Convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità tra il Tribunale di TRANI e la Cooperativa “Zorba” di Terlizzi - 24 marzo 2023

24 marzo 2023

TRIBUNALE DI TRANI

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITA’ AI SENSI DELL’ART. 54 DEL D.LVO 28 AGOSTO 2000, N. 274 DELL'ART. 2 DEL DECRETO MINISTERIALE 26 MARZO 2001 E DELLA LEGGE N. 67 DEL 28 APRILE 2014

Premesso

- che, a norma dell’art. 54 del D. Lgs 28 agosto 2000, n. 274, il giudice di pace può applicare, su richiesta dell’imputato, la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato e che analoga previsione è stata - da ultimo - introdotta con Legge n. 120/2010 con riferimento agli illeciti in materia di sicurezza stradale;

- che l’art. 2, comma 1, del Decreto Ministeriale 26 marzo 2001, emanato a norma dell’art. 54, comma 6, del citato Decreto Legislativo, stabilisce che l’attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia, o su delega di quest’ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicati nell’art. 1, comma 1, del citato decreto ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;

- che la legge n. 67/14 prevede, per l’istituto della “messa alla prova”, prestazioni non retribuite in favore della collettività;

- che il Ministro della Giustizia con l’atto in premessa citato ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni in questione;

- che la cooperativa presso la quale potrà essere svolto il lavoro di pubblica utilità rientra tra quelli indicati nell’art. 54 del citato Decreto Legislativo;

TRA

dott. Giuseppe Rana, Presidente f. f. Tribunale di Trani, giusta la delega di cui in premessa,

E

la signora Anna Maria Ricciotti, nata il 28.6.1974, Presidente della Cooperativa Sociale “Zorba”, domiciliata per la carica presso la sede legale in Terlizzi, viale Gramsci n. 46

si conviene e si stipula quanto segue

Art. 1

La cooperativa consente che n. 6  imputati\condannati alla pena del lavoro di pubblica utilità ai sensi dell’articolo 54 del decreto legislativo citato in premessa e/o imputati con sospensione del procedimento penale con “messa alla prova”, prestino la loro attività non retribuita in favore della collettività in una delle seguenti sedi:

- Comunità educativa “Zorba” - Viale Gramsci n.46;

- Gruppo Appartamento “Zefiro” - Viale Gramsci n.46;

- Comunità alloggio per gestanti e madri con figli a carico “Controvento” - Via Curtatone n.1;

- Micro Nido “Officine Kreative KIDS” – Via Curtatone n.1;

- Servizi Educativi per il tempo libero “Officine Kreative” – Via Curtatone n.1

- Sede amministrativa – Viale Roma n. 128 (

- Progetti di agricoltura sociale “Semina stORTO” e “alle S.E.R.R.E.” - Viale Gramsci n.46 e Contrada Parco, Provinciale Terlizzi - Ruvo .

Il numero massimo di lavoratori impiegabili contemporaneamente è di n. 2 unità.

La Cooperativa specifica che presso le sue strutture l’attività non retribuita in favore della collettività, in conformità con quanto previsto dall’articolo 1 del decreto ministeriale citato in premessa, ha ad oggetto le seguenti prestazioni:

- collaborazione all’attività agricola;

- collaborazione all’attività di giardinaggio;

- collaborazione all’attività di pulizia e manutenzione degli spazi esterni afferenti le strutture residenziali;

- collaborazione all’attività di pulizia e manutenzione degli ambienti interni;

- collaborazione nell’attività organizzativo-amministrative di ufficio.

L'orario di lavoro potrà essere articolato individualmente in relazione alle esigenze delle predette attività da svolgere e in modo tale da non pregiudicare le esigenze di vita dei condannati e degli imputati ammessi alla prova, più precisamente:

  • dal lunedì al sabato
  • dalle ore alle ore 8,00 alle ore 14,00

Gli orari e giorni di effettivo svolgimento del servizio saranno stabiliti di volta in volta in accordo con l'UEPE e con i soggetti individuati.

Art. 2

L’attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto nel provvedimento di condanna e/o di messa alla prova, nella quale il giudice, a norma delle leggi a margine indicate, indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità.

