Convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità tra Tribunale di BENEVENTO e il Comitato Provinciale Croce Rossa Italiana - 11 aprile 2013 e rinnovo 20 febbraio 2023

20 febbraio 2023

TRIBUNALE ORDINARIO DI BENEVENTO

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITA’ AI SENSI DEGLI ARTT.52 E 54 DEL D.LEG.VO 28 AGOSTO 2000 n.274 E ART.2 D.M. GIUSTIZIA 26 MARZO 2001; DELL’ART.73 COMMA 5 BIS D.P.R. 309790; DEGLI ARTT. 224 BIS, 186 COMMA 9 BIS E 187 COMMA 8 BIS DEL CODICE DELLA STRADA; DELL’ART.33 LEGGE 29 LUGLIO 2010 n.120; DELL’ART.165 C.P. — ATTIVITA’ NON RETRIBUITA A FAVORE DELLA COLLETTIVITA’

Ministero della Giustizia ( Tribunale Ordinario di Benevento - Ufficio Esecuzione Penale Esterna ) e Croce Rossa Italiana - Comitato Provinciale Benevento

Premesso

Che, ai sensi e per gli effetti della normativa di cui in epigrafe, il Giudice ( Giudice di Pace e Tribunale, in composizione monocratica ) può applicare, su richiesta dell'imputato, la pena del Iavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale o di volontariato;

che, l’art.2, comma 1, del decreto ministeriale 26 marzo 2001, emanato a norma dell’art.54, comma 6, del citato Decreto Legislativo, stabilisce che l'attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia, o su delega di quest'ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicati nell’art.1, comma 1,

del citato decreto ministeriale, presso i quali può essere svolto il Iavoro di pubblica utilità;

che, il Ministro della Giustizia con atto del 16.7.01 ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni in questione;

che, per competenza istituzionale ( Legge 354/75 e successive modifiche ) nella stipulanda convenzione interviene l'Ufficio Esecuzione Penale Esterna Avellino — Benevento, Dipartimento Amministrazione Penitenziaria, in persona del Direttore p.t.

domiciliato per la carica in Avellino alla via Verdi n.64 ;

che, l'ente presso il quale potrà essere svolto il Iavoro di pubblica utilità rientra tra quelli indicati nell’art.54 del citato Decreto legislativo;

che, le parti costituite si sono determinate a stipulare la predetta convenzione; tanto premesso :

tra il Ministero della Giustizia che interviene al presente atto in persona del Dott. Rocco Carbone, Presidente del Tribunale Ordinario di Benevento, giusta la delega di cui in premessa ; l'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna Avellino — Benevento che intervìene al presente atto con il Direttore p.t. Dott.ssa Anna Maria De Gruttola ; la Croce Rossa Italiana

- comitato Provinciale Benevento, in persona del Presidente p.t. Avvocato Stefano Tangredi che interviene giusta autorizzazione del Direttore Regionale CRI del 26.02.2013 prot.n.771/R ; si conviene e si stipula quanto segue :

Art. 1

L'ente consente che n. 4 (quattro) condannati alla pena del lavoro di pubblica utilità, ai sensi dell’art.54 del decreto legislativo citato in premessa, prestino presso di sé attività non retribuita in favore della collettività. L'ente specifica che presso le sue strutture l'attività non retribuita in favore della collettività, in conformità con quanto previsto dall'articolo 1 del decreto ministeriale citato in premessa, ha ad oggetto le seguenti prestazioni

  • Attività di segreteria = da svolgersi nelle qiornate dal Luned al Venerdì dalle ore 8,00 alle ore 14,00
  • Sistemazione archivio = da svolgersi nelle giornate dal Lunedì al Venerdì dalle ore 8,00 alle ore 14,00

all'organizzazione dell'attività e comunque non più di una qiornata al mese dalle ore 18,00 alle ore 2,00 del giorno successivo

Art. 2

L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto nella sentenza di condanna, nella quale il giudice, a norma dell’art.33, comma 2, del citato decreto legislativo, indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità.

Art. 3

L'ente che consente alla prestazione dell'attività non retribuita individua nei seguenti soggetti le persone incaricate di coordinare la prestazione dell'attività lavorativa dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni :

  • Tangredi Stefano ( Presidente del Comitato Provinciale CRI di Benevento )
  • Mazzocca Aurelio ( Responsabile Amministrativo del Comitato Provinciale CRI di Benevento )

L'ente si impegna a comunicare tempestivamente al Presidente del Tribunale Ordinario di Benevento ed al Direttore p.t. dell’Ufficio Esecuzione Penale Esterna Avellino-Benevento eventuali integrazioni o modifiche dei nominativi ora indicati.

