Convenzione per lo svolgimento di lavoro di pubblica utilità tra il Tribunale di PALERMO e l'Associazione Elementi APS - 6 febbraio 2023

6 febbraio 2023

TRIBUNALE ORDINARIO DI PALERMO

Presidenza

e

Ente Associazione Elementi APS

ACCORDO

per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità ai sensi del decreto ministeriale 26 marzo 2001

Premesso

che fra il Tribunale ordinario di PALERMO e L'UEPE di Palermo è stato sottoscritto un accordo quadro per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità ai sensi del decreto Ministeriale 26 marzo 2001, in data 13/06/2012;

che, ai sensi di tale accordo, l'UEPE fra l'altro si è impegnalo a favorire l'attuazione delle norme sul lavoro di pubblica utilità, incentivando enti, cooperative sociali e organizzazioni di volontariato ad aderire a tale iniziativa;

che a norma dell'art. 54 del D.L.vo 28 agosto 2000 n. 274 e dell'art. 224 bis del D.Lgs. n. 285 del 30.4.1992 (nuovo Codice della Strada) il Giudice di Pace e - in applicazione della legge 11 giugno 2004 n .145 e dell'art. 73 comma V bis del D.P.R. 309 del 1990 e degli Art. 186 e 187 del D.Lgs. n. 285 del 30.4.1992 (nuovo Codice della Strada) - il Giudice monocratico possono applicare, su richiesta dell'imputato, la pena del lavoro dì pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, te Province, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato;

che l’art. 2, comma 1. del D.M. 26 marzo 2001 emanato a norma dell'art 54, comma 6, del citato Decreto Legislativo, stabilisce che l’attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia, o su delega di quest'ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicati nell’art, 1. comma 1, del citato decreto ministeriale presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità:

che il Ministro della Giustizia ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni in questione con atto del 16 luglio 2001;

CONSIDERATO

che l’Associazione Elementi APS , con sede legale a Palermo in VIA Libertà 90 e sede operativa in via Tommaso Natale 78e a Palermo - C.F./piva 02979710833 qui rappresentata dalla Sig.ra Amelia Bucalo Triglia, che interviene nella sua carica di Presidente, è disponibile ad accogliere lavoratori di pubblica utilità alle condizioni e per le mansioni sotto meglio precisate

SI CONVIENE

quanto segue tra il Ministero della Giustizia, che interviene al presente atto nella persona del Dott ANTONIO BALSAMO Presidente del Tribunale di PALERMO, giusta delega di cui in premessa e l’Associazione Elementi APS, che interviene al presente atto nella persona della Sig.ra Amelia Bucalo Triglia, come sopra identificata e rappresentata

CONVENZIONE

ART. 1
Attività da svolgere

L’Associazione Elementi APS in premessa precisato, consente che i condannati alla pena del lavoro di pubblica utilità prestino la loro attività non retribuita in favore della collettività nell'ambito della propria struttura organizzativa.

L’Associazione Elementi APS specifica che presso le proprie strutture l'attività non retribuita in favore della collettività, verrà svolta in conformità con quanto previsto dall'articolo 1 del decreto ministeriale citalo in premessa, ha ad oggetto le seguenti prestazioni:

si veda quanto specificato nell'Allegato Tecnico per la disciplina di applicazione della convenzione,

ART. 2
Modalità di svolgimento

L'attività non retribuita in favore della collettività è svolta in conformità con quanto disposto nella sentenza di condanna, nella quale il giudice, a norma dell'articolo 33, comma 2, del decreto legislativo, indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità, la struttura dove la stessa è svolta e le persone incaricate di coordinare la prestazione dell'attività lavorativa dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni.

L'attività del condannato al lavoro di pubblica utilità può essere anche di solo supporto amministrativo ed organizzativo, Tenuto conto del contesto economico attuale, caratterizzato da una congiuntura economica ed occupazionale particolare, e valutato che gli interventi per i quali i condannati sono tenuti a svolgere «attività non retribuita», le prestazioni di cui al presente accordo non devono sottrarre posti di lavoro e consistono in attività di supporto all'operatore titolare del servizio a cui il condannato è destinato.

ART. 3
Coordinatori delle prestazioni

L’Associazione Elementi APS che consente alla prestazione dell'attività non retribuita individua, ai sensi dell'art. 2, comma 2 del D.M. 26 marzo 2001, nel proprio legale rappresentante la persona incaricata di coordinare la prestazione dell’ attività lavorativa dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni.

L’Associazione Elementi APS per il tramite del suddetto legale rappresentante incaricato dì coordinare le prestazioni individua un operatore che, sulla scorta di incarico, ha il compito di inserire il condannato nei diversi ambiti lavorativi. Questi mantiene i rapporti con gli operatori dei vari servizi, segnala eventuali inadempienze all'UEPE e al giudice e, in generale, segue il condannato durante il perìodo di inserimento.

L’Associazione Elementi APS si impegna a comunicare tempestivamente al Presidente del Tribunale eventuali integrazioni o modifiche dei titolari di funzione organizzative incaricati di coordinare l'attuazione della presente convenzione.

