Protocollo d'intesa tra il Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità e l’Associazione della Croce Rossa Italiana - organizzazione di volontariato - 23 novembre 2022

23 novembre 2022

 

 

Emblema del Ministero della giustizia e logo Croce rossa italiana

Ministero della Giustizia
Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità

 

PROTOCOLLO D’INTESA

TRA

IL DIPARTIMENTO PER LA GIUSTIZIA MINORILE E DI COMUNITÀ

 E

 L’ASSOCIAZIONE DELLA CROCE ROSSA ITALIANA

 ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO

 

Il Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità del Ministero della Giustizia- Codice Fiscale 97113870584, con sede in Roma - via Damiano Chiesa n. 24, legalmente rappresentato dalla Dott.ssa Gemma Tuccillo, nella sua qualità di Capo Dipartimento;

e

L’Associazione della Croce Rossa Italiana - Organizzazione di Volontariato, C.F./P.IVA 13669721006, avente sede legale a Roma in Via Bernardino Ramazzini n. 31, legalmente rappresentato dall’Avv. Francesco Rocca in qualità di Presidente Nazionale;

 PREMESSO CHE

 Il Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità:

  • nell’ambito delle competenze del Ministero della Giustizia in materia di esecuzione penale, esercita le funzioni e i compiti inerenti l’esecuzione dei provvedimenti penali del Giudice Minorile e quelli inerenti l'esecuzione penale esterna e la messa alla prova degli adulti;
  • è deputato alla tutela, alla protezione giuridica dei minori e giovani adulti e a favorire percorsi di presa in carico finalizzati al reinserimento sociale dei giovani che commettono un reato fra i 14 e i 18 anni;
  • attiva programmi educativi, di studio e di formazione-lavoro e di tempo libero, al fine di assicurare l’inclusione sociale dei minori e giovani adulti nella comunità esterna;
  • assicura e verifica l’esecuzione dei provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria minorile attraverso i Centri per la Giustizia Minorile - quali organi decentrati che hanno competenza sul territorio di una o più regioni – e i servizi minorili dipendenti;
  • promuove la realizzazione e la sperimentazione di azioni rispondenti alle esigenze dei soggetti dell’area penale, anche con il coinvolgimento di istituzioni, attori del privato sociale e della comunità locale a favore di una relazione caratterizzata da partenariato e corresponsabilità, attraverso nuovi strumenti e metodologie, istituendo reti finalizzate all’inclusione sociale.

 

L’Associazione della Croce Rossa Italiana:

  • è una Organizzazione di Volontariato, che svolge compiti di interesse pubblico ed è ausiliaria dei pubblici poteri nel settore umanitario, posta sotto l'alto patronato del Presidente della Repubblica e appartenente al Movimento Internazionale della Croce Rossa che ha per scopo l'assistenza sanitaria e sociale sia in tempo di pace che in tempo di conflitto ex art. 1, c. 1 d.lgs. 28 settembre 2012, n. 178;
  • è persona giuridica di diritto privato ai sensi dell’art. 1 del D.Lgs. 178/2012, così come modificato dall’art. 99 del D.Lgs. n. 117/2017, è l’unica Associazione nazionale di Croce Rossa autorizzata ad operare sul territorio nazionale, quale organizzazione di soccorso volontario conforme alle Convenzioni di Ginevra del 1949 ed è ausiliaria dei pubblici poteri nel settore umanitari;
  • l’obiettivo principale della Croce Rossa Italiana è quello di prevenire ed alleviare la sofferenza in maniera imparziale, senza distinzione di nazionalità, razza, sesso, credo religioso, lingua, classe sociale o opinione politica, contribuendo al mantenimento e alla promozione della dignità umana e di una cultura della non violenza e della pace”. Art. 6.1 dello Statuto della Croce Rossa Italiana;
  • promuove lo sviluppo della persona, sostenendo le sue abilità e accrescendo il suo potenziale in un’ottica di contrasto all’esclusione sociale. Costruiamo comunità più forti ed inclusive, supportando azioni di welfare locale in rete con le altre realtà del Terzo settore.
  • lotta contro l’emarginazione minorile, la dispersione scolastica e lo sfruttamento dei minori, attraverso progetti di sensibilizzazione nelle scuole e nelle comunità. In base a quanto previsto dalla Strategia della CRI 2030 verso la Gioventù, favoriamo lo sviluppo e la crescita personale dei giovani, incoraggiandoli a diventare attori chiave delle loro comunità, coltivando i valori del rispetto e della solidarietà per rispondere ai bisogni più pressanti e concreti di lavoro, relazione, prevenzione, svago, sicurezza e formazione.
  • svolge continuativamente attività di sensibilizzazione sul tema dell’emarginazione sociale e implementa progetti volti a lenire i disagi derivanti dall’emarginazione;
  • persegue le proprie finalità e assolve ai compiti di interesse pubblico di cui all’art. 1, comma 4, del D.lgs. n. 178/2012 attraverso i Comitati territoriali, soggetti autonomi dotati di autonomia patrimoniale, organizzativa, amministrativa, finanziaria ed operativa;

Opera su tutto il territorio nazionale in ossequio al Principio di Unità e nel rispetto dei moderni criteri di sussidiarietà, che sono anche alla base dell’ordinamento delle sue strutture organizzative, fornendo un’ampia gamma di servizi a disposizione delle comunità.

