Convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità tra il Tribunale di AREZZO e la Fraternita della Visitazione Onlus Sezione Provinciale di Arezzo - 21 maggio 2012 - proroga 17 maggio 2017 - proroga 7 aprile 2022 - 29 gennaio 2026
29 gennaio 2026
TRIBUNALE ORDINARIO DI AREZZO
Convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità
ai sensi degli artt. 54 del Decreto Legislativo 28 agosto 2000, n. 274 e 2 del Decreto Ministeriale 26 marzo 2001 stipulata
tra
il Ministero della Giustizia
e
la Fraternità della Visitazione ONLUS
Premesso
che, a norma dell’art. 54 del Decreto Legislativo 28 agosto 2000, n. 274, il giudice di pace può applicare, su richiesta dell’imputato, la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato;
che, a norma degli artt. 186 e 187 del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992, come modificati dall’art. 33 della legge 29 luglio 2010, n. 120, il tribunale in composizione monocratica può sostituire, anche con il decreto penale di condanna, se non vi è opposizione da parte dell’imputato, la pena detentiva e pecuniaria con quella del lavoro di pubblica utilità di cui all’art. 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 e consistente nella prestazione di una attività non retribuita a favore della collettività da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e della educazione stradale presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, o presso i centri specializzati di lotta alle dipendenze;
che l’art. 2, comma 1, del decreto ministeriale 26 marzo 2001, emanato a norma dell’art. 54, comma 6, del citato Decreto Legislativo, stabilisce che l’attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia, o su delega di quest’ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicati nell’art. 1, comma 1, del citato decreto ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;
che il Ministro della Giustizia, con l’allegato atto, ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni in questione;
che l’ente presso il quale potrà essere svolto il lavoro di pubblica utilità rientra tra quelli indicati nell’art. 54 del citato Decreto Legislativo;
tra
il Ministero della Giustizia, che interviene nel presente atto nella persona del Dott. Dario CENTONZE, Presidente del Tribunale di Arezzo, giusta la delega di cui in premessa,
e
la Fraternità della Visitazione Onlus (organizzazione di volontariato iscritta all'albo regionale – sezione provinciale di Arezzo - con decreto del Presidente della Provincia n. 100 del 24.09.2002- numero di archivio 207 -) nella persona del legale rappresentante, giusta nomina nell’atto costituivo della Fraternità della Visitazione ONLUS, di data 8 Settembre 2001, Suor Simona CHERICI, si conviene e si stipula quanto segue:
Art. 1
La Fraternità della Visitazione ONLUS consente che n. 3 (tre) condannati alla pena del lavoro di pubblica utilità ai sensi dell’art. 54 del Decreto Legislativo 28 agosto 2000, n. 274 e ai sensi degli artt. 186 e 187 del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992, come modificati dall’art. 33 della legge 29 luglio 2010, n. 120, prestino presso di sé la loro attività non retribuita in favore della collettività.
La Fraternità della Visitazione ONLUS specifica che presso le sue strutture l’attività non retribuita in favore della collettività, in conformità con quanto previsto dall’art. 1 del Decreto Ministeriale citato in premessa, ha ad oggetto le seguenti prestazioni:
- assistenza al responsabile della Fraternità ed all’operatore del servizio civile nella distribuzione di alimenti, dei capi di vestiario, nella ricerca di alloggio e di lavoro, nell’accompagnamento ai servizi socio –sanitari degli ospiti o di coloro che si rivolgono alla struttura per chiedere aiuto;
- assistenza nello svolgimento dei compiti scolastici ai bambini ospiti della Fraternità ed insegnamento della lingua italiana alle mamme straniere ospiti della Fraternità;
- preparazione del pranzo e della cena per gli ospiti ed insegnamento elementare di alcune regole di igiene culinaria (stoccaggio delle derrate alimentari, pulizia e manutenzione delle attrezzature della cucina).
Art. 2
L’attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto nella sentenza di condanna, nella quale il giudice di pace, a norma dell’art. 33, comma 2, del Decreto Legislativo 28 agosto 2000, n. 274, oppure il tribunale in composizione monocratica, ai sensi degli artt. 186 e 187 del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992, come modificati dall’art. 33 della legge 29 luglio 2010, n. 120, indicano il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità;
Art. 3
La Fraternità della Visitazione ONLUS che consente alla prestazione dell'attività non retribuita, individua, nei seguenti soggetti, le persone incaricate di coordinare la prestazione dell'attività lavorativa dei condannati e di impartire loro le relative istruzioni:
- Cherici suor Simona
- Dei suor Maria Letizia
Art. 4
Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, la Fraternità della Visitazione ONLUS si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale dei condannati, curando altresì che l'attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla convenzione.
