Convenzioni per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità tra il Tribunale di PORDENONE e L’Ente AFVS – Associazione Familiari e Vittime della Strada - 31 gennaio 2023 - 8 aprile 2026
8 aprile 2026
TRIBUNALE DI PORDENONE
CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI LAVORI DI PUBBLICA UTILITA’
Ai sensi degli artt. 54 del D.Lgs 28 agosto 2000 n. 274 e 2 del D.M. 26 marzo 2001 nonché dell’art. 165 C.P.
L’anno 2023 il giorno 31 del mese di gennaio, nel Palazzo di Giustizia di Pordenone;
TRA
Il Tribunale di Pordenone (Codice Fiscale 80014080933) nel seguito indicato come Tribunale, nella persona del Presidente - dott. Lanfranco Maria Tenaglia- domiciliato per la carica in Piazza Giustiniano n. 7,
E
L’Ente denominato AFVS – Associazione Familiari e Vittime della Strada (Codice Fiscale 97524270150 - P. I.V.A. 07712560965) con sede legale in Viale Abruzzi 13 A - 20131 Milano e sede operativa Via Oderzo 9 Pordenone rappresentato da Giacinto Picozza, in qualità di Presidente e Rappresentante Legale del suddetto Ente, che incarica per la stipula del presente atto la Dott.ssa Silvia Frisina, Delegato di Presidenza, agendo in nome, per conto e nell’interesse del suddetto Ente;
Premesso:
Che, a norma dell’art. 54 del D.Lgs 28 agosto 2000 n. 274 il Giudice può applicare, su richiesta dell’imputato, la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso Enti e Organizzazioni di Assistenza Sociale e di Volontariato.
Che l’art. 2, c. 1 del D.M. 26 marzo 2001, emanato a norma dell’art. 54, c. 6 del citato D.Lgs, stabilisce che l’attività non retributiva in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia o, su delega di quest’ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le Amministrazioni, gli Enti o le Organizzazioni indicate nell’art. 1 del citato D.M., presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità.
Che ai sensi dell’art. 165 del Codice Penale il giudice del Tribunale può concedere la sospensione condizionale della pena subordinandola alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività.
Che il Ministero della Giustizia ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni in questione.
Che l’AFVS – Associazione Familiari e Vittime della Strada, con autorizzazione presidenziale del 22/12/22 ha approvato lo schema di convenzione di che trattasi.
Che l’Ente presso il quale potrà essere svolto il lavoro di pubblica utilità rientra tra quelli indicati nell’art. 54 del D.Lgs 28 agosto 2000 n. 274.
Si conviene e si stipula quanto segue:
Art. 1
L’Ente AFVS – Associazione Familiari e Vittime della Strada consente che un numero massimo di 10 condannati alla pena del lavoro di pubblica utilità ai sensi dell’art. 54 del D.Lgs 274/2000 e dell’art. 165 de Codice Penale, prestino contemporaneamente presso di sé la loro attività non retribuita in favore della collettività.
L’Ente AFVS – Associazione Familiari e Vittime della Strada specifica che presso le sue strutture l’attività non retribuita in favore della collettività, in conformità a quanto previsto dall’art. 1 del Decreto del Ministro della Giustizia 26 marzo 2001 (G.U. n. 80 del 05.04.2001) “Norme per la determinazione delle modalità di svolgimento del lavoro di pubblica utilità applicato in base all’art. 54 c. 6 del D.Lgs 28 agosto 2000 n. 274”, ha ad oggetto le prestazioni di cui al medesimo articolo 1.
L’Ente si impegna a riservare i posti sopra indicati a soggetti destinatari di sentenze emesse dal Tribunale di Pordenone.
Art. 2
L’attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità a quanto disposto con la sentenza di condanna, nella quale il giudice, a norma dell’art. 33 c.2 del citato D.Lgs, indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità.
