premesso
che nei casi previsti dall'art. 53 della legge 24 novembre 1981, n. 689, con il consenso dell'imputato, il giudice può sostituire la pena detentiva, determinata entro il limite di tre anni, con il lavoro di pubblica utilità di cui all'art. 56-bis;
che ai sensi dell'art. 56-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689, dell'art. 1 D.M. 27/7/2023, il lavoro di pubblica utilità consiste nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, le città metropolitane, i comuni, le aziende sanitarie o altri soggetti pubblici, nonché presso enti o organizzazioni privati, senza scopo di lucro, anche internazionali ma attivi in Italia, dì assistenza sociale e volontariato;
che ai sensi dell'art. 2, comma 1 del D.M. 27 luglio 2023, l'attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia o, su delega di quest'ultimo e nel rispetto del modello di convenzione allegato alla delega, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicati nell'art. 1, comma 1, del citato decreto ministeriale;
che il Ministro della Giustizia, con l'atto allegato, ha delegato i Presidenti dei Tribunali a stipulare le convenzioni previste dall'art. 2, comma 1, del D.M. 27 luglio 2023, per lo svolgimento dei lavori di pubblica utilità per i condannati ammessi al lavoro di pubblica utilità sostitutivo della pena detentiva breve ai sensi dell'art. 56-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689;
che l'Ente firmatario della presente convenzione rientra tra quelli indicati dalle norme di riferimento;
tra il Ministero della Giustizia, che interviene nella persona della Dott.ssa Beatrice Notarnicola Presidente Vicario del Tribunale di Foggia, giusta delega di cui all'atto in premessa, e l'Ente PROTEZIONE CIVILE LESINA “FRANCESCO GIAGNORIO”, nella persona del legale rappresentante Bramante Vittorio
tutto ciò premesso, quale parte integrante della presente convenzione,
si conviene e si stipula quanto segue:
Art. 1
L'Ente consente che n. 4 soggetti svolgano presso le proprie strutture l'attività non retribuita in favore della collettività, per l'adempimento degli obblighi previsti dall'art. 56-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689.
Le sedi presso le quali potrà essere svolta l'attività lavorativa sono complessivamente 1, dislocata sul territorio come da elenco allegato.
L'ente informerà periodicamente la cancelleria del Tribunale e l'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna, sulla situazione dei posti di lavoro disponibili presso le proprie sedi per favorire l'attività di orientamento e avvio dei condannati al lavoro di pubblica utilità sostitutivo, nonché indirizzare le istanze pendenti presso gli uffici giudiziari.
Art. 2
I soggetti ammessi allo svolgimento del lavoro di pubblica utilità sostitutivo presteranno, presso le strutture dell'Ente, le seguenti attività, rientranti nei settori di impiego indicati dall'art.1, comma 2, del DM 27 luglio 2023:
- Attività di supporto logistico e operativo durante eventi e iniziative associative rivolte a persone fragili e con disabilità, favorendo l’inclusione e la partecipazione attiva;
- Affiancamento ad operatori e volontari in laboratori ludico-ricreativi, attività espressive, artistiche e motorie dedicate a minori, adulti e anziani con disabilità;
- Cura e manutenzione ordinaria degli spazi accessibili e dei materiali utilizzati nei progetti inclusivi;
- Attività di sensibilizzazione e promozione sociale sul tema dei diritti delle persone con disabilità, attraverso la diffusione di materiale informativo e il supporto alla comunicazione dell’associazione;
- Collaborazione in attività di accompagnamento, accoglienza e orientamento per gli utenti e le loro famiglie durante i servizi diurni o iniziative specifiche.
- Partecipazione ad eventi e/o servizi di Protezione Civile organizzati dall’Ente, funzionali alle attività statuarie dell’Ente stesso (affiancamento in interventi di emergenza, supporto logistico durante possibili attivazioni del Piano Comunale di Protezione Civile, supporto logistico ad eventi cui partecipa l’Ente).
L'Ente si impegna a comunicare ogni eventuale variazione dell'elenco allegato e delle prestazioni, alla cancelleria del Tribunale e all'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna.
Art. 3
L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto nel programma di trattamento della pena -programma e della sentenza di condanna al lavoro di pubblica utilità sostitutivo ai sensi dell'art. 56-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689; il programma specificherà le mansioni alle quali viene adibito il soggetto, fra quelle sopra elencate, la durata e l'orario di svolgimento della prestazione lavorativa gratuita, nel rispetto delle esigenze di vita dei condannati, dei diritti fondamentali e della dignità della persona.
L'ufficio di esecuzione penale esterna, chiama to a redigere il programma di trattamento, cura per quanto possibile la conciliazione tra le diverse esigenze del condannato e dell'ente, sia nella fase di istruzione del procedimento per il lavoro di pubblica utilità quale pena sostitutiva applicabile ai sensi dell'articolo 56-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689, sia durante l’esecuzione del lavoro di pubblica utilità, anche in funzione di eventuali variazioni del programma dell'attività lavorativa, da sottoporre all'approvazione del giudice competente.
