Convenzioni per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità tra il Tribunale di VITERBO e il Comune di Vasanello - 12 giugno 2017 - 5 marzo 2018

5 marzo 2018

Tribunale di VITERBO

 

Convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità

AI SENSI DELL’ART. 186 COMMA 9-BIS e 187 COMMA 8 BIS DEL DECRETO LEGISLATIVO 30.04.1992 N.285, DELL’ART. 73 COMMA 5 BIS DEL DPR N. 309 DEL 09/10.1990, dell’art. 165 c.p., DELL’ART. 168-BIS C.P. (MESSA ALLA PROVA)

PREMESSO CHE


L’art. 186, comma 9-bis, del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 (c.d. Codice della strada), prevede: “Al di fuori dei casi previsti dal comma 2-bis del presente articolo, la pena detentiva e pecuniaria può essere sostituita, anche con il decreto penale di condanna, se non vi è opposizione da parte dell'imputato, con quella del lavoro di pubblica utilità di cui al citato articolo 54 del Decreto Legislativo 28 agosto 2000, n. 274, secondo le modalità ivi previste e consistente nella prestazione di un'attività non retribuita a favore della collettività da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell'educazione stradale presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, o presso i centri specializzati di lotta alle dipendenze.”

L’art. 187 comma 8 bis, del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 (c.d. Codice della strada), prevede: “Al di fuori dei casi previsti dal comma 1-bis del presente articolo, la pena detentiva e pecuniaria può essere sostituita, anche con il decreto penale di condanna, se non vi è opposizione da parte dell'imputato, con quella del lavoro di pubblica utilità di cui all'articolo 54 del Decreto Legislativo 28 agosto 2000, n. 274, secondo le modalità ivi previste e consistente nella prestazione di un'attività non retribuita a favore della collettività da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell'educazione stradale presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, nonché nella partecipazione ad un programma terapeutico e socio-riabilitiativo del soggetto tossicodipendente come definito ai sensi degli articoli 121 e 122 del testo unico di cui al DPR309/90”.

L’art. 73 comma 5 bis del DPR n.309/1990 prevede: nell’ipotesi di cui al comma 5, limitatamente ai reati di cui al presente articolo commessi da persona tossicodipendente o da assuntore di sostanze stupefacenti o psicotropo, il Giudice, con la sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell’art. 444 cpp, su richiesta dell’imputato e sentito il Pubblico Ministero, qualora non debba concedersi ilo beneficio della sospensione condizionale della pena, può applicare, anziché le pene detentive e pecuniarie, quelle del lavoro di pubblica utilità di cui all’art. 54 del Decreto Legislativo 28 agosto 2000, n. 274, secondo le modalità ivi previste… OMISSIS”

L’art. 165 C.P. prevede che il Giudice possa concedere la sospensione condizionale della pena subordinata, se il condannato non si oppone, alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna.

L’art. 3 della Legge 28.04.2014, n. 67, ha modificato il Codice Penale in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova, prevedendo l’inserimento, dopo l’art. 168 del codice penale, dell’art. 168-bis (Sospensione del procedimento con messa alla prova dell’imputato), il quale stabilisce che: “Nei procedimenti per reati puniti con la sola pena edittale pecuniaria o con la pena edittale detentiva non superiore nel massimo a quattro anni, sola, congiunta o alternativa alla pena pecuniaria, nonché per i delitti indicati dal comma 2 dell’articolo 550 del codice di procedura penale, l’imputato può chiedere la sospensione del processo con messa alla prova. …OMISSIS…. La concessione della messa alla prova è inoltre subordinata alla prestazione di lavoro di pubblica utilità. Il lavoro di pubblica utilità consiste in una prestazione non retribuita, affidata tenendo conto anche delle specifiche professionalità ed attitudini lavorative dell’imputato, di durata non inferiore a dieci giorni, anche non continuativi, in favore della collettività, da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni…OMISSIS…..La prestazione è svolta con modalità che non pregiudichino le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute dell’imputato e la sua durata giornaliera non può superare le otto ore. La sospensione del procedimento con messa alla prova dell’imputato non può essere concessa più di una volta…OMISSIS”.

