Protocollo per lo svolgimento della messa alla prova al sensi della legge 67/2014 tra il Tribunale, la Procura, il Consiglio dell’ordine degli avvocati, la Camera penale e l’Ulepe di PISTOIA - 29 marzo 2023

29 marzo 2023

TRIBUNALE di PISTOIA

PROTOCOLLO PER LO SVOLGIMENTO DELLA MESSA ALLA PROVA Al SENSI DELLA LEGGE 67/2014 tra IL TRIBUNALE, LA PROCURA, IL CONSIGLIO  DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI, LA CAMERA  PENALE E L’ULEPE DI PISTOIA


Il presente protocollo contenente linee guida di carattere operativo finalizzate ad agevolare e rendere uniforme l’applicazione dell’istituto da parte dei soggetti interessati – principalmente Magistrati, Avvocati e responsabili ULEPE – costituisce l’esito di una procedura partecipata tra il Presidente del Tribunale di Pistoia, il Presidente ed i Giudici della Sezione Penale, il Procuratore della Repubblica, i Rappresentanti dell’Ordine degli Avvocati e della Camera Penale di Pistoia, e il Direttore dell’Ufficio ULEPE di Pistoia. Si tratta di un documento di carattere squisitamente operativo, diretto a rendere più agevole il procedimento di ammissione e di esecuzione della messa alla prova, nonché a garantire uniformità operativa, tenendo conto dell’esperienza e delle prassi maturate dopo il primo analogo protocollo, siglato tra le parti nel corso del 2019, e di cui il presente costituisce pertanto integrazione e modifica.

Come in tale occasione, non vengono, quindi, affrontate problematiche relative all’interpretazione delle norme o alla valutazione dei presupposti per l’applicazione dell’istituto, ovviamente demandate alla delibazione del giudice.

Tutto ciò premesso tra

Il Tribunale di Pistoia

La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Pistoia

Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Pistoia

La Camera Penale di Pistoia

L’U.L.E.P.E. di PISTOIA

si conviene e si stipula quanto segue:

Articolo 1
(Richiesta di elaborazione del programma di trattamento e termini)

  1. L’ULEPE di Pistoia riceve, ai sensi dell’art. 141 ter disp. att. c.p.p., dall’imputato, personalmente, o tramite il difensore munito di procura speciale, la richiesta di elaborazione di un programma di trattamento, in funzione della presentazione di istanza di messa alla prova, entro i sette giorni precedenti la data fissata, per l’udienza preliminare o predibattimentale ex art. 554 bis c.p.p., nell’ambito procedimento in cui si intende avanzare istanza di sospensione del processo con messa alla prova
  2. Nel caso di giudizio direttissimo, il deposito presso I’ULEPE della richiesta avverrà durante la pendenza del termine a difesa chiesto all’udienza fissata per la convalida ed il giudizio direttissimo.

Articolo 2
(Contenuti e forme della richiesta di elaborazionedel programma di trattamento)

  1. La richiesta di elaborazione del programma di trattamento deve essere corredata con:
    a) i dati anagrafici dell’imputato/assistito richiedente;
    b) l’autocertificazione relativa alla residenza o al domicilio dello stesso;
    c) il recapito telefonico e/o di posta elettronica ordinaria o certificata dell’imputato/assistito;
    d) le notizie sulla situazione familiare e personale dell’imputato/assistito;
    e) le indicazioni relative allo svolgimento di attività lavorativa, allo stato di disoccupazione e/o alla inabilità lavorativa eventualmente riconosciuta allo stesso;
    f) l’eventuale documentazione proveniente dai servizi sociali o sanitari che consenta di acquisire ogni utile elemento, anche in relazione a eventuali situazioni di dipendenza da alcool, da stupefacenti o da sostanze di altro tipo, oltre che ad eventuali patologie psichiatriche proprie dell’imputato/assistito;
    g) le indicazioni relative all’eventuale risarcimento alla persona offesa; alla eventuale proposta di risarcimento alla persona offesa o alla eventuale proposta di adesione ad un programma di giustizia riparativa e/o di mediazione penale;
    h) il n. di G.N.R.;
    i) il capo d’imputazione;
    l) i riferimenti dell’Ufficio giudiziario procedente;
    m) la data di udienza;
    n) la dichiarazione di disponibilità dell’Ente ad accogliere l’interessato per lo svolgimento di L.P.U. (acquisibile anche nel corso del procedimento) o comunque la indicazione delle iniziative intraprese in tal senso e degli Enti contattati dai quali non si è ancora ricevuta formale disponibilità;
    o) la dichiarazione di non avere in precedenza usufruito della messa alla prova ai sensi della L. 67/2014, di non avere già formulato richiesta di messa alla prova in altri procedimenti, ovvero di avere richieste pendenti di messa alla prova in altri procedimenti (indicandone il numero di R.G. e/o R.G.N.R. e l’autorità procedente);
    p) ogni altra notizia relativa alla posizione giuridica del soggetto, compresi i precedenti penali.
  2. La richiesta di elaborazione del programma, con la documentazione allegata di cui al comma precedente, può essere inoltrata all’ULEPE di Pistoia anche a mezzo posta elettronica certificata PEC all’indirizzo prot.uepe.pistoia@giustiziacert.it