Art. 4

Durante Io svolgimento del Iavoro di pubblica utilità, l'ente si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale dei condannati, curando altresì che l'attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla convenzione.

In nessun caso l'attività potrà svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona.

L'ente si impegna altresì a che i condannati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.

Art. 5

E’ fatto divieto all'ente di corrispondere ai condannati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta.

È obbligatoria ed è a carico dell'ente l'assicurazione dei condannati contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi.

Art. 6

I soggetti incaricati, ai sensi dell'articolo 3 della presente convenzione, di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni dovranno redigere, terminata l'esecuzione della pena, una relazione che documenti l'assolvimento degli obblighi inerenti il Iavoro svolto dal condannato.

Art.7

Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato, salve le eventuali responsabilità, a termini di Iegge, delle persone preposte, secondo il relativo ordinamento, al funzionamento dell'ente.

Art. 8

La presente convenzione, redatta in triplice originale, avrà la durata di anni cinque (5) a decorrere dalla sua sottoscrizione

Un originale della presente convenzione rimane alla Segreteria del Tribunale Ordinario di Benevento, per essere incluso nell'elenco degli enti convenzionati di cui all'articolo 7 del decreto ministeriale citato in premessa ; altro originale della convenzione viene consegnato aIl’Ufficio Esecuzione Penale Esterna Avellino-Benevento ; il terzo originale della convenzione viene consegnato alla Croce Rossa Italiana - Comitato Provinciale Benevento.

Una copia conforme della convenzione dovrà essere trasmessa al Ministero della Giustizia - Dipartimento delI’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e Generale degli Affari Penali, Roma.

Benevento, 11 aprile 2013

Tribunale Ordinario di Benevento
Il Presidente - Dott. Rocco Carbone

Ufficio Esecuzione Penale Esterna Avellino-Benevento
Il Direttore p.t. Dott.ssa Anna Maria De Gruttola

Croce Rossa Italiana — Comitato Provinciale Benevento
Presidente Avv.to Stefano Tangredi

 

RINNOVO CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITA’ AI SENSI DELL’ART.54 DL.VO. 29 AGOSTO 2000 N.274, DELL’ART.2 D.M. 26 MARZO 2001 E DELL’ART. 3 LEGGE 28 APRILE 2014, NR. 67 NONCHÉ DELL’ART. 2. D.M. 9 GIUGNO 2015 N. 88.

Ministero della Giustizia (Tribunale Ordinario di Benevento e Ufficio Esecuzione Penale Esterna) e Croce Rossa Italiana-Comitato di Benevento

Premesso che

  • a norma dell’art.54 decreto legislativo 28 agosto 2000 n.274 il giudice di pace può applicare, su richiesta dell’imputato, e nelle ipotesi previste dagli artt. 52 e 55 D.l.gs 28 agosto 2000 n.74 la pena del lavoro di pubblica utilità consistente “nella prestazione di un’attività non retribuita a favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti od organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato”;
  • l’art.73 comma 5 bis DPR 309/90 consente al giudice, limitatamente ai casi di reati di cui all’art.73 c.5 DPR 309/90 commessi da tossicodipendente o da assuntore di sostanze stupefacenti, con la sentenza di condanna o di applicazione pena su richiesta delle parti a norma dell’art.444 cpp, su richiesta dell’imputato e sentito il P.M., qualora non debba concedersi il beneficio della sospensione condizionale della pena, di applicare, anzichè le pene detentive e pecuniarie, quella del lavoro di pubblica utilità ex art.54 D.L.gs. n.74/2000 secondo le modalità ivi previste;
  • l’art.224 bis cds prevede che, nel pronunciare sentenza di condanna alla pena della reclusione per un delitto colposo commesso con violazione delle norme sul cds, il giudice possa disporre altresì la sanzione amministrativa accessoria del lavoro di pubblica utilità;
  • l’art.186 comma 9 bis e l’art.187 comma 8 bis cds prevedono che la pena detentiva e la pena pecuniaria possano essere sostituite, per una sola volta, con quella del lavoro di pubblica utilità consistente “nella prestazione di un’attività non retribuita a favore della collettività da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell’educazione stradale presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti od organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato o presso centri specializzati di lotta alle dipendenze“;
  • l’art. 3 legge 28 aprile 2014 n. 67 ha introdotto l’art. 168 bis c.p. (sospensione del procedimento con messa alla prova dell’imputato) prevedendo che “nei procedimenti per reati puniti con la sola pena edittale pecuniaria o con la pena edittale detentiva non superiore nel massimo a quattro anni, sola o congiunta alla pena pecuniaria, nonché per i delitti indicati dal comma 2 dell’art. 550 del codice di procedura penale, l’imputato può chiedere la sospensione del processo con messa alla prova; la concessione della messa alla prova è subordinata alla prestazione di lavoro di pubblica utilità”;
  • l’art. 2, comma 1 decreto ministeriale 26 marzo 2001, emanato a norma dell’art. 54 comma 6 del citato decreto legislativo stabilisce che l’attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipularsi con il Ministero della Giustizia, o, su delega di questo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicati nell’art. 1 comma 1 del decreto ministeriale presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;
  • visto altresì il decreto ministeriale 9 giugno 2015, n. 88, recante la disciplina delle convenzioni con enti e organizzazioni per lo svolgimento di lavoro di pubblica utilità nell’ambito della sospensione del processo con messa alla prova con il Ministero della Giustizia che ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni;
  • la Croce Rossa Italiana rientra tra quelli indicati nell’art. 54 del citato decreto legislativo nonché nella legge 67/2014 presso il quale potrà essere svolto il lavoro di pubblica utilità;