L’art. 2, comma 1, del Decreto del Ministero della Giustizia 26.03.2001 (norme per la determinazione delle modalità di svolgimento del lavoro di pubblica utilità applicato in base all’art. 54, comma 6, del Decreto Legislativo 28.08.2000, n. 274) stabilisce che l’attività non retribuita a favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipularsi con il Ministero della Giustizia o, su delega di quest’ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o organizzazioni di cui all’art. 1 dello stesso decreto (ossia Stato, Regioni, Provincie, Comuni, o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale o di volontariato) presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità.

Il Comune/l’Ente di Fabrica di Roma rientra tra gli Enti indicati nel citato art. 54, comma 1, del Decreto Legislativo 28.08.2000, n. 274.

Il Ministero della Giustizia ha adottato il Regolamento, ai sensi dell’art. 8 della predetta legge n. 67/2014, per disciplinare le convenzioni che lo stesso Ministero o, su delega di quest’ultimo, il Presidente del Tribunale, può stipulare con gli enti o le organizzazioni di cui al terzo comma dell’art. 168-bis del codice penale.

Il Ministro della Giustizia ha delegato i Presidenti del Tribunali a stipulare convenzioni di durata non superiore a cinque anni.

Il Tribunale di Viterbo, la Camera Penale di Viterbo, l’Ordine degli Avvocati di Viterbo e l’UEPE di Viterbo hanno sottoscritto un  Protocollo contenente disposizioni di carattere operativo sulla procedura di applicazione dell’istituto della messa alla prova.

tutto ciò premesso, quale parte integrante della presente convenzione,

tra il Ministero della Giustizia, che interviene nella persona del dott.ssa Maria Rosaria Covelli, Presidente del Tribunale di Viterbo, giusta delega di cui all'atto in premessa, e l’Ente “Comune VASANELLO”, nella persona del legale rappresentante il Sindaco Antonio Porri,

si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1

L'Ente consente che n.2 soggetti svolgano presso le proprie strutture l'attività non retribuita in favore della collettività, per l'adempimento degli obblighi previsti dalle normative citate.
La sede presso la quale potrà essere svolta l'attività lavorativa è collocata presso le strutture del Comune.
L'Ente informerà periodicamente la Cancelleria del Tribunale e l’Ufficio di Esecuzione Penale Esterna, sulla situazione dei posti di lavoro disponibili presso i  propri centri per favorire l'attività di orientamento e l’avvio dei soggetti ammessi al lavoro di pubblica utilità, e indirizzare le istanze pendenti presso gli uffici giudiziari.

Art. 2

I soggetti ammessi allo svolgimento dei lavori di pubblica utilità presteranno presso le strutture dell’Ente le seguenti attività rientranti nei settori di impiego indicati dall'art. 2, comma 4, del DM n. 88/2015: Manutenzione del verde pubblico e del patrimonio comunale.
L'Ente si impegna a comunicare ogni eventuale variazione dell’elenco delle prestazioni, alla Cancelleria del Tribunale e all'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna competente per territorio.

Art. 3

L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto dalle normative citate e dal provvedimento di ammissione; l’ente specificherà le mansioni alle quali viene adibito il soggetto, fra quelle sopra elencate, la durata e l’orario di svolgimento della prestazione lavorativa, nel rispetto delle esigenze di vita dei richiedenti, dei diritti fondamentali e della dignità della persona.
Come stabilito dalla normativa vigente, è fatto divieto all'Ente di corrispondere ai soggetti impegnati nelle prestazioni lavorative una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività  da essi svolta.
Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione, si rinvia a quanto stabilito dal DM 88/2015 e dalle norme che regolano la disciplina del lavoro di pubblica utilità.

Art. 4

L’ente garantisce la conformità della propria sede alle norme in materia di sicurezza e di igiene degli ambienti di lavoro, e si impegna ad assicurare la predisposizione delle misure necessarie a tutelare, anche attraverso dispositivi di protezione individuali, l’integrità dei soggetti ammessi ai lavori di pubblica utilità, secondo quanto previsto dal Decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81.
Gli oneri per la copertura assicurativa INAIL, nonché riguardo alla responsabilità civile verso terzi, dei soggetti avviati al lavoro di pubblica utilità, sono  a carico dell'ente, che provvederà, in caso di eventuale sinistro, ad effettuare tempestivamente le comunicazioni agli uffici competenti. A tal fine si fa espresso riferimento alla Circolare INAIL n. 8 del 17.2.2017.
Se previsti, l'Ente potrà beneficiare di eventuali finanziamenti pubblici per far fronte ai predetti costi.

