Convenzioni per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità tra il Tribunale di AREZZO e l’Ente Confraternita della Misericordia della Val di Pierle - 7 aprile 2022 e 7 novembre 2012 con proroghe 23 ottobre 2017 e 4 ottobre 2022

4 ottobre 2022

TRIBUNALE ORDINARIO DI AREZZO

 


Proroga/Integrazione

della Convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità ai sensi degli artt. 54 del Decreto Legislativo 28 agosto 2000, n. 274 e 2 del Decreto Ministeriale 26 marzo 2001 stipulata tra

il Ministero della Giustizia e la Confraternita di Misericordia della Val di Pierle – Loc. Mercatale di Cortona (AR)

tra

il Ministero della Giustizia, che interviene nel presente atto nella persona del Dott. Valentino PEZZUTI, Presidente del Tribunale di Arezzo

e

la Confraternita di Misericordia della Val di Pierle, che interviene nel presente atto nella persona del Governatore Sig. Enzo BIANCHI , in esecuzione alla deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 23 settembre 2022 con cui viene approvata la proroga della convenzione con il Tribunale di Arezzo;

premesso

che in data 7 novembre 2012 è stata stipulata, per il periodo di anni cinque, la Convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità ai sensi degli artt. 54 del Decreto Legislativo 28 agosto 2000, n. 274 e 2 del Decreto Ministeriale 26 marzo 2001 tra il Ministero della Giustizia e la Confraternita di Misericordia della Val di Pierle, per n. tre persone da accogliere e che la stessa è stata successivamente prorogata per ulteriori anni cinque in data 23 ottobre 2017;

che la Confraternita di Misericordia della Val di Pierle  ha manifestato la volontà di prorogare detta Convenzione di ulteriori anni cinque considerandola tacitamente rinnovata salvo comunicazione scritta di disdetta di una delle parti entro due mesi dalla scadenza, come da nota del 23 settembre 2022, impegnandosi inoltre alla tenuta di un registro giornaliero ove verranno quotidianamente annotati gli spostamenti e le mansioni dei soggetti accolti

si conviene quanto segue:

Art. 1

La Convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità ai sensi degli artt. 54 del Decreto Legislativo 28 agosto 2000, n. 274 e 2 del Decreto Ministeriale 26 marzo 2001, stipulata tra il Ministero della Giustizia e la Confraternita di Misericordia della Val di Pierle, in data 7 novembre 2012, prorogata di anni cinque in data 23 ottobre 2017, è prorogata ed integrata come in premessa a decorrere dal 7 novembre 2022 per ulteriori anni cinque considerandola tacitamente rinnovata salvo comunicazione scritta di disdetta di una delle parti entro due mesi dalla scadenza;

L’Ente si impegna alla tenuta di un registro giornaliero ove verranno quotidianamente annotati gli spostamenti e le mansioni dei soggetti accolti;

Art. 2

Copia della presente convenzione viene trasmessa alla Cancelleria del Tribunale, per essere inclusa nell'elenco degli enti convenzionati di cui all'art. 7 del decreto ministeriale citato in premessa, nonché al Ministero della Giustizia – Sito Internet – Ufficio Comunicazione e Stampa

Arezzo, 4 ottobre 2022

Il Ministero della Giustizia
Il Presidente del Tribunale di Arezzo
Dott. Valentino PEZZUTI

La Confraternita di Misericordia della Val di Pierle
Il Governatore
Sig. Enzo BIANCHI

 

Proroga

della Convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità ai sensi degli artt. 54 del Decreto Legislativo 28 agosto 2000, n. 274 e 2 del Decreto Ministeriale 26 marzo 2001 stipulata tra

il Ministero della Giustizia e la Misericordia della Val di Pierle – Loc. Mercatale di Cortona (AR)

tra

il Ministero della Giustizia, che interviene nel presente atto nella persona della Dott.ssa Clelia GALANTINO, Presidente del Tribunale di Arezzo

e

la Misericordia della Val di Pierle, che interviene nel presente atto nella persona del Governatore Sig. Enzo BIANCHI , in esecuzione alla deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 27 settembre 2017 con cui viene approvata la proroga della convenzione con il Tribunale di Arezzo;

premesso

che in data 7 novembre 2012 è stata stipulata, per il periodo di anni cinque, la Convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità ai sensi degli artt. 54 del Decreto Legislativo 28 agosto 2000, n. 274 e 2 del Decreto Ministeriale 26 marzo 2001 tra il Ministero della Giustizia e la Misericordia della Val di Pierle, per n. tre persone da accogliere;

che la Misericordia della Val di Pierle  ha manifestato la volontà di prorogare detta Convenzione di ulteriori anni cinque;

si conviene quanto segue:

