Convenzioni per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità tra il Tribunale di AREZZO e la Confraternita di Misericordia di Pieve Santo Stefano - 16 novembre 2012 e proroghe 6 novembre 2017 e 8 novembre 2022

8 novembre 2022

TRIBUNALE ORDINARIO DI AREZZO

 

 

Proroga/Integrazione

della Convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità ai sensi degli artt. 54 del Decreto Legislativo 28 agosto 2000, n. 274 e 2 del Decreto Ministeriale 26 marzo 2001 stipulata tra il Ministero della Giustizia e la Confraternita di Misericordia di Pieve Santo Stefano (AR)

tra

il Ministero della Giustizia, che interviene nel presente atto nella persona del Dott. Valentino PEZZUTI, Presidente del Tribunale di Arezzo

e

la Confraternita di Misericordia di Pieve Santo Stefano (AR), che interviene nel presente atto nella persona del Governatore Sig. Pier Giorgio VENTURI , in esecuzione alla deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell’11 ottobre 2022 con cui viene approvata la proroga/integrazione della convenzione con il Tribunale di Arezzo;

premesso

che in data 16 novembre 2012 è stata stipulata, per il periodo di anni cinque, la Convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità ai sensi degli artt. 54 del Decreto Legislativo 28 agosto 2000, n. 274 e 2 del Decreto Ministeriale 26 marzo 2001 tra il Ministero della Giustizia e la Confraternita di Misericordia di Pieve Santo Stefano (AR), per n. 2 (due) persone da accogliere e che la stessa è stata successivamente prorogata per ulteriori anni cinque in data 6 novembre 2017;

che la Confraternita di Misericordia di Pieve Santo Stefano (AR)  ha manifestato la volontà di prorogare detta Convenzione di ulteriori anni cinque considerandola tacitamente rinnovata salvo comunicazione scritta di disdetta di una delle parti entro due mesi dalla scadenza, come da nota del 12 ottobre 2022, impegnandosi inoltre alla tenuta di un registro giornaliero ove verranno quotidianamente annotati gli spostamenti e le mansioni dei soggetti accolti

si conviene quanto segue:

Art. 1

La Convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità ai sensi degli artt. 54 del Decreto Legislativo 28 agosto 2000, n. 274 e 2 del Decreto Ministeriale 26 marzo 2001, stipulata tra il Ministero della Giustizia e la Confraternita di Misericordia di Pieve Santo Stefano (AR) in data 16 novembre 2012 e prorogata di anni cinque in data 6 novembre 2017, è prorogata ed integrata come in premessa a decorrere dal 16 novembre 2022 per ulteriori anni cinque considerandola tacitamente rinnovata salvo comunicazione scritta di disdetta di una delle parti entro due mesi dalla scadenza;

L’Ente si impegna alla tenuta di un registro giornaliero ove verranno quotidianamente annotati gli spostamenti e le mansioni dei soggetti accolti;

Art. 2

Copia della presente convenzione viene trasmessa alla Cancelleria del Tribunale, per essere inclusa nell'elenco degli enti convenzionati di cui all'art. 7 del decreto ministeriale citato in premessa, nonché al Ministero della Giustizia – Sito Internet – Ufficio Comunicazione e Stampa

Arezzo, 8 novembre 2022

Il Ministero della Giustizia
Il Presidente del Tribunale di Arezzo
Dott. Valentino PEZZUTI

La Confraternita di Misericordia di Pieve Santo Stefano
Il Governatore
Sig. Pier Giorgio VENTURI

 


Proroga

della Convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità ai sensi degli artt. 54 del Decreto Legislativo 28 agosto 2000, n. 274 e 2 del Decreto Ministeriale 26 marzo 2001 stipulata tra il Ministero della Giustizia e la Confraternita di Misericordia di Pieve Santo Stefano (AR)

 