Art. 3
L’Ente AFVS – Associazione Familiari e Vittime della Strada individua per le prestazioni dei condannati, di cui all’art. 1 del Decreto del Ministro della Giustizia 26 marzo 2001, il Sig. Corrado Tesei, Responsabile dell’Ufficio Giustizia Riparativa dell’Ente, il quale provvederà pure ad impartire a costoro le relative istruzioni avvalendosi anche di collaboratori.
L’Ente AFVS – Associazione Familiari e Vittime della Strada si impegna a comunicare tempestivamente al Presidente del Tribunale eventuali integrazioni o modifiche del nominativo ora indicato.
Art. 4
Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, l’Ente AFVS – Associazione Familiari e Vittime della Strada si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l’integrità fisica e morale dei condannati, curando sia l’attività di inserimento sia che l’attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla convenzione.
In nessun caso l’attività potrà svolgersi in modo da impedire l’esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona o da pregiudicare le esigenze di lavoro, studio, famiglia, salute dell’indagato o dell’imputato né potrà superare le otto ore giornaliere.
L’Ente si impegna altresì a che i condannati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.
Art. 5
È fatto divieto all’Ente di corrispondere ai condannati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l’attività da essi svolta.
Sono a carico del Comune/Ente/Associazione gli adempimenti volti ad attivare la copertura assicurativa dei lavoratori ammessi contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso terzi anche mediante polizze collettive. La spesa inerente alla copertura assicurativa INAIL è coperta dal fondo presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali di cui al comma 312 art. 1 della L. 208/2015.
Art. 6
I soggetti incaricati, ai sensi dell’art. 3 della presente convenzione, di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni, dovranno redigere, terminata l’esecuzione della pena, una relazione che documenti l’assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato. L’Ente riferirà al Tribunale, nel più breve tempo possibile, il rifiuto di prestare attività lavorativa o le violazioni eventualmente riscontrate.
Art. 7
Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del Tribunale ad esso delegato, salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte, secondo il relativo ordinamento, al funzionamento dell’Ente AFVS – Associazione Familiari e Vittime della Strada.
Art. 8
La presente convenzione avrà la durata di anni 3 a decorrere dalla data di sottoscrizione.
Copia della presente convenzione viene trasmessa alla Cancelleria Penale Dibattimento e GIP del Tribunale, al locale Ordine degli Avvocati per essere inclusa nell’elenco degli Enti convenzionati di cui all’art. 7 del D.M. citato in premessa, nonché al Ministero della Giustizia – Direzione Generale degli Affari Penali e all’Ufficio del Giudice di Pace di Pordenone.
Il presente atto, redatto su carta resa legale, in un unico originale, sarà soggetto a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art. 5 D.P.R. n. 131 del 26.04.1986.
Pordenone, 31 gennaio 2023
Letto, approvato e sottoscritto.
Per il Tribunale di Pordenone
Dott. Lanfranco Maria Tenaglia
Per l’Ente
Dott.ssa Silvia Frisina
Identificativo della convenzione: 17659562
CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI LAVORI DI PUBBLICA UTILITA’
Ai sensi degli artt. 54 del D.Lgs 28 agosto 2000 n. 274 e 2 del D.M. 26 marzo 2001 nonché dell’art. 165 C.P.
L’anno 2026 il giorno 8 del mese di aprile, nel Palazzo di Giustizia di Pordenone;
TRA
Il Tribunale di Pordenone (Codice Fiscale 80014080933) nel seguito indicato come Tribunale, nella persona del Presidente della sezione penale dott. Eugenio Pergola- domiciliato per la carica in Piazza Giustiniano n. 7,
E
L’Ente denominato AFVS – Associazione Familiari e Vittime della Strada Ets (Codice Fiscale 97524270150 P. I.V.A. 07712560965), iscrizione RUNTS n. 129974, con sede legale in Milano (MI), Viale Abruzzi 13/A – 20131 rappresentato da Giacinto Picozza, il quale dichiara di intervenire nella stipula del presente atto non in proprio, ma esclusivamente nella sua veste e qualifica di Presidente e Legale Rappresentante del Suddetto Ente, agendo in quanto appresso in nome, per conto e nell’interesse dell’Ente che rappresenta;
Premesso:
Che, a norma dell’art. 54 del D.Lgs 28 agosto 2000 n. 274 il Giudice può applicare, su richiesta dell’imputato, la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso Enti e Organizzazioni di Assistenza Sociale e di Volontariato.