Articolo 3
(Istanza di sospensione del procedimento con messa alla prova)

  1. Al massimo entro i due giorni precedenti la data fissata dell’udienza preliminare, o predibattimentale ex art. 554 bis c.p.p., o dibattimentale di giudizio direttissimo, viene presentata, da parte dell’imputato o del difensore munito di procura speciale, la richiesta di messa alla prova al giudice procedente, mediante deposito di istanza, anche tramite PEC all’indirizzo dell’Ufficio così come indicato all’art.10bis del presente protocollo, cui verrà allegata la PEC relativa alla richiesta di elaborazione del programma, già trasmessa all’ULEPE ai sensi dell’art.1 del presente protocollo, nonché l’eventuale documentazione di cui alla lettera f) e la dichiarazione di cui alla lettera o) del medesimo art.1 cit., utili anche all’A.G. per la preliminare delibazione in punto di ammissibilità.

Articolo 3-bis
(Provvedimento di delibazione preliminare sull’ammissibilità - Comunicazioni all’ULEPE da parte dell’Autorità Giudiziaria)

  1. Il giudice, a seguito della richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova avanzata ai sensi dell’art.3 del presente protocollo –e/o comunque al più tardi all’udienza fissata-, constatata l’avvenuta previa presentazione all’ULEPE della richiesta ai sensi dell’art.1 del presente protocollo da parte dell’indagato/imputato/difensore munito di procura di speciale, effettua un vaglio preliminare di ammissibilità e di possibilità di accoglimento della domanda, al fine di evitare una inutile elaborazione del programma da parte dell’ULEPE, tenuto conto dei seguenti elementi:
    1. insussistenza delle condizioni legittimanti una pronuncia ex 129 c.p.p.;
    2. sussistenza della tempestività della richiesta e dei presupposti di ammissibilità di cui agli artt. 464 quaterp.p. e 168 bis c.p. (ovvero che si tratti di procedimento per reati puniti con la pena edittale pecuniaria o detentiva non superiore nel massimo a quattro anni o dei delitti di cui al comma 2 dell’art. 550 c.p.p., come modificato dal D. Lgs. n. 150/2022; che l’imputato abbia espresso il suo consenso; che l’imputato non sia già stato ammesso alla messa alla prova; che non ricorra uno dei casi di cui agli artt. 102, 103, 104, 105 e 108 c.p.);
    3. prevedibilità che, a prescindere dal programma da elaborare, l’imputato “si asterrà dal commettere ulteriori reati” —tenuto conto del reato contestato e della personalità nonché delle altre informazioni a disposizione, comunque riconducibili nell’alveo dei parametri di cui all’art.133 c.p.p. (: tipo e durata della disponibilità fornita per svolgere LPU, eventuali dichiarazioni spontanee dell’imputato/indagato, eventuali condotte riparatorie o risarcitorie già attuate o in corso, partecipazione ad eventuali programmi di giustizia riparativa in atto)
  2. Il pubblico ministero esprime parere motivato e in questa sede illustra gli elementi ostativi alla richiesta, anche in ordine alla pericolosità dell'imputato desumibili dagli atti o anche dai carichi pendenti.
  3. Il giudice, se valuta la non inammissibilità/il rigetto preliminare della richiesta, fissa, su richiesta della difesa e con conseguente preliminare sospensione dei termini di prescrizione, la data dell’udienza nella quale valutare l’idoneità del programma e l’ammissione alla MAP, in modo che l’UEPE abbia tre mesi effettivi di tempo per la stesura del programma.
  4. L’ordinanza preliminare del giudice, contenente la data dell’udienza così fissata, viene trasmessa a cura della Cancelleria del G.I.P. o del Tribunale di Pistoia, all’ULEPE di Pistoia tramite PEC, con richiesta di formulazione del programma di trattamento.
  5. La decisione preliminare del giudice di cui all’ordinanza dei commi 4 e 5 sopra citati, viene trasmessa all’ULEPE con medesime modalità, anche in caso di inammissibilità/rigetto preliminare o di pronuncia ex art. 129 c.p.p., per l’archiviazione dell’incarico sul proprio sistema informatico (SIEPE).