Art. 5

L'ente comunicherà all'U.E.P.E e alle autorità di polizia incaricate del controllo  il nominativo dei referenti, incaricati di coordinare la prestazione lavorativa degli ammessi ai lavori di pubblica utilità e di impartire le relative istruzioni.
I referenti incaricati di coordinare le prestazioni lavorative dei soggetti, si impegnano a segnalare immediatamente, anche per le vie brevi, alle autorità di polizia incaricate del controllo sulla corretta esecuzione di quanto stabilito in sentenza nelle ipotesi di cui agli artt. 186  dpr 285 del 1992 o all’Ufficio Esecuzione Penale Esterna  nelle ipotesi di cui all’art. 73 c. 5 bis dpr n. 309 del 1990, di cui all’art. 165 c.p., di cui all’art. 168 bis c.p. e di cui all’ 187 dpr 285 del 1992,  l'eventuale rifiuto a svolgere la prestazione di pubblica utilità da parte dei soggetti ammessi e  ogni altra grave inosservanza degli obblighi assunti.
I referenti segnaleranno, inoltre, con tempestività, le assenze e gli eventuali impedimenti alla prestazione d'opera, trasmettendo una volta acquisita , la documentazione sanitaria o giustificativa. In tale caso, d'intesa tra le parti, verranno concordate le modalità di recupero della prestazione lavorativa, da rendere nel termine fissato dal giudice ai sensi dell’art. 464 - quinquies del codice di procedura penale.
L'ente consentirà l'accesso presso le proprie sedi ai funzionari dell'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna incaricati di svolgere l'attività di controllo che sarà effettuata, di norma, durante l’orario di lavoro, nonché la visione e l’eventuale estrazione di copia del registro delle presenze, o degli atti annotati dall'equivalente strumento di rilevazione elettronico, che l'ente si impegna a predisporre.
L'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna informerà l'Ente sul nominativo del funzionario incaricato di seguire l'andamento dei lavori di pubblica utilità per ciascuno dei soggetti inseriti.
L'Ente si impegna, altresì, a comunicare ogni eventuale variazione dei nominativi dei referenti incaricati all'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna.

Art. 6

I referenti indicati all'art. 5 della convenzione, al termine del periodo previsto per l’esecuzione del lavoro di pubblica utilità, forniranno le informazioni inerenti l'assolvimento degli obblighi dell'imputato/condannato, all'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna, che assicura le comunicazioni all'autorità giudiziaria competente, con le modalità previste dall'art. 141 ter, commi 4 e 5, del Decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.

Art.7

In caso di grave o reiterata inosservanza delle condizioni stabilite, la convenzione potrà essere risolta da parte del Ministero della Giustizia, o del Presidente del Tribunale da esso delegato, fatte salve le eventuali responsabilità, a termini di  legge, delle persone preposte al funzionamento dell'ente.
L’ente potrà recedere dalla presente convenzione, prima del termine di cui all'art. 8, in caso di cessazione dell'attività.

Art. 8

Nell'ipotesi di cessazione parziale o totale delle attività dell’Ente, di recesso  o di risoluzione della presente convenzione, tali da rendere impossibile la prosecuzione dell’attività di lavoro, l'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna informa tempestivamente il giudice che ha disposto l’ammissione ai lavori di pubblica utilità.

Art. 9

La presente convenzione avrà la durata di anni 3 (tre) a decorrere della data di sottoscrizione e potrà essere rinnovata d'intesa tra i contraenti.
Essa si intende automaticamente aggiornata nel caso di intervenute variazioni della disciplina di riferimento in tema di lavoro di pubblica utilità e di sospensione del processo con messa alla prova.
Copia della convenzione viene inviata al Ministero della Giustizia per la pubblicazione sul sito internet del ministero e inclusa nell'elenco delle Convenzioni stipulate presso la Cancelleria del Tribunale; viene inviata, inoltre, al Ministero della Giustizia - Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria – Direzione Generale degli Affari Penali ed alla Direzione Generale dell'Esecuzione Penale Esterna, nonché all'ufficio di Esecuzione Penale  Esterna competente.