Che l’art. 2, c. 1 del D.M. 26 marzo 2001, emanato a norma dell’art. 54, c. 6 del citato D.Lgs, stabilisce che l’attività non retributiva in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia o, su delega di quest’ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le Amministrazioni, gli Enti o le Organizzazioni indicate nell’art. 1 del citato D.M., presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità.
Che ai sensi dell’art. 165 del Codice Penale il giudice del Tribunale può concedere la sospensione condizionale della pena subordinandola alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività.
Che il Ministero della Giustizia ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni in questione.
Che l’Ente, con autorizzazione presidenziale come stabilito dall’art. 8, comma 8.3, lettera c, del proprio Statuto ha approvato lo schema di convenzione di che trattasi.
Che l’Ente presso il quale potrà essere svolto il lavoro di pubblica utilità rientra tra quelli indicati nell’art. 54 del D.Lgs 28 agosto 2000 n. 274.
Si conviene e si stipula quanto segue:
Art. 1
L’Ente AFVS – Associazione Familiari e Vittime della Strada Ets consente che un numero massimo di 10 condannati alla pena del lavoro di pubblica utilità ai sensi dell’art. 54 del D.Lgs 274/2000 e dell’art. 165 de Codice Penale, prestino contemporaneamente presso di sè la loro attività non retribuita in favore della collettività.
L’Ente AFVS – Associazione Familiari e Vittime della Strada Ets specifica che presso le sue strutture l’attività non retribuita in favore della collettività, in conformità a quanto previsto dall’art. 1 del Decreto del Ministro della Giustizia 26 marzo 2001 (G.U. n. 80 del 05.04.2001) “Norme per la determinazione delle modalità di svolgimento del lavoro di pubblica utilità applicato in base all’art. 54 c. 6 del D.Lgs 28 agosto 2000 n. 274”, ha ad oggetto le prestazioni di cui al medesimo articolo 1.
Art. 2
L’attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità a quanto disposto con la sentenza di condanna, nella quale il giudice, a norma dell’art. 33 c.2 del citato D.Lgs, indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità.
Art. 3
L’Ente AFVS – Associazione Familiari e Vittime della Strada Ets individua per le prestazioni dei condannati, di cui all’art. 1 del Decreto del Ministro della Giustizia 26 marzo 2001, la Dott.ssa Silvia Frisina Vicepresidente, la quale provvederà pure ad impartire a costoro le relative istruzioni avvalendosi anche di collaboratori.
L’Ente AFVS – Associazione Familiari e Vittime della Strada Ets si impegna a comunicare tempestivamente al Presidente del Tribunale eventuali integrazioni o modifiche del nominativo ora indicato.
Art. 4
Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, l’Ente AFVS – Associazione Familiari e Vittime della Strada Ets si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l’integrità fisica e morale dei condannati, curando sia l’attività di inserimento sia che l’attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla convenzione.
In nessun caso l’attività potrà svolgersi in modo da impedire l’esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona o da pregiudicare le esigenze di lavoro, studio, famiglia, salute dell’indagato o dell’imputato né potrà superare le otto ore giornaliere.
L’Ente si impegna altresì a che i condannati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.
Art. 5
È fatto divieto all’Ente di corrispondere ai condannati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l’attività da essi svolta.
Sono a carico del’Ente AFVS – Associazione Familiari e Vittime della Strada Ets gli adempimenti volti ad attivare la copertura assicurativa dei lavoratori ammessi contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso terzi anche mediante polizze collettive. La spesa inerente alla copertura assicurativa INAIL è coperta dal fondo presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali di cui al comma 312 art. 1 della L. 208/2015.