ART. 4
Modalità di trattamento

Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, L’Associazione Elementi APS si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale dei condannati, curando altresì che l'attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla convenzione.

In nessun, caso l'attività potrà svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona, conformemente a quanto dispone l'art. 54, commi 2 e ss del citato Decreto Legislativo,

L’Associazione Elementi APS si impegna altresì a che i condannati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze ove tali servizi siano già a disposizione,

ART. 5
Divieto di retribuzione - Assicurazioni sociali

E' fatto divieto all’Associazione Elementi APS corrispondere ai condannati una retribuzione, in qualsiasi forma per l'attività da essi svolta.

E' obbligatoria l'assicurazione dei condannati contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi.

Gli oneri per tale copertura assicurativa sono a carico dell’Associazione Elementi APS.

ART.6
Violazione degli obblighi

I soggetti incaricati, ai sensi dell'articolo 3 della presente convenzione, di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e di impartire le relative istruzioni ai condannati hanno l'obbligo di comunicare senza ritardo all'UEPE di Palermo ed al giudice che ha applicato la sanzione, le eventuali violazioni degli obblighi del condannato, secondo quanto previsto dalla normativa citata in premessa.

ART. 7
Relazione sul lavoro svolto

I soggetti incaricati, ai sensi dell'articolo 3 della presente convenzione, di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e di impartire le relative istruzioni ai condannati, redigono, terminata l'esecuzione della pena, una relazione, da inviare all’UEPE di Palermo e. al giudice che ha applicato la sanzione, che documenti l'assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato.

ART. 8
Risoluzione della convenzione

Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero delia Giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato, salve le eventuali responsabilità a termini di legge, delle persone preposte secondo il relativo ordinamento al funzionamento della cooperativa/associazione

ART. 9
Relazione sull’applicazione della convenzione

L’Associazione Elementi APS , d'intesa con l’UEPE di Palermo, predispone semestralmente una relazione sullo svolgimento delle attività previste dalla presente convenzione, da comunicare al Presidente del Tribunale

ART.10
Durata dell'accordo

II presente accordo ha la durata di tre anni a decorre dalla data di sottoscrizione ed è rinnovabile.

Copia del presente accordo viene trasmessa alla cancelleria del Tribunale, per essere incluso nell'elenco degli enti convenzionati di cui all’art.7 del decreto ministeriale citato in premessa, nonché al Ministero della Giustizia - Direzione generali affari penali.

Palermo, 6 febbraio 2023

Il Legale rappresentante
Amelia Bucalo Triglia

Il Presidente del Tribunale
Dott. Antonio Balsamo

ALLEGATO TECNICO CONVENZIONE

ENTE SOTTOSCRITTORE

Ragione sociale ASSOCIAZIONE ELEMENTI APS
SCOPO/MISSION
Attività di prevenzione e sensibilizzazione alla salute volte al miglioramento della "qualità della vita", creando opportunità educative e ludiche, in genere artistiche, per prevenire, curare e rimuovere le cause di disagio che possono portare all'emarginazione, all'isolamento sociale e psichico; promuovere la crescita della cultura della solidarietà e della cittadinanza attiva, in particolare tra i giovani e nelle scuole, istituti di istruzione, di formazione e università. Creazione di progetti ed eventi strategici di valorizzazione territoriale.
Sede Legale: Via Libertà 90
Sede operativa: Via Tommaso Natale 78e (ad angolo con via del Pesco)
IVA/ C.F. 02979710833 tei. 3296509941
RESPONSABILE/TUTOR Amelia Bucalo Triglia
MAIL DELL'ENTE
info@teatrodelfuoco.com

CONDIZIONI DI IMPIEGO

Sede di impiego lavoratori di pubblica utilità bene confiscato sito in Via Tommaso Natale n.78 a Palermo
Altra sede Via Tommaso Natale n. 78E a Palermo
Tutor Amelia Bucalo Triglia

Numero max. di lavoratori impiegabili contemporaneamente 8

Con competenze generiche n. 2 da adibire a pulizie, manutenzione, doposcuola
Con competenza specifiche n. 6

I soggetti ospitati saranno adibiti:

  • per competenze in attività di ricerche umanistiche;
  • per competenze in attività di grafica.
  • per competenze in attività di progettazione comunitaria;
  • per competenze in attività legali amministrative;
  • per competenze in attività legali;
  • per competenze in attività amministrative;
  • per competenze in attività di manutenzione e pulizia;
  • per competenze in attività pedagogiche;
  • per competenze in attività di segreteria;
  • per competenze in attività di scenografia teatrale;
  • per competenze in attività di agente di commercio;
  • per competenze in attività in guida turistica;
  • per competenze in attività ludico ricreative destinati ai minori;
  • per competenze in attività di giardinaggio.
  • per competenze in attività manuali;
  • per competenze in attività di promozione social web;

Periodo di disponibilità dell'Ente

Per tutto l'anno solare SI - tranne dal 10 agosto al 31 agosto

Giorni lavorativi disponibili per settimana

Dal lunedì al sabato

ORARI

mattina dalle 10.00 alle 13.00
pomeriggio dalle 15.30 alle 20.00