In nessun caso l'attività potrà svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona.
La Fraternità della Visitazione ONLUS si impegna, altresì, a che i condannati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.
Art. 5
E' fatto divieto alla Fraternità della Visitazione ONLUS di corrispondere ai condannati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta.
E' obbligatoria, ed è a carico della Fraternità della Visitazione ONLUS, l'assicurazione dei condannati contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi.
Art. 6
I soggetti incaricati, ai sensi dell'art. 3 della presente convenzione, di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni, dovranno redigere, terminata l'esecuzione della pena, una relazione che documenti l'assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato.
Nel caso in cui il condannato ai lavori di pubblica utilità disattenda, in merito alle mansioni da svolgere, le direttive impartite dalla Fraternità della Visitazione ONLUS quest'ultimo informerà il Pubblico Ministero, organo cui spetta il controllo sull'esecuzione della pena.
Art. 7
Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato, salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte, secondo il relativo ordinamento, al funzionamento della Fraternità della Visitazione ONLUS.
Art. 8
La presente convenzione avrà la durata di anni cinque a decorrere dalla data di stipula della stessa.
Copia della presente convenzione viene trasmessa alla Cancelleria del Tribunale, per essere inclusa nell'elenco degli enti convenzionati di cui all'art. 7 del decreto ministeriale citato in premessa, nonché al Ministero della Giustizia - Direzione Generale degli Affari Penali.
Arezzo, 21 maggio 2012
Il Ministero della Giustizia
Il Presidente del Tribunale di Arezzo
Dott. Dario CENTONZE
Fraternità della Visitazione Onlus
Il legale rappresentante
Suor Simona CHERICI
Proroga
della Convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità
ai sensi degli artt. 54 del Decreto Legislativo 28 agosto 2000, n. 274 e 2 del Decreto Ministeriale 26 marzo 2001 stipulata tra
il Ministero della Giustizia e la Fraternita della Visitazione Onlus
tra
il Ministero della Giustizia, che interviene nel presente atto nella persona della Dott.ssa Clelia GALANTINO, Presidente del Tribunale di Arezzo
e
la Fraternita della Visitazione Onlus (organizzazione di volontariato iscritta all’albo regionale – sezione provinciale di Arezzo – con decreto del Presidente della Provincia n. 100 del 24.09.2002 – numero di archivio 207), che interviene nel presente atto nella persona del LEGALE RAPPRESENTANTE: SUOR SIMONA CHERICI,
premesso
che in data 21 maggio 2012 è stata stipulata, per il periodo di anni cinque, la Convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità ai sensi degli artt. 54 del Decreto Legislativo 28 agosto 2000, n. 274 e 2 del Decreto Ministeriale 26 marzo 2001 tra il Ministero della Giustizia e la Fraternita della Visitazione Onlus ( organizzazione di volontariato iscritta all’albo regionale – sezione provinciale di Arezzo – con decreto del Presidente della Provincia n. 100 del 24.09.2002 – numero di archivio 207) per n. 3 persone da accogliere;
che la Fraternita della Visitazione Onlus (organizzazione di volontariato iscritta all’albo regionale – sezione provinciale di Arezzo – con decreto del Presidente della Provincia n. 100 del 24.09.2002 – numero di archivio 207), ha manifestato la volontà di prorogare detta Convenzione di ulteriori anni cinque;
si conviene quanto segue:
Art. 1
La convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità ai sensi degli artt. 54 del Decreto Legislativo 28 agosto 2000, n. 274 e 2 del Decreto Ministeriale 26 marzo 2001, stipulata tra il Ministero della Giustizia e la Fraternita della Visitazione Onlus (organizzazione di volontariato iscritta all’albo regionale – sezione provinciale di Arezzo – con decreto del Presidente della Provincia n. 100 del 24.09.2002 – numero di archivio 207) in data 21 maggio 2012, è prorogata di anni cinque a decorrere dal 21 maggio 2017;
Art. 2
Copia della presente convenzione viene trasmessa alla Cancelleria del Tribunale, per essere inclusa nell'elenco degli enti convenzionati di cui all'art. 7 del decreto ministeriale citato in premessa, nonché al Ministero della Giustizia - Direzione Generale degli Affari Penali.