Art. 6
I soggetti incaricati, ai sensi dell’art. 3 della presente convenzione, di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni, dovranno redigere, terminata l’esecuzione della pena, una relazione che documenti l’assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato. L’Ente riferirà al Tribunale, nel più breve tempo possibile, il rifiuto di prestare attività lavorativa o le violazioni eventualmente riscontrate.
Art. 7
Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del Tribunale ad esso delegato, salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte, secondo il relativo ordinamento, al funzionamento dell’Ente AFVS – Associazione Familiari e Vittime della Strada Ets.
Art. 8
La presente convenzione avrà la durata di anni 5 a decorrere dalla data di sottoscrizione.
Copia della presente convenzione viene trasmessa alla Cancelleria Penale Dibattimento e GIP del Tribunale, al locale Ordine degli Avvocati per essere inclusa nell’elenco degli Enti convenzionati di cui all’art. 7 del D.M. citato in premessa, nonché al Ministero della Giustizia – Direzione Generale degli Affari Penali e all’Ufficio del Giudice di Pace di Pordenone.
Il presente atto, redatto su carta resa legale, in un unico originale, sarà soggetto a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art. 5 D.P.R. n. 131 del 26.04.1986.
Letto, approvato e sottoscritto.
Per il Tribunale di Pordenone
Eugenio Pergola
Per l’AFVS – Associazione Familiari e Vittime della Strada Ets
Giacinto Picozza
Identificativo della convenzione: 17659573
Il dott. Eugenio Pergola, in qualità di Presidente della sezione penale del Tribunale di Pordenone e Giacinto Picozza, in qualità di Presidente e Legale Rappresentante dell’AFVS – Associazione Familiari e Vittime della Strada Ets, iscrizione RUNTS n. 129974, prendono atto dell’inserimento della sede locale tra quelle della convenzione nazionale sottoscritta con l’Associazione sopra indicata ed il Ministero della Giustizia per l’attuazione della messa alla prova e danno, pertanto, inizio alla collaborazione.
Pordenone, 8 aprile 2026
Il Presidente della Sezione Penale
dott. Eugenio Pergola
Il Presidente dell’AFVS – Associazione Familiari e Vittime della Strada Ets
Giacinto Picozza
Identificativo della convenzione: 17659569
Convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità
ai sensi dell’art. 56-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689 e dell’art. 2, comma 1 D.M. 27.07.2023
Premesso
che nei casi previsti dall’art. 53 della legge 24 novembre 1981, n. 689, con il consenso dell’imputato, il giudice può sostituire la pena detentiva, determinata entro il limite di tre anni, con il lavoro di pubblica utilità di cui all’art. 56-bis;
che ai sensi dell’art. 56-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689, dell’art. 1 D.M. 27/7/2023, il lavoro di pubblica utilità consiste nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, le città metropolitane, i comuni, le aziende sanitarie o altri soggetti pubblici, nonché presso enti o organizzazioni privati, senza scopo di lucro, anche internazionali ma attivi in Italia, di assistenza sociale e volontariato;
che ai sensi dell’art. 2, comma 1 del D.M. 27 luglio 2023, l’attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia o, su delega di quest’ultimo e nel rispetto del modello di convenzione allegato alla delega, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicati nell’art. 1, comma 1, del citato decreto ministeriale;
che il Ministro della Giustizia, con l'atto ·allegato, ha delegato i Presidenti dei Tribunali a stipulare le convenzioni previste dall'art. 2, comma 1, del D.M. 27 luglio 2023, per lo svolgimento dei lavori di pubblica utilità per i condannati ammessi al lavoro di pubblica utilità sostitutivo della pena detentiva breve ai sensi dell'art. 56-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689;
che l'Ente firmatario della presente convenzione rientra tra quelli indicati dalle norme di riferimento;
tutto ciò premesso, quale parte integrante della presente convenzione,
tra il Ministero della Giustizia, che interviene nella persona del Dott. Eugenio Pergola, Presidente della Sezione Penale del Tribunale di Pordenone, giusta delega di cui all'atto in premessa, e l’AFVS – Associazione Familiari e Vittime della Strada Ets (Codice Fiscale 97524270150 e P. I.VA. 07712560965), iscrizione RUNTS n. 129974, con sede legale in Milano (MI), Viale Abruzzi 13/A – 20131, nella persona di Giacinto Picozza, in qualità di Presidente e legale rappresentante,
si conviene e si stipula quanto segue:
Art. 1
L'Ente consente che n. 10 soggetti svolgano presso le proprie strutture l'attività non retribuita in favore della collettività, per l'adempimento degli obblighi previsti dall'art. 56-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689.