Art. 1

La convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità ai sensi degli artt. 54 del Decreto Legislativo 28 agosto 2000, n. 274 e 2 del Decreto Ministeriale 26 marzo 2001, stipulata tra il Ministero della Giustizia e la Misericordia della Val di Pierle, in data 7 novembre 2012, è prorogata di anni cinque a decorrere dal 7 novembre 2017;

Art. 2

Copia della presente convenzione viene trasmessa alla Cancelleria del Tribunale, per essere inclusa nell'elenco degli enti convenzionati di cui all'art. 7 del decreto ministeriale citato in premessa, nonché al Ministero della Giustizia - Direzione Generale degli Affari Penali.

Arezzo, 23 ottobre 2017

Il Ministero della Giustizia
Il Presidente del Tribunale di Arezzo
Dott. ssa Clelia GALANTINO

La Misericordia della Val di Pierle
Il Governatore
Sig. Enzo BIANCHI

 


Convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità ai sensi degli artt. 54 del Decreto Legislativo 28 agosto 2000, n. 274 e 2 del Decreto Ministeriale 26 marzo 2001 stipulata tra

il Ministero della Giustizia

e

la Misericordia Val di Pierle – Loc. Mercatale di Cortona (AR)

Premesso

che, a norma dell’art. 54 del Decreto Legislativo 28 agosto 2000, n. 274, il giudice di pace può applicare, su richiesta dell’imputato, la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato;

che, a norma degli artt. 186 e 187 del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992, come modificati dall’art. 33 della legge 29 luglio 2010, n. 120, il tribunale in composizione monocratica può sostituire, anche con il decreto penale di condanna, se non vi è opposizione da parte dell’imputato, la pena detentiva e pecuniaria con quella del lavoro di pubblica utilità di cui all’art. 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 e consistente nella prestazione di una attività non retribuita a favore della collettività da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e della educazione stradale presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, o presso i centri specializzati di lotta alle dipendenze;

che l’art. 2, comma 1, del decreto ministeriale 26 marzo 2001, emanato a norma dell’art. 54, comma 6, del citato Decreto Legislativo, stabilisce che l’attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia, o su delega di quest’ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicati nell’art. 1, comma 1, del citato decreto ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;

che il Ministro della Giustizia, con l’allegato atto, ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni in questione;

che l’ente presso il quale potrà essere svolto il lavoro di pubblica utilità rientra tra quelli indicati nell’art. 54 del citato Decreto Legislativo;

tra

il Ministero della Giustizia, che interviene nel presente atto nella persona del Dott. Dario CENTONZE, Presidente del Tribunale di Arezzo, giusta la delega di cui in premessa,

e

la Misericordia della Val di Pierle, nella persona del legale rappresentante autorizzato alla firma della presente convenzione Sig. Enzo BIANCHI, Governatore, si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1

La Misericordia della Val di Pierle consente che n. 3 ( tre ) condannati alla pena del lavoro di pubblica utilità ai sensi dell’art. 54 del Decreto Legislativo 28 agosto 2000, n. 274 e ai sensi degli artt. 186 e 187 del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992, come modificati dall’art. 33 della legge 29 luglio 2010, n. 120, prestino presso di sé la loro attività non retribuita in favore della collettività.