Arezzo, 17 maggio 2017
Il Ministero della Giustizia
Il Presidente del Tribunale di Arezzo
Dott. ssa Clelia GALANTINO
Fraternita della Visitazione Onlus
Il Legale Rappresentante
Suor Simona CHERICI
Proroga/Integrazione
della Convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità ai sensi degli artt. 54 del Decreto Legislativo 28 agosto 2000, n. 274 e 2 del Decreto Ministeriale 26 marzo 2001 stipulata tra
il Ministero della Giustizia e la Fraternita della Visitazione Onlus
tra
il Ministero della Giustizia, che interviene nel presente atto nella persona del Dott. Valentino PEZZUTI, Presidente del Tribunale di Arezzo
e
la Fraternita della Visitazione Onlus (organizzazione di volontariato iscritta all’albo regionale – sezione provinciale di Arezzo – con decreto del Presidente della Provincia n. 100 del 24.09.2002 – numero di archivio 207), che interviene nel presente atto nella persona del LEGALE RAPPRESENTANTE SUOR SIMONA CHERICI
premesso
che in data 21 maggio 2012 è stata stipulata, per il periodo di anni cinque, la Convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità ai sensi degli artt. 54 del Decreto Legislativo 28 agosto 2000, n. 274 e 2 del Decreto Ministeriale 26 marzo 2001 tra il Ministero della Giustizia e la Fraternita della Visitazione Onlus ( organizzazione di volontariato iscritta all’albo regionale – sezione provinciale di Arezzo – con decreto del Presidente della Provincia n. 100 del 24.09.2002 – numero di archivio 207) per n. 3 persone da accogliere e che la stessa è stata successivamente prorogata in data 17 maggio 2017 per ulteriori anni cinque a decorrere dal 21 maggio 2017
che la Fraternita della Visitazione Onlus (organizzazione di volontariato iscritta all’albo regionale – sezione provinciale di Arezzo – con decreto del Presidente della Provincia n. 100 del 24.09.2002 – numero di archivio 207), ha manifestato la volontà di prorogare detta Convenzione di ulteriori anni cinque considerandola tacitamente rinnovata salvo comunicazione scritta di disdetta di una delle parti entro due mesi dalla scadenza, come da nota dell’8 marzo 2022 e come da verbale del 30 marzo 2022, impegnandosi inoltre alla tenuta di un registro giornaliero ove verranno quotidianamente annotati gli spostamenti e le mansioni dei soggetti accolti
si conviene quanto segue:
Art. 1
La convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità ai sensi degli artt. 54 del Decreto Legislativo 28 agosto 2000, n. 274 e 2 del Decreto Ministeriale 26 marzo 2001, stipulata tra il Ministero della Giustizia e la Fraternita della Visitazione Onlus (organizzazione di volontariato iscritta all’albo regionale – sezione provinciale di Arezzo – con decreto del Presidente della Provincia n. 100 del 24.09.2002 – numero di archivio 207) in data 21 maggio 2012, successivamente prorogata in data 17 maggio 2017 di ulteriori anni cinque a decorrere dal 21 maggio 2017, è prorogata ed integrata come in premessa a decorrere dal 21 maggio 2022 per ulteriori anni cinque, considerandola tacitamente rinnovata salvo comunicazione scritta di disdetta di una delle parti entro due mesi dalla scadenza;
L’Ente si impegna alla tenuta di un registro giornaliero ove verranno quotidianamente annotati gli spostamenti e le mansioni dei soggetti accolti.
Art. 2
Copia della presente convenzione viene trasmessa alla Cancelleria del Tribunale, per essere inclusa nell'elenco degli enti convenzionati di cui all'art. 7 del decreto ministeriale citato in premessa, nonché al Ministero della Giustizia – Sito Internet – Ufficio Comunicazione e Stampa.