Articolo 4
(Istanza di sospensione del procedimento con messa alla prova in fase di indagine)

  1. Nella fase delle indagini l’istanza dell’indagato o del suo difensore/procuratore speciale, presentata e corredata dei requisiti ai sensi dell’art.1 del presente protocollo, viene presentata al pubblico ministero per il previsto consenso e per la formulazione dell’imputazione.
  2. Se il pubblico ministero esprime il proprio consenso, l’istanza viene trasmessa alla cancelleria dell’Ufficio G.I.P., il quale, salvo che non dichiari preliminarmente, con delibazione analoga a quella prevista dall’art.3bis del presente protocollo, l'istanza inammissibile o la respinga in via preliminare, fisserà, su richiesta della difesa e con sospensione dei termini di prescrizione, l’udienza finalizzata a verificare il programma elaborato dall’ULEPE -cui verrà data comunicazione del provvedimento a mezzo PEC con richiesta di elaborazione del programma medesimo- e l’idoneità per l’ammissione alla MAP.
  3. In caso di mancato consenso del P.M., l’istanza, con il dissenso, rimarrà invece al fascicolo del pubblico ministero, senza che di essa venga investito l’ufficio G.I.P.; in tal caso, la Segreteria del Pubblico Ministero comunicherà tramite PEC il parere negativo all’ULEPE e alle Parti per l’archiviazione dell’incarico sul sistema informatico dell’ULEPE (SIEPE).
  4. Analogamente, in caso di provvedimento delibativo di inammissibilità/ rigetto preliminare dell’istanza da parte del G.I.P., nonostante il consenso del P.M., la Cancelleria dell’Ufficio G.I.P. comunicherà tramite PEC il provvedimento stesso all’ULEPE e alle parti per l’archiviazione dell’incarico sul sistema informatico dell’ULEPE (SIEPE), e contestualmente trasmetterà alla Procura l’incarto per la conservazione al fascicolo.

Articolo 5
(Proposta di sospensione del procedimento con messa alla prova avanzata dal pubblico ministero al termine delle indagini preliminari)

  1. Quando il Pubblico Ministero, ex art. 464 ter.1 c.p.p., formula alla persona sottoposta alle indagini la proposta di sospensione del procedimento con messa alla prova, indica la durata e i contenuti essenziali del programma trattamentale, tra cui l’eventuale impegno risarcitorio o riparatorio nei confronti della persona offesa.
  2. In tale ipotesi, laddove l’indagato aderisca alla proposta personalmente, provvederà a depositare il relativo atto nella segreteria del P.M. ai sensi del cpv. dell'art.464 ter c.p.p.
  3. Quando l’indagato aderisce alla proposta mediante procuratore speciale, sarà il difensore procuratore speciale a depositare il relativo atto dichiarativo del consenso in modalità telematica via PEC all’indirizzo depositoattipenali.procura.pistoia@giustiziacert.it
  4. In caso di consenso, il pubblico ministero formula l'imputazione e trasmetterà gli atti al giudice per le indagini preliminari, dando avviso alla persona offesa dal reato, della facoltà di depositare entro dieci giorni memorie presso la cancelleria del giudice
  5. La persona offesa, entro dieci giorni dall’avviso, ha facoltà di presentare memorie personalmente presso la cancelleria del giudice o, per il tramite del suo difensore, il quale, fino a quando non diventi obbligatorio il deposito presso il Portale degli atti penali, sarà tenuto a sottoscrivere la memoria con firma digitale e spedirla via PEC all’indirizzo depositoattipenali.tribunale.pistoia@giustiziacert.it avendo cura di specificare la cancelleria del G.I.P. cui l’atto è inviato, la tipologia dell’atto (memoria della persona offesa ex art. 464 ter.1, comma 3, c.p.p.), il numero di registro generale delle notizie di reato del procedimento e le generalità dell’imputato.