La Misericordia della Val di Pierle specifica che presso le sue strutture l’attività non retribuita in favore della collettività, in conformità con quanto previsto dall’art. 1 del Decreto Ministeriale citato in premessa, ha ad oggetto le seguenti prestazioni:

  • Assistenza per trasporto disabili;
  • Assistenza per trasporto disabili alunni scuole;
  • Assistenza a persone anziane nel trasporto presso strutture ospedaliere per visite;

Art. 2

L’attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto nella sentenza di condanna, nella quale il giudice di pace, a norma dell’art. 33, comma 2, del Decreto Legislativo 28 agosto 2000, n. 274, oppure il tribunale in composizione monocratica, ai sensi degli artt. 186 e 187 del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992, come modificati dall’art. 33 della legge 29 luglio 2010, n. 120, indicano il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità;

Art. 3

La Misericordia della Val di Pierle, che consente alla prestazione dell'attività non retribuita, individua, nei seguenti soggetti, le persone incaricate di coordinare la prestazione dell'attività lavorativa dei condannati e di impartire loro le relative istruzioni:

- Sig. BIANCHI Enzo – Governatore;

- Sig. ASSEMBRI Mario – Amministratore e Coordinatore dei servizi.

Art. 4

Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, la Misericordia della Val di Pierle si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale dei condannati, curando altresì che l'attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla convenzione.

In nessun caso l'attività potrà svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona.

La Misericordia della Val di Pierle si impegna, altresì, a che i condannati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.

Art. 5

E' fatto divieto alla Misericordia della Val di Pierle di corrispondere ai condannati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta.

E' obbligatoria, ed è a carico della Misericordia della Val di Pierle, l'assicurazione dei condannati contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi.

Art. 6

I soggetti incaricati, ai sensi dell'art. 3 della presente convenzione, di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni, dovranno redigere, terminata l'esecuzione della pena, una relazione che documenti l'assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato.

Nel caso in cui il condannato ai lavori di pubblica utilità disattenda, in merito alle mansioni da svolgere, le direttive impartite dalla Misericordia della Val di Pierle, quest'ultimo informerà il Pubblico Ministero, organo cui spetta il controllo sull'esecuzione della pena.

Art. 7

Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato, salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte, secondo il relativo ordinamento, al funzionamento della Misericordia della Val di Pierle.

Art. 8

La presente convenzione avrà la durata di anni cinque a decorrere dalla data di stipula della stessa.

Copia della presente convenzione viene trasmessa alla Cancelleria del Tribunale, per essere inclusa nell'elenco degli enti convenzionati di cui all'art. 7 del decreto ministeriale citato in premessa, nonché al Ministero della Giustizia - Direzione Generale degli Affari Penali.

Arezzo, 7 novembre 2012

Il Ministero della Giustizia
Il Presidente del Tribunale di Arezzo
Dott. Dario CENTONZE

La Misericordia della Val di Pierle
Il Governatore
Sig. Enzo BIANCHI

 

Convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità
ai sensi degli artt. 168 bis c.p., art. 464 bis c.p.p.,e art. 2, comma 1, del Decreto Ministeriale 8 giugno 2015, n. 88 del Ministero della Giustizia

Premesso

che nei casi previsti dall’art. 168 bis del codice penale, su richiesta dell’imputato, il giudice può sospendere il procedimento e disporre la messa alla prova, sulla base di un programma di trattamento predisposto dall’Ufficio di esecuzione penale esterna, subordinato all’espletamento di una prestazione di pubblica utilità;

che, ai sensi dell’art. 168 bis, comma 3, il lavoro di pubblica utilità consiste in una prestazione non retribuita in favore della collettività, di durata non inferiore a dieci giorni, anche non continuativi, da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni, le aziende sanitarie o presso enti o organizzazioni, anche internazionali, che operano in Italia, di assistenza sociale, sanitaria e di volontariato, nel rispetto delle specifiche professionalità ed attitudini lavorative dell’imputato;

che, ai sensi dell’art. 8 della legge 28 aprile 2014, n. 67 e dell’art. 2, comma 1, del Decreto Ministeriale 8 giugno 2015, n. 88 del Ministero della Giustizia, l’attività non retribuita in favore della collettività per la messa alla prova è svolta sulla base di convenzioni da stipulare col Ministero della Giustizia, o su delega di quest’ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicate nell’art. 1, comma 1, del citato decreto ministeriale;

che il Ministero della Giustizia, con provvedimento del 9 settembre 2015, ha delegato i Presidenti dei Tribunali a stipulare le convenzioni previste dall’art. 2, comma 1, del Decreto Ministeriale 8 giugno 2015 n. 88, per lo svolgimento dei lavori di pubblica utilità per gli imputati ammessi alla prova ai sensi dell’art. 168 bis codice penale;