 

VISTI

  • la Direttiva (UE) 2016/800 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 maggio 2016 sulle garanzie procedurali per i minori indagati o imputati nei procedimenti penali;
  • la Convenzione di New York sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva in Italia con Legge 27 maggio 1991, n.176;
  • la Legge n. 328/2000 la quale chiama gli Enti locali, le Regioni e lo Stato, in sinergia con il volontariato del terzo settore, a programmare interventi finalizzati alla promozione di possibilità di sviluppo delle persone, in particolare di quelle in difficoltà, tra le quali, come previsto dall’art. 2 della suddetta legge, sono citate espressamente le persone sottoposte a provvedimenti dell’autorità giudiziaria;
  • il Decreto del Presidente della Repubblica 448/88 "Disposizioni sul processo penale minorile a carico di imputati minorenni" e il Decreto Legislativo 272/89, norme di attuazione, coordinamento e transitorie del Decreto del Presidente della Repubblica 448/88;
  • il Decreto del Presidente della Repubblica 230/2000, recante "Norme sull'Ordinamento Penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà" e successive modifiche;
  • il Decreto Legislativo n. 77 del 15 aprile 2005 concernente la Definizione delle norme generali relative all’alternanza scuola-lavoro, ai sensi dell’art. 4 della Legge 28 marzo 2003, n. 53;
  • Il Decreto Legislativo n. 178 del 28 settembre 2012 recante “Riorganizzazione dell'Associazione italiana della Croce Rossa (C.R.I.), a norma dell'articolo 2 della legge 4 novembre 2010, n. 183”;
  • Il Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 recante “Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106”.
  • il Decreto Legislativo 121/2018 recante “Disciplina dell’esecuzione delle pene nei confronti dei condannati minorenni”;
  • le “Regole minime per l’amministrazione della giustizia minorile” ONU, New York 29 novembre 1985 – Regole di Pechino;
  • la Dichiarazione sulla promozione della cittadinanza e dei valori comuni di libertà, tolleranza e non-discriminazione attraverso l'educazione, adottata dai Ministri dell'Istruzione dell'Unione Europea (Parigi, 17 marzo 2015).

 

 CONSIDERATO

  • che il Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità e la Croce Rossa Italiana convengono sull'opportunità di potenziare i rapporti di collaborazione già in essere, in una logica di giustizia di comunità, finalizzati alla realizzazione di attività educative e di reinserimento sociale per i giovani in situazioni di disagio, a rischio di emarginazione sociale e sottoposti a provvedimenti penali;
  • che il progetto d’intervento educativo, di cui al Decreto Legislativo n.121 del 2018, deve prevedere attività formative, culturali e sportive per il recupero sociale e la prevenzione della recidiva;
  • che dall’anno 2006 il Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità e la Croce Rossa Italiana hanno sottoscritto e più volte rinnovato un Accordo di Cooperazione Strategica il cui scopo era quello di promuovere azioni di tutela dei soggetti in età evolutiva e di prevenzione del disagio e della devianza minorile e nel quale venivano indicate le modalità di collaborazione per realizzare sul territorio nazionale attività socialmente utili rivolte ai minori e giovani adulti sottoposti a provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria Minorile;
  • che alcuni Comitati territoriali della Croce Rossa Italiana hanno da tempo orientato le proprie attività secondo alcuni criteri di fondo, volti ad individuare concrete iniziative in grado di rafforzare ed incentivare pratiche di intervento sociale con minori sottoposti a provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria, sottoscrivendo anche Protocolli di Intesa e Accordi con i Centri di Giustizia Minorile;
  • che gli Enti di Terzo Settore che operano, a livello territoriale, in campo sociale, educativo, formativo e lavorativo rappresentano partner di rilievo per la realizzazione di interventi educativi e formativi volti all’inclusione sociale dei giovani autori di reato.

 

TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO E CONSIDERATO

 

LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE

 

 ARTICOLO 1 – OGGETTO E FINALITÀ

 Le parti, con la sottoscrizione del presente Protocollo intendono definire i termini e le condizioni della reciproca collaborazione al fine di promuovere iniziative in favore di giovani in situazioni di disagio, a rischio di emarginazione sociale e sottoposti a provvedimenti penali. Il presente Protocollo ha quale fine anche quello di avviare un percorso di condivisione delle reciproche professionalità per l’identificazione e l’attuazione, ove occorra, di progetti/programmi e iniziative congiunte sul tema della giustizia minorile.