Articolo 6
(Istanza di sospensione del procedimento con messa alla prova in sede di opposizione al decreto penale di condanna)

  1. Nel caso in cui la richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova venga presentata in sede di opposizione a decreto penale di condanna, l’istanza, con le modalità ed i contenuti di cui all’articolo 3, previa presentazione all’ULEPE ai sensi dell’art.1 del presente protocollo, sarà depositata presso la cancelleria del G.I.P.
  2. Il giudice, contestualmente al decreto di fissazione dell’udienza camerale, osserverà l’articolo 3bis del presente protocollo.
  3. Il decreto di cui al comma che precede e/o il provvedimento di inammissibilità/rigetto preliminare, dovranno essere comunicati all’ULEPE, oltre che alle parti secondo le medesime modalità di cui sopra.

Articolo 7
(Elaborazione del programma di trattamento)

  1. L’imputato, a partire dalla prima convocazione presso l’ULEPE, parteciperà attivamente e fornirà, anche a mezzo del proprio difensore, la documentazione e ogni altro elemento utile allo svolgimento dell’indagine e alla elaborazione del programma di trattamento; produrrà attestazione rilasciata da uno degli Enti convenzionati con il Tribunale presso cui svolgere Lavori di Pubblica Utilità; prenderà contatti con detto Ente per stabilire le modalità concrete ed effettive di svolgimento del lavoro di pubblica utilità in rapporto alle esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute del richiedente e alle esigenze organizzative dell’Ente; trasmetterà all’ULEPE l’articolazione della prestazione di L.P.U. da inserire nel programma di trattamento.
  2. Sulla base di quanto documentato dall’interessato, l’ULEPE prenderà contatto diretto con l’Ente indicato, allo scopo di verificare l’attualità della proposta dell’Ente stesso, prima di formalizzare il Programma di Trattamento.
  3. L’imputato prenderà in esame con I’ULEPE le possibilità di svolgere attività di volontariato presso enti opportunamente individuati in base alla propensione dell’imputato stesso e alla distanza dal luogo di dimora.
  4. Il programma di trattamento conterrà — in via di proposta che il Giudice potrà integrare o modificare– anche le eventuali prescrizioni comportamentali e gli altri impegni specifici che l’interessato assumerà, nella prospettiva di elidere o attenuare le conseguenze del reato, o di riconoscere il disvalore del fatto per cui si procede e le conseguenze del suo comportamento.
  5. L’ULEPE potrà inserire nel programma, con adesione dell’interessato, le condotte riparatorie, o altre modalità di restituzione o di promozione di attività di mediazione con la persona offesa.
  6. La disponibilità dell’interessato a programmi di mediazione o di giustizia riparativa sarà raccolta dall’ULEPE e indirizzata ad altro ente deputato a tale compito e al coinvolgimento della persona offesa, in quanto non rientrante nelle attribuzioni dell’ULEPE.
  7. L’ULEPE invierà al Tribunale il Programma di trattamento accompagnato dalla Relazione sociale, con la precisazione che, secondo la minore o maggiore complessità del caso (per il tipo di reato o la situazione dell’autore), la Relazione potrà di regola contenere o meno un’ampia indagine socio-familiare, nella quale potranno essere evidenziate anche le eventuali criticità che potrebbero essere tradotte dal Giudice in limiti o divieti durante il periodo di Messa alla Prova.
  8. Il Programma di trattamento, redatto con il consenso dell’imputato, è elaborato sulla base degli elementi indispensabili e necessari per costruire e condividere con l’interessato il relativo contenuto, in considerazione della diversità dei soggetti, e rimettendo al giudice le prescrizioni orarie o di limitazioni alla circolazione sul territorio ritenute necessarie sulla base delle informazioni fornite.
  9. Il Programma di Trattamento, elaborato ai sensi dell’art. 147 ter, comma 3, disp. att. c.p.p., insieme all’indagine socio-familiare, verrà sottoscritto dall’interessato e trasmesso al Giudice (G.I.P. o Tribunale) a cura dell’ULEPE di Pistoia, non oltre sette giorni prima dell’udienza comunicata dal Tribunale di Pistoia a mezzo PEC come di seguito precisato.
  10. Copia del programma viene altresì rilasciata dall’ULEPE al richiedente e al suo legale.