Le sedi presso le quali potrà essere svolta l'attività lavorativa sono complessivamente 1, dislocate sul territorio come da elenco allegato.
L'ente informerà periodicamente la cancelleria del tribunale e l'ufficio di esecuzione penale esterna, sulla situazione dei posti di lavoro disponibili presso le proprie sedi per favorire l'attività di orientamento e avvio dei condannati al lavoro di pubblica utilità sostitutivo, nonché indirizzare le istanze pendenti presso gli uffici giudiziari.
Art. 2
I soggetti ammessi allo svolgimento del lavoro di pubblica utilità sostitutivo presteranno, presso le strutture dell'Ente, le seguenti attività, rientranti nei settori di impiego indicati dall'art.1, comma 2, del DM 27 luglio 2023, ovvero attività volte primariamente alla promozione della sicurezza stradale.
L'Ente si impegna a comunicare ogni eventuale variazione dell'elenco allegato e delle prestazioni, alla cancelleria del tribunale e all'ufficio di esecuzione penale esterna.
Art. 3
L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto nel programma di trattamento della pena-programma e della sentenza di condanna al lavoro di pubblica utilità sostitutivo ai sensi dell’art. 56-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689; il programma specificherà le mansioni alle quali viene adibito il soggetto, fra quelle sopra elencate, la durata e l'orario di svolgimento della prestazione lavorativa gratuita, nel rispetto delle esigenze di vita dei condannati, dei diritti fondamentali e della dignità della persona.
L'ufficio di esecuzione penale esterna, chiamato a redigere il programma di trattamento, cura per quanto possibile la conciliazione tra le diverse esigenze del condannato e dell'ente, sia nella fase di istruzione del procedimento per il lavoro di pubblica utilità quale pena sostitutiva applicabile ai sensi dell’articolo 56-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689, sia durante l’esecuzione del lavoro di pubblica utilità, anche in funzione di eventuali variazioni del programma dell'attività lavorativa, da sottoporre all'approvazione del giudice competente.
Come stabilito dalla normativa vigente, è fatto divieto all'Ente di corrispondere ai soggetti impegnati nelle prestazioni lavorative una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta.
Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione, si rinvia a quanto stabilito dal D.M. 27 luglio 2023 e dalle norme che regolano la disciplina del lavoro di pubblica utilità sostitutivo di pena detentiva breve.
Art. 4
L'ente garantisce la conformità delle proprie sedi alle norme in materia di sicurezza e di igiene degli ambienti di lavoro, e si impegna ad assicurare la predisposizione delle misure necessarie a tutelare, anche attraverso dispositivi di protezione individuali, l'integrità dei condannati al lavoro di pubblica utilità sostitutivo, secondo quanto previsto dal Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
Gli oneri per la copertura assicurativa contro gli infortuni e le malattie professionali, nonché riguardo alla responsabilità civile verso, terzi, dei soggetti avviati al lavoro di pubblica utilità, è a carico dell'ente, che provvederà, in caso di eventuale sinistro, ad effettuare tempestivamente le comunicazioni agli uffici competenti.
Se previsti, l'ente potrà beneficiare di eventuali finanziamenti pubblici per far fronte ai già menzionati costi.
Art. 5
L'ente comunicherà alla cancelleria del tribunale e all'ufficio di esecuzione penale esterna il nominativo dei referenti, incaricati di coordinare la prestazione lavorativa dei condannati, e di impartire le relative istruzioni.