 

tra

il Ministero della Giustizia, che interviene nel presente atto nella persona della Dott.ssa Clelia GALANTINO, Presidente del Tribunale di Arezzo

e

la Confraternita di Misericordia di Pieve Santo Stefano, che interviene nel presente atto nella persona del Governatore Sig. Dalla Ragione Giuseppe nato a Pieve Santo Stefano (AR) il 31/07/1947, in esecuzione alla deliberazione del Consiglio Direttivo del 10/10/2017 con cui viene approvata la proroga della convenzione con il Tribunale di Arezzo;

premesso

che in data 16 novembre 2012 è stata stipulata, per il periodo di anni cinque, la Convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità ai sensi degli artt. 54 del Decreto Legislativo 28 agosto 2000, n. 274 e 2 del Decreto Ministeriale 26 marzo 2001 tra il Ministero della Giustizia e la Confraternita di Misericordia di Pieve Santo Stefano, per n. 2 persone da accogliere;

che la Confraternita di Misericordia di Pieve Santo Stefano  ha manifestato la volontà di prorogare detta Convenzione di ulteriori anni cinque;

si conviene quanto segue:

Art. 1

La convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità ai sensi degli artt. 54 del Decreto Legislativo 28 agosto 2000, n. 274 e 2 del Decreto Ministeriale 26 marzo 2001, stipulata tra il Ministero della Giustizia e la  Confraternita di Misericordia di Pieve Santo Stefano, in data 16 novembre 2012, è prorogata di anni cinque a decorrere dal 16 novembre 2017;

Art. 2

Copia della presente convenzione viene trasmessa alla Cancelleria del Tribunale, per essere inclusa nell'elenco degli enti convenzionati di cui all'art. 7 del decreto ministeriale citato in premessa, nonché al Ministero della Giustizia - Direzione Generale degli Affari Penali.

Arezzo, 6 novembre 2017

Il Ministero della Giustizia
Il Presidente del Tribunale di Arezzo
Dott. ssa Clelia GALANTINO

La Confraternita di Misericordia di Pieve Santo Stefano
Il Governatore
Sig. Giuseppe DALLA RAGIONE

 

 

Convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità ai sensi degli artt. 54 del Decreto Legislativo 28 agosto 2000, n. 274 e 2 del Decreto Ministeriale 26 marzo 2001 stipulata tra

il Ministero della Giustizia

e

la Confraternita di Misericordia di Pieve Santo Stefano (AR)

Premesso

che, a norma dell’art. 54 del Decreto Legislativo 28 agosto 2000, n. 274, il giudice di pace può applicare, su richiesta dell’imputato, la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato;

che, a norma degli artt. 186 e 187 del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992, come modificati dall’art. 33 della legge 29 luglio 2010, n. 120, il tribunale in composizione monocratica può sostituire, anche con il decreto penale di condanna, se non vi è opposizione da parte dell’imputato, la pena detentiva e pecuniaria con quella del lavoro di pubblica utilità di cui all’art. 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 e consistente nella prestazione di una attività non retribuita a favore della collettività da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e della educazione stradale presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, o presso i centri specializzati di lotta alle dipendenze;

che l’art. 2, comma 1, del decreto ministeriale 26 marzo 2001, emanato a norma dell’art. 54, comma 6, del citato Decreto Legislativo, stabilisce che l’attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia, o su delega di quest’ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicati nell’art. 1, comma 1, del citato decreto ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;

che il Ministro della Giustizia, con l’allegato atto, ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni in questione;

che l’ente presso il quale potrà essere svolto il lavoro di pubblica utilità rientra tra quelli indicati nell’art. 54 del citato Decreto Legislativo;

tra

il Ministero della Giustizia, che interviene nel presente atto nella persona del Dott. Dario CENTONZE, Presidente del Tribunale di Arezzo, giusta la delega di cui in premessa,

e

la Confraternita di Misericordia di Pieve Santo Stefano (AR), nella persona del legale rappresentante autorizzato alla firma della presente convenzione Sig. Giuseppe DALLA RAGIONE, Vice Governatore, si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1

La Confraternita di Misericordia di Pieve Santo Stefano (AR) consente che n. 2 (due) condannati alla pena del lavoro di pubblica utilità ai sensi dell’art. 54 del Decreto Legislativo 28 agosto 2000, n. 274 e ai sensi degli artt. 186 e 187 del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992, come modificati dall’art. 33 della legge 29 luglio 2010, n. 120, prestino presso di sé la loro attività non retribuita in favore della collettività.