Viterbo, 12 giugno 2017

Il Sindaco di Vasanello
Antonio Porri

Il Presidente del Tribunale
Maria Rosaria Covelli

 

Convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità
a
i sensi dell’art.186 comma9-bis e 187 comma 8 bis del decreto legislativo 30.04.1992 n. 285,
dell’art. 73 comma 5 bis del dpr n. 309 del 09/10.1990, dell’art. 165 c.p.
, dell’art. 168-bis c.p. (messa allaprova).

 

Premesso che

  • L’art. 186, comma 9-bis, del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 (c.d. Codice della strada), prevede: “Al di fuori dei casi previsti dal comma 2-bis del presente articolo, la pena detentiva e pecuniaria può essere sostituita, anche con il decreto penale di condanna, se non vi è opposizione da parte dell'imputato, con quella del lavoro di pubblica utilità di cui al citato articolo 54 del Decreto Legislativo 28 agosto 2000, n. 274, secondo le modalità ivi previste e consistente nella prestazione di un'attività non retribuita a favore della collettività da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell'educazione stradale presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, o presso i centri specializzati di lotta alle dipendenze.”
  • L’art. 187 comma 8 bis, del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 (c.d. Codice della strada), prevede: “Al di fuori dei casi previsti dal comma 1-bis del presente articolo, la pena detentiva e pecuniaria può essere sostituita, anche con il decreto penale di condanna, se non vi è opposizione da parte dell'imputato, con quella del lavoro di pubblica utilità di cui all'articolo 54 del Decreto Legislativo 28 agosto 2000, n. 274, secondo le modalità ivi previste e consistente nella prestazione di un'attività non retribuita a favore della collettività da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell'educazione stradale presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, nonché nella partecipazione ad un programma terapeutico e socio-riabilitiativo del soggetto tossicodipendente come definito ai sensi degli articoli 121 e 122 del testo unico di cui al DPR309/90”.
  • L’art. 73 comma 5 bis del DPR n.309/1990 prevede: nell’ipotesi di cui al comma 5, limitatamente ai reati di cui al presente articolo commessi da persona tossicodipendente o da assuntore di sostanze stupefacenti o psicotropo, il Giudice, con la sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell’art. 444 cpp, su richiesta dell’imputato e sentito il Pubblico Ministero, qualora non debba concedersi ilo beneficio della sospensione condizionale della pena, può applicare, anziché le pene detentive e pecuniarie, quelle del lavoro di pubblica utilità di cui all’art. 54 del Decreto Legislativo 28 agosto 2000, n. 274, secondo le modalità ivi previste… OMISSIS”
  • L’art. 165 C.P. prevede che il Giudice possa concedere la sospensione condizionale della pena subordinata, se il condannato non si oppone, alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna.
  • L’art. 3 della Legge 28.04.2014, n. 67, ha modificato il Codice Penale in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova, prevedendo l’inserimento, dopo l’art. 168 del codice penale, dell’art. 168-bis (Sospensione del procedimento con messa alla prova dell’imputato), il quale stabilisce che: “Nei procedimenti per reati puniti con la sola pena edittale pecuniaria o con la pena edittale detentiva non superiore nel massimo a quattro anni, sola, congiunta o alternativa alla pena pecuniaria, nonché per i delitti indicati dal comma 2 dell’articolo 550 del codice di procedura penale, l’imputato può chiedere la sospensione del processo con messa alla prova. …OMISSIS…. La concessione della messa alla prova è inoltre subordinata alla prestazione di lavoro di pubblica utilità. Il lavoro di pubblica utilità consiste in una prestazione non retribuita, affidata tenendo conto anche delle specifiche professionalità ed attitudini lavorative dell’imputato, di durata non inferiore a dieci giorni, anche non continuativi, in favore della collettività, da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni…OMISSIS…..La prestazione è svolta con modalità che non pregiudichino le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute dell’imputato e la sua durata giornaliera non può superare le otto ore. La sospensione del procedimento con messa alla prova dell’imputato non può essere concessa più di una volta…OMISSIS”.
  • L’art. 2, comma 1, del Decreto del Ministero della Giustizia 26.03.2001 (norme per la determinazione delle modalità di svolgimento del lavoro di pubblica utilità applicato in base all’art. 54, comma 6, del Decreto Legislativo 28.08.2000, n. 274) stabilisce che l’attività non retribuita a favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipularsi con il Ministero della Giustizia o, su delega di quest’ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o organizzazioni di cui all’art. 1 dello stesso decreto (ossia Stato, Regioni, Provincie, Comuni, o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale o di volontariato) presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità.
  • Il Comune/ di Vasanello rientra tra gli Enti indicati nel citato art. 54, comma 1, del Decreto Legislativo 28.08.2000, n. 274.
  • Il Ministero della Giustizia ha adottato il Regolamento, ai sensi dell’art. 8 della predetta legge n. 67/2014, per disciplinare le convenzioni che lo stesso Ministero o, su delega di quest’ultimo, il Presidente del Tribunale, può stipulare con gli enti o le organizzazioni di cui al terzo comma dell’art. 168-bis del codice penale.
  • Il Ministro della Giustizia ha delegato i Presidenti del Tribunali a stipulare convenzioni di durata non superiore a cinque anni.
  • Il Tribunale di Viterbo, la Camera Penale di Viterbo, l’Ordine degli Avvocati di Viterbo e l’UEPE di Viterbo hanno sottoscritto un Protocollo contenente disposizioni di carattere operativo sulla procedura di applicazione dell’istituto della messa alla prova.