Arezzo, 7 aprile 2022
Il Ministero della Giustizia
Il Presidente del Tribunale
Dr. Valentino Pezzuti
Fraternita della Visitazione Onlus
Il Legale Rappresentante
Suor Simona CHERICI
Identificativo della convenzione: 17622668
Convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità
ai sensi degli artt. 168-bis c.p., art. 464-bis c.p.p., e art. 2, comma 1 del D. M. 8 giugno 2015, n. 88 del Ministro della Giustizia
Premesso
che nei casi previsti dall'art. 168-bis del codice penale, su richiesta dell'imputato, il giudice può sospendere il procedimento e disporre la messa alia prova, sulla base di un programma di trattamento predisposto dall'Ufficio di esecuzione penale esterna, subordinato all'espletamento di una prestazione di pubblica utilità;
che ai sensi dell'168-bis, comma 3, il lavoro di pubblica utilità consiste in una prestazione non retribuita in favore della collettività, di durata non inferiore a dieci giorni, anche non continuativi, da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni, le aziende sanitaria o presso enti o organizzazioni, anche internazionali. che operano in Italia, di assistenza sociale, sanitaria e di volontariato, nel rispetto delle specifiche professionalità ed attitudini lavorative dell'imputato;
che ai sensi dell'art. 8 della legge 28 aprile 2014, n. 67 e dell'art. 2 comma 1 del D.M. 8 giugno 2015, n. 88 del Ministro della Giustizia, l'attività non retribuita in favore ·della collettività per la messa alla prova è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministro della Giustizia, o su delega di quest'ultimo, con il presidente del tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni. gli enti o le organizzazioni indicate nell'art.1, comma 1 del citato decreta ministeriale;
che il Ministro della Giustizia, con l'atto ·allegato, ha delegato i presidenti dei tribunali a stipulare le convenzioni previste dall'art. 2, comma·1 del DM 88/2015, per lo svolgimento dei lavori di pubblica utilità per gli imputati ammessi alla prova ai sensi dell'art. 168-bis codice penale;
che l'Ente firmatario della presente convenzione rientra tra quelli indicati dalle norme di riferimento; tutto ciò premesso, quale parte integrante della presente convenzione tra il Ministero della Giustizia, che interviene nella persona del dott. VALENTINO PEZZUTI, Presidente del TRIBUNALE DI AREZZO giusta delega di cui all'atto in premessa, e l'Ente FRATERNITA DELLA VISITAZIONE ONLUS nella persona del legale rappresentante Suor Simona Chierici
si conviene e si stipula quanto segue:
Art. 1
L'Ente consente che n. 2 soggetti svolgano presso le proprie strutture l'attività non retribuita in favore della collettività, per l'adempimento degli obblighi previsti dall'art. 168-bis codice penale. Le sedi presso le quali potrà essere svolta l'attività lavorativa sono complessivamente 1, dislocate sul territorio come da elenco allegato. L'ente informerà periodicamente la cancelleria del tribunale e l'ufficio di esecuzione penale esterna, sulla situazione dei posti di lavoro disponibili presso i propri centri per favorire l'attività di orientamento e avvio degli imputati al lavoro di pubblica utilità, e indirizzare le istanze pendenti presso gli uffici giudiziari.
Art. 2
I soggetti ammessi allo svolgimento dei lavori di pubblica utilità presteranno, presso le strutture dell'Ente, le seguenti attività, rientranti nei settori di impiego indicati dall'art. 2, comma 4, del DM n. 88/2015.
- Prestazioni di lavoro inerenti a specifiche competenze o professionalità del soggetto;
L'Ente si impegna a comunicare ogni eventuale variazione dell'elenco delle prestazioni, alla cancelleria del tribunale e all'ufficio di esecuzione penale esterna.
Art. 3
L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto nel programma di trattamento e dall'ordinanza di ammissione alla prova; il programma specificherà le mansioni alle quali viene adibito il soggetto, fra quelle sopra elencate, la durata e l'orario di svolgimento della prestazione lavorativa, nel rispetto delle esigenze di vita dei richiedenti, dei diritti fondamentali e della dignità della persona.
L'ufficio di esecuzione penale esterna, che redige il programma di trattamento, cura per quanto possibile la conciliazione tra le diverse esigenze dell'imputato e dell'ente, sia nella fase di istruzione del procedimento di messa alla prova, sia durante l'esecuzione dell'attività di pubblica utilità, anche in funzione di eventuali variazioni del programma dell'attività lavorativa, da sottoporre all'approvazione del giudice competente.
Come stabilito dalla normativa vigente, è fatto divieto all'Ente di corrispondere ai soggetti impegnati nelle prestazioni lavorative una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta.
Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione, si rinvia a quanta stabilito dal DM 88/2015 e dalle norme che regolano l a disciplina del lavoro di pubblica utilità degli imputati ammessi alla sospensione del processo e messa alla prova.
Art. 4
L'ente garantisce la conformità delle proprie sedi alle norme in materia di sicurezza e di igiene degli ambienti di lavoro, e si impegna ad assicurare l a predisposizione delle misure necessarie a tutelare, anche attraverso dispositivi di protezione individuali, l'integrità dei soggetti ammessi alla prova, secondo quanto previsto dal Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
Gli oneri per l a copertura assicurativa contro gli infortuni e le malattie professionali, nonché riguardo alla responsabilità civile verso, terzi, dei soggetti avviati al lavoro di pubblica utilità, è a carico dell'ente, che provvederà, in caso di eventuale sinistro, ad effettuare tempestivamente le comunicazioni agli uffici competenti.