ARTICOLO 2 - IMPEGNI TRA LE PARTI

Le Parti favoriranno e incentiveranno relazioni e collaborazioni a livello territoriale in linea con i contenuti e gli obiettivi del presente Protocollo d'Intesa. Nello specifico le parti si impegnano a:

  • elaborare strategie comuni atte a promuovere e incrementare percorsi e opportunità concrete per il reinserimento sociale dei minori e giovani adulti del circuito penale;
  • promuovere progettualità per la definizione di attività e interventi rivolti a gruppi di minori e giovani adulti sottoposti a procedimenti penali, tenendo conto delle esigenze e delle peculiarità di ciascun territorio di appartenenza e delle diverse realtà operative;
  • incentivare processi di co-progettazione, come opportunità di sviluppo di politiche di welfare adeguate ai contesti e capaci di affrontare i problemi sociali dei territori;
  • sviluppare, anche mediante la partecipazione a bandi nazionali e comunitari e l’istituzione di network progettuali, una collaborazione strategica focalizzata principalmente sui temi della formazione dei minori, dell’assistenza sociale e sanitaria e della promozione della solidarietà sociale;
  • collaborare alla redazione di studi e/o pubblicazioni su aree tematiche specifiche del presente Protocollo, attraverso la raccolta sistematica dei dati e il monitoraggio delle esperienze e dei processi socio-educativi;
  • cooperare per l’organizzazione di corsi di formazione rivolti ai Volontari di Croce Rossa, di convegni e seminari nazionali e internazionali, allo scopo di coinvolgere la comunità scientifica, le parti sociali e tutti i soggetti interessati e diffondere i contenuti delle ricerche prodotte;
  • garantire la massima diffusione, anche sui siti internet e sui social, dei contenuti del presente Protocollo d'Intesa e delle iniziative che da esso derivano nelle occasioni istituzionali. Sulle pubblicazioni edite a seguito della presente convenzione, sarà riportato esplicito riferimento alla stessa.

 ARTICOLO 3 - COMITATO PARITETICO DI GESTIONE

Le parti si impegnano ad istituire un Comitato paritetico di gestione composto da tre rappresentanti per ciascuna delle parti e che avrà il compito di realizzare:

  • un percorso informativo/formativo sulla Giustizia minorile e sui possibili interventi rivolti ai minori per i volontari di Croce Rossa Italiana;
  • censimento delle attività ed interventi già presenti sui territori;
  • progetto pilota nell’ambito del penale esterno: accoglienza nei Comitati territoriali di minori in carico agli USSM per inserimento in attività sociali e tutoraggio peer to peer dei giovani di Croce Rossa;
  • progetto pilota nell’ambito del penale interno: interventi di formazione sia per i minori che per il personale di Polizia Penitenziaria degli Istituti Penali per i Minorenni (IPM);
  • proposta di inserimento delle sezioni scolastiche negli IMP e dei Comitati limitrofi nel progetto MI con il Ministero dell’Istruzione;
  • monitorare la realizzazione degli interventi, sviluppare riflessioni e valutazioni sul loro funzionamento e la loro efficacia e proporre gli opportuni adeguamenti per il miglioramento dei risultati.

ARTICOLO 4 – ONERI ECONOMICI

 Il presente Protocollo non comporta alcun onere economico a carico delle parti. Gli eventuali oneri saranno determinati in eventuali e successivi accordi attuativi che individueranno la/le struttura/e organizzativa/e di ciascuna parte alle quali detti oneri saranno imputati, previa verifica della sussistenza e della disponibilità dei corrispondenti fondi e assenso degli organi preposti all’adozione delle decisioni in merito, conformemente ai rispettivi ambiti di competenza, nel rispetto delle disposizioni normative, statutarie e regolamenti vigenti.

ARTICOLO 5 – ACCORDI ATTUATIVI

La collaborazione tra le Parti sarà attuata, se necessario, tramite la stipula di appositi accordi attuativi nel rispetto del presente Protocollo, della normativa vigente e delle procedure interne adottate da ciascuna Parte.

Gli accordi attuativi disciplineranno le modalità secondo cui si attuerà la collaborazione fra le Parti, specificando, in particolare, gli aspetti di natura tecnico-scientifica, organizzativa, gestionale e riguardanti l’utilizzo e la proprietà dei risultati della collaborazione stessa, nonché specifici aspetti relativi alla sicurezza, agli obblighi assicurativi delle Parti e alla privacy.

ARTICOLO 6 – ENTRATA IN VIGORE E DURATA

Il presente Protocollo entra in vigore dalla data della sottoscrizione di entrambe le Parti e rimarrà efficace per un periodo di 3 anni. Le Parti convengono di escludere espressamente la possibilità di tacito rinnovo, essendo possibile addivenire al rinnovo dello stesso esclusivamente mediante successivi accordi sottoscritti da entrambe le Parti. Il termine del presente Protocollo non pregiudica la validità e la durata dei progetti, dei programmi e delle attività decise ed avviate prime del predetto termine.

Roma lì, 23 novembre 2022

 Per il Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità
Il Capo del Dipartimento
Gemma Tuccillo   

Per la Croce Rossa Italiana 
Il Presidente
Avv. Francesco Rocca