Articolo 8
(La decisione del giudice sull’ammissione alla MAP)

  1. Il giudice (sia esso Ufficio G.I.P. o Tribunale dibattimentale), ricevuto il programma di trattamento elaborato dall’ULEPE, lo valuta nel corso dell’udienza a tale scopo fissata, sentite le parti (è sempre opportuno che l'imputato sia presente), nonché la persona offesa, e ove lo ritenga idoneo rispetto alle finalità della MAP, ne recepisce i contenuti nell’Ordinanza di ammissione di cui all’art.464 quater c.p.p., anche all’esito di eventuali integrazioni concernenti, tra l’altro, prescrizioni inerenti la riparazione del danno, condotte riparatorie e/o l’eliminazione delle conseguenze dannose del reato, limitazioni alla circolazione nel territorio nazionale ovvero valutazioni in ordine all’opportunità di prevedere percorsi di mediazione e giustizia riparativa.
    In caso contrario di ritenuta inidoneità, pronuncerà ordinanza di rigetto nel merito dell’istanza.
  2. Il giudice, quindi, laddove effettuate le valutazioni di legge in ordine al positivo accoglimento dell’istanza, con la medesima Ordinanza di ammissione alla MAP, disporrà la sospensione del processo con la Messa alla Prova dell’imputato, indicando:
    1. il periodo di sospensione e la durata della Messa alla Prova;
    2. il numero settimanale delle ore di lavoro di pubblica utilità (di regola sei ore ogni settimana),
    3. l’impegno risarcitorio o riparatorio nei confronti della vittima o della collettività;
    4. il termine per l’adempimento delle altre eventuali prescrizioni.
  3. Al contempo rinvierà il procedimento così sospeso ad altra udienza per la verifica dell’esito della Messa alla prova, fissandola ad almeno due mesi successivi alla conclusione del periodo di messa alla prova, e ciò al fine di consentire all’ULEPE la predisposizione e trasmissione della relazione conclusiva.
  4. L’ordinanza con la quale il giudice decide sulla richiesta di MAP viene quindi trasmessa senza ritardo –sia in caso di ammissione con sospensione, sia in caso di rigetto– all’ULEPE di Pistoia, a cura della Cancelleria del giudice; la Cancelleria provvederà, altresì, agli adempimenti relativi all’iscrizione nel casellario giudiziale dell’ordinanza suddetta a norma dell’art. 6 L. 67/2014.
  5. L’ordinanza è comunicata, per conoscenza, a cura della Cancelleria del giudice, anche alle Forze dell’Ordine qualora il programma contenga prescrizioni comportamentali che limitino la libertà personale (es. libertà di circolazione, divieto di frequentare taluni esercizi pubblici, divieto di accesso agli stadi).
  6. Nell’ordinanza di accoglimento viene dato obbligo all’imputato di recarsi all’ULEPE di Pistoia, entro quindici giorni dalla data dell’udienza, per la sottoscrizione del verbale di messa alla prova, con la precisazione che l’onere di attivarsi per la sottoscrizione incombe sull’interessato medesimo.

Articolo 9
(La fase di esecuzione della messa alla prova)

  1. Il periodo di decorrenza della messa alla prova, come espressamente previsto dalla legge, inizia dalla data di sottoscrizione del verbale di sottoposizione del programma.
  2. Dalla sottoscrizione del verbale il processo è sospeso per la durata della messa alla prova, e, con esso, anche il termine di prescrizione (art. 159 c.p.).
  3. Copia del verbale di sottoscrizione viene trasmessa a cura dell’ULEPE di Pistoia, con immediatezza, al Tribunale di Pistoia (Ufficio G.I.P. o Tribunale dibattimentale) e all’Ente convenzionato per il Lavoro di Pubblica Utilità.
  4. Qualora l’interessato non si presenti per la firma del verbale o ne rifiuti la sottoscrizione, ovvero vi siano richieste di rinvio per motivate e documentate situazioni, I’ULEPE di Pistoia lo comunica, entro quindici giorni, al giudice titolare del procedimento, al difensore e alla Procura anche ai fini dell’adozione dell’eventuale provvedimento di revoca di cui all’art. 168 quater c.p.
  5. In fase di esecuzione della messa alla prova, le vicende modificative del domicilio o altri cambiamenti di programma determinati da situazioni di emergenza e comunque temporanei per motivi di salute, lavoro, studio dell’imputato, saranno valutate dall’ULEPE, ove non comportino la necessità di modificare il programma, e saranno comunque comunicate al giudice in sede di relazione periodica o di relazione finale.
  6. Le richieste di modifica non temporanee, diverse da quelle di cui al comma precedente, di integrazione di prescrizioni o di loro revoca o sospensione, ad esempio per allontanamenti dal domicilio di una certa durata, ovvero per motivi diversi da lavoro/studio/salute, saranno inoltrate al Giudice a fini autorizzativi unitamente al parere dell’ULEPE.
  7. Se l’interessato necessita di modificare il numero di ore settimanali o l’Ente presso il quale svolgere LPU, formulerà apposita richiesta all’ULEPE che la inoltrerà al giudice, corredandola di parere motivato.
  8. Tutte le ordinanze emesse dal Giudice a modifica dell’originario programma sono pronunciate, ai sensi dell’art.464 quinquies c.p.p., sentite le parti, e comunicate tempestivamente all’ULEPE di Pistoia, alla Procura, al Difensore e alle Forze dell’Ordine.
  9. L’U.L.E.P.E. provvede a comunicare tempestivamente eventuali anomalie e criticità emergenti nell’esecuzione della MAP.