La Confraternita di Misericordia di Pieve Santo Stefano (AR) specifica che presso le sue strutture l’attività non retribuita in favore della collettività, in conformità con quanto previsto dall’art. 1 del Decreto Ministeriale citato in premessa, ha ad oggetto le seguenti prestazioni:

  • Prestazioni di assistenza sociale per persone non completamente autosufficienti;
  • Prestazioni di Protezione Civile;
  • Prestazioni di Servizio mensa per persone sole.

Art. 2

L’attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto nella sentenza di condanna, nella quale il giudice di pace, a norma dell’art. 33, comma 2, del Decreto Legislativo 28 agosto 2000, n. 274, oppure il tribunale in composizione monocratica, ai sensi degli artt. 186 e 187 del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992, come modificati dall’art. 33 della legge 29 luglio 2010, n. 120, indicano il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità;

Art. 3

La Confraternita di Misericordia di Pieve Santo Stefano (AR), che consente alla prestazione dell'attività non retribuita, individua, nei seguenti soggetti, le persone incaricate di coordinare la prestazione dell'attività lavorativa dei condannati e di impartire loro le relative istruzioni:

- Sig. DALLA RAGIONE Giuseppe – Responsabile coordinamento servizi ;

- Sig.ra MARTINI Alda - Formatrice

- Sig.ra VENTURI Chiara – Responsabile Formazione;

Art. 4

Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, la Confraternita di Misericordia di Pieve Santo Stefano (AR) si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale dei condannati, curando altresì che l'attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla convenzione.

In nessun caso l'attività potrà svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona.

La Confraternita di Misericordia di Pieve Santo Stefano (AR) si impegna, altresì, a che i condannati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.

Art. 5

E' fatto divieto alla Confraternita di Misericordia di Pieve Santo Stefano (AR) di corrispondere ai condannati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta.

E' obbligatoria, ed è a carico della Confraternita di Misericordia di Pieve Santo Stefano (AR) l'assicurazione dei condannati contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi.

Art. 6

I soggetti incaricati, ai sensi dell'art. 3 della presente convenzione, di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni, dovranno redigere, terminata l'esecuzione della pena, una relazione che documenti l'assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato.

Nel caso in cui il condannato ai lavori di pubblica utilità disattenda, in merito alle mansioni da svolgere, le direttive impartite dalla Confraternita di Misericordia di Pieve Santo Stefano (AR), quest'ultima informerà il Pubblico Ministero, organo cui spetta il controllo sull'esecuzione della pena.

Art. 7

Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato, salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte, secondo il relativo ordinamento, al funzionamento della Confraternita di Misericordia di Pieve Santo Stefano (AR).

Art. 8

La presente convenzione avrà la durata di anni cinque a decorrere dalla data di stipula della stessa.

Copia della presente convenzione viene trasmessa alla Cancelleria del Tribunale, per essere inclusa nell'elenco degli enti convenzionati di cui all'art. 7 del decreto ministeriale citato in premessa, nonché al Ministero della Giustizia - Direzione Generale degli Affari Penali.

Arezzo, 16 novembre 2012

Il Ministero della Giustizia
Il Presidente del Tribunale di Arezzo
Dott. Dario CENTONZE

La Confraternita di Misericordia di Pieve Santo Stefano
Il Vice Governatore
Sig. Giuseppe DALLA RAGIONE