che l’Ente firmatario della presente convenzione rientra tra quelli indicati dalle norme di riferimento;

tutto ciò premesso, quale parte integrante della presente convenzione;

tra

il Ministero della Giustizia, che interviene nel presente atto nella persona della Dott. Valentino PEZZUTI, Presidente del Tribunale di Arezzo, giusta delega di cui all’atto in premessa,

e

L’ente Confraternita Della Misericordia Della Val Di Pierle con sede Mercatale di Cortona, Piazza Costituzione n.27, nella persona del legale rappresentante Sig. Bianchi Enzo - Governatore

si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1

L’Ente consente che n. 3 (tre) soggetti svolgano presso le proprie strutture l’attività non retribuita in favore della collettività, per l’adempimento degli obblighi previsti dall’art. 168 bis del codice penale.

Le sedi presso le quali potrà essere svolta l’attività lavorativa sono complessivamente n. 1 (una), come da premessa.

L’Ente informerà periodicamente la cancelleria del Tribunale e l’Ufficio di esecuzione penale esterna sulla situazione dei posti di lavoro disponibili presso i proprio centri per favorire l’attività di orientamento e avvio degli imputati al lavoro di pubblica utilità e indirizzare le istanze pendenti presso gli uffici giudiziari.

Art. 2

I soggetti ammessi allo svolgimento dei lavori di pubblica utilità presteranno, presso le strutture dell’Ente, le seguenti attività, rientranti nei settori d’impiego indicati dall’art. 2, comma 4, del Decreto Ministeriale 8 giugno 2015, n. 88:

Operando in una valle tra Umbria e Toscana distante dai servizi socio-sanitari con una popolazione anziana, saranno utilizzati per l'assistenza ai trasporti, alla pulizia dei mezzi e all'interno dell'ufficio nel ricevimento di richieste nelle prestazioni. Nel caso di altre necessità d'impiego verrà comunicato sia alla Cancelleria del Tribunale che all'U.E.P.E

L’Ente si impegna a comunicare ogni eventuale variazione dell’elenco delle prestazioni alla cancelleria del Tribunale e all’Ufficio di esecuzione penale esterna, nonché alla tenuta di un registro giornaliero ove verranno quotidianamente annotati gli spostamenti e le mansioni dei soggetti accolti.

Art. 3

L’attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto nel programma di trattamento e dall’ordinanza di ammissione alla prova; il programma specificherà le mansioni alle quali viene adibito il soggetto, fra quelle elencate, la durata e l’orario si svolgimento della prestazione lavorativa, nel rispetto delle esigenze di vita dei richiedenti, dei diritti fondamentali e della dignità della persona.

L’Ufficio di esecuzione penale esterna, che redige il programma di trattamento, cura per quanto è possibile la conciliazione tra le diverse esigenze dell’imputato e dell’Ente, sia nella fase di istruzione del procedimento di messa alla prova, sia durante l’esecuzione dell’attività di pubblica utilità, anche in funzione di eventuali variazioni del programma dell’attività lavorativa, da sottoporre all’approvazione del giudice competente.

Come stabilito dalla normativa vigente, è fatto divieto all’Ente di corrispondere ai soggetti impegnati nelle prestazioni lavorative una retribuzione, in qualsiasi forma, per l’attività da essi svolta.

Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione, si rinvia a quanto stabilito dal Decreto Ministeriale 8 giugno 2015, n. 88 e dalle norme che regolano la disciplina del lavoro di pubblica utilità degli imputati ammessi alla sospensione del processo e messa alla prova.

Art. 4

L’Ente garantisce la conformità delle proprie sedi alle norme in materia di sicurezza e di igiene degli ambienti di lavoro, e si impegna ad assicurare la predisposizione delle misure necessarie a tutelare, anche attraverso dispositivi di protezione individuali, l’integrità dei soggetti ammessi alla prova, secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Gli oneri per la copertura assicurativa contro gli infortuni e le malattie professionali, nonché riguardo alla responsabilità civile verso terzi, dei soggetti avviati al lavoro di pubblica utilità, sono a carico dell’Ente, che provvederà, in caso di eventuale sinistro, ad effettuare tempestivamente le comunicazioni agli Uffici competenti.

Se previsti, l’Ente potrà beneficiare di eventuali finanziamenti pubblici per far fronte ai predetti costi.