che, le parti costituite si sono determinate a stipulare la predetta convenzione;

tanto premesso

tra il Ministero della Giustizia che interviene al presente atto in persona del Presidente del Tribunale Ordinario di Benevento Dott.ssa Marilisa Rinaldi, giusta delega di cui in premessa; l’Ufficio di Esecuzione Penale Esterna di Benevento che interviene al presente atto con la Dott.ssa Marisa Bocchino, nella qualità di Direttore dell’Ufficio di Esecuzione Penale Esterna di Benevento, e la Croce Rossa Italiana-Comitato di Benevento, di seguito l’Ente, in persona del Presidente, Dott. Giovanni De Michele si conviene e si stipula quanto segue:

La convenzione per lavori di Pubblica utilità e/o messa alla prova dell’imputato rinnovata in data 20.02.2023, con decorrenza dall’11.04.2023, tra croce Rossa Italiana- Comitato di Benevento e il Ministero della Giustizia, intervenuto tramite il Tribunale Ordinario di Benevento nonché con l’Ufficio Esecuzione Penale Esterna Benevento,

E’ formalmente prorogato

per ulteriori anni 1 (uno) e rinnovo annuale tacito, con decorrenza dall’11.04.2023, con le seguenti integrazioni/ modifiche:

  1. L’art. 3 viene così modificato: L’ente che consente alla prestazione dell’attività non retribuita individua nei seguenti soggetti le persone incaricate di coordinare la prestazione dell’attività lavorativa dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni:

Sig. Giovanni De Michele;
Sig.ra Veronica Di Iorio;

L’Ente si impegna a comunicare tempestivamente al Presidente del Tribunale Ordinario di Benevento ed al Direttore dell’Ufficio Esecuzione Penale Esterna Benevento eventuali integrazioni o modifiche dei nominativi ora indicati>>;

  1. All’art- 8 viene inserita la proroga tacita della convenzione, così modificando: << La presente convenzione, redatta in triplice originale, avrà la durata di anni 1 (uno) a decorrere dalla sua sottoscrizione e si intenderà tacitamente rinnovata qualora nessuna nelle parti contraenti comunicherà formale disdetta.

La disdetta su indicata dovrà essere comunicata formalmente entro e non oltre il termine di 30 giorni prima della data di scadenza.

Un originale della presente convenzione rimane alla Segreteria del Tribunale Ordinario di Benevento, per essere incluso nell’elenco degli enti/associazioni convenzionati di cui all’articolo 7 del decreto ministeriale citato in premessa; altro originale della convenzione viene consegnato all’Ufficio Esecuzione Penale Esterna di Benevento; il terzo originale della convenzione viene consegnato all’Ente Croce Rossa Italiana- Comitato di Benevento.

  1. Le restanti modalità della convenzione restano invariate.

Benevento, li 20.02.2023

Tribunale Ordinario di Benevento
il Presidente del Tribunale Dott.ssa Marilisa Rinaldi

Ufficio Esecuzione Penale Esterna di Benevento
il Direttore Dott.ssa Marisa Bocchino

L’Associazione Croce Rossa Italiana-Comitato di Benevento
il Dott. Giovanni de Michele