Articolo 10
(L’esito della messa alla prova)

  1. Al termine del periodo di Messa alla Prova, l’ULEPE di Pistoia trasmette al Giudice titolare (Ufficio G.I.P. o Tribunale dibattimentale), agli indirizzi come di seguito indicati, ed almeno sette giorni prima della data fissata per l’udienza di verifica dell’esito della MAP, la relazione finale relativa all’andamento della Prova, altresì curando la trasmissione dei fogli firma relativi al lavoro di pubblica utilità e all’attività di volontariato svolti presso l’Ente, sottoscritta dal legale rappresentante o da delegato dell'Ente stesso, nonché allegandovi –ove previsto e richiesto– quietanze relative all’adempimento delle condotte riparatorie/risarcitorie.
  2. La trasmissione al Giudice della relazione conclusiva (così come tutte le trasmissioni al Tribunale previste dal presente protocollo) dovrà avvenire all’indirizzo PEC riportato nell’intestazione dell’ordinanza ed in ogni caso proprio dell’ufficio che la emette, così come di seguito precisato.
  3. Il Giudice, all’udienza fissata per la valutazione dell’esito della messa alla prova, se il programma di trattamento ha avuto esito positivo, dichiara estinto il reato con sentenza.
  4. Il pubblico ministero evidenzierà, nell’udienza di verifica, gli elementi necessari ed utili per la irrogazione delle sanzioni amministrative accessorie, da irrogarsi da parte dell’Autorità Amministrativa ai sensi dell’art.224 comma 3 C.d.S (Prefetto) a seguito della trasmissione degli atti conseguente alla pronuncia della sentenza di estinzione per esito positivo della messa alla prova.
  5. Se la Prova ha avuto esito negativo, il giudice dispone che il procedimento penale riprenda il suo corso.
  6. In ogni caso, l’esito del procedimento viene comunicato anche all’ULEPE di Pistoia, a mezzo della Cancelleria del giudice competente.

Articolo 10-bis
(Indirizzi PEC del Tribunale di Pistoia valenti per le trasmissioni/comunicazioni di cui al presente protocollo)

  1. Le trasmissioni e/o comunicazioni dirette da parte dell’ULEPE al Tribunale di Pistoia dovranno avvenire agli indirizzi come di seguito indicati e con le indicazioni di oggetto come specificate al fine di consentire l’immediata ricezione da parte dell’Ufficio e sottoposizione al Giudice:
    1. per l’Ufficio GIP/GUP l’indirizzo è:
      gipgup.tribunale.pistoia@giustiziacert.it; nell’oggetto della mail andrà precisato il numero RG GIP, la data dell’udienza fissata per la verifica, l’oggetto della trasmissione, ossia “relazione finale MAP” ovvero “programma di trattamento per MAP” ovvero “comunicazione per MAP in fase di esecuzione”, ed il nome dell’imputato;
    2. per il Dibattimento penale l’indirizzo è:
      depositoattipenali.tribunale.pistoia@giustiziacert.it; nell’oggetto della mail andrà precisato il numero RG Trib., la data dell’udienza fissata per la verifica, l’oggetto della trasmissione, ossia “relazione finale MAP” ovvero “programma di trattamento per MAP” ovvero “comunicazione per MAP in fase di esecuzione”, ed il nome dell’imputato.

Pistoia, lì 29 marzo 2023

Il Presidente del Tribunale di Pistoia
Maurizio BARBARISI

Il Procuratore della Repubblica di Pistoia
Tommaso COLETTA

Il Presidente della Sezione Penale
Stefano BILLET

Il Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Pistoia
Cecilia TURCO

Il Presidente della Camera Penale di Pistoia
Andrea FERRINI

Il Direttore dell’ULEPE di Pistoia
Cristina SELMI