Come stabilito dalla normativa vigente, è fatto divieto all'Ente di corrispondere ai soggetti impegnati nelle prestazioni lavorative una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta.
Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione, si rinvia a quanto stabilito dal D.M. 27 luglio 2023 e dalle norme che regolano I a disciplina del lavoro di pubblica utilità sostitutivo di pena detentiva breve.
Art. 4
L'ente garantisce la conformità delle proprie sedi alle norme in materia di sicurezza e di igiene degli ambienti di lavoro, e si impegna ad assicurare la predisposizione delle misure necessarie a tutelare, anche attraverso dispositivi dì protezione individuali, l'integrità dei condannati al lavoro di pubblica utilità sostitutivo, secondo quanto previsto dal Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
Gli oneri per la copertura assicurativa contro gli infortuni e le malattie professionali, nonché riguardo alla responsabilità civile verso, terzi, dei soggetti avviati al lavoro di pubblica utilità, è a carico dell'ente, che provvederà, in caso di eventuale sinistro, ad effettuare tempestivamente le comunicazioni agli uffici competenti.
Se previsti, l'ente potrà beneficiare di eventuali finanziamenti pubblici per far fronte ai già menzionati costi.
Art. 5
L'ente comunicherà alla cancelleria del Tribunale e all'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna il nominativo dei referenti, incaricati di coordinare la prestazione lavorativa dei condannati, e di impartire le relative istruzioni.
I referenti si impegnano a segnalare immediatamente, all'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna, nonché all'organo di Polizia individuato per i controlli, l'eventuale rifiuto a svolgere il lavoro di pubblica utilità sostitutivo da parte dei condannati e di ogni altra inosservanza degli obblighi assunti.
Segnaleranno, inoltre, con tempestività, le assenze e gli eventuali impedimenti alla prestazione d'opera, trasmettendo la documentazione sanitaria o giustificativa indicata dall'art. 3, comma 6, del decreto ministeriale citato. In tale caso, d'intesa tra le parti, verranno concordate le modalità di recupero della prestazione lavorativa, da rendere nel termine fissato dal giudice.
L'ente consentirà l'accesso presso le proprie sedi all'autorità designata dal giudice per i controlli che saranno effettuati, di norma, durante l'orario di lavoro, nonché a visione e l'eventuale estrazione di copia degli atti annotati dallo strumento di rilevazione elettronico, che l'ente si impegna a predisporre, o, in subordine, del registro delle presenze.
L'ufficio di esecuzione penale esterna informerà l'ente sul nominativo del funzionario incaricato di seguire l'andamento del lavoro di pubblica utilità sostitutivo per ciascuno dei soggetti inseriti.
Art. 6
I referenti indicati all'art. 5 della convenzione, al termine del periodo previsto per l'esecuzione del lavoro di pubblica utilità, forniranno le informazioni inerenti all'assolvimento degli obblighi del condannato all'ufficio di esecuzione penale esterna, che assicura le comunicazioni all'autorità giudiziaria competente secondo l'art. 4, comma 5, del decreto ministeriale 27 luglio 2023.
Art. 7
In caso di grave o reiterata inosservanza delle condizioni stabilite, la convenzione potrà essere risolta da parte del Ministero della Giustizia, o del Presidente del Tribunale da esso delegato, fatte salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte al funzionamento dell'ente.
L'ente potrà recedere dalla presente convenzione, prima del termine di cui all'art. 9, in caso di cessazione dell'attività.
Art. 8
Nell'ipotesi di cessazione parziale o totale delle attività dell'ente, di recesso o di risoluzione della presente convenzione, tali da rendere impossibile la prosecuzione dell'attività di lavoro, l'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna, nonché l'organo di Polizia individuato per i controlli, appena ne riceve notizia, ne dà immediata comunicazione al giudice competente per l'esecuzione.
Art. 9
La presente convenzione avrà la durata di anni 5 (cinque) a decorrere dalla data di sottoscrizione e potrà essere rinnovata d'intesa tra i contraenti.
Essa si intende automaticamente aggiornata nel caso di intervenute variazioni della disciplina di riferimento in tema di lavoro di pubblica utilità sostitutivo di pena detentiva breve.
Copia della convenzione viene inviata al Ministero della Giustizia per la pubblicazione sul sito internet del Ministero e inclusa nell'elenco degli enti convenzionati presso la cancelleria di ciascun Tribunale.
Foggia, 10 marzo 2026
Il Rappresentante dell'Ente
Vittorio Bramante
Il Presidente Vicario del Tribunale
Beatrice Notarnicola
ALLEGATO
Sedi presso le quali potrà essere svolta l’attività lavorativa:
VIA ROSSINI, 31 LESINA (FG) - SEDE ASSOCIATIVA
LUOGO DI SVOLGIMENTO DEL CAMPO SCUOLA ESTIVO (CAMPO SPORTIVO COMUNALE O ALTRA SEDE INDIVIDUATA)
LUOGHI DI INTERVENTI IN EMERGENZA NEL TERRITORIO DI LESINA (LESINA, MARINA DI LESINA, RIPALTA, TORRE MILETO)