tutto ciò premesso, quale parte integrante della presente convenzione,

tra il Ministero della Giustizia, che interviene nella persona del dott.ssa Maria Rosaria Covelli, Presidente del Tribunale di Viterbo, giusta delega di cui all'atto in premessa, e l’Ente “Comune VASANELLO”, nella persona del legale rappresentante il Sindaco Antonio Porri,

si conviene e si stipula quanto segue:


Art. 1

L'Ente consente che n.4 soggetti svolgano presso le proprie strutture l'attività non retribuita in favore della collettività, per l'adempimento degli obblighi previsti dalle normative citate.

La sede presso la quale potrà essere svolta l'attività lavorativa è collocata presso le strutture del Comune.

L'Ente informerà periodicamente la Cancelleria del Tribunale e l’Ufficio di Esecuzione Penale Esterna, sulla situazione dei posti di lavoro disponibili presso i propri centri per favorire l'attività di orientamento e l’avvio dei soggetti ammessi al lavoro di pubblica utilità, e indirizzare le istanze pendenti presso gli uffici giudiziari.


Art. 2

I soggetti ammessi allo svolgimento dei lavori di pubblica utilità presteranno presso le strutture dell’Ente le seguenti attività rientranti nei settori di impiego indicati dall'art. 2, comma 4, del DM n. 88/2015: Manutenzione del verde pubblico e del patrimonio comunale.

L'Ente si impegna a comunicare ogni eventuale variazione dell’elenco delle prestazioni, alla Cancelleria del Tribunale e all'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna competente per territorio.


Art. 3

L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto dalle normative citate e dal provvedimento di ammissione; l’ente specificherà le mansioni alle quali viene adibito il soggetto, fra quelle sopra elencate, la durata e l’orario di svolgimento della prestazione lavorativa, nel rispetto delle esigenze di vita dei richiedenti, dei diritti fondamentali e della dignità della persona.

Come stabilito dalla normativa vigente, è fatto divieto all'Ente di corrispondere ai soggetti impegnati nelle prestazioni lavorative una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta.

Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione, si rinvia a quanto stabilito dal DM 88/2015 e dalle norme che regolano la disciplina del lavoro di pubblica utilità.


Art. 4

L’ente garantisce la conformità della propria sede alle norme in materia di sicurezza e di igiene degli ambienti di lavoro, e si impegna ad assicurare la predisposizione delle misure necessarie a tutelare, anche attraverso dispositivi di protezione individuali, l’integrità dei soggetti ammessi ai lavori di pubblica utilità, secondo quanto previsto dal Decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81.

Gli oneri per la copertura assicurativa INAIL, nonché riguardo alla responsabilità civile verso terzi, dei soggetti avviati al lavoro di pubblica utilità, sono a carico dell'ente, che provvederà, in caso di eventuale sinistro, ad effettuare tempestivamente le comunicazioni agli uffici competenti. A tal fine si fa espresso riferimento alla Circolare INAIL n. 8 del 17.2.2017.

Se previsti, l'Ente potrà beneficiare di eventuali finanziamenti pubblici per far fronte ai predetti costi.