Art. 3

La Cooperativa che consente alla prestazione dell’attività non retribuita, individua nei seguenti soggetti le persone incaricate di coordinare la prestazione dell’attività lavorativa dei condannati e degli ammessi alla prova di impartire a costoro le relative istruzioni:

  • educatrice professionale Doriana Di Gennaro reperibile a:info@zorbacooperativasociale.it
  • educatore professionale Michele Amendolagine reperibile a info@zorbacooperativasociale.it

La Cooperativa si impegna a comunicare tempestivamente al Presidente del Tribunale eventuali integrazioni o modifiche dei nominativi ora indicati.

La Cooperativa si impegna altresì a comunicare tempestivamente attraverso le suddette persone incaricate all'Ufficio locale dell'Esecuzione Penale Esterna di Bari (via Demetrio Marin n. 3 - telefono: 080/5010434 - mail: uepe.@giustizia.it) qualsiasi violazione, inosservanza o irregolarità nell'esecuzione dell'attività da parte dei soggetti inseriti presso di sé; si impegna inoltre a consentire in qualsiasi momento le attività di controllo da parte del personale incaricato dal predetto Ufficio locale dell'Esecuzione Penale Esterna. La Cooperativa si impegna, altresì, a comunicare tempestivamente eventuali integrazioni o modifiche dei nominativi sopra indicati al Presidente del Tribunale ed al Direttore dell'Ufficio locale dell'Esecuzione Penale Esterna, se coinvolto ai sensi delle norme citate.

Art. 4

Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, la Cooperativa si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l’integrità fisica e morale dei condannati/imputati con “messa alla prova”, curando altresì che l’attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla convenzione.

In nessun caso l’attività potrà svolgersi in modo da impedire l’esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona.

La Cooperativa si impegna altresì a che i condannati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.

E’ obbligatoria l’assicurazione dei Lavoratori di Pubblica Utilità contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi.

Entrambe le assicurazioni sono a carico dell’Ente ma le stesse non comportano oneri aggiuntivi poiché per la copertura assicurativa infortuni si attingerà ad apposito fondo sperimentale istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, così come esplicitato nella Circolare n. 2 del 10/01/2020 dell’INAIL, mentre per la copertura della responsabilità civile l’Ente provvederà nell’ambito del programma assicurativo proprio;

Art. 5

E’ fatto divieto alla Cooperativa di corrispondere ai condannati/imputati con messa alla prova una retribuzione, in qualsiasi forma, per l’attività da essi svolta.

Art. 6

I soggetti incaricati, ai sensi dell’articolo 3 della presente convenzione, di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati/imputati con messa alla prova e di impartire a costoro le relative istruzioni, terminata l’esecuzione della pena, dovranno redigere una relazione che documenti l’assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto. Al termine dell’attività di L.P.U. la Cooperativa s’impegna ad inviare tempestivamente una relazione conclusiva all'Ufficio locale dell'Esecuzione Interdistrettuale Penale Esterna in modo che lo stesso ne riferisca al Giudice.

Art. 7

Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della giustizia o del Presidente del tribunale da esso delegato, salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte, secondo il relativo ordinamento, al funzionamento dell’Associazione.

Art. 8

La presente convenzione avrà la durata di anni 3, a decorrere dalla sottoscrizione della stessa. È da intendersi tacitamente rinnovata per lo stesso periodo, salvo disdetta scritta, da comunicarsi da una delle parti con almeno novanta giorni di preavviso.

A cura della Segreteria di Presidenza, la presente Convenzione sarà trasmessa in formato telematico per essere inclusa nell’elenco degli enti convenzionati di cui all’articolo 7 del decreto ministeriale citato in premessa:

  • al Ministero della Giustizia – Dipartimento Giustizia Minorile e di Comunità -Direzione Generale per l'esecuzione penale esterna e di messa alla prova;

nonché, tra gli altri:

  • alla Cooperativa “Zorba” di Terlizzi;
  • all'Ufficio Interdistrettuale di Esecuzione Penale Esterna di Bari.

Trani, 24 marzo 2023

Il Presidente del Tribunale F.F.
Dott. Giuseppe RANA

La Presidente
Anna Maria RICCIOTTI