Se previsti, l'ente potrà beneficiare di eventuali finanziamenti pubblici per far fronte ai predetti costi.
Art. 5
L'ente comunicherà all'UEPE il nominativo dei referenti, incaricati di coordinare la prestazione lavorativa degli imputati, e di impartire le relative istruzioni.
I referenti si impegnano a segnalare immediatamente, anche per le vie brevi, all'ufficio di esecuzione penale esterna incaricato del procedimento, l'eventuale rifiuto a svolgere la prestazione di pubblica utilità da parte dei soggetti ammessi alla prova, e di ogni altra grave inosservanza degli obblighi assunti. Segnaleranno, inoltre, con tempestività, le assenze e gli eventuali impedimenti alla prestazione d'opera, trasmettendo la documentazione sanitaria o giustificativa indicata dall'art. 3, comma 6 del decreto ministeriale. In tale caso, d'intesa tra le parti, verranno concordate le modalità di recupero della prestazione lavorativa, da rendere nel termine fissato dal giudice ai sensi dell'art. 464 - quinquies del codice di procedura penale.
L'ente consentirà l'accesso presso le proprie sedi ai funzionari dell'Ufficio di esecuzione penale esterna incaricati di svolgere l'attività di controllo che sarà effettuata, di norma, durante l'orario di lavoro, nonché l a visione e l'eventuale estrazione di copia del registro delle presenze, o degli atti annotati dall'equivalente strumento di rilevazione elettronico, che l'ente si impegna a predisporre.
L'ufficio di esecuzione penale esterna informerà l'ente sul nominativo del funzionario incaricato di seguire l'andamento della messa alla prova per ciascuno dei soggetti inseriti.
L'ente si impegna, altresì, a comunicare ogni eventuale variazione dei nominativi dei referenti all'ufficio di esecuzione penale esterna.
Art. 6
I referenti indicati all'art. 5 della convenzione, al termine del periodo previsto per l'esecuzione del lavoro di pubblica utilità, forniranno le informazioni inerenti all’assolvimento degli obblighi dell'imputato all'ufficio di esecuzione penale esterna, che assicura le comunicazioni all'autorità giudiziaria competente, con le modalità previste dall'art. 141 ter. commi 4 e 5, Decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271
Art. 7
In caso di grave o reiterata inosservanza delle condizioni stabilite, la convenzione potrà essere risolta da parte del ministero della giustizia, o del presidente del tribunale da esso delegato, fatte salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persona preposte al funzionamento dell'ente.
L'ente potrà recedere dalla presente convenzione, prima del termine di cui all'art. 8, in caso di cessazione dell'attività.
Art. 8
Nell'ipotesi di cessazione parziale o totale delle attività dell'ente, di recesso o di risoluzione della presente convenzione, tali da rendere impossibile la prosecuzione dell'attività di lavoro, l'ufficio di esecuzione penale esterna informa tempestivamente il giudice che ha disposto la sospensione del processo con la messa alla prova, per l'adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 4, comma 3 del DM n. 88/2015.
Art. 9
La presente convenzione avrà la durata di anni 5 a decorrere dalla data di · sottoscrizione e potrà essere rinnovata d'intesa tra i contraenti.
Essa si intende automaticamente aggiornata nel caso di intervenute variazioni della disciplina di riferimento in tema di lavori di pubblica utilità e di sospensione del processo con messa alla prova.
Copia della convenzione viene inviata al Ministero della Giustizia per la pubblicazione sul sito internet del Ministero e inclusa nell'elenco degli enti convenzionati presso la cancelleria di ciascun Tribunale; viene inviata, inoltre, al Ministero della Giustizia - Dipartimento per gli affari di giustizia - Direzione Generale degli Affari Interni e al Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità - Direzione Generale per l’esecuzione penale esterna e di messa alla prova, nonché all'ufficio di esecuzione penale esterna competente.
Arezzo, lì 29/01/2026
Il legale rappresentante dell’Ente,
Suor Simona Chierici
II Presidente del TRIBUNALE DI AREZZO,
VALENTINO PEZZUTI
ALLEGATO
Sedi presso le quali potrà essere svolta l’attività lavorativa:
1. Fraternita della visitazione onlus - via s. miniato 51