Il referente incaricato è la Dott.ssa Silvia Frisina che potrà avvalersi di collaboratori per coordinare l’attività.
La sede locale dell’Associazione è sita a Pordenone in Via Oderzo 9, mentre la sede legale è sita in Milano, in viale Abruzzi 13/A.
I contatti sono i seguenti:
Telefono: 800.620210;
Mobile: 370/1538069;
Posta elettronica ordinaria: area.giustizia@afvs.it
Posta elettronica certificata: afvs.areagiustizia@pec.it
I referenti si impegnano a segnalare immediatamente, all'ufficio di esecuzione penale esterna, nonché all’organo di Polizia individuato per i controlli, l'eventuale rifiuto a svolgere il lavoro di pubblica utilità sostitutivo da parte dei condannati e di ogni altra inosservanza degli obblighi assunti.
Segnaleranno, inoltre, con tempestività, le assenze e gli eventuali impedimenti alla prestazione d'opera, trasmettendo la documentazione sanitaria o giustificativa indicata dall'art. 3, comma 6, del decreto ministeriale citato. In tale caso, d'intesa tra le parti, verranno concordate le modalità di recupero della prestazione lavorativa, da rendere nel termine fissato dal giudice.
L'ente consentirà l'accesso presso le proprie sedi all’autorità designata dal giudice per i controlli che saranno effettuati, di norma, durante l'orario di lavoro, nonché la visione e l'eventuale estrazione di copia degli atti annotati dallo strumento di rilevazione elettronico, che l'ente si impegna a predisporre, o, in subordine, del registro delle presenze.
L'ufficio di esecuzione penale esterna informerà l'ente sul nominativo del funzionario incaricato di seguire l'andamento del lavoro di pubblica utilità sostitutivo per ciascuno dei soggetti inseriti.
Art. 6
I referenti indicati all'art. 5 della convenzione, al termine del periodo previsto per l'esecuzione del lavoro di pubblica utilità, forniranno le informazioni inerenti all’assolvimento degli obblighi del condannato all'ufficio di esecuzione penale esterna, che assicura le comunicazioni all'autorità giudiziaria competente secondo l’art. 4, comma 5, del decreto ministeriale 27 luglio 2023.
Art. 7
In caso di grave o reiterata inosservanza delle condizioni stabilite, la convenzione potrà essere risolta da parte del Ministero della Giustizia, o del presidente del tribunale da esso delegato, fatte salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte al funzionamento dell'ente.
L'ente potrà recedere dalla presente convenzione, prima del termine di cui all'art. 9, in caso di cessazione dell'attività.
Art. 8
Nell'ipotesi di cessazione parziale o totale delle attività dell'ente, di recesso o di risoluzione della presente convenzione, tali da rendere impossibile la prosecuzione dell'attività di lavoro, l'ufficio di esecuzione penale esterna, nonché l’organo di Polizia individuato per i controlli, appena ne riceve notizia, ne dà immediata comunicazione al giudice competente per l’esecuzione.
Art. 9
La presente convenzione avrà la durata di anni 5 (cinque) a decorrere dalla data di sottoscrizione e potrà essere rinnovata d'intesa tra i contraenti.
Essa si intende automaticamente aggiornata nel caso di intervenute variazioni della disciplina di riferimento in tema di lavoro di pubblica utilità sostitutivo di pena detentiva breve.
Copia della convenzione viene inviata al Ministero della Giustizia per la pubblicazione sul sito internet del Ministero e inclusa nell'elenco degli enti convenzionati presso la cancelleria di ciascun Tribunale.
Pordenone, 8 aprile 2026
II Presidente della Sezione Penale
Eugenio Pergola
Il Presidente dell’AFVS Associazione Familiari e Vittime della Strada Ets
Giacinto Picozza
ALLEGATO
Sedi presso le quali potrà essere svolta l'attività lavorativa:
Pordenone – Via Oderzo, 9. Si specifica che per la natura delle progettualità rieducative inerenti alla sicurezza stradale, le attività si svolgeranno su strada, nel territorio di competenza del Comune di Pordenone.