Art. 5

L'ente comunicherà all'U.E.P.E e alle autorità di polizia incaricate del controllo il nominativo dei referenti, incaricati di coordinare la prestazione lavorativa degli ammessi ai lavori di pubblica utilità e di impartire le relative istruzioni.

I referenti incaricati di coordinare le prestazioni lavorative dei soggetti, si impegnano a segnalare immediatamente, anche per le vie brevi, alle autorità di polizia incaricate del controllo sulla corretta esecuzione di quanto stabilito in sentenza nelle ipotesi di cui agli artt. 186 dpr 285 del 1992 o all’Ufficio Esecuzione Penale Esterna nelle ipotesi di cui all’art. 73 c. 5 bis dpr n. 309 del 1990, di cui all’art. 165 c.p., di cui all’art. 168 bis c.p. e di cui all’ 187 dpr 285 del 1992, l'eventuale rifiuto a svolgere la prestazione di pubblica utilità da parte dei soggetti ammessi e ogni altra grave inosservanza degli obblighi assunti.

I referenti segnaleranno, inoltre, con tempestività, le assenze e gli eventuali impedimenti alla prestazione d'opera, trasmettendo una volta acquisita, la documentazione sanitaria o giustificativa. In tale caso, d'intesa tra le parti, verranno concordate le modalità di recupero della prestazione lavorativa, da rendere nel termine fissato dal giudice ai sensi dell’art. 464 - quinquies del codice di procedura penale.

L'ente consentirà l'accesso presso le proprie sedi ai funzionari dell'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna incaricati di svolgere l'attività di controllo che sarà effettuata, di norma, durante l’orario di lavoro, nonché la visione e l’eventuale estrazione di copia del registro delle presenze, o degli atti annotati dall'equivalente strumento di rilevazione elettronico, che l'ente si impegna a predisporre.

L'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna informerà l'Ente sul nominativo del funzionario incaricato di seguire l'andamento dei lavori di pubblica utilità per ciascuno dei soggetti inseriti.

L'Ente si impegna, altresì, a comunicare ogni eventuale variazione dei nominativi dei referenti incaricati all'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna.


Art. 6

I referenti indicati all'art. 5 della convenzione, al termine del periodo previsto per l’esecuzione del lavoro di pubblica utilità, forniranno le informazioni inerenti l'assolvimento degli obblighi dell'imputato/condannato, all'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna, che assicura le comunicazioni all'autorità giudiziaria competente, con le modalità previste dall'art. 141 ter, commi 4 e 5, del Decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.


Art. 7

In caso di grave o reiterata inosservanza delle condizioni stabilite, la convenzione potrà essere risolta da parte del Ministero della Giustizia, o del Presidente del Tribunale da esso delegato, fatte salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte al funzionamento dell'ente.

L’ente potrà recedere dalla presente convenzione, prima del termine di cui all'art. 8, in caso di cessazione dell'attività.

Art. 8

Nell'ipotesi di cessazione parziale o totale delle attività dell’Ente, di recesso o di risoluzione della presente convenzione, tali da rendere impossibile la prosecuzione dell’attività di lavoro, l'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna informa tempestivamente il giudice che ha disposto l’ammissione ai lavori di pubblica utilità.


Art. 9

La presente convenzione avrà la durata di anni 3 (tre) a decorrere della data di sottoscrizione e potrà essere rinnovata d'intesa tra i contraenti.

Essa si intende automaticamente aggiornata nel caso di intervenute variazioni della disciplina di riferimento in tema di lavoro di pubblica utilità e di sospensione del processo con messa alla prova.

Copia della convenzione viene inviata al Ministero della Giustizia per la pubblicazione sul sito internet del ministero e inclusa nell'elenco delle Convenzioni stipulate presso la Cancelleria del Tribunale; viene inviata, inoltre, al Ministero della Giustizia - Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria – Direzione Generale degli Affari Penali ed alla Direzione Generale dell'Esecuzione Penale Esterna, nonché all'ufficio di Esecuzione Penale Esterna competente.

La presente annulla e sostituisce la convenzione stipulata in data 12/06/2017

Viterbo, 5 marzo 2018

Il Sindaco di Vasanello
Antonio Porri

Il Presidente del Tribunale
Maria Rosaria Covelli