Art. 5

L’Ente comunicherà all’Ufficio di esecuzione penale esterna il nominativo dei referenti incaricati di coordinare la prestazione lavorativa degli imputati e di impartire le relative istruzioni.

I referenti si impegnano a segnalare immediatamente, anche per le vie brevi, all’Ufficio di esecuzione penale esterna incaricato del procedimento, l’eventuale rifiuto a svolgere la prestazione di pubblica utilità da parte dei soggetti ammessi alla prova, e di ogni altra grave inosservanza degli obblighi assunti.

Segnaleranno, inoltre, con tempestività, le assenze e gli eventuali impedimenti alla prestazione d’opera, trasmettendo la documentazione sanitaria o giustificativa indicata dall’art. 3, comma 6, del Decreto Ministeriale sopra citato. In tale caso, d’intesa tra le parti, verranno concordate le modalità di recupero della prestazione lavorativa, da rendere nel termine fissato dal giudice ai sensi dell’art. 464 quinquies del codice di procedura penale.

L’Ente consentirà l’accesso presso le proprie sedi ai funzionari dell’Ufficio di esecuzione penale esterna incaricati di svolgere l’attività di controllo, che sarà effettuata, di norma, durante l’orario di lavoro, nonché la visione e l’eventuale estrazione di copia del registro delle presenze, o degli atti annotati dall’equivalente strumento di rilevazione elettronico, che l’Ente si impegna a predisporre.

L’Ufficio di esecuzione penale esterna informerà l’Ente sul nominativo del funzionario incaricato di seguire l’andamento della messa alla prova per ciascuno dei soggetti inseriti.

L’Ente si impegna, altresì, a comunicare ogni eventuale variazione dei nominativi dei referenti all’Ufficio di esecuzione penale esterna.

Art. 6

I referenti indicati all’art. 4 della convenzione, al termine del periodo previsto per l’esecuzione del lavoro di pubblica utilità, forniranno le informazioni inerenti l’assolvimento degli obblighi dell’imputato all’Ufficio di esecuzione penale esterna, che assicura le comunicazioni all’autorità giudiziaria competente con le modalità previste dall’art. 141 ter, commi 4 e 5, del Decreto Legislativo 28 luglio 1998, n. 271.

Art. 7

In caso di grave o reiterata inosservanza delle condizioni stabilite, la convenzione potrà essere risolta da parte del Ministero della Giustizia, o del Presidente del Tribunale da esso delegato, fatte salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte al funzionamento dell’Ente.

L’Ente potrà recedere dalla presente convenzione, prima del termine di cui all’art. 8, in caso di cessazione dell’attività.

Art. 8

Nell’ipotesi di cessazione parziale o totale delle attività dell’Ente, di recesso o di risoluzione della presente convenzione, tali da rendere impossibile la prosecuzione dell’attività di lavoro, l’Ufficio di esecuzione penale esterna informa tempestivamente il giudice che ha disposto la sospensione del processo con la messa alla prova, per l’adozione dei provvedimenti previsti dall’art. 4, comma 3, del Decreto Ministeriale 8 giugno 2015, n. 88.

Art. 9

La presente convenzione avrà durata quinquennale a decorrere dalla data di sottoscrizione e sarà considerata tacitamente rinnovata salvo comunicazione scritta di disdetta di una delle parti entro due mesi dalla scadenza.

Essa si intende automaticamente aggiornata nel caso di intervenute variazioni della disciplina di riferimento in tema di lavoro di pubblica utilità e di sospensione del processo con messa alla prova.

Copia della convenzione viene inviata al Ministero della Giustizia per la pubblicazione sul sito internet del Ministero e inclusa nell’elenco degli enti convenzionati presso la cancelleria del Tribunale; viene inviata, inoltre, al Ministero della Giustizia – Dipartimento per la Giustizia minorile e di comunità– Direzione Generale per l’esecuzione penale esterna e di messa alla prova e al Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria – Direzione Generale dell’ esecuzione penale esterna nonché all’Ufficio di esecuzione penale esterna competente.

Arezzo, 7 aprile 2022

Il Rappresentante dell’Ente
Sig. Bianchi Enzo

Il Ministero della Giustizia
Il Presidente del Tribunale
Dr. Valentino Pezzuti